Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01659/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2023, proposto da
Check Up s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Carbone e Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Emma Tortora e Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
a) del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 7.8.2023) recante il consuntivo per l’anno 2022 dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della DGRC n. 215/2022;
b) degli allegati 5 e 5 bis/Radiologia e delle tabelle di sintesi allegate al predetto decreto n. 509/2023 (sez. A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5) recanti il riepilogo del consuntivo con la specificazione dei tetti di spesa netta ex DGRC 215/2022, il consuntivo liquidabile, i sottoutilizzi dei vari centri e gli sforamenti oltre il 10% (e loro remunerazione);
ove occorrer possa anche:
c) della DGRC n. 309/2022 recante i criteri di utilizzo degli accantonamenti da distribuire per l’esercizio 2022, se e in quanto lesiva degli interessi del centro ricorrente;
d) della nota dell’8.2.2023, prot. n. 69394 con cui la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha chiesto ai Direttori Generali delle ASL di compilare e restituire sollecitamente un apposito file informatico con i dati (consuntivo di produzione liquidabile al netto e al lordo degli abbattimenti e sottoutilizzi/sforamenti) di ciascuna struttura accreditata;
e) delle note di riscontro da parte dell’A.S.L. di Salerno alla richiesta sub d) incluse le note a firma del D.G. n. 102674 del 18.5.2023, nella quale si rappresenta che il tavolo tecnico locale è ancora in fase di effettuazione;
f) della nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023 con cui l’A.S.L. Salerno ha comunicato il valore medio della prestazione per la branca della radiodiagnostica al 31.12.2022 per complessivi € 73,25;
g) di qualsivoglia risposta, nota e/o verbale in riscontro alle richieste sub d) ed e) allo stato sconosciute;
h) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania con nota dell’8.2.2023, prot. n. 69394, ha chiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LLL. di compilare e restituire sollecitamente un apposito file informatico, in cui raccogliere per ogni A.S.L. / branca / struttura privata accreditata tutti i dati essenziali, relativamente alla assegnazione definitiva del tetto di spesa 2022, al consuntivo della produzione 2022 liquidabile (al lordo e al netto degli abbattimenti) ed agli eventuali sotto utilizzi dei limiti di spesa o, viceversa, agli eventuali sforamenti per extra tetto, suddivisi tra sforamenti entro il 10% del tetto individuale e sforamenti ulteriori.
Tale richiesta è stata finalizzata a pervenire alla definitiva determinazione di tutti gli elementi di conteggio del consuntivo 2022 dell’assistenza specialistica ambulatoriale, erogata dalle strutture private accreditate, sia per quanto riguarda le modifiche dei limiti di spesa di diversi centri privati, operate dalle AA.SS.LL. con i criteri stabiliti dalla DGRC n. 215/2022 sopra richiamati, sia in relazione alla determinazione regionale della percentuale di extra tetto riconoscibile in regressione tariffaria, nonché per la compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi e/o l’autorizzazione ad eventuali integrazioni.
Le AA.SS.LL. hanno riscontrato la suddetta nota, fornendo i dati richiesti.
Con il decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 la Giunta Regionale:
- ha preso atto per sei diverse branche, tra cui quella di radiologia di interesse ai fini del presente giudizio, dei dati forniti dalle AA.SS.LL. recanti per ogni struttura privata accreditata, relativamente all’esercizio 2022:
a) i limiti di spesa assegnati dai provvedimenti regionali e, in alcuni casi, modificati dalle AA.SS.LL. con i criteri stabiliti dalla DGRC n. 215/2022;
b) il consuntivo delle prestazioni erogate con oneri a carico del SSR in quantità e valore economico lordo e netto compartecipazione dell’assistito;
c) il dettaglio degli abbattimenti del fatturato, operati dall’A.S.L.;
d) il fatturato netto riconosciuto liquidabile, suddiviso tra: importo liquidato entro il tetto di spesa; eventuale sforamento entro il limite del 10% del tetto di spesa individuale e, quindi, remunerabile interamente, oppure, in parziale regressione tariffaria, sulla base dei criteri fissati nelle DGRC n. 209/2022 e n. 309/2022 sopra richiamati; eventuale sforamento oltre il limite del 10% del tetto di spesa individuale;
- ha utilizzato tali tabelle per redigere tabelle di sintesi parimenti allegate al predetto decreto;
- ha dato atto che “ le tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 espongono i dati consuntivi della produzione 2022 e il limite di spesa definitivo assegnato alle singole strutture private accreditate elencate nelle medesime tabelle, che il presente decreto assume per presa d’atto, come disposto dalla DGRC n. 215/2022 ”;
- ha disposto l’invio del provvedimento alle AA.SS.LL.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.10.2023 e depositato in data 6.11.2023) la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 8 E SS., D.LGS. 502/1992; ARTT. 1, 3, 7, 10 E 11, L. 241/1990; ARTT. 23, 24, 32, 41, 97 E 113 COST.; ART 9 L. 192/1998; ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO, DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati, poiché vi sarebbe un duplice profilo di arbitrarietà e difetto di motivazione: in primo luogo, relativamente all’individuazione dell’importo di € 71,71 stimato a titolo di valore medio della prestazione (VMP); in secondo luogo, in ragione della decurtazione della cifra inizialmente stabilita a titolo di VMP di € 73,25 rispetto a quella risultante nell’allegato 5 bis al decreto dirigenziale n. 509/2023 (€ 71,71), con conseguente illegittimo abbattimento di € 45.220,56;
la ricorrente, previa illustrazione della ratio del VMP (evitare che i centri si concentrino sulle prestazioni più remunerative, e perciò più dispendiose, trascurando le altre) ha sostenuto che con il passaggio dal meccanismo dei tetti di branca a quello dei tetti di struttura anche il VMP avrebbe dovuto essere calcolato non già per branca, bensì per singola struttura, anche sulla scorta di quanto risultante dagli artt. 4, comma 4, e 8, comma 2, del contratto stipulato dalla ricorrente per l’anno 2022;
invece, la Regione e l’A.S.L. avrebbero quantificato tali valori in maniera incomprensibile ed arbitraria, assegnando a tutte le strutture appartenenti alla fascia D lo stesso VMP di € 71,71, come risulta dall’allegato 5 bis all’impugnato decreto dirigenziale n. 509/2023;
l’assegnazione di unico VMP per tutte le strutture appartenenti alla stessa fascia sarebbe stato giustificato nel precedente sistema dei tetti di branca, ma non in quello attuale dei tetti di struttura; nell’attuale sistema vi dovrebbero essere tanti VMP quanti sono le strutture accreditate;
la scelta fatta dalle amministrazioni sarebbe stata illogica rispetto a quanto previsto dalla DGRC n. 215/2022 che ha disposto il passaggio ai tetti di struttura;
in secondo luogo, la fascia D avrebbe comunque subito un’ingiusta decurtazione e sarebbe stata penalizzata rispetto alle fasce di minore importanza, la A e la B, per le quali la Regione e l’A.S.L. avrebbero riconosciuto aumenti delle soglie medie rispettivamente di 0,85 e 3,0 punti; in particolare, per la fascia A sarebbe stato riconosciuto un VMP di € 28,85 più elevato del valore medio di € 28,00 (valore medio ottenuto dividendo il budget lordo per il numero di prestazioni delle strutture di quella fascia) e per la fascia B un VMP di € 40,13 più elevato del valore medio di € 37,30;
