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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7928/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARTA LEONARDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti BARBIERI GIANLUCA e SPAGNOLO GIUSEPPE) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittimo il trasferimento di , disposto con nota Parte_1
datoriale del 1°/3/2024, dal punto vendita sito in Palermo, via Libertà 24, al punto vendita sito nel Fashion Village di Agira;
◊ ordina alla resistente di riassegnare immediatamente al punto Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro vendita sito in Palermo, via Libertà 24;
◊ condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali iva e cpa.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 24/05/2024 la ricorrente, dipendente della resistente dal
2/11/2010 e da ultimo addetta al negozio ubicato in Palermo, via Libertà n. 24, si doleva di essere stata ingiustamente trasferita dal 1°/4/2024 presso il punto vendita del Fashion Village di Agira e, contestando la legittimità della decisione datoriale, chiedeva accertarsi il proprio diritto a continuare a prestare servizio presso il punto vendita del capoluogo.
La società resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Interrogate le parti e verificata l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una conciliazione, il Tribunale rinviava per la decisione della causa all'udienza del
27/01/2025 - sostituita dal termine ex art. 127 ter c.p.c. – e, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive rispettivamente depositate il 24/01/2025 ed il
27/01/2025, la stessa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
Vero è, infatti, che il controllo giudiziale sulla legittimità di un trasferimento deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle ragioni poste alla base del provvedimento datoriale e non può invece estendersi fino alla valutazione del merito della scelta del datore. E vero è pure che il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare l'inevitabilità del trasferimento sotto il profilo della inutilizzabilità del
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoratore presso la sede di provenienza, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte che il datore può adottare sul piano tecnico organizzativo e produttivo, concretandosi, altrimenti, un sindacato sulle scelte dell'imprenditore (così ex multis Cass. n. 11126/16).
E però nel caso di specie le ragioni poste a fondamento del trasferimento nella lettera del 7/3/2024 sono costituite, “nel difficile contesto del mercato di riferimento, che vede una generale contrazione dei consumi”, dalla “necessità” per l'azienda “di una addetta alla vendita esperta e competente presso il Punto vendita di Agira presso il quale sono impiegate dipendenti con minore anzianità aziendale e una lavoratrice con contratto a termine in scadenza il 2 agosto p.v.”, perciò
rimarcandosi che la ricorrente “ha una esperienza ultradecennale in azienda che le ha permesso di maturare una approfondita conoscenza di tutte le policy aziendali diversamente dallo staff presente ad Agira” e che il relativo trasferimento serve a
“potenziare ed arricchire il punto vendita di Agira che deve affrontare gli importanti e critici mesi estivi”.
Sennonché – e tenuto conto per di più della esplicita contestazione al riguardo avanzata nel ricorso - le circostanze ricordate non hanno trovato alcun riscontro probatorio, nulla essendo stato documentato circa l'effettivo numero, il profilo professionale, l'anzianità di servizio delle dipendenti già presenti nella sede di
Agira, sì da rendere riscontrabile in concreto la loro postulata insufficienza e dunque la sussistenza delle ragioni tecnico organizzative dedotte a fondamento del trasferimento. In assenza di tale riscontro, il trasferimento della ricorrente si rivela ingiustificato e va perciò ordinata la relativa riassegnazione presso il punto vendita di Palermo sito in via Libertà n. 24.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riguardo ai parametri minimi che il DM 147/2022 indica nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 29/01/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7928/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARTA LEONARDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti BARBIERI GIANLUCA e SPAGNOLO GIUSEPPE) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittimo il trasferimento di , disposto con nota Parte_1
datoriale del 1°/3/2024, dal punto vendita sito in Palermo, via Libertà 24, al punto vendita sito nel Fashion Village di Agira;
◊ ordina alla resistente di riassegnare immediatamente al punto Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro vendita sito in Palermo, via Libertà 24;
◊ condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali iva e cpa.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 24/05/2024 la ricorrente, dipendente della resistente dal
2/11/2010 e da ultimo addetta al negozio ubicato in Palermo, via Libertà n. 24, si doleva di essere stata ingiustamente trasferita dal 1°/4/2024 presso il punto vendita del Fashion Village di Agira e, contestando la legittimità della decisione datoriale, chiedeva accertarsi il proprio diritto a continuare a prestare servizio presso il punto vendita del capoluogo.
La società resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Interrogate le parti e verificata l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una conciliazione, il Tribunale rinviava per la decisione della causa all'udienza del
27/01/2025 - sostituita dal termine ex art. 127 ter c.p.c. – e, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive rispettivamente depositate il 24/01/2025 ed il
27/01/2025, la stessa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è fondato.
Vero è, infatti, che il controllo giudiziale sulla legittimità di un trasferimento deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle ragioni poste alla base del provvedimento datoriale e non può invece estendersi fino alla valutazione del merito della scelta del datore. E vero è pure che il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare l'inevitabilità del trasferimento sotto il profilo della inutilizzabilità del
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoratore presso la sede di provenienza, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte che il datore può adottare sul piano tecnico organizzativo e produttivo, concretandosi, altrimenti, un sindacato sulle scelte dell'imprenditore (così ex multis Cass. n. 11126/16).
E però nel caso di specie le ragioni poste a fondamento del trasferimento nella lettera del 7/3/2024 sono costituite, “nel difficile contesto del mercato di riferimento, che vede una generale contrazione dei consumi”, dalla “necessità” per l'azienda “di una addetta alla vendita esperta e competente presso il Punto vendita di Agira presso il quale sono impiegate dipendenti con minore anzianità aziendale e una lavoratrice con contratto a termine in scadenza il 2 agosto p.v.”, perciò
rimarcandosi che la ricorrente “ha una esperienza ultradecennale in azienda che le ha permesso di maturare una approfondita conoscenza di tutte le policy aziendali diversamente dallo staff presente ad Agira” e che il relativo trasferimento serve a
“potenziare ed arricchire il punto vendita di Agira che deve affrontare gli importanti e critici mesi estivi”.
Sennonché – e tenuto conto per di più della esplicita contestazione al riguardo avanzata nel ricorso - le circostanze ricordate non hanno trovato alcun riscontro probatorio, nulla essendo stato documentato circa l'effettivo numero, il profilo professionale, l'anzianità di servizio delle dipendenti già presenti nella sede di
Agira, sì da rendere riscontrabile in concreto la loro postulata insufficienza e dunque la sussistenza delle ragioni tecnico organizzative dedotte a fondamento del trasferimento. In assenza di tale riscontro, il trasferimento della ricorrente si rivela ingiustificato e va perciò ordinata la relativa riassegnazione presso il punto vendita di Palermo sito in via Libertà n. 24.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riguardo ai parametri minimi che il DM 147/2022 indica nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 29/01/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro