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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 329 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMAIONI Parte_1
GIUSEPPE e dall'Avv. , giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, dall'Avv. BARONE CARMINE e dall'Avv.
TROVATI ANTONELLA, giusta procura generale alle liti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 79/2023 del Tribunale di pubblicata il 19/04/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Siglob vs CP_1
Con ricorso depositato il 27/3/2023 la ha impugnato la Parte_2
sentenza del Tribunale di L'Aquila che ha respinto la sua opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2020-502-01 del 10.07.2020.
In tale verbale di accertamento l' , su base documentale, aveva disconosciuto 1.900 CP_1 rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (in essere e scaduti) posti in essere con i soci della cooperativa, ex art. 1 comma 3 l. 142/2001 dal 25.6.2015 al 31.7.2019, ritenendoli rapporti di lavoro
“eterorganizzato”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2015, assoggettati alla disciplina del lavoro subordinato, e dunque secondo l' agli adempimenti contributivi e CP_1
amministrativi.
Gli ispettori nel verbale avevano rilevato quanto segue:
“nonostante il mutare del quadro normativo, la cooperativa ha continuato a Parte_2 stipulare contratti di collaborazione coordinata non occasionale per un numero elevato di lavoratori, tutti socie della cooperativa, ponendo in essere dei contratti-tipo, standardizzati e di contenuto sostanzialmente uguale per tutti i collaboratori. Le attività svolte dal personale occupato con contratto di collaborazione sono legate alla sicurezza non armata, e consistono in mansioni di steward, steward da stadio, facchino, parcheggiatore, addetto all'accoglienza clienti, addetto ai servizi antincendio, personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, addetto ai servizi di vigilanza privati e personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino, come risulta dalle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro in oggetto e dai contratti di collaborazione esibiti. Le attività descritte denotano l'assenza di autonomia operativa ed organizzativa e l'inserimento in una struttura necessariamente organizzata.”
A seguito di tale rilievo l' quindi contestava l'irregolarità di tutti i rapporti di CP_1 collaborazione, ritenendoli al pari di rapporti di lavoro subordinato in nero (dunque contestando l'omessa comunicazione all'istituto ed ai lavoratori), applicando le conseguenti sanzioni, ed ingiungeva il pagamento dei contributi previsti per i lavoratori subordinati part- time. Revocava inoltre le agevolazioni contributive chieste per alcuni lavoratori subordinati, sul presupposto che essi erano stati assunti con livello F (in cui sarebbero dovuti permanere per
12 mesi), ma il datore non aveva provveduto ad adeguare la loro retribuzione dal 13° mese al livello E, secondo quanto previsto dal CCNL.
Infine disconosceva il rapporto di lavoro del sig. sulla base delle sue Parte_3
dichiarazioni, secondo cui non avrebbe mai lavorato per la Siglob.
Ingiungeva quindi alla il pagamento complessivo della somma di euro 1.224.408,59 Pt_1 euro.
La impugnava il verbale per incompetenza territoriale degli ispettori, per omessa e/o Pt_1 insufficiente motivazione, per omessa e/o assoluta genericità nella deduzione e nell'allegazione di fatti e di prove relativi alle contestazioni mosse alla società Siglob Soc.
Coop. s.p.a., e per insussistenza nel merito delle violazioni addebitate e dunque della pretesa creditoria.
La sentenza impugnata ha affermato quanto segue:
(…)
Nel ricorso quando sostiene che non possono essere riqualificati rapporti di lavoro subordinato perché sono in realtà genuini contratti di lavoro di tipo occasionale (v. pp. 10 e
11 del ricorso) si sostiene qualcosa che è anche letteralmente contrario alla lettera dei contratti posti in essere che richiamano l'articolo su riportato ossia la collaborazione coordinata non occasionale.
Alcuni contratti sono di collaborazione coordinata e continuativa (v. doc. 7 fascicolo parte occorrente) e quindi pacificamente rientrano nella trasformazione in subordinazione.
Altri contratti sono di collaborazione coordinata non continuativa ex art 1, l. 142/01 (v. docc.
5 fascicolo parte ricorrente o 8 fascicolo parte resistente): è evidentemente un refuso, essendo stata (mal compresa e) mal riportata la lettera della norma che si richiama.
Comunque, non continuativo non vuol dire occasionale, si tratta sempre di collaborazione non occasionale;
anche perché è collegata ad un rapporto societario a tempo indeterminato, rapporto necessariamente legato alla prestazione lavorativa che quindi deve anch'essa necessariamente perdurare (continuare) nel tempo.
Al di là delle parole quello che è chiaro è l'obiettivo al quale tendeva la cooperativa ossia quello di pagare il socio solo laddove questi rendesse effettivamente la prestazione. Ma è proprio questo obiettivo che la legge del 2015 ha voluto escludere: se la prestazione è occasionale è possibile non applicare la normativa sulla subordinazione, altrimenti deve essere applicata.
Vengono in rilievo prestazioni passibili di ripetizione ossia di continuità e questo è dimostrato dall'essere il lavoratore socio a tempo indeterminato, e, si ripete, la qualità di socio si collega alla prestazione di lavoro (essendo questo il fine dell'essersi fatto socio) che quindi non può non essere continuativa ossia perdurante nel tempo anche se ovviamente nella previsione ante
2016 prestazione non giornaliera.
Continuativa appunto non vuol dire resa senza interruzioni ossia ogni giorno ma che continua nel tempo sia pure alcune volte alla settimana o al mese e non in maniera episodica, occasionale.
Peraltro, si tratta di lavori tutti caratterizzati da forte subordinazione e scarsi spazi di autonomia (solo in alcune ipotesi come quella di chi monta i palchi per le manifestazioni a fronte di otto ore di lavoro non è rilevante se la prestazione inizi alle 8.00 o alle 8.30 e poi finisca una mezz'ora dopo, pur sempre le otto ore devono essere prestate).
Né può considerarsi autonomia quella della possibilità di accettare o meno la prestazione che
è libertà insita in ogni situazione nella quale non viene assicurato il lavoro ed anzi mostra il lato ancor più penalizzante del lavoro subordinato a cottimo.
Anche le dichiarazioni dei testi ascoltati confermano quanto appena detto.
Quanto al recupero delle agevolazioni contributive essa è legata al non aver la società adeguato il livello di inquadramento al perdurare del rapporto per un certo periodo come previsto dal ccnl di settore.
Quanto, infine, al recupero della contribuzione versata nella gestione separata, la somma non
è quantificata e, quindi, non è possibile scomputarla dal dovuto;
rimane tale possibilità in capo all'opponente.
Da tutto quanto detto emerge l'infondatezza dell'opposizione, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Avverso tale provvedimento proponeva appello la per i seguenti motivi: Pt_1
1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DEL DIRITTO DI
DIFESA E DEL PRECETTO EX ART. 2697 C.C. ED EX ART. 115 C.P.C. - OMESSA
PRONUNCIA Il primo giudice non si sarebbe pronunciato in alcun modo sull'eccezione di genericità e mancanza di motivazione del verbale di accertamento: in particolare la aveva dedotto Pt_1 la mancanza di indicazione di circostanze fattuali relative alle concrete modalità lavorative dei collaboratori della , che non sono state accertate dagli ispettori, in assenza di Pt_1 accesso ispettivo. Inoltre la riqualificazione sarebbe stata operata per un periodo di tempo superiore a quello oggetto dell'accertamento. Le carenze formali del verbale rileverebbero quantomeno ai fini della valutazione probatoria dell'esistenza del credito contributivo vantato
(e non solo “per sé” considerate).
In primo grado sono stati sentiti come testimoni gli ispettori che si sono limitati a confermare quanto indicato nel verbale ispettivo, specificando di non aver visto personalmente svolgere le attività indicate nell'atto.
2) ERRATA ED INESATTA VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DI ALTRE
FORME DI RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO DI COOPERATIVA, RISPETTO A
QUELLO SUBORDINATO, PER ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, OMESSA O
INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA L. N. 142 DEL 2001 DEL REGOLAMENTO
SIGLOB, DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE AD
ESSI INERENTI, COME “NON” PROVATI A MEZZO DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO, DELL'ISTRUTTORIA E DEI DOCUMENTI PRODOTTI ANCHE
DA QUESTA DIFESA.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice il tenore letterale dell'art. 1, c. 3, l. 142/01 non vieterebbe, tutt'ora, neppure implicitamente, l'instaurazione con i soci della cooperativa dei rapporti di lavoro in forma di lavoro occasionale, autonomo o subordinato, poiché il riferimento ai "rapporti di collaborazione coordinata non occasionale..." è dettato, in positivo, per riconoscere la collaborazione continuativa non occasionale come forma di lavoro cooperativo da affiancare, stante la previsione normativa, a tutte le altre tipologie di rapporti di lavoro (“in qualsiasi forma”), instaurabili con i soci di cooperativa.
Inoltre avrebbe dovuto essere valutato anche il fatto che i collaboratori in questione erano anche soci della cooperativa: l'essere inserito in una struttura societaria (cooperativistica) non impone e non significa che il socio sia necessariamente inserito anche nel ciclo organizzativo e produttivo dell'impresa commerciale.
La collaborazione coordinata del socio, per la condotta finalistica che la contraddistingue, può consistere (come nel caso di specie) nell'adempimento diretto al raggiungimento di un risultato, di per sé ulteriore, ed anche estraneo, rispetto alla mera prestazione. L'etero- organizzazione, invece, è un potere direttivo pur “attenuato”, nell'ambito di un rapporto nel quale l'oggetto del contratto è costituito dall'esecuzione della prestazione lavorativa fine a sé stessa (come nel lavoro etero diretto o subordinato dove tale potere direttivo è di gran lunga più incisivo).
Ai fini dell'accertamento della subordinazione e/o dell'etero organizzazione, la giurisprudenza costante e granitica di legittimità reputa imprescindibile e d'importanza preminente l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto, la quale indagine, nel caso di specie, non c'è stata
3) ERRATA ED INESATTA VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DELLA
PRETESA CONTRIBUTIVA (E PRIMA ANCORA DELLA RIQUALIFICAZIONE
CONTRATTUALE) PER ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, OMESSA O INESATTA
VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE
AD ESSI INERENTI, DELL'ISTRUTTORIA E DEI DOCUMENTI PRODOTTI ANCHE
DALLA DIFESA APPELLANTE. VIOLAZIONE IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 115
C.P.C. E 2697 C.C. il Tribunale di L'Aquila avrebbe desunto la natura subordinata e/o etero organizzata delle prestazioni lavorative svolte dai soci collaboratori della (n. 4040), senza motivare circa Pt_1 il fondamento prima fattuale, piuttosto che giuridico, del proprio pronunciamento.
Quanto all'affermazione “Anche le dichiarazioni dei testi ascoltati confermano quanto appena detto” l'appellante evidenzia che:
- i lavoratori sentiti come testi sono solo 4 su migliaia (sono n. 4040 i rapporti di lavoro riqualificati);
- i testi riferiscono anche circostanze de relato su una “manciata” di altri lavoratori con i quali
“ricordano” di aver collaborato e solo in alcune occasioni;
- le dichiarazioni dei 4 testi non confermerebbero affatto le circostanze fattuali poste a base della pronuncia impugnata
Non sarebbero inoltre indicate quali prestazioni “vengono in rilievo come passibili di ripetizione ossia di continuità” e di chi siano tali prestazioni cioè dei testi sentiti o di tutti i lavoratori coinvolti nell'accertamento, né da quali prove sia desumibile l'assunto del
Tribunale di L'Aquila. In ogni caso il socio collaboratore della non solo non avrebbe nessun obbligo di Pt_1
disponibilità alla chiamata aziendale (non è obbligato ad accettare il servizio segnalato dall'azienda), ma ad accettazione già avvenuta, potrebbe “disdire” anche il giorno stesso previsto per l'inizio del servizio: l'eventuale rifiuto all'esecuzione dell'incarico, non determinerebbe l'applicazione di una sanzione e neppure la risoluzione o sospensione del rapporto (societario e lavorativo), e tantomeno la riduzione delle future possibilità di lavoro, rimanendo garantita la libertà di continuare a scegliere giorni e orari in cui prestare attività ed il “gradimento” del socio alla cooperativa.
Quanto al recupero degli sgravi contributivi nella sentenza impugnata il mancato rispetto del
CCNL applicato sarebbe solo presunto, non risulterebbe motivato in alcun modo e nemmeno sarebbero precisati quali e quanti siano i lavoratori ed i periodi lavorativi oggetto di recupero delle agevolazioni triennali.
L' si è costituito eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
L'Appello è fondato.
In primo luogo giova ricostruire la disciplina prevista dall'art. 2 d.lgs. 81/2015, anche alla luce dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Cassazione, e confrontarla con la previsione di cui all'art. 1 c. 3 l. 142/2001, per verificare l'eventuale sovrapposizione delle due discipline ed eventuali fenomeni abrogativi.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 1663/2020, “le previsioni del
D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto, norma che ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 61 a 69-bis (disposizioni che continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto), facendo salve le previsioni di cui all'art. 409 c.p.c.. Quindi dal 25 giugno 2015 non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409
c.p.c., n. 3, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. E' venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione.
Dunque “Il legislatore, d'un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero- organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
25. In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perchè ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una forma di disciplina.
26. Tanto si spiega in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale". Nel primo senso il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero- organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
La Cassazione ha quindi specificato che l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 non ha abrogato tipologie contrattuali diverse dalla collaborazione a progetto, e la prospettiva “rimediale” con cui opera la nuova disciplina presuppone la verifica di elementi sintomatici da cui desumere l'elusione delle tutele dei lavoratori, rendendo così più semplice la loro attuazione, pur in assenza dei caratteri tipici tradizionalmente riconosciuti al rapporto di lavoro subordinato. Tale verifica quindi non può prescindere da una valutazione in concreto della fattispecie e delle modalità di effettivo svolgimento della prestazione. Ciò vale anche con riferimento ai rapporti di collaborazione dei soci di cooperativa, non avendo l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 in alcun modo abrogato l'art. 1 comma 3 l. n. 142/2001, secondo cui “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”, rimanendo ferma la possibilità di riqualificare la collaborazione coordinata in “collaborazione etero-organizzata” o in “rapporto di lavoro subordinato” qualora ne sussistano i presupposti, della cui dimostrazione è onerato chi invoca la non genuinità della collaborazione.
Secondo la sentenza n. 9311/2021 della Corte di Cassazione infatti “L'intervento di riforma del legislatore del 2001, creando il doppio binario del rapporto associativo e del rapporto lavorativo, quest'ultimo instaurato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, ha comunque valorizzato l'immanente contributo, al raggiungimento degli scopi sociali (L. n. 142 cit., art. 13), del socio lavoratore, con modalità pluriforme del rapporto lavorativo: subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale purchè in funzione del contributo al raggiungimento degli scopi sociali.
12 La centralità del raggiungimento dello scopo sociale si inserisce nel compendio di elementi da valorizzare anche guardando al sistema di protezione del socio lavoratore e alla tutela previdenziale approntata dall'ordinamento che con la disciplina del lontano 1924 aveva riconosciuto le società cooperative come datori di lavoro dei soci della cooperativa e da qui era stata fatta discendere l'obbligazione contributiva, a carico delle cooperative, senza distinzione sull'attività concretamente svolta (Cass. Civ. n. 11137 del 2010).”
Nella citata sentenza quindi la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il disconoscimento da parte dell' di contratti di collaborazione CP_1
occasionale dei soci lavoratori (con principi che valgono – a maggior ragione – per le collaborazioni non occasionali), rinviandola a diversa Corte “per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto”.
Anche nel presente caso l' dunque, a fondamento della propria pretesa creditizia, CP_1 avrebbe avuto l'onere di dimostrare a la natura non genuina di ciascuno dei contratti di collaborazione che ritiene invece dissimulino una collaborazione etero-organizzata. Nel caso di specie tale onere non può dirsi assolto avendo l' disconosciuto in blocco – e solo su CP_1
base documentale – i rapporti di collaborazione, meramente sul presupposto che tale tipologia contrattuale sia automaticamente assoggettata al regime ex art 2 d.lgs. n. 81/2015, a partire dalla sua entrata in vigore. Tale infatti è la motivazione riportata nel verbale di accertamento ispettivo impugnato: “nonostante il mutare del quadro normativo, la Parte_2
cooperativa ha continuato a stipulare contratti di collaborazione coordinata non occasionale per un numero elevato di lavoratori, tutti soci della cooperativa, ponendo in essere dei contratti-tipo, standardizzati e di contenuto sostanzialmente uguale per tutti i collaboratori. “
E' peraltro pacifico che l'accertamento compiuto dagli ispettori sia avvenuto unicamente
“sulla carta”, cioè sulla base dei contratti esaminati, senza alcuna verifica circa il fatto che tali contratti corrispondessero effettivamente alla realtà organizzativa e circa le modalità concrete di svolgimento dei rapporti, peraltro aventi ad oggetto le prestazioni più disparate e dunque in assenza di individuazione di specifici indici che li potessero accomunare nella riconducibilità al rapporto etero-organizzato. Hanno infatti annotato gli ispettori che “Le attività svolte dal personale occupato con contratto di collaborazione sono legate alla sicurezza non armata, e consistono in mansioni di steward, steward da stadio, facchino, parcheggiatore, addetto all'accoglienza clienti, addetto ai servizi antincendio, personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, addetto ai servizi di vigilanza privati e personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino, come risulta dalle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro in oggetto e dai contratti di collaborazione esibiti. Le attività descritte denotano l'assenza di autonomia operativa ed organizzativa e l'inserimento in una struttura necessariamente organizzata.”
Nel verbale impugnato si legge peraltro che gli elenchi allegati al verbale conterrebbero i rapporti di lavoro contestati “ricavati mediante estrazione di dati dalle banche dati del Centro per l'Impiego, dalle quali sono state selezionate le comunicazioni di assunzione con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o collaborazione a progetto per periodo dal
25/06/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015) al 31/7/2019. Sono stati pertanto considerati i rapporti posti in essere dal 25/6/2015 in poi, escludendo quelli che fossero gia in essere a tale data e fino alla loro scadenza.” A ben vedere, tuttavia, gli allegati contengono i dati relativi ai lavoratori con a fianco l'indicazione della tipologia contrattuale: la relativa casella riporta prevalentemente l'indicazione “collaborazione coordinata e continuativa”, ed in alcuni casi “lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa”, con comprendendosi in tali casi a cosa tale dicitura sia riferita, se cioè il rapporto abbia natura di contratto a progetto (questo sì abrogato dal d.lgs. 81/2015) ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, rispetto alla quale come detto è necessaria una verifica in concreto dell'atteggiarsi del rapporto.
L' ha quindi del tutto omesso l'indicazione degli elementi di volta in volta considerati CP_1
per la riqualificazione del rapporto, non è stato indicato che tipo di organizzazione e coordinamento venisse effettuato e da chi, né tale lacuna è stata colmata nel corso del giudizio.
Al contrario l'istruttoria svolta – evidentemente rispetto a rapporti di lavoro a campione – ha dimostrato la natura genuina di alcuni rapporti di collaborazione tenuto conto dell'ampia autonomia fruita dai lavoratori nell'organizzazione della prestazione, non solo con riferimento alla scelta dei tempi, ma anche con riferimento al modus operandi-I due testimoni e (riferendosi al proprio rapporto e a quello di alcuni colleghi Testimone_1 Testimone_2
conosciuti) hanno riferito di poter liberamente scegliere se rendere o meno la prestazione una volta chiamati dalla senza subire alcuna conseguenza, di poter andare via una volta Pt_1 terminato il lavoro (ad esempio montaggio palco) senza un orario, e in assenza di preposti al controllo. Gli altri due testimoni ascoltati sono gli ispettori che hanno svolto l'accertamento e che si sono limitati a confermare quanto scritto nel verbale.
Non può quindi considerarsi provata la natura etero-organizzata dei rapporti menzionati negli allegati del verbale, e dunque le violazioni contestate all'appellante con riferimento a tali rapporti.
Si osserva peraltro che il verbale di accertamento non può essere confermato neppure con riferimento alle altre violazioni contestate. Difatti né dal verbale né dai suoi allegati è evincibile quale parte della somma complessivamente ingiunta all'appellante sia richiesta in conseguenza della revoca delle agevolazioni contributive. Il collegio ha invitato l' a CP_1
precisare l'esatto ammontare degli importi addebitati con il verbale a titolo di contribuzioni e sanzioni con riferimento alla contestazione n. 3 del verbale di accertamento impugnato
(recupero agevolazioni TRIE). L' ha dunque prodotto un elenco (in formato foglio CP_1 excel) dal quale si evincerebbe una somma di euro 125.639,08 a titolo di contributi per i lavoratori in relazione ai quali vi sarebbe stata l'indebita percezione delle agevolazioni. Tale elenco è tuttavia parzialmente diverso da quello prodotto in giudizio (allegati 1.c.2, 1.c.3,
1.c.4), non solo per elementi riportati, ma anche per nominativi dei lavoratori (non tutti quelli indicati nel documento da ultimo depositato sono riscontrabili nei documenti indicati come allegati al verbale) il quale a sua volta non riporta un computo complessivo dei contributi da recuperare, e tantomeno delle sanzioni ad essi relativi.
Conseguentemente non può essere riconosciuta valida la pretesa creditizia dell' in CP_1
assenza di una quantificazione verificabile.
Infine si osserva che le parti hanno dato atto della mancata impugnazione del verbale con riferimento alla contestazione n. 4 (disconoscimento del rapporto di lavoro di Persona_1
). Il verbale rispetto a tale contestazione conserva quindi la sua validità.
[...]
L'appello pertanto deve essere integralmente accolto, ed il verbale impugnato deve essere annullato ad eccezione della parte non impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata annulla il verbale di accertamento e notificazione
AQ00000/2020-502-01 del 10.07.2020, ad eccezione della contestazione di cui al punto 4 in relazione alla posizione del rapporto di lavoro di Persona_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante nella misura CP_1 di euro 11.616 per il primo grado ed euro 12.033 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10/07/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 329 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMAIONI Parte_1
GIUSEPPE e dall'Avv. , giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, dall'Avv. BARONE CARMINE e dall'Avv.
TROVATI ANTONELLA, giusta procura generale alle liti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 79/2023 del Tribunale di pubblicata il 19/04/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Siglob vs CP_1
Con ricorso depositato il 27/3/2023 la ha impugnato la Parte_2
sentenza del Tribunale di L'Aquila che ha respinto la sua opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione AQ00000/2020-502-01 del 10.07.2020.
In tale verbale di accertamento l' , su base documentale, aveva disconosciuto 1.900 CP_1 rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (in essere e scaduti) posti in essere con i soci della cooperativa, ex art. 1 comma 3 l. 142/2001 dal 25.6.2015 al 31.7.2019, ritenendoli rapporti di lavoro
“eterorganizzato”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2015, assoggettati alla disciplina del lavoro subordinato, e dunque secondo l' agli adempimenti contributivi e CP_1
amministrativi.
Gli ispettori nel verbale avevano rilevato quanto segue:
“nonostante il mutare del quadro normativo, la cooperativa ha continuato a Parte_2 stipulare contratti di collaborazione coordinata non occasionale per un numero elevato di lavoratori, tutti socie della cooperativa, ponendo in essere dei contratti-tipo, standardizzati e di contenuto sostanzialmente uguale per tutti i collaboratori. Le attività svolte dal personale occupato con contratto di collaborazione sono legate alla sicurezza non armata, e consistono in mansioni di steward, steward da stadio, facchino, parcheggiatore, addetto all'accoglienza clienti, addetto ai servizi antincendio, personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, addetto ai servizi di vigilanza privati e personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino, come risulta dalle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro in oggetto e dai contratti di collaborazione esibiti. Le attività descritte denotano l'assenza di autonomia operativa ed organizzativa e l'inserimento in una struttura necessariamente organizzata.”
