Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5014/2024 promosso da:
– con C.F.: nata il [...] a [...]_1
Senigallia (AN), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. DRAGO ROBERTO;
e
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...]_1 C.F._2
(AN), rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. CINTI DANIELE;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno, obbligandosi, in caso di trasferimento, a darne all'altro comunicazione immediata.
2. La casa coniugale, costituita da un appartamento posto al primo piano di un fabbricato di civile abitazione, con annessi locali di sgombero, wc e cantina posti al piano terra, nonché soffitta ubicata al piano secondo, vano scale che dal piano terra porta al piano secondo e da separato corpo di fabbrica adibito a ripostiglio, il tutto sito in Serra dè Conti, Via Spontini n° 18, viene assegnata in
- 1 -
Il sig. si impegna ed obbliga, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, CP_1 ad effettuare il cambio di residenza all'anagrafe anche al fine di evitare possibili disguidi o incomprensioni con il recapito della posta.
La rata mensile del mutuo ottenuto da entrambe i coniugi, in data 16.5.2016, con atto Notaio di Senigallia (Rep. 84.392 – Racc. 24.879) dalla Banca di Credito Cooperativo di Persona_1
Ostra Vetere Società Cooperativa, ora surrogato da a far data dalla Controparte_2 sottoscrizione del presente ricorso, verrà pagata media importo nel conto corrente intestato al sig. . La sig.ra mensilmente, provvederà a CP_1 Parte_1 rimborsare al l 50% nte bonific o nel conto corrente intestato CP_1
a quest'ultimo.
3. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo Per_2 la residenza presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su ciò che riguarda la figlia e a confrontarsi sulle linee guida relative alla cura, all'educazione e all'istruzione della stessa, le cui decisioni più importanti dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità e delle aspettative della minore e privilegiando in ogni questione il suo superiore interesse ad uno sviluppo sereno ed equilibrato.
Per gli atti di ordinaria amministrazione la gestione del minore sarà esercitata separatamente da ciascun genitore.
4. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulla minore e sosterranno le spese di mantenimento ordinario degli stessi nei rispettivi periodi di convivenza con i medesimi ad eccezione delle spese che si renderanno necessarie per l'acquisto del vestiario necessario per la minore che restano a carico del coniuge in favore del quale viene corrisposta una contribuzione al mantenimento mensile proprio per soddisfare tale esigenza ed evitare che uno dei due non dovesse provvedervi. Le decisioni di particolare e maggiore interesse (tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti all'istruzione, l'educazione e la salute) per la minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle esigenze, della volontà, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5. I coniugi manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Alla minore verrà garantito il diritto di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambe i coniugi si impegnano ed obbligano, quando sono in compagnia della figlia, a frequentare ambienti e persone che non possano costituire pericolo od essere pregiudizievoli per l'educazione, la crescita e la serenità della minore.
6. Al fine di consentire alla figlia di mantenere un rapporto equilibrato e constante con Per_2 entrambe i genitori, tenuto conto anche della esigua distanza tra l'abitazione coniugale in cui la minore continuerà a risiedere e l'abitazione in cui dimorerà quando starà con il padre, viene di comune accordo stabilita la seguente regolamentazione del rapporto genitoriale:
- 2 - - la minore, compatibilmente con le sue esigenze di studio e di salute, trascorrerà a settimane alterne con uno dei due genitori dal venerdì sera dalle ore 20,00 circa sino alla mattina del venerdì sera successivo alle ore 20,00 quando verrà accompagnata alla casa materna1;
Resta espressamente inteso che tale regolamentazione del rapporto genitoriale potrà subire variazioni, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo se possibile, ogni qualvolta si renda necessario variare i giorni o gli orari a causa di impegni o esigenze dei minori e/o per impegni di lavoro o particolari esigenze dei genitori. Entrambe i genitori si dichiarano sin da ora disponibili a prendersi cura della figlia e stare con la stessa nelle occasioni in cui l'altro genitore dovesse avere impegni lavorativi che impediscano di rispettare la regolamentazione del rapporto genitoriale come concordato e richiedano una occasionale modifica
Periodi di vacanza:
- nel corso dell'anno solare la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori, previo preavviso da dare all'altro coniuge almeno 20 giorni prima, un periodo di 10 giorni anche non continuativi, possibilmente da non ricomprendersi tutti nell'anno scolastico;
- la minore trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro, così come la festività pasquali. Le altre festività, quali il 26 dicembre, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, la befana, il Lunedì dell'Angelo ed il giorno del compleanno di ciascun figlio minore seguirà la regolamentazione giornaliera stabilita per la settimana in cui ricade.
Eventuali modifiche potranno e dovranno essere concordate tra i genitori con congruo anticipo.
7. Il sig. si impegna ed obbliga a versare, entro il giorno 25 di ogni mese, a partire CP_1 da quello di sottoscrizione del presente ricorso, alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente intestato alla medesima, i cui est e già a conoscenza dell'obbligato, un importo complessivo di € 75,00 (settantacinque/00), a titolo di contribuzione al vestiario per la figlia, vestiario che verrà anche condiviso da entrambi i genitori, importo questo rivalutabile annualmente, a far data dalla omologa della separazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di operai e impiegati.
8. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie e/o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria del minore, così come quelle ludico-ricreative, con rinvio a quanto previsto dal Protocollo concordato tra il Tribunale di Ancona e l'Ordine degli Avvocati di Ancona come di seguito riportato:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
c)spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola.
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter)
3) viaggi e vacanze studio che il minore eventualmente farà da solo.
Attualmente entrambe i genitori si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie che sono state tra loro concordate e che vengono sostenute al 50% sono quelle per il servizio di trasporto scolastico di cui la minore sta già usufruendo, la tassa di iscrizione all'anno scolastico ed il contributo per la mensa scolastica, nonché la quota di iscrizione e le mensilità per il corso di ginnastica che la minore frequenta.
9. Nessun prelievo dal conto corrente intestato alla minore potrà essere effettuato Persona_3 da uno dei due genitori senza il consenso scritto dell'altro;
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualunque reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
11. I coniugi si danno, espressamente, reciproco assenso al rilascio e, qualora necessario, al rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta d'identità per uso espatrio, così come a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto e del rinnovo della carta d'identità, valida per l'espatrio, per la figlia minore.
- 4 - 12. Le spese dell'odierna procedura ed i compensi per l'attività difensiva prestata dai sopra nominati avvocati, saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al beneficio della solidarietà professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, L.P.F.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 CP_1 sono sposati a Serra de' Conti (AN) il 7/07/2013, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale, in data 11/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa a ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minorenne della coppia;
i coniugi hanno stabilito a carico del padre un contributo per il solo pagamento delle spese per il vestiario della minore in considerazione del fatto che i tempi di permanenza della figlia con i genitori è paritario (in questo senso deve interpretarsi la previsione di cui al punto 6. - prima interlinea;
v. sub nota 1.).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co. c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, oltre che in ragione della sua età, anche a motivo della rispondenza, come visto, delle condizioni concordate al suo interesse, morale e materiale, e, segnatamente, alla sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come anche concordato dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Serra de' Conti (AN) il 7/07/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La condizione, che reca un evidente errore materiale, deve essere interpretata, secondo l'intenzione palesata dai ricorrenti, nel senso che la minore resterà con uno dei genitori dal venerdì sera dalle ore 20.00 circa sino al venerdì sera successivo alle ore 20:00 quando verrà accompagnata a casa dell'altro genitore.
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