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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4044 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nato il [...] a [...], Brasile, residente in [...]Parte_1 Sardinha, 1101, Condomínio Verona, Casa 181, Brodowski, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_1
, nata l'[...] a [...], Brasile, residente in [...]Parte_2 Gonçalves Sardinha, 1101, Condomínio Verona, Casa 181, Brodowski, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_2
, nato il [...] a [...], Brasile, residente in [...], Parte_3 1101, Condomínio Verona, Casa 181, Brodowski, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_3
, nato l'[...] a [...], Brasile, residente in [...], Parte_4 1101, Condomínio Verona, Casa 181, Brodowski, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_4
, nata il [...] a [...]é do Rio Preto, San Parte_5 Paolo, Brasile, residente in [...], 1101, Condomínio Verona, Casa 181, Brodowski, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. P.IVA_5 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Boschetti del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 25 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, figlio di e Per_1 Persona_2 Per_3 (all.to n. 1), successivamente emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la
[...] cittadinanza italiana (all.to n. 4) potendo trasmetterla validamente ai discendenti sino all'odierna ricorrente. In particolare, contraeva matrimonio nel 1898 con (all.to n. 2) Persona_1 Persona_4
e moriva nel 1967 (all.to n. 3).
1 Dal matrimonio nasceva nel 1913 (all.to n. 5) la quale sposava nel 1935 Per_5 Persona_6 (all.to n. 6). decedeva nel 2014 (all.to n. 7). Persona_7 Dal matrimonio tra e nasceva nel 1950 (all.to Persona_7 Persona_6 Parte_1 n. 8), sposato nel 1976 con (all.to n. 9). Persona_8 Nel 1984 e adottavano, ancora minore, Parte_1 Persona_8 [...]
, nata nel 1971 in Brasile (all.to n. 10) giusta sentenza di adozione emessa Parte_2 dal Tribunale dello Stato di San Paolo (all.to n. 11). Dal matrimonio tra e nascevano nel 1977 Parte_1 Persona_8 Pt_3
nato in [...] nel 1977 (all.to n. 12), e nel 1978 (all.to n. 13), sposato nel 2019
[...] Parte_4 con (all.to n. 14). Persona_9 Dall'unione tra (cui l'ordinamento italiano riconosce la Parte_2 trasmissione della cittadinanza, ex cfr. art. 3, legge 91/1992) e nasceva nel Controparte_2 1998 , dichiarata nell'atto di nascita dai genitori (all.to Parte_5 n. 15). Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha preso visione del ricorso senza formulare conclusioni. 2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024). 2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Malito, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2.2 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' Persona_1 odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
2 e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge, però, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna (precisamente Persona_1 trasmetteva la cittadinanza italiana alla figlia nata nel 1913 e sposatasi nel 1935 con Per_5 Per_6
.
[...] La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 19.7.2025 Il Giudice dott. Pietro Care'
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