Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di invenzione d'azienda, il diritto del lavoratore al premio previsto dall'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, non può essere assimilato alla proprietà intellettuale che spetta, a titolo originario, al datore di lavoro. Ne consegue che, in caso d'invenzione di gruppo, l'azione di mero accertamento del diritto all'equo compenso, proposta da uno dei dipendenti, non è inscindibilmente connessa a quella spettante agli altri partecipi, rispetto ai quali, pertanto, non si configura un litisconsorzio necessario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2016, n. 20239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20239 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
20239.16 REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Diritto autore Diritto all'equo compenso ex art. Composta da: 64 comma 2 della proprietà Dott. Pietro Campanile Presidente - intellettuale. Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere R.G.N. 29010/12 Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere Dott. Mauro Di Marzio -Consigliere- Cron. 20239 Consigliere- Rep. C Dott. Antonio Lamorgese Ud. 14/04/16ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GEYMONAT s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Stoppani 1, presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso, e indica per le comunicazioni relative al processo presse il fax 095/447397 e la p.e.c. andreascuderi@ordineavvocaticatania.it; ricorrente nei confronti di RE CO, elettivamente domiciliato in Roma, via 799 della Grande Muraglia 289, presso lo studio dell'avv. 2016 Luca lo Bosco, rappresentato e difeso, giusta procura dagli avv. ti controricorso, speciale a margine del : Выбр 1 Roberto Denfrancesco, Luca Santovincenzo 1◉ Stefano Tonachella cie dichiarano di voler ricevere comunicazioni relative al processo presso: fax n. 06/36003040 e p.e.c. avv.robertodonfrancesco@pec.it; - controricorrente avverso la sentenza n. 2305/12 della Corte d'appello di Roma emessa in data 20 marzo 2012 e depositata il 30 aprile 2012, R.G. n. 5874/10; sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
1. RE CO ha citato in giudizio MO s.p.a. per ottenere la sua condanna all'equo premio, di cui all'art. 64 del codice della proprietà intellettuale, relativamente a quattro invenzioni industriali derivanti dall'attività dell'équipe di ricerca, finalizzata allo sviluppo dell'angiogenesi, di cui il CO era direttore invenzioni che erano già statescientifico, brevettate da MO s.p.a.
2. Si è costituita MO s.p.a. che ha contestato la sussistenza ildei presupposti per riconoscimento del diritto all'equo premio dato che il CO non aveva svolto attività di ricerca produttiva di invenzioni ed era stato menzionato nei certificati di brevetto solo perché ne aveva : BR 2 curato il rilascio in qualità di rappresentante della società datrice di lavoro.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5264/2010 -del 20 gennaio 1 agosto 2010, ha accertato il diritto del CO all'equo premio, in relazione a quattro invenzioni industriali oggetto di brevettazione realizzate anche grazie alla sua attività di ricerca inventiva svolta senza rapporto di alcun corrispettivo nell'ambito del lavoro con MO.
4. Ha proposto appello la s.p.a. MO rilevando che in realtà l'attività svolta dal CO exa quella di direttore tecnico chiamato a dotare i ricercatori dei mezzi B delle apparecchiature necessarie. La società appellante ha censurato la valutazione delle prove operata dal Tribunale e la decisione sulla decadenza di MO dall'escussione di alcuni testi. Ha contestato il carattere di invenzione in équipe trattandosi invece di "opera complessa" e quello di invenzione di azienda. Ha rilevato che l'attività svolta dal CO era stata remunerata come direttore tecnico del progetto di ricerca. Ha sostenuto la irrilevanza ai fini del decidere dell'intestazione del brevetto.
5. Si è costituito CO che ha eccepito la novità della difesa relativa alla sua qualità di direttore tecnico.
6. La Corte di appello con sentenza n. 2305/12 ha Вп ор confermato la decisione del Tribunale.
7. Ricorre per cassazione MO s.p.a. affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.
8. Si difende con controricorso RE CO.
Ritenuto che
9. Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. - nullità delle sentenze di primo e secondo grado per difetto d'integrità del contraddittorio violazione dell'art. 102 c.p.c. anche in relazione agli artt. 10 della legge n. 633/1941 e 6 del d.lgs. n.30/2005. Secondo la società ricorrente alle invenzioni di gruppo si applicano le norme della comunione per quanto stabilito dagli artt. citati della legge sul diritto d'autore (1. n. 633/1941) e del codice della proprietà industriale e pertanto l'azione di accertamento della proprietà comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà, è relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario e dà luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario. 10. Il motivo infondato perché nella presente controversia non ricorre l'ipotesi di un litisconsorzio necessario. L'azione proposta dal CO non intesa infatti all'adempimento di un'obbligazione inscindibilmente connessa rispetto a quella relativa agli altri partecipi Віхоро dell'invenzione avvenuta nell'ambito della esecuzione del contratto di lavoro subordinato. Il diritto al premio non costituisce un diritto unitario per tutti i partecipanti all'attività che ha determinato l'invenzione e non può essere confuso o assimilato con il diritto di proprietà Sotto quest'ultimo profilo, comeintellettuale. ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sezione lavoro n. 7161 del 21 luglio 1998), la conseguente appartenenza, a titolo originario, al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione rappresenta un sensibile scostamento rispetto al principio fondamentale in materia di brevetti secondo cui è l'autore dell'invenzione ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica. Nell'invenzione di azienda la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo, sicché il conseguimento di questo non rientra nell'attività dovuta, anche se resta pur sempre collegato ad essa, e non specificamente retribuito. In luogo dello specifico corrispettivo la legge prevede, infatti, l'equo premio che risponde alla logica di indennizzare il dipendente espropriato del diritto di utilizzazione dell'invenzione. 11. Per quanto riguarda invece la rilevanza della singola posizione soggettiva ai fini dell'accertamento del diritto al premio e della : BRs 5 sua quantificazione, la giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato che, in tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato il criterio di leggeuna invenzione industriale, previsto sia dall'art. 23 del r.d. 29 giugno sia dall'art. 64 del d.lgs. 101939, n. 1127, febbraio 2005, n. 30, છે sostanzialmente quello dell'importanza della invenzione, delle mansioni svolte della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha percepito dall'organizzazione del datore di lavoro (Cass. sez. lavoro, 11. 8368 del 9 aprile 2014). La presente controversia riguarda l'accertamento nei confronti della società datrice di lavoro della sussistenza del diritto del CO al premio e non la sua quantificazione eventualmente oggetto di un separato che sarà giudizio cosicché perde di rilievo anche la difesa di parte ricorrente relativa alla pretesa attribuzione esclusiva al CO, in difetto di integrazione del contraddittorio, del premio di invenzione in danno degli altri partecipi dell'invenzione. 12. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione per disapplicazione degli artt. 45, 46, 48, 49, 62, 64 del d.lgs. n. 30/2005. Ritiene la ricorrente che anche nelle invenzioni realizzate da un Вор gruppo di ricercatori debba essere accertato lo svolgimento di una attività creativa determinante ai fini dell'invenzione da parte di ogni singolo partecipante al lavoro di gruppo. Requisito che secondo la ricorrente non ė stato affatto accertato con riferimento al CO con conseguente violazione dell'art. 64 del codice della proprietà intellettuale. 13. Con il terzo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato 5 c.p.c. violazionedalle parti ex art. 360 n. - e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. - erronea valutazione della deposizione dei testi AG e MI - Omessa valutazione della nota del dott. CO del 2 febbraio 2006. La ricorrente contesta la valutazione delle prove testimoniali e delle istruttorie compiuta dallaaltre acquisizioni Corte di appello che l'ha portata a ritenere la partecipazione attiva del CO alla ricerca da cui è scaturita l'invenzione. 14. I due motivi investono la decisione di merito sul diritto del CO al premio in quanto partecipante all'attività di ricerca. Si tratta di censure che sono intese a un sindacato di merito inammissibile in questa sede una volta accertata, come appare inevitabile, la esaustività e logicità della motivazione della Вар 7 Corte di appello. I giudici del merito hanno infatti riscontrato la qualità del CO di direttore scientifico della ricerca, il suo accreditamento presso il MUST, la sua effettiva di ricercatori, direzione dell'équipe concretizzatasi in חנן continuo monitoraggio e nelle periodiche discussione della stessa riunioni con gli altri ricercatori. Per altro verso nessuna prova è stata ritenuta dai giudici del merito idonea a smentire la effettiva direzione scientifica e organizzativa della ricerca da parte del CO e a confermare la tesi di parte ricorrente sul carattere meramente burocratico e esecutivo del ruolo svolto all'interno dell'équipe. La Corte di appello ha quindi ritenuto del tutto inattendibile e smentito dalle deposizioni testimoniali e dalla registrazione, da parte di MO, dei brevetti, con l'indicazione del CO quale inventore insieme agli altri ricercatori, l'assunto della MO secondo cui il CO, in realtà si disinteressò del suo compito di coordinatore 自 direttore scientifico accreditato della ricerca lasciandola alla libera iniziativa dei singoli ricercatori. 15. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Boy' 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 6.200 di cui 200 euro per spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 aprile 2016. Il Giudice rel. GiacintoBisogni frechts Brog Il Presidente Pietro Campanile る DEPOSITATO IN CANCELLERIA OTT 2016 IL FUM 9