nonostante la fascia D sarebbe la migliore categoria (dal punto di vista tecnologico, professionale e organizzativo) il valore medio di € 72,80 sarebbe stato ridotto di 1,10 punti, al fine di pervenire a quello di € 71,70;
in tal modo la ricorrente avrebbe subito un’ingiusta ed immotivata penalizzazione, con riduzione del VMP da € 72,80 ad € 71,70;
“ II. SEGUE. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 8 E SS., D.LGS. 502/1992; ARTT. 1, 3, 7, 10 E 11, L. 241/1990; ARTT. 23, 24, 32, 41, 97 E 113 COST.; ART 9 L. 192/1998; ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DEL PRESUPPOSTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DI BUON ANDAMENTO, DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
la ricorrente ha poi ulteriore dedotto l’illegittimità del VMP attribuitole, perché lo stesso sarebbe contrastante ed inferiore rispetto a: il valore di € 89,42 indicato nel consuntivo 2022; l’importo di € 73,25 comunicato dall’A.S.L. in relazione al 31.12.2022 con la nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023; l’ammontare di € 73,50 indicato a marzo 2022, giugno 2022 e settembre 2022;
non sarebbe comprensibile il motivo per cui soltanto in sede di consuntivo vi sia stato lo scostamento rispetto ai predetti dati; la Regione e l’A.S.L. avrebbero quindi dovuto utilizzare come riferimento quello comunicato con riguardo alle prestazioni erogate fino al 31.12.2022;
neppure sarebbe chiaro: in che modo si sia pervenuti al VMP di € 71,70 per il centro ricorrente; per quale motivo tutti i centri della fascia D abbiano avuto attribuito tale identico valore; la ragione per cui i centri di fascia A e B siano stati favoriti rispetto agli altri centri;
del resto, dall’applicazione del VMP di cui all’allegato 5 bis all’impugnato decreto dirigenziale n. 509/2023 sarebbe derivato un illegittimo addebito alla ricorrente dell’importo di € 45.220,56 a titolo di superamento del VMP;
in definitiva, vi sarebbe stato un grave deficit istruttorio e motivazionale.
3. Si è costituita l’A.S.L. ed ha dedotto:
- la carenza di legittimazione passiva dell’A.S.L. in relazione alle censure formulate avverso provvedimenti regionali;
- l’inammissibilità, improcedibilità e tardività del ricorso in ragione dell’omessa tempestiva impugnazione degli atti emanati dall’A.S.L. e del carattere non provvedimentale e non autonomamente impugnabile dei relativi atti;
- l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente in data 15.12.2022 di contratto recante clausola di salvaguardia;
- l’infondatezza del ricorso, non avendo il passaggio al sistema del tetto di struttura comportato alcuna innovazione in ordine al calcolo del VMP, come confermato dalla lettura degli artt. 4, comma 5, 6, comma 3, e 8, comma 1, del contratto; il VMP dovrebbe quindi essere unico per tutte le strutture che appartengono ad una determinata tipologia; in sostanza, il VMP non potrebbe essere diverso per ciascuna struttura accreditata; una tale interpretazione sarebbe in contrasto con lo spirito della norma che mira ad evitare che ciascuna Struttura scelga la tipologia di prestazioni da erogare costruendosi, appunto, un V.M.P. su misura, a discapito dell'obiettivo primario della Regione Campania di garantire l'accesso alla totalità delle prestazioni previste dai L.E.A; il carattere dinamico del VMP, in quanto aggiornato trimestralmente dal coordinatore del tavolo tecnico e poi fissato a consuntivo; l’avvenuta lieve variazione del VMP relativo all’anno 2022 rispetto a quello indicato nel monitoraggio del 13.2.2023 in ragione dell’avvenuta sottoscrizione dei contratti soltanto a fine anno; in definitiva, la struttura potrebbe fare riferimento soltanto sul VMP calcolato sul consuntivo consolidato per verificare se rientra o meno nei limiti di un 10% di incremento massimo consentito; la circostanza che il VMP sia stato indicato come pari ad € 73,25 nella nota del 13.2.2023 non toglie che in seguito ad ulteriore istruttoria e verifica dei dati riferiti a ciascuna Struttura il V.M.P. definitivo possa leggermente discostarsi da quanto comunicato.
Si è costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso, senza però svolgere specifiche difese.
4. In vista dell’udienza per la trattazione del merito la ricorrente ha depositato memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso e la Regione Campania ha depositato documentazione in data 23.5.2025.
5. All’udienza pubblica del 27.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, preliminarmente va evidenziata la tardività del deposito documentale posto in essere dalla Regione in data 23.5.2025 rispetto al termine per il deposito di documenti di cui al comma 1 dell’art. 73 c.p.a., con la conseguenza che questo Collegio non può tenere conto della relativa documentazione. Peraltro, anche dalla lettura del documento intitolato “Allegato Elenco Variazioni” prodotto dalla Regione Campania in data 23.5.2025 non risulta che in ordine alla posizione della ricorrente vi siano state variazioni rispetto ai dati esposti nell’impugnato decreto n. 509/2023 (v. la prima riga di pag. 3 di tale documento).
Va poi affermata la sussistenza della legittimazione passiva dell’A.S.L. intimata in considerazione dell’avvenuta impugnazione di atti promananti dalla stessa e comunque dell’avvenuto utilizzo da parte della Regione nell’adozione dell’impugnato decreto dirigenziale di dati forniti proprio da tale A.S.L..
7. Coglie poi nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’A.S.L. con riferimento all’impugnazione degli atti dalla stessa emanati, poiché quanto alla nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023 viene in rilievo la mera comunicazione di un dato e non già un autentico provvedimento e rispetto alla note a firma del D.G. dell’A.S.L. n. 102674 del 18.5.2023 si tratta del pari di atto meramente interlocutorio che non contiene alcuna determinazione dell’A.S.L..
8. Con riferimento al decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 ed agli allegati 5 e 5 bis non si può ritenere che il ricorso sia inammissibile, trattandosi di atti lesivi per i profili censurati dalla ricorrente e non rientranti nella clausola di salvaguardia contenuta all’art. 14 del contratto stipulato tra ricorrente e A.S.L. in data 15.12.2022 in considerazione del fatto che si tratti di atti adottati soltanto dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto. Invece, la clausola di salvaguardia fa riferimento unicamente a provvedimenti “ già adottati e conoscibili ” al momento della sottoscrizione del contratto.
9. Procedendo al vaglio della fondatezza delle censure rivolte dalla ricorrente avverso questi ultimi atti il ricorso risulta soltanto in parte fondato.
Le doglianze della ricorrente risultano in parte sovrapposte tra i due suddetti motivi di ricorso con la necessità di esaminarli congiuntamente.
10. Non coglie nel segno l’assunto di fondo della ricorrente (posto a fondamento del primo motivo di ricorso, ma ribadito anche a sostegno di talune delle censure svolte nel secondo motivo di ricorso) per cui con il passaggio al sistema dei tetti di struttura il VMP dovrebbe essere diverso per ciascuna struttura e non potrebbe essere identico tra più strutture appartenenti alla medesima tipologia nell’ambito della stessa branca.
10.1. Sul punto va prima di tutto considerato che la DGRC n. 599/2021, nel mantenere la programmazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa (assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2022 dalla DGRC n. 354/2021), ha approvato le disposizioni necessarie per applicare dall’1.1.2022 l’impostazione dei tetti di spesa “di struttura” anche alle branche della Diabetologia, Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), Medicina Nucleare, Radiodiagnostica e Radioterapia, attraverso i successivi passaggi specificati nell’“Allegato A - Nota Metodologica” alla medesima delibera.
La DGRC n. 599/2021 ha previsto una fase provvisoria per il periodo gennaio – aprile 2022, durante la quale raccogliere dalle AA.SS.LL. ed istruire la documentazione dettagliatamente elencata nell’Allegato A alla stessa delibera, prevedendo che: “ … sulla base dell’esame della ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti … e degli approfondimenti intervenuti con le ASL medesime e con i soggetti privati e/o loro Associazioni, entro il 30 aprile 2022 si procederà ad approvare in via definitiva i tetti di spesa “di struttura” per l’esercizio 2022, con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, rispetto a quelli approvati in via provvisoria dalla presente delibera ”.
Con la DGRC n. 215/2022, recante assegnazione per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, nell’allegato B – Relazione Tecnica e nell’allegato B, è stata definita poi una nuova “ Metodologia per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base degli elementi informativi raccolti e della valutazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente” , indicando “ le innovazioni ed i miglioramenti, introdotti rispetto alla disciplina recata dalla DGRC n. 599/2021, sia in relazione alle proposte ed osservazioni pervenute dalle ASL, dalle Associazioni di Categoria, da singoli centri privati, ecc., anche al fine di “garantire, da un anno all’altro, dinamismo e variabilità nella determinazione dei tetti individuali di struttura, in modo da premiare i comportamenti ritenuti maggiormente performanti ”.
La DGRC n. 215/2022 ha espressamente approvato “ tutte le indicazioni e disposizioni dettagliatamente esposte nelle premesse alla presente delibera e nel documento “Allegato B – Metodologia per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base degli elementi informativi raccolti e della valutazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente” ”.
Nell’Allegato B alla DGRC n. 215/2022:
- è stata esposta “ la metodologia da impiegare per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ”.
- è previsto che “ entro il mese di marzo di ciascun anno viene assunto il provvedimento dei tetti di spesa per l’anno in corso, sulla base delle istruttorie condotte dalle ASL e dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute sui dati raccolti al 31 dicembre dell’anno precedente ”;
- “ Il provvedimento da assumere entro il mese di marzo di ciascun anno trova fondamento sui seguenti elementi di base:
…
2. valore medio delle prestazioni erogate nell’anno precedente, come calcolato da ciascuna ASL, articolato per branca e differenziato in base alle diverse tipologie funzionali, ove previste, delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell’ambito della stessa branca d’appartenenza (ci si riferisce alle tipologie A, B, C e D, previste dagli schemi di contratto ed attribuite in funzione della dotazione tecnologica posseduta e della presenza o meno dei settori specializzati della patologia clinica);
… ”.
Tale disposizione non prevede in alcun modo una diversificazione del VMP per ciascuna struttura.
L’impugnato decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 è stato poi adottato dalla Giunta Regionale in esecuzione della DGRC n. 215/2022 e si è dato atto che “ le tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 espongono i dati consuntivi della produzione 2022 e il limite di spesa definitivo assegnato alle singole strutture private accreditate elencate nelle medesime tabelle, che il presente decreto assume per presa d’atto, come disposto dalla DGRC n. 215/2022 ”.
10.2. Neppure dall’invocato contratto stipulato tra la ricorrente e l’A.S.L. risulta la correttezza degli assunti della ricorrente.
In effetti, dal contratto stipulato in data 15.12.2022 (che si uniforma ai nuovi schemi approvati dalla DGRC n. 309/2022, da applicarsi in sostituzione di quelli approvati in via provvisoria dalla DGRC n. 599/2021) si ricavano dati contrari.
Così, il comma 4 dell’art. 4 del contratto dispone che il VMP vada declinato “ in conformità alla classificazione delle strutture erogatrici in base alle tipologie funzionali e di complessità delle prestazioni erogate ”.
Inoltre, il comma 5 dell’art. 4 del contratto indica quanto segue: “ La sottoscritta ASL dà atto che la sottoscritta struttura privata è attualmente classificata nella Tipologia "D" ai sensi del successivo art. 6, e che il valore medio delle prestazioni, da non superare di oltre il 10% ai fini del rispetto del vincolo di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a), è attualmente pari ad € 75,28, calcolato in base ai dati relativi alle prestazioni erogate nel primo quadrimestre 2022 dall'insieme delle strutture accreditate appartenenti alla stessa branca ed aventi la stessa classificazione ”.
Da tale previsione si ricavano due dati significativi: in primo luogo la provvisorietà del VMP di € 75,28 in quanto basato soltanto sulle prestazioni erogate nel primo quadrimestre 2022; in secondo luogo, si ribadisce la determinazione del VMP in modo unitario per tipologia funzionale nell’ambito della stessa branca.
Infine, la lett. c) del comma 6 dell’art. 6 del contratto prevede che il coordinatore del tavolo tecnico aziendale comunichi almeno in via trimestrale “ l’esame dei conteggi del valore medio delle prestazioni, forniti dal coordinatore del tavolo tecnico secondo la tempistica prevista dall'art. 8, comma 1, differenziato in base alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza secondo la classificazione ” articolata quanto alla radiodiagnostica nelle tipologie A, B, C e D.
10.3. In definitiva, correttamente interpretando il contratto suddetto anche alla luce del disposto dell’Allegato B alla DGRC n. 215/2022, risulta del tutto corretto l’operato delle amministrazioni intimate nel senso di determinare il VMP in modo generale per ciascuna diversa tipologia funzionale di struttura (A, B, C e D) nell’ambito della singola branca.
Ne deriva che correttamente le amministrazioni hanno attribuito a tutte le strutture accreditate rientranti nella medesima fascia lo stesso identifico valore del VMP.
Nel caso delle strutture rientranti nella fascia D (quella a cui appartiene la ricorrente) è stato quindi legittimamente attribuito un unico VMP.
11. Neppure sussiste l’asserita disparità di trattamento della fascia D rispetto alle fasce A e B.
In effetti, dalla lettura dell’allegato 5 bis all’impugnato decreto dirigenziale si ricava chiaramente come la tipologia D relativa alla Radiografia tradizionale, ecografia TAC e RMN > 1 tesla risulta avere un VMP pari ad € 71,71, ben più elevato rispetto al VMP delle altre tipologie.
Così, il VMP della tipologia A relativa alla radiografia tradizionale di base ed ecografia è di importo pari ad € 28,85, vale a dire meno della metà di quello della tipologia D. Quanto poi al VMP della tipologia B relativa alla radiografia tradizionale, ecografia e TAC esso è pari ad € 40,13 e, quindi, comunque pari a poco più della metà di quello della tipologia D.
Risulta quindi chiaro che le amministrazioni intimate hanno debitamente tenuto conto della diversità tra le prestazioni ricadenti in ciascuna categoria a seconda della fascia in cui ricade la singola struttura e, quindi, della diversa dotazione tecnologica posseduta.
12. Questo Collegio ritiene invece meritevole di condivisione la doglianza che il VMP definitivo di € 71,71 (di cui al decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 ed agli allegati 5 e 5 bis dello stesso) si è discostato da quelli maggiori in precedenza comunicati dall’A.S.L., senza che da alcun atto si ricavino il modo in cui l’A.S.L. è arrivata a determinare tale esatto importo e le precise ragioni di discostamento dal valore di € 73,25 del VMP indicato a consuntivo dell’anno 2022 nella nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023 (l’indicazione è riferita al dato al 31.12.2022).
Per quanto sia sicuramente vero che i precedenti valori richiamati nel contratto stipulato in data 15.12.2022 e nei precedenti monitoraggi avessero carattere provvisorio e come tale non vincolante per l’A.S.L. la stessa neppure nel presente giudizio ha chiarito precisamente come sia pervenuta a determinare l’importo di € 71,71.
In effetti, l’A.S.L. non ha in alcun modo chiarito in quale maniera l’avvenuta sottoscrizione del contratto nel dicembre 2022 abbia inciso sulla determinazione del VMP, né tantomeno ha puntualmente indicato e prodotto gli atti relativi all’attività di istruttoria e verifica che l’ha portata a variare il dato del VMP da € 73,25, come da nota prot. PG/2023/33879 del 13.2.2023, a quello di € 71,71 comunicato alla Regione e dalla stessa incorporato nel relativo decreto.
In definitiva, sul punto sussiste il difetto di istruttoria e di motivazione lamentato dalla ricorrente.
13. In conclusione, il ricorso proposto va in parte accolto, con conseguente annullamento del decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 e degli allegati 5 e 5 bis soltanto nella in parte cui hanno fissato il VMP in misura pari ad € 71,71 con riferimento all’A.S.L. di Salerno e per la fascia D e nei limiti di interesse per la ricorrente, fatta salva l’ulteriore attività dell’A.S.L. e della Regione.
14. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale deve essere rimborsato dall’A.S.L. (responsabile dei dati relativi al VMP che la Regione si è limitata a recepire) alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 509 del 31.7.2023 e gli allegati 5 e 5 bis soltanto nella in parte cui hanno fissato il VMP in misura pari ad € 71,71 con riferimento all’A.S.L. di Salerno e per la fascia D e nei limiti di interesse per la ricorrente.
Spese compensate, ad eccezione del versato contributo unificato di € 650,00, che deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO