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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 31/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies, comma
3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Kateryna Parte_1 C.F._1
Pantaleone, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via dei Peligni n. 10, presso lo studio del difensore,
- Ricorrente
e
(C.F. ), difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 Controparte_1 C.F._2
c.p.c.,
- Resistente
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: all'udienza del 30 gennaio 2025 parte ricorrente e parte resistente hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l'avvocato rassegnando le Parte_1 Controparte_1
conclusioni di seguito riportate:
“a) condannare l'avvocato al pagamento della somma di euro 112.800,00 pari al Controparte_1
valore degli immobili perduti o somma diversa ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 7 b) condannare l'avvocato al pagamento della somma di euro 15.000,00 pari alla Controparte_1
caparra versata o somma diversa ritenuta di giustizia;
c) condannare l'avvocato al pagamento della somma di euro 600,00 quale importo Controparte_1
versato al legale da consegnare poi al sig. DO Avversana Orabona;
al pagamento della somma di euro 250,00, quale importo percepito dal legale con il pretesto di dover versare bolli e/o contributi per le opposizioni mai fatte;
al pagamento della somma di ulteriori euro 650,00 corrisposti come rimborso spese per i viaggi mai fatti - per l'importo totale di euro 1.500,00 o somma diversa ritenuta di giustizia;
d) condannare l'avvocato al pagamento della somma da quantificarsi secondo i Controparte_1
canoni di equità, a titolo di risarcimento dei danni morali;
e) condannare l'avvocato al pagamento della somma ritenuta di giustizia per Controparte_1 mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione”.
In particolare, il ha rappresentato che, nel mese di settembre 2013, veniva a conoscenza Parte_1 dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto alcuni beni di sua proprietà, che traeva origine da una fideiussione bancaria che lui stesso aveva sottoscritto nel 1994, quando era ancora minorenne, di talché si affidava all'avvocato per avere assistenza legale. Controparte_1
L'attore ha quindi esposto che, contrariamente a quanto affermato nel corso dell'incontro avuto,
l'avvocato non avanzava al Tribunale di Lanciano alcuna opposizione, consigliando poi al CP_1
di partecipare all'asta giudiziaria per riacquistare gli immobili per il tramite di sua madre, Parte_1
sicché, allo scopo, l'esponente consegnava all'odierno resistente la somma di 1.500,00 euro. Tuttavia, in un secondo momento, l'avvocato riconsegnava la somma di 1.500,00 euro al , CP_1 Parte_1 consigliandogli di desistere dalla partecipazione all'asta in quanto, non essendo state depositate cauzioni da parte di terzi, l'asta sarebbe andata deserta per mancanza di partecipanti e quindi gli immobili sarebbero rientrati nella sua disponibilità. Invece, il compendio pignorato veniva acquistato all'asta giudiziaria da il quale aveva depositato la cauzione e aveva Controparte_2 formalmente presentato istanza di partecipazione all'asta.
Parte attrice ha rappresentato che, al fine di porre rimedio, il suo legale affermava che l'aggiudicatario, contattato telefonicamente, avrebbe rinunciato all'acquisto del compendio pignorato, previa restituzione della somma di 1.500,00 euro, pari all'importo del deposito cauzionale richiesto per partecipazione all'asta. L'avvocato chiedeva quindi al la consegna di 600,00 euro da CP_1 Parte_1
versare all'aggiudicatario a titolo di acconto, che, tuttavia, non venivano mai consegnati al destinatario.
Parte attrice, non volendo perdere la proprietà, ha riferito di essersi messo in contatto personalmente con il nuovo proprietario, il quale si dichiarava disponibile per un accordo. Sicché, l Controparte_2 stipulava una scrittura privata con fratello dell'attore, mediante la quale Persona_1
pagina 2 di 7 l'acquirente si impegnava a versare all'aggiudicatario dell'immobile la somma di 15.000,00 euro a titolo di caparra rispetto alla maggior somma di 60.000,00 euro.
Parte attrice ha quindi rappresentato che l'avvocato venuto a conoscenza dell'accordo, CP_1
consigliava al di disattendere l'impegno preso con la controparte, stante l'irregolarità dello Parte_1
stesso, e di non consegnare il residuo importo di 45.000,00 euro, riferendogli che, per effetto della nullità della procedura esecutiva, gli sarebbe stata restituita altresì la somma di 15.000,00 euro già versata a titolo di caparra dal fratello. Il raccoglieva il consiglio dell'avvocato e non Parte_1 CP_1
completava il pagamento pattuito. Tuttavia, la procedura di rilascio proseguiva e l'attore perdeva la somma di 15.000,00 euro che era stata versata a titolo di caparra per il riacquisto degli immobili, vedendosi, altresì, notificare dapprima l'atto di precetto e poi il preavviso di rilascio dei beni.
L'avvocato riferiva quindi al che il Tribunale di Lanciano, in data 10 dicembre CP_1 Parte_1
2021, aveva annullato la procedura esecutiva in discorso (n. 112/12 R.G. esecuzioni) e, a riprova delle affermazioni, mostrava al ricorrente un documento, apparentemente redatto su carta intesta del
Tribunale di Lanciano, poi risultato inesistente, mediante l'esibizione di una foto, salvata dal legale sul suo telefono cellulare che il riusciva a fotografare. Parte_1
2. Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto l'infondatezza della domanda Controparte_1
avversa, rilevando, tra l'altro, la genericità dei fatti esposti e la carenza di documentazione a sostegno della proposta ricostruzione.
Più nel dettaglio, il ha riferito di non aver mai ricevuto, nel 2013, dal un mandato CP_1 Parte_1
o una procura alle liti per una opposizione alla predetta procedura esecutiva e di non esserne a conoscenza. A sostegno di tale ultima circostanza, il resistente ha dedotto l'omessa produzione della copia firmata della procura alle liti da parte dell'attore.
Parte convenuta ha altresì rappresentato che il si era rivolto a lui nel settembre/ottobre Parte_1
del 2018, allorquando vedeva notificarsi un avviso di esperimento di vendita fissata al 5 dicembre
2018, per infomarsi sulle azioni che avrebbe potuto esperire a tutela della sua posizione, rappresentando altresì che l'immobile, in seno alla medesima procedura, era stato già oggetto di diverse aste giudiziarie, tutte andate deserte.
Sfumata la possibilità del suggerito acquisto dell'immobile da parte di un soggetto terzo, individuato dal nella madre, poi determinatasi a non presentare la relativa offerta, il resistente ha Parte_1
rappresentato di aver ottenuto mandato dal al fine di accedere al fascicolo dell'esecuzione Parte_1
immobiliare in discorso e conoscere il nome dell'aggiudicatario, in modo da poterlo contattare per provare a riacquistare dal predetto l'immobile, successivamente all'emissione del decreto di trasferimento in suo favore. Seguivano trattative intercorse tra l'aggiudicatario e Persona_1
pagina 3 di 7 , fratello del ricorrente, sicché il primo si era reso disponibile alla vendita dell'immobile al Parte_1
prezzo di 60.000,00 euro, di cui 15.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria e 45.000,00 euro da versare al momento del rogito. Si perveniva, quindi, alla stipulazione di un contratto preliminare di vendita, unitamente al versamento della caparra di 15.000,00 euro, da parte del fratello dell'odierno ricorrente, il quale, però, trovatosi poi nell'impossibilità di reperire i fondi necessari a saldare il prezzo per l'acquisto dell'immobile, non versava la somma residua di 45.000,00 euro, cosicché
l'aggiudicatario dell'immobile nella procedura esecutiva tratteneva la somma versata a titolo di caparra. Di seguito, veniva quindi notificato al l'atto di precetto e preavviso di rilascio, con Parte_1 successivo accesso dell'Ufficiale giudiziario nell'immobile in discorso.
Il convenuto richiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c., presentando la lite profili di temerarietà.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti venivano assegnati i termini ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c. Di seguito, rilevato che, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, questo giudice ha fissato l'udienza di discussione, nelle more del cui svolgimento parte ricorrente, in data 10 gennaio 2025, ha depositato istanza per il deferimento di giuramento decisorio in ordine alle circostanze ivi contemplate, da intendersi richiamate in questa sede.
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Invero, è opportuno precisare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico al difensore, osservandosi che, nel caso di specie, parte ricorrente ha anzitutto mancato di fornire puntuali allegazioni in riferimento alla predetta circostanza (essendosi limitata genericamente a rappresentare che “... nel mese di settembre 2013 si vedeva investito, a sua grande sorpresa, da una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto, alcuni beni di sua proprietà” e che “al fine di tutelare le predette proprietà, decideva di affidarsi all'operato dell'Avv. del Foro di Controparte_1
Lanciano, il quale, una volta esaminate le carte, si faceva rilasciare una procura alle liti con il paventato intento di fare opposizione alla predetta procedura”). In ogni caso, posta l'assenza di prove documentali a supporto dell'avvenuto conferimento dell'incarico al convenuto professionista, parte attrice si è limitata ad articolare una inammissibile richiesta di prova testimoniale in considerazione di detto thema probandum, stante la genericità ed il carattere valutativo dei capitoli di prova formulati
(peraltro, in sede di ricorso introduttivo, cfr. p. 9, pure articolati in violazione dell'art. 244 c.p.c.,
pagina 4 di 7 mancando la specifica indicazione dei fatti sui quali ciascuno dei testi indicati avrebbe dovuto essere interrogato). Genericità ravvisabile anche in punto di collocazione temporale dell'asserito conferimento dell'incarico al fine di proporre opposizione nell'ambito della procedura esecutiva avviata nei confronti dell'odierno attore, tanto precludendo anche l'apprezzamento di quale possa essere la condotta inadempiente effettivamente addebitabile al professionista convenuto, vieppiù alla luce di quanto allegato dal resistente (p. 9 della comparsa di costituzione) in punto di conferimento del mandato difensivo, da parte del , avvenuto soltanto successivamente all'aggiudicazione Parte_1
dell'immobile interessato dalla procedura esecutiva.
Tanto premesso, è comunque opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3566, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Si è infatti precisato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112; in senso conforme, da ultimo: Cass., sez. III, 6 maggio 2020, n. 8516; Cass., sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 410). Tuttavia, la lacunosità delle allegazioni attoree e del compendio probatorio in atti preclude la formulazione di un giudizio prognostico su quale sarebbe stato l'esito dell'eventuale opposizione all'esecuzione in atto. Invero, parte ricorrente si è limitata a rappresentare che la procedura esecutiva da cui è stato attinto “traeva origine da una fideiussione bancaria”, senza tuttavia attendere alla produzione degli atti relativi alla predetta procedura, sì da poter valutare sia il titolo esecutivo in forza del quale la stessa è stata effettivamente intentata – tenuto conto del disposto dell'art. 474 c.p.c. – sia il relativo iter, tenuto conto, peraltro, che, dalla limitata produzione documentale in atti (cfr. decreto di trasferimento del bene pagina 5 di 7 espropriato), risultano quali creditori procedenti soggetti diversi dall'istituto di credito con cui il aveva stipulato la fideiussione in discorso. Parte_1
Né si reputa che, nella prospettata responsabilità professionale in capo al convenuto, possa ascriversi rilevanza alle ulteriori condotte attribuite dal ricorrente al convenuto dopo l'intervenuta aggiudicazione del bene nella procedura esecutiva in discorso, eventuali accordi successivi dovendo ritenersi unicamente espressione di autonomia negoziale delle parti, la cui conclusione non necessita dell'assistenza di un legale. Peraltro, nel caso di specie, anche la circostanza dell'asserita esibizione, da parte del resistente, di un falso provvedimento giudiziale di annullamento della procedura esecutiva in discorso, emesso dall'intestato Tribunale, resta irrilevante ai fini del decidere, non ricorrendo comunque la prova che l'atto falso in discorso sia stato elaborato dal resistente.
Ferme le considerazioni appena formulate, viste le conclusioni rassegnate dal ricorrente in punto di voci di danno ristorabili, come sopra riportate, si evidenzia, in ogni caso, la circostanza che l'importo di
15.000,00 euro, come allegato e documentato dal ricorrente, è stato corrisposto dal fratello,
[...]
, non sussistendo quindi i presupposti per poter ritenere integrato un pregiudizio Persona_1
patrimoniale in danno dello stesso ricorrente. Inoltre, quanto alle ulteriori voci di danno, non ricorre alcuna allegazione in ordine all'asserito pagamento di 650,00 euro, menzionato unicamente nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre, con riferimento alle rappresentate dazioni di 600,00 euro e di 250,00 euro, si ribadisce quanto già sopra osservato in ordine alla richiesta di prova testimoniale formulata in sede di ricorso (cfr. p. 9), mancante della specifica indicazione dei fatti sui quali ciascuno dei testi indicati avrebbe dovuto essere interrogato in violazione dell'art. 244 c.p.c. e nulla deducendo, sul punto, a mezzo delle memorie ex art. 281duodecies, comma
4, c.p.c. Analoghe considerazioni si reputa possano essere formulate in punto di richiesta risarcitoria del avente ad oggetto asseriti danni morali;
invero, posto quanto già sopra osservato in Parte_1
punto di conferimento del mandato difensivo e di nesso causale, si rileva, in ogni caso, la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova relativamente alle circostanze esposte nell'elaborato tecnico di parte.
Conclusivamente, la domanda attorea deve essere quindi rigettata, le considerazioni che precedono giustificando anche il mancato espletamento del giuramento decisorio richiesto dalla parte ricorrente anteriormente all'udienza di rimessione della causa in decisione, nei termini sopra enunciati. Invero, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non deve restare che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (così, tra le altre, Cass., sez. II, 25 ottobre 2023, n.
29614), dovendo, quindi, ricorrere il carattere della decisività delle circostanze che ne costituiscono oggetto ai fini della decisione della causa, profilo evidentemente non sussistente nel caso di specie, in pagina 6 di 7 ragione delle valutazioni sopra espresse in punto di insussistenza dei profili di responsabilità professionale prospettati dal ricorrente.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, segnata dallo svolgimento del giudizio nelle forme del rito semplificato e posto che, ai fini della liquidazione del compenso, la fase istruttoria rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014), sicché si ritiene congruo liquidare le spese in favore della parte convenuta in complessivi 4.217,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Da ultimo, si reputa non sussistano i presupposti soggettivi per la condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. come richiesta da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda del ricorrente;
Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente delle spese di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in 4.217,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 28 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies, comma
3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Kateryna Parte_1 C.F._1
Pantaleone, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via dei Peligni n. 10, presso lo studio del difensore,
- Ricorrente
e
(C.F. ), difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 Controparte_1 C.F._2
c.p.c.,
- Resistente
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: all'udienza del 30 gennaio 2025 parte ricorrente e parte resistente hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l'avvocato rassegnando le Parte_1 Controparte_1
conclusioni di seguito riportate:
“a) condannare l'avvocato al pagamento della somma di euro 112.800,00 pari al Controparte_1
valore degli immobili perduti o somma diversa ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 7 b) condannare l'avvocato al pagamento della somma di euro 15.000,00 pari alla Controparte_1
caparra versata o somma diversa ritenuta di giustizia;
c) condannare l'avvocato al pagamento della somma di euro 600,00 quale importo Controparte_1
versato al legale da consegnare poi al sig. DO Avversana Orabona;
al pagamento della somma di euro 250,00, quale importo percepito dal legale con il pretesto di dover versare bolli e/o contributi per le opposizioni mai fatte;
al pagamento della somma di ulteriori euro 650,00 corrisposti come rimborso spese per i viaggi mai fatti - per l'importo totale di euro 1.500,00 o somma diversa ritenuta di giustizia;
d) condannare l'avvocato al pagamento della somma da quantificarsi secondo i Controparte_1
canoni di equità, a titolo di risarcimento dei danni morali;
e) condannare l'avvocato al pagamento della somma ritenuta di giustizia per Controparte_1 mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione”.
In particolare, il ha rappresentato che, nel mese di settembre 2013, veniva a conoscenza Parte_1 dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto alcuni beni di sua proprietà, che traeva origine da una fideiussione bancaria che lui stesso aveva sottoscritto nel 1994, quando era ancora minorenne, di talché si affidava all'avvocato per avere assistenza legale. Controparte_1
L'attore ha quindi esposto che, contrariamente a quanto affermato nel corso dell'incontro avuto,
l'avvocato non avanzava al Tribunale di Lanciano alcuna opposizione, consigliando poi al CP_1
di partecipare all'asta giudiziaria per riacquistare gli immobili per il tramite di sua madre, Parte_1
sicché, allo scopo, l'esponente consegnava all'odierno resistente la somma di 1.500,00 euro. Tuttavia, in un secondo momento, l'avvocato riconsegnava la somma di 1.500,00 euro al , CP_1 Parte_1 consigliandogli di desistere dalla partecipazione all'asta in quanto, non essendo state depositate cauzioni da parte di terzi, l'asta sarebbe andata deserta per mancanza di partecipanti e quindi gli immobili sarebbero rientrati nella sua disponibilità. Invece, il compendio pignorato veniva acquistato all'asta giudiziaria da il quale aveva depositato la cauzione e aveva Controparte_2 formalmente presentato istanza di partecipazione all'asta.
Parte attrice ha rappresentato che, al fine di porre rimedio, il suo legale affermava che l'aggiudicatario, contattato telefonicamente, avrebbe rinunciato all'acquisto del compendio pignorato, previa restituzione della somma di 1.500,00 euro, pari all'importo del deposito cauzionale richiesto per partecipazione all'asta. L'avvocato chiedeva quindi al la consegna di 600,00 euro da CP_1 Parte_1
versare all'aggiudicatario a titolo di acconto, che, tuttavia, non venivano mai consegnati al destinatario.
Parte attrice, non volendo perdere la proprietà, ha riferito di essersi messo in contatto personalmente con il nuovo proprietario, il quale si dichiarava disponibile per un accordo. Sicché, l Controparte_2 stipulava una scrittura privata con fratello dell'attore, mediante la quale Persona_1
pagina 2 di 7 l'acquirente si impegnava a versare all'aggiudicatario dell'immobile la somma di 15.000,00 euro a titolo di caparra rispetto alla maggior somma di 60.000,00 euro.
Parte attrice ha quindi rappresentato che l'avvocato venuto a conoscenza dell'accordo, CP_1
consigliava al di disattendere l'impegno preso con la controparte, stante l'irregolarità dello Parte_1
stesso, e di non consegnare il residuo importo di 45.000,00 euro, riferendogli che, per effetto della nullità della procedura esecutiva, gli sarebbe stata restituita altresì la somma di 15.000,00 euro già versata a titolo di caparra dal fratello. Il raccoglieva il consiglio dell'avvocato e non Parte_1 CP_1
completava il pagamento pattuito. Tuttavia, la procedura di rilascio proseguiva e l'attore perdeva la somma di 15.000,00 euro che era stata versata a titolo di caparra per il riacquisto degli immobili, vedendosi, altresì, notificare dapprima l'atto di precetto e poi il preavviso di rilascio dei beni.
L'avvocato riferiva quindi al che il Tribunale di Lanciano, in data 10 dicembre CP_1 Parte_1
2021, aveva annullato la procedura esecutiva in discorso (n. 112/12 R.G. esecuzioni) e, a riprova delle affermazioni, mostrava al ricorrente un documento, apparentemente redatto su carta intesta del
Tribunale di Lanciano, poi risultato inesistente, mediante l'esibizione di una foto, salvata dal legale sul suo telefono cellulare che il riusciva a fotografare. Parte_1
2. Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto l'infondatezza della domanda Controparte_1
avversa, rilevando, tra l'altro, la genericità dei fatti esposti e la carenza di documentazione a sostegno della proposta ricostruzione.
Più nel dettaglio, il ha riferito di non aver mai ricevuto, nel 2013, dal un mandato CP_1 Parte_1
o una procura alle liti per una opposizione alla predetta procedura esecutiva e di non esserne a conoscenza. A sostegno di tale ultima circostanza, il resistente ha dedotto l'omessa produzione della copia firmata della procura alle liti da parte dell'attore.
Parte convenuta ha altresì rappresentato che il si era rivolto a lui nel settembre/ottobre Parte_1
del 2018, allorquando vedeva notificarsi un avviso di esperimento di vendita fissata al 5 dicembre
2018, per infomarsi sulle azioni che avrebbe potuto esperire a tutela della sua posizione, rappresentando altresì che l'immobile, in seno alla medesima procedura, era stato già oggetto di diverse aste giudiziarie, tutte andate deserte.
Sfumata la possibilità del suggerito acquisto dell'immobile da parte di un soggetto terzo, individuato dal nella madre, poi determinatasi a non presentare la relativa offerta, il resistente ha Parte_1
rappresentato di aver ottenuto mandato dal al fine di accedere al fascicolo dell'esecuzione Parte_1
immobiliare in discorso e conoscere il nome dell'aggiudicatario, in modo da poterlo contattare per provare a riacquistare dal predetto l'immobile, successivamente all'emissione del decreto di trasferimento in suo favore. Seguivano trattative intercorse tra l'aggiudicatario e Persona_1
pagina 3 di 7 , fratello del ricorrente, sicché il primo si era reso disponibile alla vendita dell'immobile al Parte_1
prezzo di 60.000,00 euro, di cui 15.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria e 45.000,00 euro da versare al momento del rogito. Si perveniva, quindi, alla stipulazione di un contratto preliminare di vendita, unitamente al versamento della caparra di 15.000,00 euro, da parte del fratello dell'odierno ricorrente, il quale, però, trovatosi poi nell'impossibilità di reperire i fondi necessari a saldare il prezzo per l'acquisto dell'immobile, non versava la somma residua di 45.000,00 euro, cosicché
l'aggiudicatario dell'immobile nella procedura esecutiva tratteneva la somma versata a titolo di caparra. Di seguito, veniva quindi notificato al l'atto di precetto e preavviso di rilascio, con Parte_1 successivo accesso dell'Ufficiale giudiziario nell'immobile in discorso.
Il convenuto richiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c., presentando la lite profili di temerarietà.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti venivano assegnati i termini ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c. Di seguito, rilevato che, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, questo giudice ha fissato l'udienza di discussione, nelle more del cui svolgimento parte ricorrente, in data 10 gennaio 2025, ha depositato istanza per il deferimento di giuramento decisorio in ordine alle circostanze ivi contemplate, da intendersi richiamate in questa sede.
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Invero, è opportuno precisare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico al difensore, osservandosi che, nel caso di specie, parte ricorrente ha anzitutto mancato di fornire puntuali allegazioni in riferimento alla predetta circostanza (essendosi limitata genericamente a rappresentare che “... nel mese di settembre 2013 si vedeva investito, a sua grande sorpresa, da una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto, alcuni beni di sua proprietà” e che “al fine di tutelare le predette proprietà, decideva di affidarsi all'operato dell'Avv. del Foro di Controparte_1
Lanciano, il quale, una volta esaminate le carte, si faceva rilasciare una procura alle liti con il paventato intento di fare opposizione alla predetta procedura”). In ogni caso, posta l'assenza di prove documentali a supporto dell'avvenuto conferimento dell'incarico al convenuto professionista, parte attrice si è limitata ad articolare una inammissibile richiesta di prova testimoniale in considerazione di detto thema probandum, stante la genericità ed il carattere valutativo dei capitoli di prova formulati
(peraltro, in sede di ricorso introduttivo, cfr. p. 9, pure articolati in violazione dell'art. 244 c.p.c.,
pagina 4 di 7 mancando la specifica indicazione dei fatti sui quali ciascuno dei testi indicati avrebbe dovuto essere interrogato). Genericità ravvisabile anche in punto di collocazione temporale dell'asserito conferimento dell'incarico al fine di proporre opposizione nell'ambito della procedura esecutiva avviata nei confronti dell'odierno attore, tanto precludendo anche l'apprezzamento di quale possa essere la condotta inadempiente effettivamente addebitabile al professionista convenuto, vieppiù alla luce di quanto allegato dal resistente (p. 9 della comparsa di costituzione) in punto di conferimento del mandato difensivo, da parte del , avvenuto soltanto successivamente all'aggiudicazione Parte_1
dell'immobile interessato dalla procedura esecutiva.
