Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2025, proposto da
LE EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Coticelli, Feliciana Coticelli, che agiscono anche in proprio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 531/2023 depositata il 30/11/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. IZ NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza 531/2023, depositata il 30/11/2023, il Tribunale di Monza, sez. lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Quanto alle spese di lite, ne ha compensato una parte e condannato il Ministero a rifonderle nel resto, secondo gli importi precisati in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari, avv. ti Feliciana Coticelli e Ciro Coticelli.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Nel contempo, gli avv. ti Feliciana Coticelli e Ciro Coticelli agiscono in proprio, in quanto procuratori antistatari nel giudizio civile, per l’ottemperanza alla sentenza indicata al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite.
2) Quanto all’azione esperita in proprio dal difensore, va osservato che, per costante giurisprudenza, al procuratore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
- per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
- pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191).
Il ricorso è, in parte qua, inammissibile.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che i difensori, nonostante agiscano in proprio, hanno omesso di notificare in proprio il titolo esecutivo, pur essendo gli unici soggetti legittimati in relazione alle spese di lite, in qualità di distrattari.
Ne deriva che, allo stato, non può ritenersi decorso il termine di 120 giorni, che, ai sensi dell’art. 14 del dl 1996 n. 669, condiziona l’ammissibilità dell’azione esecutiva, nell’ambito della quale va ricondotto anche il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro pronunciate dal giudice ordinario.
3) Il ricorso nel resto è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato in parte qua, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe, con la precisazione che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate, in quanto in relazione ad esse la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore distrattario, secondo quanto già specificato.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto, con la precisazione che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
4) In definitiva, il ricorso è inammissibile in relazione all’azione esperita in proprio dai difensori, mentre è fondato e deve essere accolto in relazione alla domanda proposta da LE EL.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’azione proposta dai difensori in proprio;
2) accoglie il ricorso nel resto e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
3) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IG, Presidente
IZ NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ NA | Marco IG |
IL SEGRETARIO