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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 306 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Falqui Cao,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 10 giugno 2022, aveva, Parte_1 innanzitutto, premesso che, in esito al procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, il giudice, con decreto di omologa del 14 gennaio
2022, aveva riconosciuto che ella necessitava di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 26 gennaio 2022, notificato il decreto di omologa all' , inviando, altresì, all' , in data 4 febbraio 2022, il modello AP70. CP_2 CP_1
Malgrado ciò, aveva proseguito , l' , pur essendo ampiamente decorso il Parte_1 CP_2
termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
Dopo avere, quindi, dato atto di non essere stata ricoverata per periodi superiori ad un mese presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato, la ricorrente aveva concluso,
domandando che il giudice dichiarasse il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che condannasse l' al pagamento, in suo favore, dei ratei CP_2
maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
L' si era costituito in giudizio e aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati erano stati CP_2
messi in pagamento nel mese di settembre 2022 e, pertanto, aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere,
riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , visto che il pagamento era avvenuto oltre 120 CP_2
giorni dopo l'invio del modello AP70, e aveva, quindi, liquidato, in favore della ricorrente, per spese di lite, la somma di €. 1.000,00, oltre spese forfettarie e accessori, quantificandole sulla base dello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 e con “applicazione di valori
inferiori ai minimi stante la natura eminentemente documentale della causa ed il limitato
impegno processuale dei procuratori, con esclusione del compenso per la fase decisionale, nella
2 sostanza non svoltasi”.
La causa, infatti, aveva osservato il primo giudice, “viene definita all'esito di un'unica udienza
celebrata virtualmente nelle forme della trattazione scritta ed ormai concernente, in definitiva,
la sola quantificazione delle spese di lite da rifondere alla ricorrente”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 3.594,00, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio...”
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia la Corte, respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado
secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla
compensazione del grado di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con un unico motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo giudice disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali.
Nello specifico, ha precisato l'appellante, il Tribunale aveva escluso il compenso per la fase decisionale, pur essendosi la stessa necessariamente svolta, attraverso la redazione e il deposito della nota spese, l'esame della pubblicazione e la notificazione del provvedimento conclusivo, la richiesta di copia al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente.
D'altra parte, ha aggiunto la medesima, la Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscergli il diritto al compenso, anche se non ha depositato le memorie conclusionali, tenendo conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione.
Inoltre, ha osservato , il primo giudice non aveva neanche tenuto conto della nota Parte_1
spese depositata, nella quale erano stati precisati lo scaglione di riferimento, i compensi richiesti per ogni fase del giudizio e l'applicabilità dell'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, DM
55/2014, e a fronte della quale il Tribunale avrebbe dovuto specificamente indicare le voci che aveva ritenuto di eliminare e ridurre, fornendo al proposito adeguata motivazione.
Pertanto, ha concluso l'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - €
26.000,00), i compensi minimi dovuti risultavano pari ad € 3.594,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Deve essere condivisa la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase decisionale (dell'avvenuto computo della fase istruttoria, implicito nell'espressa esclusione della sola fase decisionale, non si può discutere in assenza di apposito appello incidentale dell' , così come di un'eventuale compensazione delle spese del primo grado di CP_2
4 giudizio), visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, perlomeno, la redazione e il deposito della nota spese (prodotta dall'attuale appellante in primo grado, in allegato alle note di trattazione depositate il 16 novembre 2022) e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase medesima.
Deve, altresì, essere accolta la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari,
considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM
55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
5 alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_3
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da
€. 5.200,00 a €. 26.000,00, i quali, quindi, liquidati secondo le tabelle allegate al DM 147/2022,
risultano pari complessivamente a €. 2.695,50 [(€. 929,00 + €. 777,00 + €. 1.664,00 + €.
2021,00) : 2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Non ricorrono, invece, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8
dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, richiesto dalla difesa appellante, che prevede, per l'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente
fondate”, un aumento fino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, del compenso da liquidare a carico del soccombente.
Il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone, infatti, da un lato, che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l' nel caso di CP_2
6 specie, e dall'altro lato, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il
DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del
18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ), tutte CP_3
circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Spettano, altresì, ad , secondo il principio di soccombenza, le spese del giudizio di Parte_1
appello, che appare però opportuno compensare per un terzo, considerando l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione.
Né si può condividere quanto affermato dall' in ordine al fatto che ad esso non sarebbe CP_2
ascrivibile alcuna causalità nell'appello, visto che in primo grado la difesa si era rimessa, quanto alle spese, alla valutazione che il giudice avesse ritenuto di effettuare.
Non può, infatti, negarsi che, a fronte di una pronuncia pregiudizievole per i propri interessi,
avesse interesse ad impugnare il provvedimento di primo grado, al quale, d'altra Parte_1
parte, l' non ha porto rimedio autonomamente. CP_1
La parte residua delle spese di lite deve essere quantificata come da dispositivo, considerando i parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari all'importo delle maggiori spese giudiziali liquidate per il primo grado (valore da €.
1.100,00 a €. 5.200,00), considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non spetta, infatti, all'appellante, per questo grado di giudizio, il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5,
del D.M. 55 del 2014, visto che la controversia è stata definita in una sola udienza, destinata alla discussione della causa, e che, infatti, le note di trattazione depositate dall'appellante attengono,
per finalità e contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori
7 dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti dell' e, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in euro 2.695,50 le
CP_ spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali nella misura del
15% e accessori dovuti per legge;
dichiara compensate tra le parti nella misura di un terzo le spese del giudizio di appello e
CP_ condanna l' alla rifusione della parte residua in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 641,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge;
dispone per entrambi i gradi del giudizio la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dell'attuale appellante.
Cagliari, 13 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 306 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Maurizio Falqui Cao,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 10 giugno 2022, aveva, Parte_1 innanzitutto, premesso che, in esito al procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, il giudice, con decreto di omologa del 14 gennaio
2022, aveva riconosciuto che ella necessitava di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 26 gennaio 2022, notificato il decreto di omologa all' , inviando, altresì, all' , in data 4 febbraio 2022, il modello AP70. CP_2 CP_1
Malgrado ciò, aveva proseguito , l' , pur essendo ampiamente decorso il Parte_1 CP_2
termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
Dopo avere, quindi, dato atto di non essere stata ricoverata per periodi superiori ad un mese presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato, la ricorrente aveva concluso,
domandando che il giudice dichiarasse il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che condannasse l' al pagamento, in suo favore, dei ratei CP_2
maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
L' si era costituito in giudizio e aveva dato atto che la prestazione e gli arretrati erano stati CP_2
messi in pagamento nel mese di settembre 2022 e, pertanto, aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite secondo giustizia.
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere,
riconoscendo la soccombenza virtuale dell' , visto che il pagamento era avvenuto oltre 120 CP_2
giorni dopo l'invio del modello AP70, e aveva, quindi, liquidato, in favore della ricorrente, per spese di lite, la somma di €. 1.000,00, oltre spese forfettarie e accessori, quantificandole sulla base dello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 e con “applicazione di valori
inferiori ai minimi stante la natura eminentemente documentale della causa ed il limitato
impegno processuale dei procuratori, con esclusione del compenso per la fase decisionale, nella
2 sostanza non svoltasi”.
La causa, infatti, aveva osservato il primo giudice, “viene definita all'esito di un'unica udienza
celebrata virtualmente nelle forme della trattazione scritta ed ormai concernente, in definitiva,
la sola quantificazione delle spese di lite da rifondere alla ricorrente”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €. 3.594,00, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo
l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio...”
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia la Corte, respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado
secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla
compensazione del grado di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con un unico motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo giudice disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali.
Nello specifico, ha precisato l'appellante, il Tribunale aveva escluso il compenso per la fase decisionale, pur essendosi la stessa necessariamente svolta, attraverso la redazione e il deposito della nota spese, l'esame della pubblicazione e la notificazione del provvedimento conclusivo, la richiesta di copia al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente.
D'altra parte, ha aggiunto la medesima, la Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscergli il diritto al compenso, anche se non ha depositato le memorie conclusionali, tenendo conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione.
Inoltre, ha osservato , il primo giudice non aveva neanche tenuto conto della nota Parte_1
spese depositata, nella quale erano stati precisati lo scaglione di riferimento, i compensi richiesti per ogni fase del giudizio e l'applicabilità dell'incremento previsto dall'art. 4, comma 8, DM
55/2014, e a fronte della quale il Tribunale avrebbe dovuto specificamente indicare le voci che aveva ritenuto di eliminare e ridurre, fornendo al proposito adeguata motivazione.
Pertanto, ha concluso l'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - €
26.000,00), i compensi minimi dovuti risultavano pari ad € 3.594,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Deve essere condivisa la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase decisionale (dell'avvenuto computo della fase istruttoria, implicito nell'espressa esclusione della sola fase decisionale, non si può discutere in assenza di apposito appello incidentale dell' , così come di un'eventuale compensazione delle spese del primo grado di CP_2
4 giudizio), visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, perlomeno, la redazione e il deposito della nota spese (prodotta dall'attuale appellante in primo grado, in allegato alle note di trattazione depositate il 16 novembre 2022) e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase medesima.
Deve, altresì, essere accolta la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari,
considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM
55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
5 alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_3
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da
€. 5.200,00 a €. 26.000,00, i quali, quindi, liquidati secondo le tabelle allegate al DM 147/2022,
risultano pari complessivamente a €. 2.695,50 [(€. 929,00 + €. 777,00 + €. 1.664,00 + €.
2021,00) : 2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Non ricorrono, invece, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8
dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, richiesto dalla difesa appellante, che prevede, per l'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente
fondate”, un aumento fino ad un terzo, rispetto a quello altrimenti liquidabile, del compenso da liquidare a carico del soccombente.
Il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone, infatti, da un lato, che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l' nel caso di CP_2
6 specie, e dall'altro lato, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il
DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del
18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ), tutte CP_3
circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Spettano, altresì, ad , secondo il principio di soccombenza, le spese del giudizio di Parte_1
appello, che appare però opportuno compensare per un terzo, considerando l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione.
Né si può condividere quanto affermato dall' in ordine al fatto che ad esso non sarebbe CP_2
ascrivibile alcuna causalità nell'appello, visto che in primo grado la difesa si era rimessa, quanto alle spese, alla valutazione che il giudice avesse ritenuto di effettuare.
Non può, infatti, negarsi che, a fronte di una pronuncia pregiudizievole per i propri interessi,
avesse interesse ad impugnare il provvedimento di primo grado, al quale, d'altra Parte_1
parte, l' non ha porto rimedio autonomamente. CP_1
La parte residua delle spese di lite deve essere quantificata come da dispositivo, considerando i parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari all'importo delle maggiori spese giudiziali liquidate per il primo grado (valore da €.
1.100,00 a €. 5.200,00), considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non spetta, infatti, all'appellante, per questo grado di giudizio, il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5,
del D.M. 55 del 2014, visto che la controversia è stata definita in una sola udienza, destinata alla discussione della causa, e che, infatti, le note di trattazione depositate dall'appellante attengono,
per finalità e contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori
7 dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti dell' e, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in euro 2.695,50 le
CP_ spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali nella misura del
15% e accessori dovuti per legge;
dichiara compensate tra le parti nella misura di un terzo le spese del giudizio di appello e
CP_ condanna l' alla rifusione della parte residua in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 641,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge;
dispone per entrambi i gradi del giudizio la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dell'attuale appellante.
Cagliari, 13 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………..…………dott. Maria Luisa Scarpa
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