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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3008 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 4440/2019, il Tribunale di Roma così statuiva sula domanda proposta da Parte_1
nei confronti del Controparte_1
<
con la ricorrente e prorogato dall'art. l, comma 257 L. 190/2014 antecedentemente alla sua scadenza de1
31.12.2015 e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di €.38.750 oltre IVA CP_1
e contributi previdenziali ed interessi>>.
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2019, il interponeva Controparte_1
appello.
2. Con sentenza n. 2375/2023 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda attorea.
La Corte, premesso che andavano distinti due periodi in quanto, nell'arco temporale dal 1 gennaio 2015 al
30 giugno 2015, l'amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido -
con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. -, mentre per il periodo fino al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l'interpretazione dell'art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui "Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge") prospettata dall'amministrazione,
reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio
2015) i contratti di collaborazione non erano più in essere, perché cessati il 31 dicembre 2014. Di
conseguenza, era legittima l'azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostrata la circostanza dedotta dal lavoratore a sostegno dell'opposta interpretazione della norma, vale a dire che le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità
fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori i cui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del Ministero sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l'anno
2015.
3. ricorreva per cassazione, adducendo cinque motivi. Parte_1
In particolare, la ricorrente deduceva:
con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014,
in relazione all'art. 12 disp. prel. cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata,
perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell'attività
della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l'applicabilità ai contratti di collaborazione in questione;
con il quinto mezzo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata considerazione della relazione tecnica alla legge di stabilità che, appunto, evidenziava che l'intento fosse quello di prorogare gli incarichi in scadenza al 31 dicembre 2014.
4. Con ordinanza n. 22717/2024 la S.C., disattesi i primi tre motivi di ricorso, accoglieva il quarto motivo e dichiarava assorbito il quinto.
Affermava la Corte:
<
quale non vi sono motivi per discostarsi, a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rimanendo superata la necessità di vagliare il quinto motivo, assorbito.
Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai "rapporti" e non già ai contratti in essere) per approdare ad un'opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità
dell'attività della struttura, valorizzando per l'appunto, rispetto all'apparente aporia derivante dall'espressione utilizzata ("in essere"), il complessivo periodo ("Al fine di garantire la continuità delle attività
in corso della struttura tecnica di missione"), che rende palese l'esigenza sottesa alla prevista proroga,
consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permette di per sé di superare l'ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass.
Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).
5. Con ricorso del 4 novembre 2024 la riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Parte_1
diversa composizione, giudice del rinvio.
Il resisteva. CP_1
6. Rileva il Collegio che la sentenza rescindente richiama il dictum di Cass. 27851/2023, relativo a fattispecie analoga, che ha respinto la tesi del secondo la quale, non essendo stata resa alcuna prestazione CP_1
nel periodo da giugno al dicembre 2015, nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto.
La S.C. ha evidenziato che "La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso." (Cass. Sez. L, 07/09/2018, n. 21904). Pertanto,
anche inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2237 c.c., non può escludersi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2015 e risultava, dunque, apposto un termine al contratto di collaborazione professionale con la Pt_2
Pertanto, in applicazione di quanto statuito dalla sentenza rescindente (come impone l'art. 384, comma 2,
c.p.c.), va confermata la sentenza di condanna n. 4440/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma.
7. Le spese dell'intero processo vanno poste a carico del , secondo la regola della soccombenza. CP_1
Pertanto, va confermata la statuizione resa dal Tribunale per quelle di primo grado.
Per la liquidazione delle spese dei gradi successivi si rinvia al dispositivo.
P.Q.M
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
22717/2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 4 novembre 2024 da nei confronti Parte_1
del così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4440/2019 Controparte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Roma in data 9 maggio 2019;
conferma detta sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese di primo grado;
condanna il al pagamento, in favore della , delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di appello, di Cassazione e della presente fase, che così liquida:
€.5.000,00 per il giudizio di appello;
€.4.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.5.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3008 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 4440/2019, il Tribunale di Roma così statuiva sula domanda proposta da Parte_1
nei confronti del Controparte_1
<
con la ricorrente e prorogato dall'art. l, comma 257 L. 190/2014 antecedentemente alla sua scadenza de1
31.12.2015 e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente di €.38.750 oltre IVA CP_1
e contributi previdenziali ed interessi>>.
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2019, il interponeva Controparte_1
appello.
2. Con sentenza n. 2375/2023 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda attorea.
La Corte, premesso che andavano distinti due periodi in quanto, nell'arco temporale dal 1 gennaio 2015 al
30 giugno 2015, l'amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido -
con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. -, mentre per il periodo fino al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l'interpretazione dell'art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui "Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge") prospettata dall'amministrazione,
reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio
2015) i contratti di collaborazione non erano più in essere, perché cessati il 31 dicembre 2014. Di
conseguenza, era legittima l'azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostrata la circostanza dedotta dal lavoratore a sostegno dell'opposta interpretazione della norma, vale a dire che le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità
fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori i cui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del Ministero sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l'anno
2015.
3. ricorreva per cassazione, adducendo cinque motivi. Parte_1
In particolare, la ricorrente deduceva:
con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014,
in relazione all'art. 12 disp. prel. cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata,
perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell'attività
della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l'applicabilità ai contratti di collaborazione in questione;
con il quinto mezzo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata considerazione della relazione tecnica alla legge di stabilità che, appunto, evidenziava che l'intento fosse quello di prorogare gli incarichi in scadenza al 31 dicembre 2014.
4. Con ordinanza n. 22717/2024 la S.C., disattesi i primi tre motivi di ricorso, accoglieva il quarto motivo e dichiarava assorbito il quinto.
Affermava la Corte:
<
quale non vi sono motivi per discostarsi, a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rimanendo superata la necessità di vagliare il quinto motivo, assorbito.
Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai "rapporti" e non già ai contratti in essere) per approdare ad un'opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità
dell'attività della struttura, valorizzando per l'appunto, rispetto all'apparente aporia derivante dall'espressione utilizzata ("in essere"), il complessivo periodo ("Al fine di garantire la continuità delle attività
in corso della struttura tecnica di missione"), che rende palese l'esigenza sottesa alla prevista proroga,
consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permette di per sé di superare l'ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass.
Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).
5. Con ricorso del 4 novembre 2024 la riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Parte_1
diversa composizione, giudice del rinvio.
Il resisteva. CP_1
6. Rileva il Collegio che la sentenza rescindente richiama il dictum di Cass. 27851/2023, relativo a fattispecie analoga, che ha respinto la tesi del secondo la quale, non essendo stata resa alcuna prestazione CP_1
nel periodo da giugno al dicembre 2015, nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto.
La S.C. ha evidenziato che "La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso." (Cass. Sez. L, 07/09/2018, n. 21904). Pertanto,
anche inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2237 c.c., non può escludersi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2015 e risultava, dunque, apposto un termine al contratto di collaborazione professionale con la Pt_2
Pertanto, in applicazione di quanto statuito dalla sentenza rescindente (come impone l'art. 384, comma 2,
c.p.c.), va confermata la sentenza di condanna n. 4440/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma.
7. Le spese dell'intero processo vanno poste a carico del , secondo la regola della soccombenza. CP_1
Pertanto, va confermata la statuizione resa dal Tribunale per quelle di primo grado.
Per la liquidazione delle spese dei gradi successivi si rinvia al dispositivo.
P.Q.M
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
22717/2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 4 novembre 2024 da nei confronti Parte_1
del così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4440/2019 Controparte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Roma in data 9 maggio 2019;
conferma detta sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese di primo grado;
condanna il al pagamento, in favore della , delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di appello, di Cassazione e della presente fase, che così liquida:
€.5.000,00 per il giudizio di appello;
€.4.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.5.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis