Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2016, n. 20239
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di invenzione d'azienda, il diritto del lavoratore al premio previsto dall'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, non può essere assimilato alla proprietà intellettuale che spetta, a titolo originario, al datore di lavoro. Ne consegue che, in caso d'invenzione di gruppo, l'azione di mero accertamento del diritto all'equo compenso, proposta da uno dei dipendenti, non è inscindibilmente connessa a quella spettante agli altri partecipi, rispetto ai quali, pertanto, non si configura un litisconsorzio necessario.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2016, n. 20239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20239
    Data del deposito : 7 ottobre 2016

    Testo completo