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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 135/2022 R.G.
N. 158/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Maria Ida Ercoli Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 135/2022 R.G. cui, è riunito il fascicolo N. 158/2022 R.G.; promossa da
- (C.F. ); - Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Settimio Honorati (pec:
ed elettivamente Email_1 domiciliati presso il suo studio sito ad Ancona, in C.so Mazzini 107;
APPELLANTI contro
- (C.F. ), rappresentata RO C.F._3
e difesa dall'Avv. Alessandro Lucchetti (pec: Email_2 Email_3
pagina 1 di 22 ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_4 studio sito in Ancona, Corso Mazzini n. 156;
APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. , rappresentata e difesa CP_2 C.F._4 dall'Avv. Enrico Maria Stramigioli (indirizzo pec:
[...]
ed elettivamente Email_5 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Osimo, via Pompeiana
n. 11;
APPELLATA
- (C.F.: ) Controparte_3 C.F._5 rappresentato e difeso, dall'Avv. Angelo Caldarello
ed elettivamente Email_6 domiciliato con lui ai fini del presente giudizio in Ancona Piazza J.F.
Kennedy n. 13 presso lo studio dell'Avv. Marco Serpilli;
APPELLATO
- (C.F. ), Controparte_4 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Angeloni (pec:
e dall'Avv. Silvia Fabi (pec: Email_7
ed elettivamente domiciliata Email_8 presso il loro studio legale, sito in Osimo (AN), via San Filippo n. 3;
APPELLATA
- (C.F. ); Controparte_5 C.F._7
- (C.F. ); Controparte_6 C.F._8
- Controparte_7
- Controparte_8
- ; Controparte_9 RO0
- , in persona di e RO1 RO0
in qualità di genitori esercenti la RO2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
- ; RO3
- RO4
pagina 2 di 22 - RO5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 893/2021 emessa dal
Tribunale di Ancona nel giudizio iscritto al n. 2726/2013 R.G., pubblicata in data 12.7.2021.
CONCLUSIONI
Per e “Nel Parte_1 Parte_2 merito:
- dichiarare nulla (e/o annullabile e/o ingiusta) in parte qua la sentenza di primo grado citata in epigrafe (caducandola), trattenendo la causa in decisione per giudicarla nel merito, accogliendo l'appello e quindi accertando (anche a titolo di riforma della sentenza appellata) la legittimità e la correttezza delle istanze proposte dagli appellanti;
per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle RO spese di lite del primo grado di giudizio.
Con condanna della predetta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, RO contrariis reiectis, previa riunione al presente giudizio del giudizio di appello recante R.G. 158/2022 proposto avverso la medesima sentenza
e ferme le domande ivi formulate:
I) rigettare l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
II) si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado: “I) in rito: rimettere al Tribunale di Ancona - in composizione collegiale - competente ex art. 50 bis comma 1 n. 6 c.c. - la presente controversia per la natura delle domande proposte;
II) nel merito, anche se del caso in via riconvenzionale: II.1) accertare e dichiarare che la disposizione testamentaria della 07/06/2006, ove non venga dichiarata nulla o Per_1 annullata per le ragioni esposte dalla attrice , è stata revocata ex CP_4 art. 682 c.c. per incompatibilità, da quella successiva del 01/10/2008
pagina 3 di 22 consegnata dalla defunta al Notaio nella quale la ha Per_2 Per_1 disposto l'attribuzione di una serie di beni mobili in favore dei tre figli e concluso che “tutto quello che non ho nominato vanno alle mie figlie
e in parti uguali”; II.2) per l'effetto di quanto sopra: a) CP_4 CP_1 ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento 07/06/2006, contenente l'assegnazione ai sig.ri e RO6 [...] dell'immobile sito in Osimo, Via Zara n. 23, Parte_2 sostituendo la trascrizione medesima con quelle che risulteranno dovute in forza dell'emananda sentenza;
b) condannare Parte_1
e al rilascio in favore delle
[...] Parte_2 legittime eredi dell'immobile sito in Osimo Via Zara n. 23; II.3) accertare, comunque, la consistenza dell'asse ereditario, sia nell'ipotesi di accoglimento, che di reiezione delle domande relative alla volontà testamentaria della de cuius, come pure nell'ipotesi in cui abbia a ritenersi la natura di legato della disposizione del 07.06.06, tenendo conto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius e degli atti di vendita aventi natura di negozio misto con donazione;
rigettando, per il resto, la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
III) nel merito, in via riconvenzionale: III.1) accertare e dichiarare che le vendite in favore dell'attrice nell'atto Notaio Per_2 dell'08.02.2002 hanno natura di “negotium mixtum cum donatione” e, pertanto, dichiarare soggetto a collazione il valore eccedente il prezzo indicato nell'atto notarile, oltre interessi e rivalutazione;
III.2) accertare
e dichiarare la SI.ra tenuta alla restituzione in Controparte_4 favore della massa ereditaria della somma di €.17.972,70 - oltre interessi e rivalutazione monetaria - spettante alla SI.ra quale Per_1 titolare del diritto di usufrutto in relazione alla vendita del 10.04.85 e dalla de cuius donata alla attrice;
III.3) ove non venga dichiarata nulla la disposizione testamentaria 07.06.06 che ha revocato la precedente disposizione del 08.02.02, condannare l'attrice al Controparte_4
pagina 4 di 22 pagamento in favore della massa ereditaria, di quanto ancora dovuto in forza dell'atto Scoccianti del 02.02.08 e della somma a lei donata dalla de cuius, pari ad €.17.972,70, in relazione alla vendita del 10.04.85, oltre, su tutte le somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV) in ogni caso e per l'effetto di tutto quanto sopra: IV.1) disporre
l'assegnazione a favore della comparente del bene RO immobile di Via Zara n° 23 (pro quota) e dei mobili indicati nel testamento 01.10.2008; IV.2) accertare, comunque, la quota di legittima della convenuta reintegrando la quota RO stessa di quanto risulterà dalle riduzioni delle donazioni ai sensi dell'art.
560 c.c. e di quanto comunque attribuito a coeredi o legatari con negozi onerosi misti a donazione, condannando i coeredi donatari e legatari di beni della de cuius al pagamento delle somme eccedenti il valore di quanto loro spettante, onde reintegrare la legittima della comparente nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia. RO
Spese e competenze professionali del giudizio refuse.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, CP_2 contrariis reiectis:
- respingere e/o rigettare interamente l'appello proposto formulato dalla dott.ssa con tutte le domande con lo stesso avanzate, RO in quanto nullo, inammissibile, infondato, o con qualsivoglia altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado
n.893/2021 emessa dal Tribunale di Ancona l'08/07/2021 e pubblicata il successivo 12/07/2021 nel giudizio iscritto al numero di R.G.
2726/2013;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_4 respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione
pagina 5 di 22 - in via principale, rigettare l'appello della dott.ssa e RO per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Ancona impugnata;
- in via subordinata, in caso di accertamento della lesione della quota di legittima, disporre la riduzione delle disposizioni eventualmente lesive secondo l'ordine previsto dagli artt.554 e 555 c.c.;
- in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento della richiesta di prova per testi formulata con la memoria ai sensi dell'art.183, comma 6, n.2,
c.p.c. del 12.10.2013 e specificatamente per l'ammissione dei capitoli
(con i testi ivi indicati) nn.29, 30, 32, 36, 39, 41, 55, 67. Si chiede il rigetto delle richieste di prova formulate da in quanto RO tutte irrilevanti e, per il caso di loro accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta con i capitoli di prova e con
i testi indicati nella seconda memoria ai sensi dell'art.183, comma 6,
n.3, c.p.c. del 04.11.2013. Si chiede l'acquisizione dei documenti originali depositati dalla dott.ssa e custoditi nella Controparte_4 cassaforte del Tribunale di Ancona;
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze professionali”.
Per “Tutto ciò premesso Controparte_3 [...] conclude chiedendo NEL MERITO: CP_3
- la reiezione delle domande di con vittoria di spese. RO
IN VIA ISTRUTTORIA DIRETTA si insiste per l'ammissione delle richieste respinte”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_4 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona i propri germani e i figli di quest'ultimo - RO Controparte_3
e - nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_7 [...]
e chiedendo al Giudice adito di dichiarare CP_2 Controparte_8 nullo - o annullare - il testamento della defunta madre Persona_3 datato 7 giugno 2006, pubblicato in data 19.12.2008 dal Notaio
[...]
pagina 6 di 22 Per_2
In subordine, l'attrice chiedeva di dichiarare l'inefficacia delle disposizioni contenute nell'anzidetta scrittura del 7.6.2006 - per revocazione tacita ex art. 682 c.c. - dal momento che, secondo la prospettazione attorea, le disposizioni testamentarie della de cuius dovevano essere individuate in quelle contenute nel testamento dell'1.10.2008 - anch'esso pubblicato in data 19.12.2008 in Osimo, con atto di repertorio n. 14936 dal Notaio Dott. - con Persona_4 conseguente devoluzione dei beni relitti (ivi compresa l'unità immobiliare sita in Osimo, via Zara n. 23) secondo le predette disposizioni testamentarie e le norme di legge in materia vigenti.
In ogni caso, l'attrice chiedeva di verificare, in applicazione dell'art. 553
e ss. cod. civ., la consistenza dell'asse ereditario - tenendo conto dei legati contenuti nel testamento dell'1.10.2008 e delle donazioni effettuate in vita dalla defunta, ivi comprese quelle simulate da apparenti compravendite - nonché di accertare la propria quota di legittima, dichiarando l'inefficacia - e disponendo la conseguente riduzione - delle attribuzioni ereditarie e delle donazioni fino alla reintegrazione della legittima, in aggiunta alle donazioni già ricevute in proprio favore, espressamente dispensate dalla collazione nei limiti della quota disponibile.
Di conseguenza, chiedeva che fosse disposta Controparte_4
l'assegnazione dei beni immobili e delle somme a lei spettanti nel valore della sua effettiva quota, in forza di quanto disposto dalla con il Per_1 testamento dell'1.10.2008, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta - che aveva RO accettato l'eredità materna con il beneficio d'inventario in data
26.8.2010 - per resistere alle domande proposte dalla sorella , CP_4 formulando nei confronti di quest'ultima domanda riconvenzionale volta ad accertare che le disposizioni testamentarie della de cuius in data
7.6.2006 - ove non venissero dichiarate nulle o annullate, in pagina 7 di 22 accoglimento della domanda attorea - fossero da considerarsi revocate ex art. 682 cod. civ., per incompatibilità con quelle successive dell'1.10.2008, con le quali la aveva attribuito una serie di beni Per_1 mobili in favore dei tre figli, precisando, in chiusura: “tutto quello che non ho nominato vanno alle mie figlie e , in parti uguali”; CP_4 CP_1 con conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento
7.6.2006 e condanna di e Parte_1 Parte_2 al rilascio dell'immobile sito in Osimo, alla via Zara n.23.
[...]
La convenuta, inoltre, chiedeva che - sia nell'ipotesi di accoglimento che di reiezione delle domande relative alla volontà testamentaria della de cuius, come pure nell'ipotesi in cui la disposizione del 7.6.2006 fosse stata ritenuta qualificabile come legato - la consistenza dell'asse ereditario tenesse conto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius
e degli atti di vendita aventi natura di negozio misto con donazione.
La stessa, al riguardo, precisava che le vendite in favore dell'attrice nell'atto pubblico per Notaio dell'8.2.2002 avevano natura di Per_2
“negotium mixtum cum donatione”, con conseguente applicazione del regime di collazione relativamente al valore eccedente il prezzo indicato nell'atto notarile, oltre interessi e rivalutazione.
Di conseguenza, secondo la prospettazione della convenuta, l'attrice sarebbe stata tenuta alla restituzione - in favore della massa ereditaria - della somma di €.17.972,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spettante alla SI.ra quale titolare del diritto di usufrutto in Per_1 relazione alla vendita del 10.4.1985 e dalla de cuius donata all'attrice.
La convenuta, infine, chiedeva l'assegnazione pro quota del bene immobile sito in Osimo, via Zara n. 23 e dei mobili indicati nel testamento dell'1.10.2008 e che fosse individuata la quota di legittima a lei spettante, eventualmente reintegrandola nella misura risultante dalle riduzioni delle donazioni ai sensi dell'art. 560 c.c. e di quanto attribuito a coeredi o legatari con negozi onerosi misti a donazione, condannando i pagina 8 di 22 coeredi donatari e legatari di beni della de cuius al pagamento delle somme eccedenti il valore di quanto loro spettante.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 [...]
- nipoti ex filio della de cuius - chiedendo il rigetto Parte_2 delle domande formulate da e da Controparte_4 [...]
in quanto destituite di fondamento sia in fatto che in CP_1 diritto.
Compiute le verifiche preliminari e disposte le necessarie integrazioni ai fini della regolare istaurazione del contraddittorio, venivano assunte le prove orali ammesse e disposta C.T.U. grafologica;
quindi, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dava atto che tra le parti
(attrice) e Controparte_4 Controparte_3 [...]
RO7 RO8 [...]
(convenuti), , RO9 RO3 [...]
, (terzi chiamati) era intervenuta CP_10 RO1 transazione stragiudiziale, con conseguente reciproca rinuncia alle domande, reciproca accettazione della rinuncia e compensazione delle spese di lite.
Inoltre, il Giudice di prime cure dava atto dell'intervenuta rinuncia di parte attrice alle domande di nullità e/o annullabilità del testamento del
7.6.2006 e di revocazione tacita ex art. 682 c.c., non essendo state le stesse riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, constatato che la domanda attorea era ormai limitata all'accertamento dell'asse ereditario della sig.ra - alla Persona_5 luce delle disposizioni testamentarie del 2006 e del 2008, tenendo conto delle sole donazioni effettuate dalla de cuius nei confronti di
[...]
e dell'atto di vendita stipulato nel 1999 con - CP_1 CP_20 il primo Giudice rigettava le domande attoree e quelle riconvenzionali formulate da perché generiche;
parimenti, respingeva RO anche la domanda di revoca ex art. 682 c.c. del testamento della Per_1
pagina 9 di 22 del 7.6.2006 avanzata dalla difesa della convenuta e RO dalla difesa di e ritenendo che Controparte_5 Controparte_6 non sussistesse alcuna incompatibilità fra le disposizioni testamentarie del 2006 e quelle del 2008 poiché - con il testamento del 2008 - sarebbero state revocate tacitamente solo le disposizioni testamentarie del 2006 relative ai beni mobili contenuti nell'immobile sito in Osimo, via
Zara n. 23, ad esclusione degli immobili.
Infine, il Tribunale dichiarava infondate entrambe le domande di riduzione avanzate da e da Controparte_4 RO ritenendo che nessuna delle due parti avesse assolto l'onere di allegare specificamente - e, conseguentemente, di provare - entro quali limiti sarebbe stata lesa la rispettiva quota di riserva, non avendo indicato tutti gli elementi patrimoniali necessari a determinare il valore della massa ereditaria e il valore della quota di legittima asseritamente violata.
ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma con esclusivo riguardo alla regolamentazione delle spese di lite rispetto alla convenuta
RO
, ritualmente costituitasi nel presente giudizio, ha RO formulato appello incidentale riproponendo tutte le domande già avanzate nel giudizio di primo grado.
La stessa, con separato atto - che ha dato origine al procedimento N.
158/2022 R.G., riunito al presente - ha proposto appello avverso la medesima sentenza.
Si sono costituiti ed CP_2 Controparte_4 [...] chiedendo il rigetto del gravame proposto da CP_3 [...]
in quanto infondato. CP_1
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 RO0 RO1
- in persona dei genitori e
[...] RO0 CP_12
pagina 10 di 22 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - CP_12
, e RO3 RO4 CP_15
benché ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati
[...] dichiarati contumaci.
In data 3.7.2024, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per evidenti ragioni logico-giuridiche, conviene preliminarmente scrutinare l'appello incidentale formulato da nel RO procedimento 158/2022 R.G., riunito al presente.
Innanzitutto, censura la sentenza impugnata nella RO parte in cui ha rigettato la domanda di revoca ex art. 682 c.c. già presentata in primo grado.
In particolare, l'istante deduce che il testamento redatto dalla de cuius nel 2006 sarebbe stato revocato tacitamente dal successivo testamento del 2008, stante l'incompatibilità tra le disposizioni di ultima volontà negli stessi contenute.
Relativamente alla successione testamentaria, l'appellante incidentale, con ulteriore motivo di gravame, sostiene che le domande di nullità e di annullabilità del testamento del 7.6.2006 dovevano intendersi rinunciate soltanto nei confronti dei soggetti che avevano accettato la rinuncia e non - invece - nei propri confronti, poiché la stessa RO avrebbe formulato le proprie domande riconvenzionali anche relativamente alla nullità e/o invalidità del predetto atto mortis causa.
Tali doglianze - nella loro articolazione - non hanno pregio.
Preliminarmente, occorre constatare che - attrice in Controparte_4 primo grado, aveva chiesto che il Tribunale adito accertasse la nullità o che annullasse il testamento redatto da in data Persona_3
7.6.2006, con la conseguenza che i nipoti e Parte_1 avrebbero perso il legato della casa sita in Parte_2
pagina 11 di 22 Osimo, via Zara n.23.
Tuttavia, l'attrice ( ha rinunciato alla domanda nel Controparte_4 corso del giudizio di primo grado.
Al contrario, odierna appellante incidentale - RO convenuta in primo grado - non ha mai chiesto al Tribunale di accertare la nullità o di annullare il testamento di del 7.6.2006: Persona_3 anzi, nel proprio atto di appello, la stessa non ha individuato alcun motivo di annullabilità del testamento de quo.
Nel merito, l'annullabilità non può essere rilevata d'ufficio, richiedendosi che la parte interessata esponga - nelle sue difese - gli argomenti di fatto e di diritto da cui possa dedursi la sussistenza del vizio e, quindi,
l'inefficacia della dichiarazione.
Di conseguenza, la richiesta di annullamento del testamento non può essere esaminata, in quanto è da intendersi rinunciata dall'attrice e mai presentata dalla convenuta Controparte_4 [...]
. CP_1
Com'è noto, la nullità delle disposizioni di ultima volontà può essere rilevata d'ufficio; pertanto, è necessario approfondire la portata dell'asserita invalidità del testamento datato 7.6.2006.
Al riguardo, tuttavia, occorre coordinare la rilevabilità d'ufficio della nullità - da parte del giudice - con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.
Da ciò, in primo luogo discende che la nullità non può essere dichiarata sulla base di motivi diversi da quelli addotti dalla parte o per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado;
in secondo luogo, ne deriva che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il Giudice
è tenuto a rilevare - in qualsiasi stato e grado del giudizio - la nullità dell'atto stesso, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti
(così: Cass. civ. 24159/2014; 1621/2008).
Nel caso di specie, l'attrice con il proprio atto di Controparte_4
pagina 12 di 22 citazione ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del testamento del
2006, ma senza dedurne le motivazioni.
Dal canto suo, neppure la convenuta ha fornito alcun RO supporto all'indagine sul punto, eccependo - anzi - che la sorella
[...] non avesse fornito deduzioni a sostegno della propria tesi. CP_4
Solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, la convenuta ha affermato che il testamento de quo RO risulterebbe poco credibile per le modalità espressive.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il testamento del 2006 sia valido ed efficace poiché non si palesano - né, tantomeno, sono stati dedotti da parte appellante - vizi di forma del negozio in questione, come, ad esempio, la mancanza della sottoscrizione, l'illiceità delle disposizioni o la genericità delle stesse.
Di conseguenza, la domanda di nullità risulta infondata, in quanto priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Venendo, ora, all'esame della domanda di revoca, rilevata la presenza di più schede testamentarie, è necessario ricostruire la volontà della de cuius.
Con il primo testamento (7.6.2006) attribuisce la casa Persona_3 di Osimo, via Zara n. 23 ai nipoti ed Parte_2 Parte_1
[...]
Vi sono, poi, tre separati testamenti - dei quali non è possibile stabilire la datazione - consegnati contestualmente al Notaio che li ha trascritti - uno di seguito all'altro - in un unico atto, separando il contenuto dei vari fogli con tre asterischi.
Tuttavia, la stessa appellante incidentale - nel proprio atto di gravame - ammette che l'unico testamento valido (tra i vari atti consegnati al
Notaio) è quello datato 1.10.2008.
Nel dettaglio, sostiene che le disposizioni senza data RO contenute nei fogli separati potrebbero essere pregresse disposizioni o bozze - tutte, comunque, superate da quella datata 1.10.2008 - che ella pagina 13 di 22 ritiene costituire l'unica effettiva manifestazione di volontà dispositiva mortis causa della Per_1
In ogni caso, la mancanza di un preciso riferimento temporale impedisce di collocare tale testamento in epoca successiva a quello del 2006 ed esclude la possibilità di qualsivoglia confronto con le precedenti disposizioni testamentarie;
di conseguenza, viene meno il carattere revocatorio di suddetto testamento redatto - come visto - in fogli separati e privo di data.
Secondo la tesi dell'appellante, l'espressione avente portata revocatoria delle precedenti disposizioni sarebbe contenuta in quest'ultimo atto, laddove la scrive: “tutto quello che non ho nominato vanno alle Per_1 mie figlie e in parti uguali”. CP_4 CP_1
Con tale frase, in realtà, la testatrice non intendeva revocare alcunché, come correttamente ritenuto dal primo Giudice con motivazione logica ed esauriente, da intendersi qui richiamata.
Ad ogni modo, osserva il Collegio che, nella disposizione testamentaria prospettata come “revocatoria”, la de cuius fa innanzitutto una premessa: “dichiaro quanto segue in relazione ai beni di mia proprietà: premesso che i mobili sotto elencati sono ancora tutti di mia proprietà
(…) dispongo quanto segue”.
Quindi, è evidente che il testamento in esame sia stato redatto solo per disporre dei beni mobili e che, con il medesimo, la testatrice abbia fatto riferimento solo a tale categoria di beni.
La invero, in questo testamento menziona la casa di Osimo, via Per_1
Zara n.23, precisando: “lascio la casa ad Osimo vuota. Il mobilio va alle mie figlie ”. Parte_3
Con tale disposizione, chiaramente, la testatrice ha inteso lasciare ai nipoti e solo Parte_1 Parte_2
l'immobile, mentre i beni mobili in essa contenuti sono stati lasciati alle figlie e . CP_4 CP_1
Coerentemente, in entrambi i testamenti la de cuius dispone di tutti i pagina 14 di 22 beni mobili lasciandoli a soggetti diversi dai nipoti.
La giurisprudenza di legittimità afferma univocamente che la revoca di una disposizione, ancorché tacita, deve essere chiara.
In altri termini, la revocazione di un testamento olografo deve normalmente avvenire attraverso una apposita dichiarazione del testatore, dalla quale emerga inequivocabilmente la volontà di questi di revocare le proprie precedenti disposizioni (così: Cass. civ. 20.6.1986,
n. 4119).
Com'è noto, il codice civile prevede anche la cosiddetta “revoca tacita” che può - tuttavia - configurarsi soltanto nei casi espressamente regolamentati dagli artt. 682 e ss. e che afferiscono alla redazione di un testamento posteriore, alla distruzione di tutte le copie del testamento olografo ex art. 684, al ritiro del testamento segreto olografo, al ritiro del testamento segreto, all'alienazione o alla trasformazione della cosa legata.
Se in un primo testamento si è lasciato il bene a dei soggetti, si deve dare per scontato che tale disposizione sia certa ed incontrovertibile.
Pertanto, la domanda di revocazione ex art. 682 c.c. va respinta, stante l'infondatezza - in fatto e diritto - delle doglianze mosse dall'appellante incidentale rispetto alla pronuncia di primo grado, che va, sul punto, integralmente confermata.
Inoltre, dall'esame del testamento del 2006 emerge la natura di legato del lascito della casa di Osimo, via Zara n. 23, poiché nasceva dalla volontà delle testatrice - più volte esplicitata e non contestata dalle parti
- di attribuire ai due nipoti un solo bene, puntualmente individuato.
Non vi è alcun elemento - nel testamento in esame - che possa far sorgere indurre il dubbio che - nonostante l'indicazione di un cespite determinato - la abbia voluto chiamare i destinatari di esso ad Per_1 una successione a titolo universale.
Al contrario, tale circostanza va esclusa in considerazione del fatto che nel testamento ogni bene residuo viene lasciato ad CP_3
pagina 15 di 22 in qualità di erede universale. CP_1
La giurisprudenza, sul punto, ritiene pacificamente che non si configuri un'istituzione di erede ex re certa quando il testatore disponga delle proprie sostanze con lasciti aventi ad oggetto beni specifici ed individuati, sia pure assorbenti l'intero asse, ma li consideri come beni determinati e singoli, cioè come legati e non in funzione di quote ideali del suo patrimonio;
coesistono la successione testamentaria e la successione ex lege quando la portata effettiva della volontà testamentaria, pur esaurendo l'intero asse, si traduca esclusivamente in disposizioni a titolo particolare (Cass. n. 23393/2017).
La presunzione iuris tantum a favore del lascito a titolo particolare potrà essere superata solo nel caso in cui la volontà del testatore - di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio - emerga con certezza dall'interpretazione (oggettiva e soggettiva) della disposizione testamentaria.
Pertanto, l'assegnazione di un singolo bene va considerata un legato, salvo che non si possa provare con certezza che il de cuius abbia voluto istituire quale erede il beneficiario mediante istituzione di erede ex re certa, secondo l'art. 588, comma 2°, c.c.
Nella fattispecie al vaglio del Collegio non vi è alcun elemento che possa far ritenere che la testatrice abbia voluto chiamare i propri nipoti ad una successione a titolo universale.
Per di più, tale eccezione non è stata neanche affrontata dal Giudice di primo grado - in quanto assorbita - con la conseguenza che
[...] avrebbe dovuto riproporla nei propri atti difensivi in appello, CP_1 secondo il dettato dell'art. 346 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. - che costituisce un'applicazione rigorosa del principio della domanda - ogni domanda e ogni eccezione già proposta in primo grado e non accolta (o, anche, solo non esaminata) deve essere espressamente riproposta in appello, perché formi oggetto della cognizione del giudice di secondo grado.
pagina 16 di 22 In definitiva, l'eccezione in esame - non riproposta da parte appellante - va ritenuta abbandonata e non può essere oggetto di giudizio.
Con ulteriore motivo di gravame, ribadisce la RO fondatezza della domanda di riduzione - già proposta in primo grado - reiterando la richiesta di accertamento della consistenza dell'asse ereditario, da rideterminarsi, in ipotesi, tenendo conto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius e degli atti di vendita aventi natura di negozio misto con donazione.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la convenuta
[...] non ha correttamente ricostruito l'asse ereditario materno. CP_1
Nel dettaglio, non ha predisposto un elenco dei beni (immobili, ma anche mobili) che ne facevano parte, con indicazione del loro valore alla data di apertura della successione, né ha individuato la quota che le spettava a titolo di legittima.
L'appellante ha omesso anche di identificare quali beni avesse ricevuto a titolo di donazione e quali a titolo di successione mortis causa.
Infine, non ha neppure esplicitato quale fosse l'entità della lesione della propria quota di legittima e quale fosse la somma da recuperare, non deducendo su quale disposizione e su quale bene sarebbe caduta l'azione di riduzione.
Tale mancata definizione dell'azione impone il rigetto della domanda.
Ed invero, per quanto concerne l'esatta individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che
"il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione"
(così: Cass. civ. sez. II 17/10/1992 n. 11432, Cass., 29 ottobre 1975, n.
3661).
Pertanto, la valutazione dei beni andava fatta al momento dell'apertura pagina 17 di 22 della successione dall'odierna appellante incidentale, la quale avrebbe dovuto rappresentare con sufficiente precisione la consistenza dei beni.
Come correttamente osservato dal Tribunale, rispetto ai beni caduti in successione non solo non ne ha indicato lo stato al RO momento dell'apertura della successione, ma non ne ha nemmeno fornito una sommaria descrizione, con la conseguenza che il C.T.U. - di cui si invoca, anche in questa sede, la nomina - sarebbe nei fatti impossibilitato ad accertare il valore della massa ereditaria, stante l'assenza di indicazioni circa la sua portata quantitativa.
Diversamente opinando, il consulente tecnico sarebbe chiamato a svolgere un'attività istruttoria meramente esplorativa e, dunque, non consentita.
In considerazione di ciò, la richiesta di espletamento della CTU va disattesa poiché tale mezzo istruttorio risulterebbe suppletivo della carenza probatoria di parte appellante, dovendo il consulente accertare lo stato dei beni appartenenti alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione senza tuttavia disporre di alcun elemento per poterlo effettuare.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante incidentale chiede che sia accertata la natura simulatoria o di “negotium mixtum cum donatione” delle disposizioni asseritamente lesive della propria quota.
Nella prospettazione difensiva, tutti i negozi per atto Notaio Per_2 dell'8.2.2002 - già richiamati in atti - dissimulerebbero, in realtà donazioni della alla figlia , ivi compresi i beni che solo Per_1 CP_4 formalmente risulterebbero venduti e, dunque, devono essere assoggettati a collazione.
Tuttavia, la questione relativa alla natura delle donazioni effettuate dalla de cuius risulta assorbita dalla ritenuta improponibilità e/o infondatezza dell'azione di riduzione, in ragione di quanto in precedenza osservato.
Infine, censura la sentenza impugnata nella parte in RO cui ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle pagina 18 di 22 domande formulate dalla difesa attorea nella I memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
L'odierna appellante incidentale, in particolare, contesta la mancata espressa formulazione da parte dell'attrice - nell'atto di citazione in primo grado - della domanda di simulazione in ordine all'atto di vendita del 15.10.1988 per notaio e l'inammissibilità della precisazione Per_6 della domanda contenuta nella memoria ex art.183, comma 6, n.1,
c.p.c. del 29.7.2013.
Il motivo è infondato.
In proposito si osserva che, nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda di simulazione è stata proposta dall'attrice ai fini della ricostituzione dell'asse ereditario e della connessa domanda di riduzione delle disposizioni ritenute lesive: in altri termini, la domanda di simulazione è stata formulata dall'attrice quale presupposto e in connessione con quella di riduzione.
In ogni caso, occorre rilevare che, nella memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 c.p.c., l'attrice ha chiesto di accertare la simulazione delle compravendite de quibus quale circostanza prodromica alle domande di reintegrazione proposte dalla medesima attrice, in conformità ai principi espressi in punto di precisazione o modifica della domanda dalla - ormai consolidata - giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.4322/2019; Cass.
n.30745/2019; Cass. n.18546/2020).
Ne discende che la contestazione formulata con l'atto di appello da
[...]
è priva di fondamento, stante la natura di emendatio libelli CP_1 contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. riguardante la domanda di simulazione.
Venendo, ora, all'appello interposto da e Parte_1
- che hanno impugnato solo la parte della Parte_2 sentenza che compensa le spese tra essi appellanti e l'appellata
[...] per violazione dell'art. 91 c.p.c. - lo stesso risulta infondato. CP_1
Al riguardo, giova rilevare che gli appellanti sono stati citati in giudizio pagina 19 di 22 da - originaria attrice in primo grado - e non già da Controparte_4
la quale ha chiesto l'accertamento delle conseguenze RO
- sulle trascrizioni già effettuate - dell'eventuale accoglimento della domanda di revocazione ex art. 682 c.p.c. della disposizione testamentaria in data 7.6.2006.
Peraltro, gli appellanti e Parte_1 Parte_2 hanno definito il giudizio con l'attrice in primo grado
[...] mediante una transazione che prevedeva anche la compensazione delle spese di lite.
Oltre a ciò, gli appellanti (principali) hanno formulato - nei confronti di
- una domanda ex art. 89 c.p.c. che è stata rigettata RO
e, pertanto, non sono risultati parte totalmente vittoriosa all'esito del giudizio.
Sul punto, la Corte ritiene di applicabile il principio secondo cui “La soccombenza reciproca delle parti nel procedimento, per quanto sperequata, è idonea ad incardinare una compensazione delle spese processuali, restando ferma però la possibilità di graduazione in ragione della prevalenza di uno o dell'altra parte con conseguente compensazione parziale delle spese” (Corte appello Napoli, sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 289).
Per quanto concerne il valore della controversia, nel corso del giudizio di primo grado nessun importo è stato indicato quale valore della causa, sicché ogni relativo rilievo è - oggi - inammissibile ed infondato.
Circa la previa fase di mediazione, infine, va ricordato che si tratta di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità.
In proposito si osserva che il procedimento di mediazione si è concluso per rifiuto di talune parti - ivi inclusi proprio gli odierni appellanti - a comparire, mentre l'odierna appellata risultava presente.
Com'è noto, in subiecta materia la Suprema Corte ha statuito che “In tema di regolamento delle spese processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto
pagina 20 di 22 o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi. Nell'ipotesi che disponga la compensazione per giusti motivi, il giudice di merito non è tenuto a indicarli specificamente, né risulta in tal caso violato l'obbligo di motivazione, in quanto lo stesso riferimento alla sussistenza di giusti motivi denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si può evincere dalle statuizioni relative ai punti della controversia” (Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2003, n. 9707).
Le spese del grado vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente da e Parte_2 Parte_1
nonché da avverso la sentenza
[...] RO
n. 578/2021, emessa in data 9.12.2021 dal Tribunale di Ancona, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta gli interposti gravami e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 21 di 22 Il Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli
pagina 22 di 22
N. 158/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Maria Ida Ercoli Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 135/2022 R.G. cui, è riunito il fascicolo N. 158/2022 R.G.; promossa da
- (C.F. ); - Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Settimio Honorati (pec:
ed elettivamente Email_1 domiciliati presso il suo studio sito ad Ancona, in C.so Mazzini 107;
APPELLANTI contro
- (C.F. ), rappresentata RO C.F._3
e difesa dall'Avv. Alessandro Lucchetti (pec: Email_2 Email_3
pagina 1 di 22 ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_4 studio sito in Ancona, Corso Mazzini n. 156;
APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. , rappresentata e difesa CP_2 C.F._4 dall'Avv. Enrico Maria Stramigioli (indirizzo pec:
[...]
ed elettivamente Email_5 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Osimo, via Pompeiana
n. 11;
APPELLATA
- (C.F.: ) Controparte_3 C.F._5 rappresentato e difeso, dall'Avv. Angelo Caldarello
ed elettivamente Email_6 domiciliato con lui ai fini del presente giudizio in Ancona Piazza J.F.
Kennedy n. 13 presso lo studio dell'Avv. Marco Serpilli;
APPELLATO
- (C.F. ), Controparte_4 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Angeloni (pec:
e dall'Avv. Silvia Fabi (pec: Email_7
ed elettivamente domiciliata Email_8 presso il loro studio legale, sito in Osimo (AN), via San Filippo n. 3;
APPELLATA
- (C.F. ); Controparte_5 C.F._7
- (C.F. ); Controparte_6 C.F._8
- Controparte_7
- Controparte_8
- ; Controparte_9 RO0
- , in persona di e RO1 RO0
in qualità di genitori esercenti la RO2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
- ; RO3
- RO4
pagina 2 di 22 - RO5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 893/2021 emessa dal
Tribunale di Ancona nel giudizio iscritto al n. 2726/2013 R.G., pubblicata in data 12.7.2021.
CONCLUSIONI
Per e “Nel Parte_1 Parte_2 merito:
- dichiarare nulla (e/o annullabile e/o ingiusta) in parte qua la sentenza di primo grado citata in epigrafe (caducandola), trattenendo la causa in decisione per giudicarla nel merito, accogliendo l'appello e quindi accertando (anche a titolo di riforma della sentenza appellata) la legittimità e la correttezza delle istanze proposte dagli appellanti;
per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle RO spese di lite del primo grado di giudizio.
Con condanna della predetta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, RO contrariis reiectis, previa riunione al presente giudizio del giudizio di appello recante R.G. 158/2022 proposto avverso la medesima sentenza
e ferme le domande ivi formulate:
I) rigettare l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
II) si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado: “I) in rito: rimettere al Tribunale di Ancona - in composizione collegiale - competente ex art. 50 bis comma 1 n. 6 c.c. - la presente controversia per la natura delle domande proposte;
II) nel merito, anche se del caso in via riconvenzionale: II.1) accertare e dichiarare che la disposizione testamentaria della 07/06/2006, ove non venga dichiarata nulla o Per_1 annullata per le ragioni esposte dalla attrice , è stata revocata ex CP_4 art. 682 c.c. per incompatibilità, da quella successiva del 01/10/2008
pagina 3 di 22 consegnata dalla defunta al Notaio nella quale la ha Per_2 Per_1 disposto l'attribuzione di una serie di beni mobili in favore dei tre figli e concluso che “tutto quello che non ho nominato vanno alle mie figlie
e in parti uguali”; II.2) per l'effetto di quanto sopra: a) CP_4 CP_1 ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento 07/06/2006, contenente l'assegnazione ai sig.ri e RO6 [...] dell'immobile sito in Osimo, Via Zara n. 23, Parte_2 sostituendo la trascrizione medesima con quelle che risulteranno dovute in forza dell'emananda sentenza;
b) condannare Parte_1
e al rilascio in favore delle
[...] Parte_2 legittime eredi dell'immobile sito in Osimo Via Zara n. 23; II.3) accertare, comunque, la consistenza dell'asse ereditario, sia nell'ipotesi di accoglimento, che di reiezione delle domande relative alla volontà testamentaria della de cuius, come pure nell'ipotesi in cui abbia a ritenersi la natura di legato della disposizione del 07.06.06, tenendo conto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius e degli atti di vendita aventi natura di negozio misto con donazione;
rigettando, per il resto, la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
III) nel merito, in via riconvenzionale: III.1) accertare e dichiarare che le vendite in favore dell'attrice nell'atto Notaio Per_2 dell'08.02.2002 hanno natura di “negotium mixtum cum donatione” e, pertanto, dichiarare soggetto a collazione il valore eccedente il prezzo indicato nell'atto notarile, oltre interessi e rivalutazione;
III.2) accertare
e dichiarare la SI.ra tenuta alla restituzione in Controparte_4 favore della massa ereditaria della somma di €.17.972,70 - oltre interessi e rivalutazione monetaria - spettante alla SI.ra quale Per_1 titolare del diritto di usufrutto in relazione alla vendita del 10.04.85 e dalla de cuius donata alla attrice;
III.3) ove non venga dichiarata nulla la disposizione testamentaria 07.06.06 che ha revocato la precedente disposizione del 08.02.02, condannare l'attrice al Controparte_4
pagina 4 di 22 pagamento in favore della massa ereditaria, di quanto ancora dovuto in forza dell'atto Scoccianti del 02.02.08 e della somma a lei donata dalla de cuius, pari ad €.17.972,70, in relazione alla vendita del 10.04.85, oltre, su tutte le somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV) in ogni caso e per l'effetto di tutto quanto sopra: IV.1) disporre
l'assegnazione a favore della comparente del bene RO immobile di Via Zara n° 23 (pro quota) e dei mobili indicati nel testamento 01.10.2008; IV.2) accertare, comunque, la quota di legittima della convenuta reintegrando la quota RO stessa di quanto risulterà dalle riduzioni delle donazioni ai sensi dell'art.
560 c.c. e di quanto comunque attribuito a coeredi o legatari con negozi onerosi misti a donazione, condannando i coeredi donatari e legatari di beni della de cuius al pagamento delle somme eccedenti il valore di quanto loro spettante, onde reintegrare la legittima della comparente nella misura che sarà accertata e ritenuta di giustizia. RO
Spese e competenze professionali del giudizio refuse.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, CP_2 contrariis reiectis:
- respingere e/o rigettare interamente l'appello proposto formulato dalla dott.ssa con tutte le domande con lo stesso avanzate, RO in quanto nullo, inammissibile, infondato, o con qualsivoglia altra statuizione, confermando integralmente la sentenza di primo grado
n.893/2021 emessa dal Tribunale di Ancona l'08/07/2021 e pubblicata il successivo 12/07/2021 nel giudizio iscritto al numero di R.G.
2726/2013;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_4 respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione
pagina 5 di 22 - in via principale, rigettare l'appello della dott.ssa e RO per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Ancona impugnata;
- in via subordinata, in caso di accertamento della lesione della quota di legittima, disporre la riduzione delle disposizioni eventualmente lesive secondo l'ordine previsto dagli artt.554 e 555 c.c.;
- in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento della richiesta di prova per testi formulata con la memoria ai sensi dell'art.183, comma 6, n.2,
c.p.c. del 12.10.2013 e specificatamente per l'ammissione dei capitoli
(con i testi ivi indicati) nn.29, 30, 32, 36, 39, 41, 55, 67. Si chiede il rigetto delle richieste di prova formulate da in quanto RO tutte irrilevanti e, per il caso di loro accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta con i capitoli di prova e con
i testi indicati nella seconda memoria ai sensi dell'art.183, comma 6,
n.3, c.p.c. del 04.11.2013. Si chiede l'acquisizione dei documenti originali depositati dalla dott.ssa e custoditi nella Controparte_4 cassaforte del Tribunale di Ancona;
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze professionali”.
Per “Tutto ciò premesso Controparte_3 [...] conclude chiedendo NEL MERITO: CP_3
- la reiezione delle domande di con vittoria di spese. RO
IN VIA ISTRUTTORIA DIRETTA si insiste per l'ammissione delle richieste respinte”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_4 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona i propri germani e i figli di quest'ultimo - RO Controparte_3
e - nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_7 [...]
e chiedendo al Giudice adito di dichiarare CP_2 Controparte_8 nullo - o annullare - il testamento della defunta madre Persona_3 datato 7 giugno 2006, pubblicato in data 19.12.2008 dal Notaio
[...]
pagina 6 di 22 Per_2
In subordine, l'attrice chiedeva di dichiarare l'inefficacia delle disposizioni contenute nell'anzidetta scrittura del 7.6.2006 - per revocazione tacita ex art. 682 c.c. - dal momento che, secondo la prospettazione attorea, le disposizioni testamentarie della de cuius dovevano essere individuate in quelle contenute nel testamento dell'1.10.2008 - anch'esso pubblicato in data 19.12.2008 in Osimo, con atto di repertorio n. 14936 dal Notaio Dott. - con Persona_4 conseguente devoluzione dei beni relitti (ivi compresa l'unità immobiliare sita in Osimo, via Zara n. 23) secondo le predette disposizioni testamentarie e le norme di legge in materia vigenti.
In ogni caso, l'attrice chiedeva di verificare, in applicazione dell'art. 553
e ss. cod. civ., la consistenza dell'asse ereditario - tenendo conto dei legati contenuti nel testamento dell'1.10.2008 e delle donazioni effettuate in vita dalla defunta, ivi comprese quelle simulate da apparenti compravendite - nonché di accertare la propria quota di legittima, dichiarando l'inefficacia - e disponendo la conseguente riduzione - delle attribuzioni ereditarie e delle donazioni fino alla reintegrazione della legittima, in aggiunta alle donazioni già ricevute in proprio favore, espressamente dispensate dalla collazione nei limiti della quota disponibile.
Di conseguenza, chiedeva che fosse disposta Controparte_4
l'assegnazione dei beni immobili e delle somme a lei spettanti nel valore della sua effettiva quota, in forza di quanto disposto dalla con il Per_1 testamento dell'1.10.2008, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta - che aveva RO accettato l'eredità materna con il beneficio d'inventario in data
26.8.2010 - per resistere alle domande proposte dalla sorella , CP_4 formulando nei confronti di quest'ultima domanda riconvenzionale volta ad accertare che le disposizioni testamentarie della de cuius in data
7.6.2006 - ove non venissero dichiarate nulle o annullate, in pagina 7 di 22 accoglimento della domanda attorea - fossero da considerarsi revocate ex art. 682 cod. civ., per incompatibilità con quelle successive dell'1.10.2008, con le quali la aveva attribuito una serie di beni Per_1 mobili in favore dei tre figli, precisando, in chiusura: “tutto quello che non ho nominato vanno alle mie figlie e , in parti uguali”; CP_4 CP_1 con conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento
7.6.2006 e condanna di e Parte_1 Parte_2 al rilascio dell'immobile sito in Osimo, alla via Zara n.23.
[...]
La convenuta, inoltre, chiedeva che - sia nell'ipotesi di accoglimento che di reiezione delle domande relative alla volontà testamentaria della de cuius, come pure nell'ipotesi in cui la disposizione del 7.6.2006 fosse stata ritenuta qualificabile come legato - la consistenza dell'asse ereditario tenesse conto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius
e degli atti di vendita aventi natura di negozio misto con donazione.
La stessa, al riguardo, precisava che le vendite in favore dell'attrice nell'atto pubblico per Notaio dell'8.2.2002 avevano natura di Per_2
“negotium mixtum cum donatione”, con conseguente applicazione del regime di collazione relativamente al valore eccedente il prezzo indicato nell'atto notarile, oltre interessi e rivalutazione.
Di conseguenza, secondo la prospettazione della convenuta, l'attrice sarebbe stata tenuta alla restituzione - in favore della massa ereditaria - della somma di €.17.972,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spettante alla SI.ra quale titolare del diritto di usufrutto in Per_1 relazione alla vendita del 10.4.1985 e dalla de cuius donata all'attrice.
La convenuta, infine, chiedeva l'assegnazione pro quota del bene immobile sito in Osimo, via Zara n. 23 e dei mobili indicati nel testamento dell'1.10.2008 e che fosse individuata la quota di legittima a lei spettante, eventualmente reintegrandola nella misura risultante dalle riduzioni delle donazioni ai sensi dell'art. 560 c.c. e di quanto attribuito a coeredi o legatari con negozi onerosi misti a donazione, condannando i pagina 8 di 22 coeredi donatari e legatari di beni della de cuius al pagamento delle somme eccedenti il valore di quanto loro spettante.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 [...]
- nipoti ex filio della de cuius - chiedendo il rigetto Parte_2 delle domande formulate da e da Controparte_4 [...]
in quanto destituite di fondamento sia in fatto che in CP_1 diritto.
Compiute le verifiche preliminari e disposte le necessarie integrazioni ai fini della regolare istaurazione del contraddittorio, venivano assunte le prove orali ammesse e disposta C.T.U. grafologica;
quindi, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dava atto che tra le parti
(attrice) e Controparte_4 Controparte_3 [...]
RO7 RO8 [...]
(convenuti), , RO9 RO3 [...]
, (terzi chiamati) era intervenuta CP_10 RO1 transazione stragiudiziale, con conseguente reciproca rinuncia alle domande, reciproca accettazione della rinuncia e compensazione delle spese di lite.
Inoltre, il Giudice di prime cure dava atto dell'intervenuta rinuncia di parte attrice alle domande di nullità e/o annullabilità del testamento del
7.6.2006 e di revocazione tacita ex art. 682 c.c., non essendo state le stesse riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, constatato che la domanda attorea era ormai limitata all'accertamento dell'asse ereditario della sig.ra - alla Persona_5 luce delle disposizioni testamentarie del 2006 e del 2008, tenendo conto delle sole donazioni effettuate dalla de cuius nei confronti di
[...]
e dell'atto di vendita stipulato nel 1999 con - CP_1 CP_20 il primo Giudice rigettava le domande attoree e quelle riconvenzionali formulate da perché generiche;
parimenti, respingeva RO anche la domanda di revoca ex art. 682 c.c. del testamento della Per_1
pagina 9 di 22 del 7.6.2006 avanzata dalla difesa della convenuta e RO dalla difesa di e ritenendo che Controparte_5 Controparte_6 non sussistesse alcuna incompatibilità fra le disposizioni testamentarie del 2006 e quelle del 2008 poiché - con il testamento del 2008 - sarebbero state revocate tacitamente solo le disposizioni testamentarie del 2006 relative ai beni mobili contenuti nell'immobile sito in Osimo, via
Zara n. 23, ad esclusione degli immobili.
Infine, il Tribunale dichiarava infondate entrambe le domande di riduzione avanzate da e da Controparte_4 RO ritenendo che nessuna delle due parti avesse assolto l'onere di allegare specificamente - e, conseguentemente, di provare - entro quali limiti sarebbe stata lesa la rispettiva quota di riserva, non avendo indicato tutti gli elementi patrimoniali necessari a determinare il valore della massa ereditaria e il valore della quota di legittima asseritamente violata.
ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma con esclusivo riguardo alla regolamentazione delle spese di lite rispetto alla convenuta
RO
, ritualmente costituitasi nel presente giudizio, ha RO formulato appello incidentale riproponendo tutte le domande già avanzate nel giudizio di primo grado.
La stessa, con separato atto - che ha dato origine al procedimento N.
158/2022 R.G., riunito al presente - ha proposto appello avverso la medesima sentenza.
Si sono costituiti ed CP_2 Controparte_4 [...] chiedendo il rigetto del gravame proposto da CP_3 [...]
in quanto infondato. CP_1
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 RO0 RO1
- in persona dei genitori e
[...] RO0 CP_12
pagina 10 di 22 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore - CP_12
, e RO3 RO4 CP_15
benché ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati
[...] dichiarati contumaci.
In data 3.7.2024, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per evidenti ragioni logico-giuridiche, conviene preliminarmente scrutinare l'appello incidentale formulato da nel RO procedimento 158/2022 R.G., riunito al presente.
Innanzitutto, censura la sentenza impugnata nella RO parte in cui ha rigettato la domanda di revoca ex art. 682 c.c. già presentata in primo grado.
In particolare, l'istante deduce che il testamento redatto dalla de cuius nel 2006 sarebbe stato revocato tacitamente dal successivo testamento del 2008, stante l'incompatibilità tra le disposizioni di ultima volontà negli stessi contenute.
Relativamente alla successione testamentaria, l'appellante incidentale, con ulteriore motivo di gravame, sostiene che le domande di nullità e di annullabilità del testamento del 7.6.2006 dovevano intendersi rinunciate soltanto nei confronti dei soggetti che avevano accettato la rinuncia e non - invece - nei propri confronti, poiché la stessa RO avrebbe formulato le proprie domande riconvenzionali anche relativamente alla nullità e/o invalidità del predetto atto mortis causa.
Tali doglianze - nella loro articolazione - non hanno pregio.
Preliminarmente, occorre constatare che - attrice in Controparte_4 primo grado, aveva chiesto che il Tribunale adito accertasse la nullità o che annullasse il testamento redatto da in data Persona_3
7.6.2006, con la conseguenza che i nipoti e Parte_1 avrebbero perso il legato della casa sita in Parte_2
pagina 11 di 22 Osimo, via Zara n.23.
Tuttavia, l'attrice ( ha rinunciato alla domanda nel Controparte_4 corso del giudizio di primo grado.
Al contrario, odierna appellante incidentale - RO convenuta in primo grado - non ha mai chiesto al Tribunale di accertare la nullità o di annullare il testamento di del 7.6.2006: Persona_3 anzi, nel proprio atto di appello, la stessa non ha individuato alcun motivo di annullabilità del testamento de quo.
Nel merito, l'annullabilità non può essere rilevata d'ufficio, richiedendosi che la parte interessata esponga - nelle sue difese - gli argomenti di fatto e di diritto da cui possa dedursi la sussistenza del vizio e, quindi,
l'inefficacia della dichiarazione.
Di conseguenza, la richiesta di annullamento del testamento non può essere esaminata, in quanto è da intendersi rinunciata dall'attrice e mai presentata dalla convenuta Controparte_4 [...]
. CP_1
Com'è noto, la nullità delle disposizioni di ultima volontà può essere rilevata d'ufficio; pertanto, è necessario approfondire la portata dell'asserita invalidità del testamento datato 7.6.2006.
Al riguardo, tuttavia, occorre coordinare la rilevabilità d'ufficio della nullità - da parte del giudice - con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.
Da ciò, in primo luogo discende che la nullità non può essere dichiarata sulla base di motivi diversi da quelli addotti dalla parte o per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado;
in secondo luogo, ne deriva che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il Giudice
è tenuto a rilevare - in qualsiasi stato e grado del giudizio - la nullità dell'atto stesso, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti
(così: Cass. civ. 24159/2014; 1621/2008).
Nel caso di specie, l'attrice con il proprio atto di Controparte_4
pagina 12 di 22 citazione ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del testamento del
2006, ma senza dedurne le motivazioni.
Dal canto suo, neppure la convenuta ha fornito alcun RO supporto all'indagine sul punto, eccependo - anzi - che la sorella
[...] non avesse fornito deduzioni a sostegno della propria tesi. CP_4
Solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, la convenuta ha affermato che il testamento de quo RO risulterebbe poco credibile per le modalità espressive.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il testamento del 2006 sia valido ed efficace poiché non si palesano - né, tantomeno, sono stati dedotti da parte appellante - vizi di forma del negozio in questione, come, ad esempio, la mancanza della sottoscrizione, l'illiceità delle disposizioni o la genericità delle stesse.
Di conseguenza, la domanda di nullità risulta infondata, in quanto priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Venendo, ora, all'esame della domanda di revoca, rilevata la presenza di più schede testamentarie, è necessario ricostruire la volontà della de cuius.
Con il primo testamento (7.6.2006) attribuisce la casa Persona_3 di Osimo, via Zara n. 23 ai nipoti ed Parte_2 Parte_1
[...]
Vi sono, poi, tre separati testamenti - dei quali non è possibile stabilire la datazione - consegnati contestualmente al Notaio che li ha trascritti - uno di seguito all'altro - in un unico atto, separando il contenuto dei vari fogli con tre asterischi.
Tuttavia, la stessa appellante incidentale - nel proprio atto di gravame - ammette che l'unico testamento valido (tra i vari atti consegnati al
Notaio) è quello datato 1.10.2008.
Nel dettaglio, sostiene che le disposizioni senza data RO contenute nei fogli separati potrebbero essere pregresse disposizioni o bozze - tutte, comunque, superate da quella datata 1.10.2008 - che ella pagina 13 di 22 ritiene costituire l'unica effettiva manifestazione di volontà dispositiva mortis causa della Per_1
In ogni caso, la mancanza di un preciso riferimento temporale impedisce di collocare tale testamento in epoca successiva a quello del 2006 ed esclude la possibilità di qualsivoglia confronto con le precedenti disposizioni testamentarie;
di conseguenza, viene meno il carattere revocatorio di suddetto testamento redatto - come visto - in fogli separati e privo di data.
Secondo la tesi dell'appellante, l'espressione avente portata revocatoria delle precedenti disposizioni sarebbe contenuta in quest'ultimo atto, laddove la scrive: “tutto quello che non ho nominato vanno alle Per_1 mie figlie e in parti uguali”. CP_4 CP_1
Con tale frase, in realtà, la testatrice non intendeva revocare alcunché, come correttamente ritenuto dal primo Giudice con motivazione logica ed esauriente, da intendersi qui richiamata.
Ad ogni modo, osserva il Collegio che, nella disposizione testamentaria prospettata come “revocatoria”, la de cuius fa innanzitutto una premessa: “dichiaro quanto segue in relazione ai beni di mia proprietà: premesso che i mobili sotto elencati sono ancora tutti di mia proprietà
(…) dispongo quanto segue”.
Quindi, è evidente che il testamento in esame sia stato redatto solo per disporre dei beni mobili e che, con il medesimo, la testatrice abbia fatto riferimento solo a tale categoria di beni.
La invero, in questo testamento menziona la casa di Osimo, via Per_1
Zara n.23, precisando: “lascio la casa ad Osimo vuota. Il mobilio va alle mie figlie ”. Parte_3
Con tale disposizione, chiaramente, la testatrice ha inteso lasciare ai nipoti e solo Parte_1 Parte_2
l'immobile, mentre i beni mobili in essa contenuti sono stati lasciati alle figlie e . CP_4 CP_1
Coerentemente, in entrambi i testamenti la de cuius dispone di tutti i pagina 14 di 22 beni mobili lasciandoli a soggetti diversi dai nipoti.
La giurisprudenza di legittimità afferma univocamente che la revoca di una disposizione, ancorché tacita, deve essere chiara.
In altri termini, la revocazione di un testamento olografo deve normalmente avvenire attraverso una apposita dichiarazione del testatore, dalla quale emerga inequivocabilmente la volontà di questi di revocare le proprie precedenti disposizioni (così: Cass. civ. 20.6.1986,
n. 4119).
Com'è noto, il codice civile prevede anche la cosiddetta “revoca tacita” che può - tuttavia - configurarsi soltanto nei casi espressamente regolamentati dagli artt. 682 e ss. e che afferiscono alla redazione di un testamento posteriore, alla distruzione di tutte le copie del testamento olografo ex art. 684, al ritiro del testamento segreto olografo, al ritiro del testamento segreto, all'alienazione o alla trasformazione della cosa legata.
Se in un primo testamento si è lasciato il bene a dei soggetti, si deve dare per scontato che tale disposizione sia certa ed incontrovertibile.
Pertanto, la domanda di revocazione ex art. 682 c.c. va respinta, stante l'infondatezza - in fatto e diritto - delle doglianze mosse dall'appellante incidentale rispetto alla pronuncia di primo grado, che va, sul punto, integralmente confermata.
Inoltre, dall'esame del testamento del 2006 emerge la natura di legato del lascito della casa di Osimo, via Zara n. 23, poiché nasceva dalla volontà delle testatrice - più volte esplicitata e non contestata dalle parti
- di attribuire ai due nipoti un solo bene, puntualmente individuato.
Non vi è alcun elemento - nel testamento in esame - che possa far sorgere indurre il dubbio che - nonostante l'indicazione di un cespite determinato - la abbia voluto chiamare i destinatari di esso ad Per_1 una successione a titolo universale.
Al contrario, tale circostanza va esclusa in considerazione del fatto che nel testamento ogni bene residuo viene lasciato ad CP_3
pagina 15 di 22 in qualità di erede universale. CP_1
La giurisprudenza, sul punto, ritiene pacificamente che non si configuri un'istituzione di erede ex re certa quando il testatore disponga delle proprie sostanze con lasciti aventi ad oggetto beni specifici ed individuati, sia pure assorbenti l'intero asse, ma li consideri come beni determinati e singoli, cioè come legati e non in funzione di quote ideali del suo patrimonio;
coesistono la successione testamentaria e la successione ex lege quando la portata effettiva della volontà testamentaria, pur esaurendo l'intero asse, si traduca esclusivamente in disposizioni a titolo particolare (Cass. n. 23393/2017).
La presunzione iuris tantum a favore del lascito a titolo particolare potrà essere superata solo nel caso in cui la volontà del testatore - di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio - emerga con certezza dall'interpretazione (oggettiva e soggettiva) della disposizione testamentaria.
Pertanto, l'assegnazione di un singolo bene va considerata un legato, salvo che non si possa provare con certezza che il de cuius abbia voluto istituire quale erede il beneficiario mediante istituzione di erede ex re certa, secondo l'art. 588, comma 2°, c.c.
Nella fattispecie al vaglio del Collegio non vi è alcun elemento che possa far ritenere che la testatrice abbia voluto chiamare i propri nipoti ad una successione a titolo universale.
Per di più, tale eccezione non è stata neanche affrontata dal Giudice di primo grado - in quanto assorbita - con la conseguenza che
[...] avrebbe dovuto riproporla nei propri atti difensivi in appello, CP_1 secondo il dettato dell'art. 346 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. - che costituisce un'applicazione rigorosa del principio della domanda - ogni domanda e ogni eccezione già proposta in primo grado e non accolta (o, anche, solo non esaminata) deve essere espressamente riproposta in appello, perché formi oggetto della cognizione del giudice di secondo grado.
pagina 16 di 22 In definitiva, l'eccezione in esame - non riproposta da parte appellante - va ritenuta abbandonata e non può essere oggetto di giudizio.
Con ulteriore motivo di gravame, ribadisce la RO fondatezza della domanda di riduzione - già proposta in primo grado - reiterando la richiesta di accertamento della consistenza dell'asse ereditario, da rideterminarsi, in ipotesi, tenendo conto delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius e degli atti di vendita aventi natura di negozio misto con donazione.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la convenuta
[...] non ha correttamente ricostruito l'asse ereditario materno. CP_1
Nel dettaglio, non ha predisposto un elenco dei beni (immobili, ma anche mobili) che ne facevano parte, con indicazione del loro valore alla data di apertura della successione, né ha individuato la quota che le spettava a titolo di legittima.
L'appellante ha omesso anche di identificare quali beni avesse ricevuto a titolo di donazione e quali a titolo di successione mortis causa.
Infine, non ha neppure esplicitato quale fosse l'entità della lesione della propria quota di legittima e quale fosse la somma da recuperare, non deducendo su quale disposizione e su quale bene sarebbe caduta l'azione di riduzione.
Tale mancata definizione dell'azione impone il rigetto della domanda.
Ed invero, per quanto concerne l'esatta individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che
"il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione"
(così: Cass. civ. sez. II 17/10/1992 n. 11432, Cass., 29 ottobre 1975, n.
3661).
Pertanto, la valutazione dei beni andava fatta al momento dell'apertura pagina 17 di 22 della successione dall'odierna appellante incidentale, la quale avrebbe dovuto rappresentare con sufficiente precisione la consistenza dei beni.
Come correttamente osservato dal Tribunale, rispetto ai beni caduti in successione non solo non ne ha indicato lo stato al RO momento dell'apertura della successione, ma non ne ha nemmeno fornito una sommaria descrizione, con la conseguenza che il C.T.U. - di cui si invoca, anche in questa sede, la nomina - sarebbe nei fatti impossibilitato ad accertare il valore della massa ereditaria, stante l'assenza di indicazioni circa la sua portata quantitativa.
Diversamente opinando, il consulente tecnico sarebbe chiamato a svolgere un'attività istruttoria meramente esplorativa e, dunque, non consentita.
In considerazione di ciò, la richiesta di espletamento della CTU va disattesa poiché tale mezzo istruttorio risulterebbe suppletivo della carenza probatoria di parte appellante, dovendo il consulente accertare lo stato dei beni appartenenti alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione senza tuttavia disporre di alcun elemento per poterlo effettuare.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante incidentale chiede che sia accertata la natura simulatoria o di “negotium mixtum cum donatione” delle disposizioni asseritamente lesive della propria quota.
Nella prospettazione difensiva, tutti i negozi per atto Notaio Per_2 dell'8.2.2002 - già richiamati in atti - dissimulerebbero, in realtà donazioni della alla figlia , ivi compresi i beni che solo Per_1 CP_4 formalmente risulterebbero venduti e, dunque, devono essere assoggettati a collazione.
Tuttavia, la questione relativa alla natura delle donazioni effettuate dalla de cuius risulta assorbita dalla ritenuta improponibilità e/o infondatezza dell'azione di riduzione, in ragione di quanto in precedenza osservato.
Infine, censura la sentenza impugnata nella parte in RO cui ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle pagina 18 di 22 domande formulate dalla difesa attorea nella I memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
L'odierna appellante incidentale, in particolare, contesta la mancata espressa formulazione da parte dell'attrice - nell'atto di citazione in primo grado - della domanda di simulazione in ordine all'atto di vendita del 15.10.1988 per notaio e l'inammissibilità della precisazione Per_6 della domanda contenuta nella memoria ex art.183, comma 6, n.1,
c.p.c. del 29.7.2013.
Il motivo è infondato.
In proposito si osserva che, nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda di simulazione è stata proposta dall'attrice ai fini della ricostituzione dell'asse ereditario e della connessa domanda di riduzione delle disposizioni ritenute lesive: in altri termini, la domanda di simulazione è stata formulata dall'attrice quale presupposto e in connessione con quella di riduzione.
In ogni caso, occorre rilevare che, nella memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 c.p.c., l'attrice ha chiesto di accertare la simulazione delle compravendite de quibus quale circostanza prodromica alle domande di reintegrazione proposte dalla medesima attrice, in conformità ai principi espressi in punto di precisazione o modifica della domanda dalla - ormai consolidata - giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.4322/2019; Cass.
n.30745/2019; Cass. n.18546/2020).
Ne discende che la contestazione formulata con l'atto di appello da
[...]
è priva di fondamento, stante la natura di emendatio libelli CP_1 contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. riguardante la domanda di simulazione.
Venendo, ora, all'appello interposto da e Parte_1
- che hanno impugnato solo la parte della Parte_2 sentenza che compensa le spese tra essi appellanti e l'appellata
[...] per violazione dell'art. 91 c.p.c. - lo stesso risulta infondato. CP_1
Al riguardo, giova rilevare che gli appellanti sono stati citati in giudizio pagina 19 di 22 da - originaria attrice in primo grado - e non già da Controparte_4
la quale ha chiesto l'accertamento delle conseguenze RO
- sulle trascrizioni già effettuate - dell'eventuale accoglimento della domanda di revocazione ex art. 682 c.p.c. della disposizione testamentaria in data 7.6.2006.
Peraltro, gli appellanti e Parte_1 Parte_2 hanno definito il giudizio con l'attrice in primo grado
[...] mediante una transazione che prevedeva anche la compensazione delle spese di lite.
Oltre a ciò, gli appellanti (principali) hanno formulato - nei confronti di
- una domanda ex art. 89 c.p.c. che è stata rigettata RO
e, pertanto, non sono risultati parte totalmente vittoriosa all'esito del giudizio.
Sul punto, la Corte ritiene di applicabile il principio secondo cui “La soccombenza reciproca delle parti nel procedimento, per quanto sperequata, è idonea ad incardinare una compensazione delle spese processuali, restando ferma però la possibilità di graduazione in ragione della prevalenza di uno o dell'altra parte con conseguente compensazione parziale delle spese” (Corte appello Napoli, sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 289).
Per quanto concerne il valore della controversia, nel corso del giudizio di primo grado nessun importo è stato indicato quale valore della causa, sicché ogni relativo rilievo è - oggi - inammissibile ed infondato.
Circa la previa fase di mediazione, infine, va ricordato che si tratta di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità.
In proposito si osserva che il procedimento di mediazione si è concluso per rifiuto di talune parti - ivi inclusi proprio gli odierni appellanti - a comparire, mentre l'odierna appellata risultava presente.
Com'è noto, in subiecta materia la Suprema Corte ha statuito che “In tema di regolamento delle spese processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto
pagina 20 di 22 o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi. Nell'ipotesi che disponga la compensazione per giusti motivi, il giudice di merito non è tenuto a indicarli specificamente, né risulta in tal caso violato l'obbligo di motivazione, in quanto lo stesso riferimento alla sussistenza di giusti motivi denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si può evincere dalle statuizioni relative ai punti della controversia” (Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2003, n. 9707).
Le spese del grado vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente da e Parte_2 Parte_1
nonché da avverso la sentenza
[...] RO
n. 578/2021, emessa in data 9.12.2021 dal Tribunale di Ancona, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta gli interposti gravami e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 21 di 22 Il Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli
pagina 22 di 22