Tanto premesso, è comunque opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez. III, 11 febbraio 2021, n. 3566, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Si è infatti precisato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112; in senso conforme, da ultimo: Cass., sez. III, 6 maggio 2020, n. 8516; Cass., sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 410). Tuttavia, la lacunosità delle allegazioni attoree e del compendio probatorio in atti preclude la formulazione di un giudizio prognostico su quale sarebbe stato l'esito dell'eventuale opposizione all'esecuzione in atto. Invero, parte ricorrente si è limitata a rappresentare che la procedura esecutiva da cui è stato attinto “traeva origine da una fideiussione bancaria”, senza tuttavia attendere alla produzione degli atti relativi alla predetta procedura, sì da poter valutare sia il titolo esecutivo in forza del quale la stessa è stata effettivamente intentata – tenuto conto del disposto dell'art. 474 c.p.c. – sia il relativo iter, tenuto conto, peraltro, che, dalla limitata produzione documentale in atti (cfr. decreto di trasferimento del bene pagina 5 di 7 espropriato), risultano quali creditori procedenti soggetti diversi dall'istituto di credito con cui il aveva stipulato la fideiussione in discorso. Parte_1
Né si reputa che, nella prospettata responsabilità professionale in capo al convenuto, possa ascriversi rilevanza alle ulteriori condotte attribuite dal ricorrente al convenuto dopo l'intervenuta aggiudicazione del bene nella procedura esecutiva in discorso, eventuali accordi successivi dovendo ritenersi unicamente espressione di autonomia negoziale delle parti, la cui conclusione non necessita dell'assistenza di un legale. Peraltro, nel caso di specie, anche la circostanza dell'asserita esibizione, da parte del resistente, di un falso provvedimento giudiziale di annullamento della procedura esecutiva in discorso, emesso dall'intestato Tribunale, resta irrilevante ai fini del decidere, non ricorrendo comunque la prova che l'atto falso in discorso sia stato elaborato dal resistente.
Ferme le considerazioni appena formulate, viste le conclusioni rassegnate dal ricorrente in punto di voci di danno ristorabili, come sopra riportate, si evidenzia, in ogni caso, la circostanza che l'importo di
15.000,00 euro, come allegato e documentato dal ricorrente, è stato corrisposto dal fratello,
[...]
, non sussistendo quindi i presupposti per poter ritenere integrato un pregiudizio Persona_1
patrimoniale in danno dello stesso ricorrente. Inoltre, quanto alle ulteriori voci di danno, non ricorre alcuna allegazione in ordine all'asserito pagamento di 650,00 euro, menzionato unicamente nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre, con riferimento alle rappresentate dazioni di 600,00 euro e di 250,00 euro, si ribadisce quanto già sopra osservato in ordine alla richiesta di prova testimoniale formulata in sede di ricorso (cfr. p. 9), mancante della specifica indicazione dei fatti sui quali ciascuno dei testi indicati avrebbe dovuto essere interrogato in violazione dell'art. 244 c.p.c. e nulla deducendo, sul punto, a mezzo delle memorie ex art. 281duodecies, comma
4, c.p.c. Analoghe considerazioni si reputa possano essere formulate in punto di richiesta risarcitoria del avente ad oggetto asseriti danni morali;
invero, posto quanto già sopra osservato in Parte_1
punto di conferimento del mandato difensivo e di nesso causale, si rileva, in ogni caso, la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova relativamente alle circostanze esposte nell'elaborato tecnico di parte.
Conclusivamente, la domanda attorea deve essere quindi rigettata, le considerazioni che precedono giustificando anche il mancato espletamento del giuramento decisorio richiesto dalla parte ricorrente anteriormente all'udienza di rimessione della causa in decisione, nei termini sopra enunciati. Invero, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non deve restare che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (così, tra le altre, Cass., sez. II, 25 ottobre 2023, n.
29614), dovendo, quindi, ricorrere il carattere della decisività delle circostanze che ne costituiscono oggetto ai fini della decisione della causa, profilo evidentemente non sussistente nel caso di specie, in pagina 6 di 7 ragione delle valutazioni sopra espresse in punto di insussistenza dei profili di responsabilità professionale prospettati dal ricorrente.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022 - tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, segnata dallo svolgimento del giudizio nelle forme del rito semplificato e posto che, ai fini della liquidazione del compenso, la fase istruttoria rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014), sicché si ritiene congruo liquidare le spese in favore della parte convenuta in complessivi 4.217,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Da ultimo, si reputa non sussistano i presupposti soggettivi per la condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. come richiesta da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda del ricorrente;
Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente delle spese di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in 4.217,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 28 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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