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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 634/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Don Giuseppe Pugliesi n. 15, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla via Vecchia Carrara n. 2, presso lo studio dell'Avv. Filomena Mauro (C.F. ; PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Padova, Piazzale della Stazione n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Maggio (C.F. ; C.F._4
PEC: , che lo rappresenta e difende per mandato in Email_2 calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 03.05.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in data 22.09.1990 (atto trascritto presso il registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio di Crotone nell'anno 1990 atto n. 246 - parte 2 - serie A);
- che dalla loro unione nascevano due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...];
[...]
- che con sentenza n. 400/18 il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
- che la sentenza veniva appellata e la Corte d'Appello di Catanzaro poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di pagare, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 150,00 mensili;
-che con sentenza n. 814/2022 il Tribunale di Crotone pronunciava la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
-che con la suddetta sentenza il Tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile;
-che successivamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni economiche di parte ricorrente sono peggiorate, in quanto non percepisce più il reddito di cittadinanza ed è costretta a vivere a casa della madre;
- per contro, le condizioni di erano migliorate, in quanto ai tempi del divorzio risultava Controparte_1 essere disoccupato mentre allo stato svolge attività lavorativa, oltre a godere dell'abitazione coniugale.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale disponesse, a carico di un assegno divorzile Controparte_1 pari ad € 250,00 o nella misura ritenuta equa.
1).1 Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il quale contestava Controparte_1 integralmente quanto ex adverso eccepito e dedotto.
In particolare, il convenuto eccepiva che sin dal 2009 la ricorrente intratteneva una relazione extraconiugale stabile e consolidata, allontanandosi dalla casa coniugale per tale motivo. Sosteneva inoltre che la ricorrente conviveva stabilmente more uxorio.
Il convenuto evidenziava altresì come dall'esame dell'estratto conto postale prodotto dalla ricorrente emergessero numerose ricariche, bonifici ed accrediti di importo rilevante, nonché spese per viaggi all'estero, soggiorni e acquisti di beni voluttuari, incompatibili con lo status economico dichiarato. Ne conseguiva, secondo la difesa del convenuto, che la ricorrente aveva indebitamente percepito l'assegno di divorzio nonostante la convivenza more uxorio.
Tanto premesso, il convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, nonché la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali.
2) Con decreto di assegnazione della causa del 18.05.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 25.09.2024; Quest'ultima udienza veniva rinviata al 02.10.2024. All'udienza non veniva esperito il tentativo di conciliazione, atteso che era presente solo il quale interrogato sui fatti dal Giudice Controparte_1 relatore, si riportava ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 04.10.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 26.02.2025, sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
Per quest'ultima udienza i difensori delle parti depositavano note scritte, riportandosi ai propri atti di causa e chiedendo la decisione della causa.
Considerato il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
3) La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio deve essere rigettata.
Deve premettersi che l'onere di provare le circostanze sopravvenute è a carico della richiedente la modifica delle condizioni di divorzio (v. Cass., civ. Sez. I, Ord. 13 giugno 2024 n. 16579).
Ebbene, se è vero che attualmente le condizioni economiche di parte resistente sono effettivamente migliorate (avendo trovato un impiego stabile), dall'esame della documentazione reddituale non risulta un peggioramento delle condizioni economiche della parte ricorrente, tale da giustificare la modifica della sentenza di divorzio n. 814/2022. In particolare, dall'esame degli estratti conto depositati in atti dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa conduce un tenore di vita medio, che non si concilia con una inadeguatezza dei mezzi tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile (v. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 febbraio
2023 n. 6027).
Ed infatti, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente (cfr. Cass. Sez. Un., n. 18287 del 11/07/2018).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato né l'esistenza di fattori che hanno ostacolato la ricerca di un'occupazione, né il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e il sacrificio professionale dalla stessa operato per dedicarsi alla gestione della casa, alla cura dei figli e all'assistenza di familiari.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
4) L'esito del giudizio e la soccombenza di portano la sua condanna a rifondere le Parte_1 spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale effettivamente svolta e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 634/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di corresponsione di un assegno di divorzio in favore di Pt_1
[...]
2) CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 29.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 634/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Don Giuseppe Pugliesi n. 15, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla via Vecchia Carrara n. 2, presso lo studio dell'Avv. Filomena Mauro (C.F. ; PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Padova, Piazzale della Stazione n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Maggio (C.F. ; C.F._4
PEC: , che lo rappresenta e difende per mandato in Email_2 calce al ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 03.05.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in data 22.09.1990 (atto trascritto presso il registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio di Crotone nell'anno 1990 atto n. 246 - parte 2 - serie A);
- che dalla loro unione nascevano due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...];
[...]
- che con sentenza n. 400/18 il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
- che la sentenza veniva appellata e la Corte d'Appello di Catanzaro poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di pagare, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 150,00 mensili;
-che con sentenza n. 814/2022 il Tribunale di Crotone pronunciava la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
-che con la suddetta sentenza il Tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile;
-che successivamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni economiche di parte ricorrente sono peggiorate, in quanto non percepisce più il reddito di cittadinanza ed è costretta a vivere a casa della madre;
- per contro, le condizioni di erano migliorate, in quanto ai tempi del divorzio risultava Controparte_1 essere disoccupato mentre allo stato svolge attività lavorativa, oltre a godere dell'abitazione coniugale.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale disponesse, a carico di un assegno divorzile Controparte_1 pari ad € 250,00 o nella misura ritenuta equa.
1).1 Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il quale contestava Controparte_1 integralmente quanto ex adverso eccepito e dedotto.
In particolare, il convenuto eccepiva che sin dal 2009 la ricorrente intratteneva una relazione extraconiugale stabile e consolidata, allontanandosi dalla casa coniugale per tale motivo. Sosteneva inoltre che la ricorrente conviveva stabilmente more uxorio.
Il convenuto evidenziava altresì come dall'esame dell'estratto conto postale prodotto dalla ricorrente emergessero numerose ricariche, bonifici ed accrediti di importo rilevante, nonché spese per viaggi all'estero, soggiorni e acquisti di beni voluttuari, incompatibili con lo status economico dichiarato. Ne conseguiva, secondo la difesa del convenuto, che la ricorrente aveva indebitamente percepito l'assegno di divorzio nonostante la convivenza more uxorio.
Tanto premesso, il convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, nonché la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali.
2) Con decreto di assegnazione della causa del 18.05.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 25.09.2024; Quest'ultima udienza veniva rinviata al 02.10.2024. All'udienza non veniva esperito il tentativo di conciliazione, atteso che era presente solo il quale interrogato sui fatti dal Giudice Controparte_1 relatore, si riportava ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 04.10.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 26.02.2025, sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni.
Per quest'ultima udienza i difensori delle parti depositavano note scritte, riportandosi ai propri atti di causa e chiedendo la decisione della causa.
Considerato il visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
3) La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio deve essere rigettata.
Deve premettersi che l'onere di provare le circostanze sopravvenute è a carico della richiedente la modifica delle condizioni di divorzio (v. Cass., civ. Sez. I, Ord. 13 giugno 2024 n. 16579).
Ebbene, se è vero che attualmente le condizioni economiche di parte resistente sono effettivamente migliorate (avendo trovato un impiego stabile), dall'esame della documentazione reddituale non risulta un peggioramento delle condizioni economiche della parte ricorrente, tale da giustificare la modifica della sentenza di divorzio n. 814/2022. In particolare, dall'esame degli estratti conto depositati in atti dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa conduce un tenore di vita medio, che non si concilia con una inadeguatezza dei mezzi tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile (v. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 febbraio
2023 n. 6027).
Ed infatti, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente (cfr. Cass. Sez. Un., n. 18287 del 11/07/2018).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato né l'esistenza di fattori che hanno ostacolato la ricerca di un'occupazione, né il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e il sacrificio professionale dalla stessa operato per dedicarsi alla gestione della casa, alla cura dei figli e all'assistenza di familiari.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
4) L'esito del giudizio e la soccombenza di portano la sua condanna a rifondere le Parte_1 spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, secondo il valore indeterminabile, a bassa complessità, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale effettivamente svolta e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 634/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di corresponsione di un assegno di divorzio in favore di Pt_1
[...]
2) CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 29.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli