Articolo 684 del Codice di procedura civile
Articolo 660Articolo 669 sexies
Versione
21 aprile 1942
Art. 684.
(Revoca del sequestro).

Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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