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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4816/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente relatore dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4816/2024, promosso da: nata in [...] - Nigeria il 9.2.1991 (C.F. , c.u.i. Parte_1 C.F._1
C.F._2 cinio dell'avv. Alessia Tuttobene del foro di Brescia RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. L'11.2.2023 , cittadina nigeriana nata il 9.2.1991, l'[...] ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Brescia con provvedimento in data 24.3.2024 (notificato all'instante il 4.4.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione è stato pronunciato sulla scorta del parere espresso l'11.10.2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, nel quale si osserva che la documentazione prodotta dall'istante non dimostra un significativo percorso di integrazione nel territorio nazionale né una condizione di particolare vulnerabilità (la Commissione rileva in particolare che “dall'esame dell'estratto conto integrato – casellario degli attivi emerge come la CP_2 richiedente abbia versato i primi contributi solo nel 2020 e come la stessa abbia sempre lavorato p e con contratti di breve durata, per quanto regolarmente rinnovati, percependo redditi del tutto insufficienti a consentirle di condurre una vita dignitosa in Italia” e, seppure ella sia coniugata in Italia con un connazionale, anche le istanze di permesso di protezione internazionale e speciale del marito sono state rigettate e dunque il rientro in Nigeria non pregiudica l'unità del nucleo familiare) e che non sussistano problemi di sicurezza nel paese di provenienza, e in particolare in Edo State, ostativi al rimpatrio né motivi per ritenere che
Pag. 1 di 5 l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto alla vita privata e familiare del richiedente.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto il 18.4.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dedotto il buon livello di integrazione raggiunto dalla ricorrente sul territorio nazionale, dove abita dal 2016 (il 4.10.2016 ha presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale di Padova e dall'autorità giudiziaria, e l'8.4.2022 domanda reiterata, dichiarata inammissibile) e nel febbraio 2021 ha contratto matrimonio con il connazionale e ha prodotto documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati e Parte_2 le retribuzioni ricevute a far tem
3. Il si è costituito in giudizio, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia, con comparsa depositata il 22.10.2024 con la quale ha ribadito la correttezza delle valutazioni effettuate a fondamento del provvedimento amministrativo e concludendo per il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla memoria di costituzione, parte resistente ha depositato una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia sulla posizione personale della ricorrente, alla quale sono allegati gli atti e di documenti del procedimento amministrativo.
4. In data 30.10.2024 e 22.12.2024 la difesa di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa dell'assistita (proroga contratto Brixia Service al 28.2.2025 e buste paga da aprile a novembre 2024).
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 20.3.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha depositato nota d'udienza e documenti ulteriori (buste paga da dicembre 2024 a febbraio 2025; contratto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dall'1.3.2025 per Team Service Scarl, in continuità con il rapporto con Brixia Service iniziato l'11.9.2023), e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento della protezione speciale.
La causa è stata quindi rimessa al collegio e decisa nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione
Pag. 2 di 5 del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.)
Osservato che l'istanza di protezione speciale è stata presentata l'11.2.2023, la stessa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Il rischio di persecuzione per uno dei motivi elencati nella disposizione sopra riportata non emerge né dagli atti di causa né da specifiche allegazioni contenute nel ricorso.
Pag. 3 di 5 Con riferimento, poi, al pericolo di sottoposizione a tortura o a trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU, le COI disponibili sulla situazione nell'Edo State (v., in particolare, EASO Country of Origin Information Report: Nigeria Country Focus 2.6. South South: Bayelsa, , Edo, Cross River, Delta) Per_1 Per_2 non restituiscono un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur dando atto di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali la ricorrente non appartiene.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overview Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding-edo-govt-alertsresidents-to-relocate-to- higher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.2. Ciò posto, ha per contro dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come attestato dalla documentazione lavorativa versata in atti.
Va premesso, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
lasciata la Nigeria nel 2015 e giunta in Italia il 3.8.2016, ha immediatamente formalizzato (il Parte_1 domanda di protezione internazionale (rigettata il 9.3.2018 dalla Commissione territoriale di Padova, che il 15.4.2022 ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata).
Dal 2020 ha cominciato a lavorare per imprese di pulizia, dapprima con rapporti di lavoro a tempo parziale anche sovrapposti nel tempo (dall'11.5.2020 al 13.9.2023 ha lavorato presso Adamant S.r.l.; dal 9.1.2023 al 30.9.2023 per Denya S.r.l.) e dall'11.9.2023 stabilmente per Brixia Service S.r.l. (da gennaio 2025 Team Service Soc. consortile r.l.), con trasformazione da ultimo del rapporto in contratto a tempo indeterminato contratto trasformato (scrittura 24.2.2025, doc. 25).
Rammentato che secondo Cass., sez. 6, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia», giova evidenziare che l'attività lavorativa svolta dal 2020 ha consentito alla richiedente di percepire retribuzioni modeste ma continuative e crescenti, idonee a contribuire all'autonomia economica del nucleo familiare costituito in Italia nel 2021 con il connazionale (doc. 19) e consolidatesi per importo e stabilità (l'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale Parte_2 bre 2023 ed è ora a tempo indeterminato, e il reddito imponibile del 2024 è aumentato rispetto agli anni precedenti a € 10.258,21 – v. busta paga dicembre 2024, doc. 26).
Pag. 4 di 5 In considerazione della documentata integrazione lavorativa e degli indici di integrazione sociale e familiare nel territorio italiano, dove è giunto ormai da 9 anni, e della lunga assenza dal paese di origine, stima il collegio che l'eventuale rimpatrio andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
E' il caso di aggiungere che non consta esistano segnalazioni di polizia e tanto meno condanne a carico del richiedente, a conferma del suo corretto inserimento nel paese di accoglienza
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite vanno compensate, in considerazione del consolidamento degli indici di integrazione, rilevanti ai fini della pronuncia, in epoca successiva all'emissione del provvedimento amministrativo impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata in [...] - Nigeria il 9.2.1991 Parte_1
(C.F. , c.u.i. , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._1 C.F._2 com 1.2, d lio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara irripetibili le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il presidente e estensore
Luciano Ambrosoli
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