TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9306 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14182/25 r.g.
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] cella ai Miracoli n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Pezone Pietro, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1 funzionaria , elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi Controparte_2
n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.6.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c. p. c. conclusosi con il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.1.2023 e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.7.2025; che aveva notificato infruttuosamente all in data 28.1.2025 il modello AP70 e in data 30 aprile e 29 CP_1 maggio 2025 aveva sollecitato il pagamento delle provvidenze economiche. Concludeva chiedendo di “Condannare l' al pagamento della prestazione CP_1 riconosciuta in sede di Atp sussistendo tutti i requisiti socioeconomici per la fruizione della pensione di inabilità cd incremento al milione con decorrenza dal Gennaio 2023 e della indennità di accompagnamento con decorrenza dal Luglio 2024 Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando la CP_1 liquidazione della pensione d'invalidità con relativa maggiorazione come da modello TEO8 del 01/09/2025 e l'avvenuto pagamento con cedolino del 22/09/2025; che aveva altresì provveduto come da modello TEO8 del 01/09/2025 alla liquidazione dell'indennità d'accompagnamento e a porre in pagamento la pensione con relativi arretrati con il cedolino del mese di ottobre 2025. Concludeva chiedendo di “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione spese”.
All'udienza cartolare odierna, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, per come riconosciuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della odierna udienza, si è verificato a decorrere rispettivamente dal settembre e dall' ottobre 2025 il pagamento delle prestazioni richieste;
nelle note, infatti, il procuratore del ricorrente si è riportato a quanto dedotto dall chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere “ stante il CP_1 pagamento delle provvidenze economiche come documentato da controparte”. Tale circostanza del resto è stata documentata dallo stesso che ha prodotto i CP_1 modelli TE08, datati 1.9.2025, relativi alla comunicazione di accoglimento della originaria domanda del 2023 concernente la pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento.
Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, i pagamenti sono avvenuti successivamente al deposito del ricorso, essendo stati disposti nei decorsi mesi di settembre 2025 e ottobre 2025, laddove il ricorso è stato depositato il 10.6.2025 e notificato regolarmente per l'odierna udienza in data
18.6.2025.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr.
Cass., sentt. 17312/2015).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento complessivo è avvenuto in data ben successiva al deposito del ricorso, così come lo stesso accoglimento della domanda, risalente al settembre 2025, con ritardo rispetto all'emissione del modello
AP70, a sua volta avvenuta il 28.1.2025; anche il pagamento degli arretrati risale ad epoca successiva alla stessa notifica del ricorso;
pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo CP_1 la regola della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di lite, quantificando queste ultime in euro € CP_1
2.470,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 16.12.2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi