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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2566 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Francione;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Francesco Lozupone
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 19.08.2014, e che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
[...
e (entrambi il 20/07/2015) - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale dei coniugi con addebito al marito, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del marito;
ha chiesto, inoltre, la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, rappresentando che la CP_1 crisi coniugale era da addebitarsi al comportamento della moglie e ha, inoltre, formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha chiesto, infine, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 25.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno dichiarato di voler definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 05.11.2024 e depositato unitamente alle note di trattazione scritta.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione di cui all'accordo sottoscritto in data
05.11.2024 e depositato unitamente alle note di trattazione scritta, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 In virtù dell'accordo raggiunto devono intendersi rinunciare le rispettive domande di addebito proposte, sicchè nessuna statuizione va adottata sul punto.
Parte resistente inoltre, nel suo atto introduttivo ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Foggia in data 19.08.2014, (atto n. 281, parte II, serie A, Anno 2014);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data
05.11.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 03.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2566 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Marco Francione;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Francesco Lozupone;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 16.02.2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 03.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2566 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Francione;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Francesco Lozupone
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 19.08.2014, e che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
[...
e (entrambi il 20/07/2015) - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale dei coniugi con addebito al marito, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del marito;
ha chiesto, inoltre, la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, rappresentando che la CP_1 crisi coniugale era da addebitarsi al comportamento della moglie e ha, inoltre, formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha chiesto, infine, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 25.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno dichiarato di voler definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 05.11.2024 e depositato unitamente alle note di trattazione scritta.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione di cui all'accordo sottoscritto in data
05.11.2024 e depositato unitamente alle note di trattazione scritta, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 In virtù dell'accordo raggiunto devono intendersi rinunciare le rispettive domande di addebito proposte, sicchè nessuna statuizione va adottata sul punto.
Parte resistente inoltre, nel suo atto introduttivo ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Foggia in data 19.08.2014, (atto n. 281, parte II, serie A, Anno 2014);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data
05.11.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 03.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2566 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Marco Francione;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Francesco Lozupone;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 16.02.2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 03.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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