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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3842/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3842/2024 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. IPPOLITI NA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
NA NU
Per l'avv. CE LE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. CE LE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:20, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi pagina 1 di 8 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3842/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IPPOLITI Parte_1 C.F._1
NA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IPPOLITI
NA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CE Controparte_1 C.F._2
LE, elettivamente domiciliato in Via G. Reni n. 11 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv.
CE LE
DA PP (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CE LE, C.F._3 elettivamente domiciliato in Via G. Reni n. 11 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv.
CE LE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare che il manufatto di cui è causa, realizzato sulla proprietà dei convenuti, vìola l'art. 873 Cod. Civ., e per l'effetto ordinare agli stessi la remissione in pristino dello stato dei luoghi, rimuovendo l'intera opera realizzata, o quantomeno ordinandone l'arretramento, fino al rispetto delle distanze legali previste dal Regolamento Comunale
e/o dalla normativa codicistica, disponendo, a titolo di misura coercitiva indiretta ex art.614 bis c.p.c. una sanzione a carico dei convenuti di Euro 200,00, o quella che sarà ritenuta di giustizia, per ogni pagina 3 di 8 giorno di ritardo nell'esecuzione della demolizione. Il tutto con condanna al rimborso delle spese di
CT per Euro 1.989,49 e spese di CTP per Euro 842,10, nonché vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni preliminari formulate nella dissertazione innanzi svolta, - rigettare la domanda, avanzata dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti degli eredi del Sig. rispettivamente la moglie Sig.ra
[...] Persona_1 CP_1
e il figlio Sig. perché infondata in fatto e in diritto con conseguente
[...] Controparte_1 condanna di parte attrice a rifondere integralmente ai Convenuti le spese ed i compensi del presente giudizio;
- applicare, conseguentemente, i dispositivi di legge ex art. 96 cpc nei confronti dell'attrice. Con ogni più ampia riserva di meglio precisare i fatti, le eccezioni e le domande nonché di effettuare tutte le richieste istruttorie e produzioni documentali nei modi e nei termini previsti dalla legge, anche in relazione alle difese avversarie”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 05.07.2024, parte attrice conveniva in giudizio gli eredi del Sig.
rispettivamente la moglie Sig.ra e il figlio Sig. per Persona_1 CP_1 Controparte_1 sentire accogliere le conclusioni come sopra indicate.
I convenuti, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, eccepivano la domanda attrice, depositata in data 11.11.2024, perché priva di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto.
In data 01.08.2024 il Giudice on. Dott. Claudio Cicconi, avuto l'affidamento della presente causa con provvedimento del giudice titolare dott. Guidarelli, rinviava la prima udienza prevista per il 21.01.2025 al 22.01.2025.
In detto appuntamento di udienza il nominato Giudice incaricato, con Ordinanza, nominava CT
l'Ingegnere quale consulente d'ufficio al fine di rispondere ai seguenti quesiti: a) Persona_2
Esaminati gli atti e i documenti di causa, ispezionato lo stato dei luoghi, descriva la struttura realizzata dal convenuto e sulla base accerti se l'opera presenta caratteri di Controparte_1 stabilità, immobilizzazione ed ancoraggio al suolo ovvero alla parete perimetrale dell'abitazione del convenuto, e se pertanto determini una modifica permanente della sagoma dell'immobile al quale è annesso;
b) Accerti il CT altresì, eventualmente, la distanza tra il confine del fondo di parte attrice ed il fabbricato realizzato e se tale distanza rispetta o meno le distanze tra le costruzioni previste dal
Regolamento Edilizio del Comune di Senigallia.
Nella stessa data e con lo stesso provvedimento fissava l'udienza successiva per il 26.03.2025.
pagina 4 di 8 Nella seduta del 26.03.2025, il CT sopra nominato dichiarava di accettare l'incarico e prestava giuramento di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidatele.
Nel verbale di pari data, il Giudice rinviava per esame all'udienza dell'08.10.2025.
Depositato l'elaborato e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza al
18.12.2025 per pce discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con la concessione alle parti di termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio nasce dalla realizzazione, ad opera di marito e padre defunto degli Persona_1 odierni convenuti, sul proprio fondo prospiciente a quello di parte attrice, di un manufatto in legno, in sostituzione di una precedente pensilina, posto a 40 cm dalla rete di confine tra le due proprietà.
Tale manufatto svolge attualmente la funzione di ricovero legna e deposito oggetti e, più in generale, protezione dagli agenti atmosferici.
Parte attrice afferma di aver chiesto prima al e successivamente ai suoi eredi, di arretrare la Per_1 suddetta struttura, ma gli stessi ne rigettavano sempre la richiesta sul presupposto che, a loro dire, la sua costruzione sarebbe stata legittima, posto che non venivano mai emessi provvedimenti sanzionatori dal Comune di Senigallia per quanto sopra edificato.
Posto quanto sopra, si dava avvio al presente giudizio nei confronti degli eredi del nelle more Per_1 deceduto, stante l'esito negativo del procedimento di mediazione, svoltosi presso la Camera di
Commercio di Ancona.
***
Preliminarmente appare necessario precisare che vi è una notevole differenza tra regolarità amministrativa – urbanistica e quella civilistica, entrambe poste a tutela dei diritti del confinante.
Sul punto si osserva che in tema di distanze nelle costruzioni vige il principio secondo cui la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati.
Il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti l'eventuale concessione edilizia (permesso di costruire), perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità
pagina 5 di 8 della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (cfr. Cass.
Civ n. 4833/2019; conf. ex multis Cass. Civ n. 17487/2014; Cass. Civ. n. 20848/2013; Cass. Civ. n.
17286/2011; Cass. Civ. n. 4961/2010; Cass. Civ. n. 7563/2006; Cass. Civ. n. 4372/2002; Cass. Civ. n.
10173/1998; Cass. Civ. n. 10875/1997).
Alla luce di quanto sopra, appare necessario sottolineare che secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza in tema di distanze tra costruzioni e distanze tra costruzione e confine, non v'è alcuna differenza tra fabbricati principali e costruzioni accessorie ai primi, come nel caso in esame, sicché è da considerarsi illegittima la costruzione di un edificio a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge anche con riferimento ad edificio accessorio a quello principale posto su fondo finitimo (cfr. Cass. Civ.
n. 6855/2017; Cons. Stato n. 836/2019).
A nulla, pertanto, rileva nel presente giudizio se l'opera esaminata dal CT avesse o meno la necessità di essere preceduta da un permesso di costruire o sia considerata o meno abusiva dal punto di vita amministrativo – urbanistico, sicché la questione andrà esaminata solo dal punto di vista civilistico.
***
Sul punto, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n.9004 del 15.05.2020, il gazebo non costituisce una costruzione ai sensi dell'articolo 873 del Codice civile, purché
“autoportante e amovibile, priva di stabile collegamento al suolo e tale da consentire il passaggio di aria e luce, senza dar luogo a intercapedini e, quindi, senza precludere la visuale”.
La Suprema Corte ha, pertanto, confermato il proprio tradizionale orientamento secondo cui “ai fini della disciplina sulle distanze legali”, è da intendersi quale – costruzione - qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare intercapedini dannose o precludere la visuale.
