Decreto cautelare 5 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 05/07/2022, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 00780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2022, proposto da
RR GI ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Nico e Raffaele Guido Rodio, Lorenzo Rodio Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione e previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche,
del provvedimento del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Salve prot. n. 0007464 del 15.6.2022 di “divieto di prosecuzione dell'attività di piccolo ristoro nel chiosco bar denominato La Pajara Beach”, ubicato in località Pescoluse, Via Socrate; nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, in particolare dell'atto del medesimo Responsabile del S.U.A.P. prot. n. 0006413 del 25.5.2022 di richiesta di chiarimenti, della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Salve del 10.5.2022, nonché della ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Salve n. 51 dell'11.5.2022 di sospensione dei lavori sul chiosco ubicato in località Pescoluse alla via Socrate e del provvedimento del Dirigente S.U.A.P. del Comune di Salve prot. 2130 del 18.2.2022 di diniego di rinnovo della concessione demaniale del chiosco in questione (atto quest’ultimo già impugnato con il ricorso N.R. 399/2022 e sospeso dal T.A.R. Puglia - Lecce, I^ Sezione, con l'ordinanza n. 218/2022 del 4.5.2022); nonché per la condanna del Comune di Salve e del Responsabile agente al risarcimento dei danni eventualmente patiti dal ricorrente per effetto della esecuzione degli impugnati illegittimi provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 4 Luglio 2022, alle ore 19,44;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria ed, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
Ritenuto giusto ed opportuno giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente “re adhuc integra”.
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dal ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia dell’impugnato provvedimento comunale prot. n. 0007464 del 15 Giugno 2022 (recante divieto di prosecuzione dell’attività commerciale di che trattasi).
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 27 Luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 5 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO