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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 5944 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.MARIGLIANO SALVATORE presso il cui Parte_1 studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CA elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente, titolare di assegno sociale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall con le CP_1 comunicazioni del 31.8.2021 e del 4.11.2021, per complessivi €.2.655,69, percepiti nel periodo gennaio
2020 - novembre 2021. Eccepisce l'illegittimità della richiesta e la irripetibilità del credito, chiedendo il ripristino dell'importo originario dell'assegno sociale o la rideterminazione dell'assegno con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda va accolta
Il coniuge del ricorrente presenta la domanda di maggiorazioni solo in data 25.09.2020, accolta ad agosto 2021 con decorrenza ottobre 2020.
L'indebito paventato si riferisce invece agli anni 2018 e 2019
Dagli atti emerge che la pensione è stata ricalcolata sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2018
– pervenuta a seguito di sollecito - e 2019.
Tuttavie le suddette dichiarazioni riportano reddito zero
Quanto al coniuge emerge che è titolare de pensione cat. INVCIV n. 07181905, più indennità di accompagnamento, mentre il ricorrente è titolare di pensione cat AS n. 04041606. Va accertata l'illegittimità dei provvedimenti di rideterminazione del 31.08.2021 e del 04.11.2021
e per l'effetto va ordinato all' il rispristino della prestazione originaria, nella misura di € 651,03, e CP_1 condannato l'ente convenuto al pagamento della stessa, nonché delle differenze maturate e non riscosse dal 01.09.2021
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di rideterminazione del 31.08.2021 e del 04.11.2021 emessi dall' e per l'effetto dispone che l' rispristini la prestazione originaria, nella misura di € CP_1 CP_1
651,03, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della stessa, nonché delle differenze maturate e non riscosse dal 01.09.2021
Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 2200,00 oltre iva e cpa secondo CP_1 legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Napoli, 10/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., sentita la discussione orale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 5944 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.MARIGLIANO SALVATORE presso il cui Parte_1 studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CA elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente, titolare di assegno sociale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall con le CP_1 comunicazioni del 31.8.2021 e del 4.11.2021, per complessivi €.2.655,69, percepiti nel periodo gennaio
2020 - novembre 2021. Eccepisce l'illegittimità della richiesta e la irripetibilità del credito, chiedendo il ripristino dell'importo originario dell'assegno sociale o la rideterminazione dell'assegno con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
La domanda va accolta
Il coniuge del ricorrente presenta la domanda di maggiorazioni solo in data 25.09.2020, accolta ad agosto 2021 con decorrenza ottobre 2020.
L'indebito paventato si riferisce invece agli anni 2018 e 2019
Dagli atti emerge che la pensione è stata ricalcolata sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2018
– pervenuta a seguito di sollecito - e 2019.
Tuttavie le suddette dichiarazioni riportano reddito zero
Quanto al coniuge emerge che è titolare de pensione cat. INVCIV n. 07181905, più indennità di accompagnamento, mentre il ricorrente è titolare di pensione cat AS n. 04041606. Va accertata l'illegittimità dei provvedimenti di rideterminazione del 31.08.2021 e del 04.11.2021
e per l'effetto va ordinato all' il rispristino della prestazione originaria, nella misura di € 651,03, e CP_1 condannato l'ente convenuto al pagamento della stessa, nonché delle differenze maturate e non riscosse dal 01.09.2021
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di rideterminazione del 31.08.2021 e del 04.11.2021 emessi dall' e per l'effetto dispone che l' rispristini la prestazione originaria, nella misura di € CP_1 CP_1
651,03, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della stessa, nonché delle differenze maturate e non riscosse dal 01.09.2021
Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 2200,00 oltre iva e cpa secondo CP_1 legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Napoli, 10/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)