A seguito di tali considerazioni, il CT in merito al quesito “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, ispezionato lo stato dei luoghi, descriva la struttura realizzata dal convenuto Controparte_1 ed sulla base accerti se l'opera presenta caratteri di stabilità, immobilizzazione ed ancoraggio al suolo ovvero alla parete perimetrale dell'abitazione del convenuto, e se pertanto determini una modifica permanente della sagoma dell'immobile al quale è annesso” ha così concluso: “Nella parte narrativa della presente Relazione Peritale sono stati effettuati i necessari rilievi plano-altimetrici e fotografici accertando che il manufatto si presenta come una struttura in legno leggera: le dimensioni degli elementi portanti risultano del tutto modeste, anche le dimensioni del manufatto risultano contenute: complessivamente, lo sviluppo superficiale è di 12,10 mq e l'altezza media di 2,45 m. La struttura presenta un parziale ancoraggio al muro dell'abitazione, degli elementi di fissaggio al muretto di pagina 6 di 8 confine e alla pavimentazione, realizzati con due semplici bullonature a vista e picchetti fissati al pavimento privi di una fondazione propria, pertanto, l'intero sistema di fissaggio è da ritenersi facilmente amovibile” così concludendo “Per tutto quanto sopra accertato, si ritiene che il manufatto presenti caratteristiche di stabilità e di ancoraggio ma che gli stessi ancoraggi possano considerarsi facilmente amovibili;
inoltre, oltre al sistema di fissaggi, anche le caratteristiche costruttive e dimensionali, sopra rappresentate, fanno sì che non si determini una modifica permanente della sagoma dell'immobile al quale è annesso. L'opera, per conformazione e ridotte dimensioni e priva di autonomia funzionale, destinato al ricovero del legname, si può annoverare tra le opere di arredo delle aree pertinenziali degli edifici o di protezione dalle intemperie ai sensi del vigente D. Lgs. 222/2016 –
Glossario – Edilizia Libera e del D.P.R n. 380/2001 art. 6, c.1 lett. e-quinques”.
Tali conclusioni fanno ritenere che il manufatto in oggetto, pur con caratteristiche di stabilità ed ancoraggio, consente però il passaggio di aria e luce, senza dar luogo a intercapedini dannose e senza precludere la visuale.
Quanto sopra è perfettamente evidenziato dalle fotografie allegate alla perizia e alla planimetria ivi allegata, dove si rileva che l'abitazione degli attori si trova a notevole distanza dal confine con la conseguenza che non vi sono problemi relativi al passaggio di aria e luce né problematiche a causa di intercapedini, le quali sono del tutto inesistenti, o preclusioni alla visuale, sicché il manufatto oggetto del presente giudizio non può considerarsi costruzione e non deve essere sottoposto alle normative civilistiche in relazione alle distanze legali.
Sul punto, si ricorda che l'eventuale accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme speciali in materia avrebbe comportato, in favore del proprietario confinante che abbia visto accertare tale violazione, sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito sia la tutela risarcitoria.
Infatti essendo le distanze fra le costruzioni predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, al
Giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali previste dal codice civile o regolamentari, il Giudice deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari (cfr. Cass. Civ. n. 8691/2017).
Nel caso in esame, però, pur se la costruzione sia considerata dal CT stabile ed inamovibile, non può considerarsi quale “costruzione” poiché non impedisce il passaggio di aria e luce, non dà luogo a pagina 7 di 8 intercapedini e non preclude la visuale, sicché le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento così come proposte.
Riguardo alle spese di giudizio e di CT (come liquidate in corso di causa), le stesse devono essere però integralmente compensate tra le parti, poiché il non accoglimento della domanda di parte attrice si basa solo sull'assenza di alcuni degli elementi richiesti per l'applicabilità di quanto previsto dal Codice
Civile in merito alle distanze che solo attraverso la disposta consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio è stato possibile accertare.
Non avendo parte attrice, pertanto, la possibilità di verificare diversamente quanto sopra esposto, non può essere imputabile alla stessa alcuna responsabilità ex art. 96 c.p.c., così come richiesto da parte convenuta, non avendo agito con dolo o mala fede, sicché anche per tale motivo appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
Respinge la domanda formulata da parte convenuta relativa alla condanna di parte attrice ex art. 96
c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese di causa e le spese di CT, così come già quantificate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 18 dicembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3842/2024 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. IPPOLITI NA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
NA NU
Per l'avv. CE LE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. CE LE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:20, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi pagina 1 di 8 (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3842/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IPPOLITI Parte_1 C.F._1
NA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IPPOLITI
NA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CE Controparte_1 C.F._2
LE, elettivamente domiciliato in Via G. Reni n. 11 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv.
CE LE
DA PP (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CE LE, C.F._3 elettivamente domiciliato in Via G. Reni n. 11 60019 SENIGALLIA presso il difensore avv.
CE LE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare che il manufatto di cui è causa, realizzato sulla proprietà dei convenuti, vìola l'art. 873 Cod. Civ., e per l'effetto ordinare agli stessi la remissione in pristino dello stato dei luoghi, rimuovendo l'intera opera realizzata, o quantomeno ordinandone l'arretramento, fino al rispetto delle distanze legali previste dal Regolamento Comunale
e/o dalla normativa codicistica, disponendo, a titolo di misura coercitiva indiretta ex art.614 bis c.p.c. una sanzione a carico dei convenuti di Euro 200,00, o quella che sarà ritenuta di giustizia, per ogni pagina 3 di 8 giorno di ritardo nell'esecuzione della demolizione. Il tutto con condanna al rimborso delle spese di
CT per Euro 1.989,49 e spese di CTP per Euro 842,10, nonché vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni preliminari formulate nella dissertazione innanzi svolta, - rigettare la domanda, avanzata dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti degli eredi del Sig. rispettivamente la moglie Sig.ra
[...] Persona_1 CP_1
e il figlio Sig. perché infondata in fatto e in diritto con conseguente
[...] Controparte_1 condanna di parte attrice a rifondere integralmente ai Convenuti le spese ed i compensi del presente giudizio;
- applicare, conseguentemente, i dispositivi di legge ex art. 96 cpc nei confronti dell'attrice. Con ogni più ampia riserva di meglio precisare i fatti, le eccezioni e le domande nonché di effettuare tutte le richieste istruttorie e produzioni documentali nei modi e nei termini previsti dalla legge, anche in relazione alle difese avversarie”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 05.07.2024, parte attrice conveniva in giudizio gli eredi del Sig.
rispettivamente la moglie Sig.ra e il figlio Sig. per Persona_1 CP_1 Controparte_1 sentire accogliere le conclusioni come sopra indicate.
I convenuti, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, eccepivano la domanda attrice, depositata in data 11.11.2024, perché priva di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto.
In data 01.08.2024 il Giudice on. Dott. Claudio Cicconi, avuto l'affidamento della presente causa con provvedimento del giudice titolare dott. Guidarelli, rinviava la prima udienza prevista per il 21.01.2025 al 22.01.2025.
In detto appuntamento di udienza il nominato Giudice incaricato, con Ordinanza, nominava CT
l'Ingegnere quale consulente d'ufficio al fine di rispondere ai seguenti quesiti: a) Persona_2
Esaminati gli atti e i documenti di causa, ispezionato lo stato dei luoghi, descriva la struttura realizzata dal convenuto e sulla base accerti se l'opera presenta caratteri di Controparte_1 stabilità, immobilizzazione ed ancoraggio al suolo ovvero alla parete perimetrale dell'abitazione del convenuto, e se pertanto determini una modifica permanente della sagoma dell'immobile al quale è annesso;
b) Accerti il CT altresì, eventualmente, la distanza tra il confine del fondo di parte attrice ed il fabbricato realizzato e se tale distanza rispetta o meno le distanze tra le costruzioni previste dal
Regolamento Edilizio del Comune di Senigallia.
Nella stessa data e con lo stesso provvedimento fissava l'udienza successiva per il 26.03.2025.
pagina 4 di 8 Nella seduta del 26.03.2025, il CT sopra nominato dichiarava di accettare l'incarico e prestava giuramento di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidatele.
Nel verbale di pari data, il Giudice rinviava per esame all'udienza dell'08.10.2025.
Depositato l'elaborato e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza al
18.12.2025 per pce discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con la concessione alle parti di termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio nasce dalla realizzazione, ad opera di marito e padre defunto degli Persona_1 odierni convenuti, sul proprio fondo prospiciente a quello di parte attrice, di un manufatto in legno, in sostituzione di una precedente pensilina, posto a 40 cm dalla rete di confine tra le due proprietà.
Tale manufatto svolge attualmente la funzione di ricovero legna e deposito oggetti e, più in generale, protezione dagli agenti atmosferici.
Parte attrice afferma di aver chiesto prima al e successivamente ai suoi eredi, di arretrare la Per_1 suddetta struttura, ma gli stessi ne rigettavano sempre la richiesta sul presupposto che, a loro dire, la sua costruzione sarebbe stata legittima, posto che non venivano mai emessi provvedimenti sanzionatori dal Comune di Senigallia per quanto sopra edificato.
Posto quanto sopra, si dava avvio al presente giudizio nei confronti degli eredi del nelle more Per_1 deceduto, stante l'esito negativo del procedimento di mediazione, svoltosi presso la Camera di
Commercio di Ancona.
***
Preliminarmente appare necessario precisare che vi è una notevole differenza tra regolarità amministrativa – urbanistica e quella civilistica, entrambe poste a tutela dei diritti del confinante.
Sul punto si osserva che in tema di distanze nelle costruzioni vige il principio secondo cui la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati.
Il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti l'eventuale concessione edilizia (permesso di costruire), perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità
pagina 5 di 8 della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (cfr. Cass.
Civ n. 4833/2019; conf. ex multis Cass. Civ n. 17487/2014; Cass. Civ. n. 20848/2013; Cass. Civ. n.
17286/2011; Cass. Civ. n. 4961/2010; Cass. Civ. n. 7563/2006; Cass. Civ. n. 4372/2002; Cass. Civ. n.
10173/1998; Cass. Civ. n. 10875/1997).
Alla luce di quanto sopra, appare necessario sottolineare che secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza in tema di distanze tra costruzioni e distanze tra costruzione e confine, non v'è alcuna differenza tra fabbricati principali e costruzioni accessorie ai primi, come nel caso in esame, sicché è da considerarsi illegittima la costruzione di un edificio a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge anche con riferimento ad edificio accessorio a quello principale posto su fondo finitimo (cfr. Cass. Civ.
n. 6855/2017; Cons. Stato n. 836/2019).
A nulla, pertanto, rileva nel presente giudizio se l'opera esaminata dal CT avesse o meno la necessità di essere preceduta da un permesso di costruire o sia considerata o meno abusiva dal punto di vita amministrativo – urbanistico, sicché la questione andrà esaminata solo dal punto di vista civilistico.
***
Sul punto, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n.9004 del 15.05.2020, il gazebo non costituisce una costruzione ai sensi dell'articolo 873 del Codice civile, purché
“autoportante e amovibile, priva di stabile collegamento al suolo e tale da consentire il passaggio di aria e luce, senza dar luogo a intercapedini e, quindi, senza precludere la visuale”.
La Suprema Corte ha, pertanto, confermato il proprio tradizionale orientamento secondo cui “ai fini della disciplina sulle distanze legali”, è da intendersi quale – costruzione - qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare intercapedini dannose o precludere la visuale.
A seguito di tali considerazioni, il CT in merito al quesito “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, ispezionato lo stato dei luoghi, descriva la struttura realizzata dal convenuto Controparte_1 ed sulla base accerti se l'opera presenta caratteri di stabilità, immobilizzazione ed ancoraggio al suolo ovvero alla parete perimetrale dell'abitazione del convenuto, e se pertanto determini una modifica permanente della sagoma dell'immobile al quale è annesso” ha così concluso: “Nella parte narrativa della presente Relazione Peritale sono stati effettuati i necessari rilievi plano-altimetrici e fotografici accertando che il manufatto si presenta come una struttura in legno leggera: le dimensioni degli elementi portanti risultano del tutto modeste, anche le dimensioni del manufatto risultano contenute: complessivamente, lo sviluppo superficiale è di 12,10 mq e l'altezza media di 2,45 m. La struttura presenta un parziale ancoraggio al muro dell'abitazione, degli elementi di fissaggio al muretto di pagina 6 di 8 confine e alla pavimentazione, realizzati con due semplici bullonature a vista e picchetti fissati al pavimento privi di una fondazione propria, pertanto, l'intero sistema di fissaggio è da ritenersi facilmente amovibile” così concludendo “Per tutto quanto sopra accertato, si ritiene che il manufatto presenti caratteristiche di stabilità e di ancoraggio ma che gli stessi ancoraggi possano considerarsi facilmente amovibili;
inoltre, oltre al sistema di fissaggi, anche le caratteristiche costruttive e dimensionali, sopra rappresentate, fanno sì che non si determini una modifica permanente della sagoma dell'immobile al quale è annesso. L'opera, per conformazione e ridotte dimensioni e priva di autonomia funzionale, destinato al ricovero del legname, si può annoverare tra le opere di arredo delle aree pertinenziali degli edifici o di protezione dalle intemperie ai sensi del vigente D. Lgs. 222/2016 –
Glossario – Edilizia Libera e del D.P.R n. 380/2001 art. 6, c.1 lett. e-quinques”.
Tali conclusioni fanno ritenere che il manufatto in oggetto, pur con caratteristiche di stabilità ed ancoraggio, consente però il passaggio di aria e luce, senza dar luogo a intercapedini dannose e senza precludere la visuale.
Quanto sopra è perfettamente evidenziato dalle fotografie allegate alla perizia e alla planimetria ivi allegata, dove si rileva che l'abitazione degli attori si trova a notevole distanza dal confine con la conseguenza che non vi sono problemi relativi al passaggio di aria e luce né problematiche a causa di intercapedini, le quali sono del tutto inesistenti, o preclusioni alla visuale, sicché il manufatto oggetto del presente giudizio non può considerarsi costruzione e non deve essere sottoposto alle normative civilistiche in relazione alle distanze legali.
Sul punto, si ricorda che l'eventuale accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme speciali in materia avrebbe comportato, in favore del proprietario confinante che abbia visto accertare tale violazione, sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito sia la tutela risarcitoria.
Infatti essendo le distanze fra le costruzioni predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, al
Giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali previste dal codice civile o regolamentari, il Giudice deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari (cfr. Cass. Civ. n. 8691/2017).
Nel caso in esame, però, pur se la costruzione sia considerata dal CT stabile ed inamovibile, non può considerarsi quale “costruzione” poiché non impedisce il passaggio di aria e luce, non dà luogo a pagina 7 di 8 intercapedini e non preclude la visuale, sicché le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento così come proposte.
Riguardo alle spese di giudizio e di CT (come liquidate in corso di causa), le stesse devono essere però integralmente compensate tra le parti, poiché il non accoglimento della domanda di parte attrice si basa solo sull'assenza di alcuni degli elementi richiesti per l'applicabilità di quanto previsto dal Codice
Civile in merito alle distanze che solo attraverso la disposta consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio è stato possibile accertare.
Non avendo parte attrice, pertanto, la possibilità di verificare diversamente quanto sopra esposto, non può essere imputabile alla stessa alcuna responsabilità ex art. 96 c.p.c., così come richiesto da parte convenuta, non avendo agito con dolo o mala fede, sicché anche per tale motivo appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
Respinge la domanda formulata da parte convenuta relativa alla condanna di parte attrice ex art. 96
c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese di causa e le spese di CT, così come già quantificate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 18 dicembre 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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