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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 304/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 304/2025 R.G. vertente tra: C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in Cologno Monzese (MI), Piazza Italia n. 5, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pisa, Via R. Fucini n. 49, come da procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Cologno Monzese (MI), in piazza Italia n. 5 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
4) Considerata l'età del figlio , di circa 17 anni, il padre potrà tenere con sé il figlio durante Per_1
i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie pasquali ed estive dell'anno 2025 -anno che precede quello in cui raggiungerà la maggiore età-, sarà lo stesso figlio a concordare con i genitori i Per_1 periodi di vacanza che intenderà trascorrere con ciascuno di essi.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio.
6) Il signor entro il giorno 25 di ogni mese, corrisponderà alla signora Parte_1 Pt_2
€ 500,00 (euro cinquecento,zerozero, di cui euro duecentocinquanta,zerozero), a titolo di
[...] concorso con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato dalla moglie. 6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
6.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa, fra cui: vitto, abbigliamento, spese di abitazione (a titolo di esempio: spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, tributi e spese di manutenzione ordinaria), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, ad eccezione delle spese per gli abbonamenti per le esigenze di istruzione e le spese veterinarie per il cane , le Per_2 quali ultime, pur essendo da annoverarsi tar le spese ordinarie, per espresso accordo tra i genitori invece graveranno su entrambi i coniugi in ragione del 50% senza previo accordo.
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti. b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). 7.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. 7.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. 7.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza. 7.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
7.6) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per cui la spesa è stata sostenuta.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
9) Avuto riguardo al contributo economico e non dato dalla moglie alla famiglia, il signor Parte_1
entro il giorno 25 di ogni mese, corrisponderà alla signora , a titolo di
[...] Parte_2 assegno di mantenimento per la medesima, la somma di € 100,00 (euro cento/00), a mezzo bonifico Parte bancario sul conto indicato dalla signora
9.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver concordato quanto segue: A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) La signora provvederà alla voltura delle utenze della già casa coniugale Parte_2 eventualmente ancora intestate al signor Parte_1
C) Circa le automobili, viste le necessità della moglie e dei figli, il signor Parte_1 cederà in comodato d'uso gratuito alla signora sia l'automobile Citroen C3 (acquistata Parte_2 dal signor ma ancora non in suo possesso) e la Lancia Ypisilon. Parte_1
D) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi e, essendo domiciliate sul conto corrente cointestato che resterà in uso esclusivo del marito, la moglie si impegna entro il 30 di ogni mese a versare con bonifico la propria quota parte per il pagamento delle predette rate. E) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato come suddetto soltanto dal marito e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, dedotte quelle versate dall'altro coniuge per pagare il mutuo ivi domiciliato, sono di spettanza esclusiva del signor
Parte_1
F) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge. G) La signora rinuncia alla quota di TFR del marito che eventualmente dovesse spettare Parte_2 alla stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 545/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.04.2025 e pubblicata in data 15.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 17.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 23 giugno 1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Parte_2
Pellezzano (SA), anno 1997, n. 11, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pellezzano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 304/2025 R.G. vertente tra: C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in Cologno Monzese (MI), Piazza Italia n. 5, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pisa, Via R. Fucini n. 49, come da procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Cologno Monzese (MI), in piazza Italia n. 5 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé.
4) Considerata l'età del figlio , di circa 17 anni, il padre potrà tenere con sé il figlio durante Per_1
i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con il figlio, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie pasquali ed estive dell'anno 2025 -anno che precede quello in cui raggiungerà la maggiore età-, sarà lo stesso figlio a concordare con i genitori i Per_1 periodi di vacanza che intenderà trascorrere con ciascuno di essi.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio.
6) Il signor entro il giorno 25 di ogni mese, corrisponderà alla signora Parte_1 Pt_2
€ 500,00 (euro cinquecento,zerozero, di cui euro duecentocinquanta,zerozero), a titolo di
[...] concorso con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato dalla moglie. 6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
6.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa, fra cui: vitto, abbigliamento, spese di abitazione (a titolo di esempio: spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, tributi e spese di manutenzione ordinaria), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, ad eccezione delle spese per gli abbonamenti per le esigenze di istruzione e le spese veterinarie per il cane , le Per_2 quali ultime, pur essendo da annoverarsi tar le spese ordinarie, per espresso accordo tra i genitori invece graveranno su entrambi i coniugi in ragione del 50% senza previo accordo.
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti. b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). 7.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. 7.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. 7.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza. 7.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
7.6) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per cui la spesa è stata sostenuta.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
9) Avuto riguardo al contributo economico e non dato dalla moglie alla famiglia, il signor Parte_1
entro il giorno 25 di ogni mese, corrisponderà alla signora , a titolo di
[...] Parte_2 assegno di mantenimento per la medesima, la somma di € 100,00 (euro cento/00), a mezzo bonifico Parte bancario sul conto indicato dalla signora
9.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver concordato quanto segue: A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) La signora provvederà alla voltura delle utenze della già casa coniugale Parte_2 eventualmente ancora intestate al signor Parte_1
C) Circa le automobili, viste le necessità della moglie e dei figli, il signor Parte_1 cederà in comodato d'uso gratuito alla signora sia l'automobile Citroen C3 (acquistata Parte_2 dal signor ma ancora non in suo possesso) e la Lancia Ypisilon. Parte_1
D) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte da entrambi i coniugi e, essendo domiciliate sul conto corrente cointestato che resterà in uso esclusivo del marito, la moglie si impegna entro il 30 di ogni mese a versare con bonifico la propria quota parte per il pagamento delle predette rate. E) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato come suddetto soltanto dal marito e, pertanto, eventuali giacenze su detto conto, dedotte quelle versate dall'altro coniuge per pagare il mutuo ivi domiciliato, sono di spettanza esclusiva del signor
Parte_1
F) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge. G) La signora rinuncia alla quota di TFR del marito che eventualmente dovesse spettare Parte_2 alla stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 545/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.04.2025 e pubblicata in data 15.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 17.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 23 giugno 1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Parte_2
Pellezzano (SA), anno 1997, n. 11, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Pellezzano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi