Articolo 682 del Codice civile
Articolo 681Articolo 683
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19 aprile 1942
Art. 682.

(Testamento posteriore).

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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