Sentenza 16 maggio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2014, n. 10860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10860 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA TO Michele - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. NN Felice - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3777-2008 proposto da:
DE RO RC DI OS, DE RO RT ON, TA NA, DE RO MA IA RC TR, DE RO UR TT NT, ON MA, LA NN MA IC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato BONA STEFANO, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATO EMILIO;
- ricorrenti -
contro
COND. VIA ROVELLI 38 FOGGIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CIAFFI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZANO RT;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 793/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2014 dal Consigliere Dott. FELICE NN;
udito l'Avvocato SALVATO Emilio, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;
udito l'Avvocato MARZANO TO, difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS TO, La AN MA EL, NI MA e De IS MM, tutti partecipanti al condominio di via Rovelli, 38, Foggia, impugnavano innanzi al Tribunale di Foggia la Delib. Assemblea Condominiale 30 dicembre 1997, che aveva disposto, a maggioranza, la soppressione dell'impianto termico centralizzato e la sua sostituzione con impianti autonomi. A sostegno della domanda deducevano che la Delib. era stata adottata in violazione della L. n. 10 del 1991 e dell'art. 1120 c.c..
Resisteva il condominio.
Sia il Tribunale, sia la Corte d'appello di Bari rigettavano la domanda. In particolare, e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale riteneva, sulla base della relazione tecnica predisposta su incarico dell'amministratore del condominio, che l'impianto centralizzato preesistente risaliva al 1974 ed era vetusto anche dal punto di vista tecnologico;
che esso era stato disattivato dalla stagione invernale 1994-1995; che la canna fumaria era rotta e doveva essere bonificata dall'amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992; e che non rispettava le condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul risparmio energetico, sicché la sua sostituzione con nuovi impianti singoli ed autonomi garantiva comunque una convenienza energetica. Riteneva, inoltre, che esso fosse alimentato a gasolio, e non a metano, come sostenuto dagli appellanti, deducendo la circostanza dalla descrizione delle sue componenti tecniche e da quanto precisato dal c.t.u..
Osservava, quindi, che il Tribunale nel rigettare la domanda aveva operato una puntuale applicazione degli indirizzi giurisprudenziali in materia. Infatti, la Delib. rispettava la legge sul risparmio energetico, in quanto non ogni impianto autonomo è preso in considerazione dalla legge, ma solo quelli che trasformati a gas, risultano compatibili con le finalità del risparmio energetico, come era stato acclarato nel caso di specie.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono AS TO, La AN MA EL, NI MA nonché De IS AR IO GE, MA IA NG TR, RO TE TE e TO RA, questi ultimi quali eredi di De IS MM, nelle more deceduto.
Resiste con controricorso l'amministratore del condominio di via Rovelli, 38, che successivamente all'ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte alla precedente udienza, ha depositato nel termine concesso l'autorizzazione a stare in giudizio.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo d'impugnazione è dedotta l'insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonché il mancato esame di documenti e di altre risultanze istruttorie. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale, in contrasto con altre sentenze del Tribunale di Foggia, pronunciate fra le stesse parti e passate in giudicato (nn. 693/97 e 975/05), aventi ad oggetto altre Delib. dell'assemblea condominiale, ha affermato che l'impianto centralizzato della cui dismissione si tratta era alimentato a gasolio. Al contrario, non solo le ridette sentenze avevano affermato, e lo stesso condominio non aveva mai contestato, che l'alimentazione avveniva a metano, ma da molteplici elementi documentali risultava tale circostanza. Neppure la relazione tecnica dell'ing. De Pascale, richiamata nella sentenza d'appello, ha mai sostenuto che l'impianto centralizzato fosse alimentato a gasolio. Da tale erroneo presupposto di fatto è scaturita la successiva insufficiente, illogica e contraddittoria valutazione dei fatti. Per effettuare una corretta comparazione al fine di verificare la convenienza economica ed ecologica bisognava, infatti, comparare l'impianto a metano realmente esistente con gli impianti autonomi creati liberamente dai condomini.
Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto (recte, momento di sintesi) ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: "dica la Corte, tenuto conto della documentazione prodotta in atti (segue l'elenco: n.d.r.) se sia consentito (alla Corte d'appello) l'omissione della valutazione degli stessi, così come fatto in motivazione, pervenendo in tal modo ad una decisione in stridente contrasto con la realtà e con le risultanze documentali ed istruttorie, così come fatto rilevare dai ricorrenti, sì da creare un'insufficiente, omessa ed anche contraddittoria motivazione su un fatto controverso (impianto alimentato a gas metano e non un obsoleto impianto alimentato a gasolio) decisivo ai fini del giudizio.
1.1. - Il motivo è inammissibile, perché formula una critica alla motivazione della sentenza impugnata relativamente ad un fatto che non è ne' controverso ne' decisivo, come invece prescrive l'art. 360 c.p.c., n.
5. Come deduce la stessa parte ricorrente, il condominio non aveva contestato che l'impianto centralizzato fosse a metano (v. anche pag. 3 del controricorso). Oltre a ciò, tale fatto è tutt'altro che decisivo, poiché la Corte d'appello di Bari ha accertato il requisito del risparmio energetico non perché l'impianto centralizzato fosse a gasolio, ma perché questo era obsoleto, disattivato dalla stagione invernale 1994-1995, presentava la canna fumaria rotta e per di più in amianto (come tale da bonificare ex lege n. 257 del 1992), e non rispettava le condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul risparmio energetico, sicché il suo rendimento era assai modesto se confrontato con quello delle caldaie attuali (v. pagg.
4-5 sentenza impugnata). E nel richiamare la relazione del c.t.u. e quella, con questa coincidente, del tecnico a suo tempo incaricato dall'amministratore del condominio, ha osservato che la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato con impianti singoli consentiva effettivamente un contenimento del consumo energetico ed un uso più razionale dell'energia, raggiungendo un triplice obiettivo: termico (essendo gli impianti singoli maggiormente adattabile alle esigenze della singola famiglia), economico (per la conseguente possibilità di evitare sprechi, avvenendo la gestione del riscaldamento per singole unità abitative) ed ecologico (poiché il gas metano produce pochi inquinanti e, data la più bassa temperatura dei fumi, produce minori quantità di ossidi d'azoto; inoltre, scaricandosi in punti frazionati, i prodotti della combustione si diluiscono più facilmente nell'atmosfera) (v. pag. 5 sentenza impugnata). E poiché tale motivazione in fatto non è aggredita dalla censura se non sull'erroneo presupposto che essa dipenda dall'aver ritenuto che l'impianto centralizzato fosse alimentato a gasolio invece che a metano, la critica svolta non ha alcuna attitudine concettuale a intaccare la legittimità della decisione.
2. - Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 1991, art. 26, comma 2 e dell'art. 1120 c.c.. Sostiene parte ricorrente che la L. n. 10 del 1991, art. 26, comma 2 prevede che gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali, volti al contenimento del consumo energetico e, congiuntamente, all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 della stessa legge, possano essere deliberati a maggioranza semplice in quanto il passaggio dall'impianto centralizzato a quelli singoli sia attuato, appunto, in previsione del contenimento dei consumi energetici e con l'impiego di fonti energetiche alternative.
Pertanto, nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale contempli la sola disattivazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e la sua sostituzione con impianti singoli, lasciando liberi i condomini di determinarne le caratteristiche, è da ritenersi richiesta l'unanimità dei consensi, in base all'art. 1120 c.c., e non la maggioranza prescritta dalla citata norma speciale.
Segue il quesito di diritto: "dica se nella fattispecie de qua la L. n. 10 del 1991 consenta la soppressione dell'impianto termico centralizzato, con voto a maggioranza, in ogni caso ed anche nell'ipotesi in cui l'assemblea abbia lasciato liberi i singoli condomini di realizzare qualsiasi tipo d'impianto autonomo o di non realizzarne affatto, oppure se, come prospettato dagli odierni ricorrenti, in mancanza di una decisione idonea a favorire la trasformazione dell'impianto in vista del risparmio energetico e dell'uso di particolari forme di energia, la Delib. per essere ritenuta valida debba essere adottata con il consenso unanime, ex art. 1120 c.c.". 2.1. - Il motivo è infondato.
Ai fini della validità della Delib. condominiale di trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti individuali - adottata ai sensi della L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 2 a maggioranza delle quote millesimali e in conformità agli obiettivi di risparmio energetico perseguiti da tale legge - non sono necessarie verifiche preventive circa l'assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei consumi di ogni singolo impianto, ne' si richiede che l'impianto centralizzato da sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, occorrendo soltanto che siano alimentati a gas quelli autonomi da realizzare, irrilevante essendo, altresì, la circostanza che, nella fase di attuazione della deliberazione emerga l'impossibilità di realizzare l'impianto autonomo in uno degli appartamenti. Nè infine, la medesima L. n. 10 del 1991 impone all'art. 8 (nel testo originario, applicabile ratione temporis) di preferire l'adozione di valvole termostatiche o di altri sistemi di contabilizzazione del calore, ovvero l'utilizzo di energia solare per riscaldare gli edifici, consentendo anche soltanto di deliberare il passaggio da un impianto centralizzato, comunque alimentato, ad impianti autonomi a gas per le singole unità abitative (Cass. n. 22276/13). 2.1.1. - Tale la corretta interpretazione della norma e i fatti che in forza di essa il giudice di merito deve accertare, va osservato che il motivo in esame, al fine di delineare una violazione di legge altrimenti non configurabile, sostituisce il giudizio dei ricorrenti (secondo cui la Delib. impugnata avrebbe lasciato i condomini liberi di regolarsi come meglio avessero creduto) all'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Al contrario, quest'ultima ha stabilito che "l'assemblea condominiale, valendosi del parere fornito dal tecnico all'uopo incaricato, ing. De Pascale, ha deliberato di disattivare definitivamente l'impianto centralizzato (ormai fuori uso dalla stagione invernale 1994/ 1995), autorizzando la sua trasformazione in impianti di riscaldamento singoli a gas metano per ogni unità abitativa. A tale conclusione l'assemblea è pervenuta dopo aver escluso sia la possibilità di ripristinare il vecchio impianto centralizzato, ormai del tutto obsoleto e non rispettoso delle condizioni minime di rendimento dettate dalla normativa sul contenimento del consumo energetico, sia la eventualità di sostituire il vecchio impianto con un nuovo impianto centralizzato, a metano, soluzione invero ritenuta non praticabile non solo per le opere da eseguire, ma anche per il suo maggiore costò". Ed ha osservato, quindi, che la Delib. condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'art. 26, comma 2 cit. Legge, in relazione all'art. 8, comma 1, lett. g) stessa Legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, comma 1 stessa Legge, attenendo tale progetto alla fase successiva di esecuzione della Delib..
Dunque, la sentenza impugnata non ha ne' scorrettamente interpretato la norma di cui si denuncia la violazione, ne' tanto meno ne ha operato una falsa applicazione, giacché ciò che ha accertato la Corte territoriale è che il condominio ha dismesso l'impianto centralizzato non già puramente e semplicemente, ma disponendone la sostituzione con impianti singoli.
3. - In conclusione il ricorso va respinto.
4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014