A seguito di tale rilievo l' quindi contestava l'irregolarità di tutti i rapporti di CP_1 collaborazione, ritenendoli al pari di rapporti di lavoro subordinato in nero (dunque contestando l'omessa comunicazione all'istituto ed ai lavoratori), applicando le conseguenti sanzioni, ed ingiungeva il pagamento dei contributi previsti per i lavoratori subordinati part- time. Revocava inoltre le agevolazioni contributive chieste per alcuni lavoratori subordinati, sul presupposto che essi erano stati assunti con livello F (in cui sarebbero dovuti permanere per
12 mesi), ma il datore non aveva provveduto ad adeguare la loro retribuzione dal 13° mese al livello E, secondo quanto previsto dal CCNL.
Infine disconosceva il rapporto di lavoro del sig. sulla base delle sue Parte_3
dichiarazioni, secondo cui non avrebbe mai lavorato per la Siglob.
Ingiungeva quindi alla il pagamento complessivo della somma di euro 1.224.408,59 Pt_1 euro.
La impugnava il verbale per incompetenza territoriale degli ispettori, per omessa e/o Pt_1 insufficiente motivazione, per omessa e/o assoluta genericità nella deduzione e nell'allegazione di fatti e di prove relativi alle contestazioni mosse alla società Siglob Soc.
Coop. s.p.a., e per insussistenza nel merito delle violazioni addebitate e dunque della pretesa creditoria.
La sentenza impugnata ha affermato quanto segue:
(…)
Nel ricorso quando sostiene che non possono essere riqualificati rapporti di lavoro subordinato perché sono in realtà genuini contratti di lavoro di tipo occasionale (v. pp. 10 e
11 del ricorso) si sostiene qualcosa che è anche letteralmente contrario alla lettera dei contratti posti in essere che richiamano l'articolo su riportato ossia la collaborazione coordinata non occasionale.
Alcuni contratti sono di collaborazione coordinata e continuativa (v. doc. 7 fascicolo parte occorrente) e quindi pacificamente rientrano nella trasformazione in subordinazione.
Altri contratti sono di collaborazione coordinata non continuativa ex art 1, l. 142/01 (v. docc.
5 fascicolo parte ricorrente o 8 fascicolo parte resistente): è evidentemente un refuso, essendo stata (mal compresa e) mal riportata la lettera della norma che si richiama.
Comunque, non continuativo non vuol dire occasionale, si tratta sempre di collaborazione non occasionale;
anche perché è collegata ad un rapporto societario a tempo indeterminato, rapporto necessariamente legato alla prestazione lavorativa che quindi deve anch'essa necessariamente perdurare (continuare) nel tempo.
Al di là delle parole quello che è chiaro è l'obiettivo al quale tendeva la cooperativa ossia quello di pagare il socio solo laddove questi rendesse effettivamente la prestazione. Ma è proprio questo obiettivo che la legge del 2015 ha voluto escludere: se la prestazione è occasionale è possibile non applicare la normativa sulla subordinazione, altrimenti deve essere applicata.
Vengono in rilievo prestazioni passibili di ripetizione ossia di continuità e questo è dimostrato dall'essere il lavoratore socio a tempo indeterminato, e, si ripete, la qualità di socio si collega alla prestazione di lavoro (essendo questo il fine dell'essersi fatto socio) che quindi non può non essere continuativa ossia perdurante nel tempo anche se ovviamente nella previsione ante
2016 prestazione non giornaliera.
Continuativa appunto non vuol dire resa senza interruzioni ossia ogni giorno ma che continua nel tempo sia pure alcune volte alla settimana o al mese e non in maniera episodica, occasionale.
Peraltro, si tratta di lavori tutti caratterizzati da forte subordinazione e scarsi spazi di autonomia (solo in alcune ipotesi come quella di chi monta i palchi per le manifestazioni a fronte di otto ore di lavoro non è rilevante se la prestazione inizi alle 8.00 o alle 8.30 e poi finisca una mezz'ora dopo, pur sempre le otto ore devono essere prestate).
Né può considerarsi autonomia quella della possibilità di accettare o meno la prestazione che
è libertà insita in ogni situazione nella quale non viene assicurato il lavoro ed anzi mostra il lato ancor più penalizzante del lavoro subordinato a cottimo.
Anche le dichiarazioni dei testi ascoltati confermano quanto appena detto.
Quanto al recupero delle agevolazioni contributive essa è legata al non aver la società adeguato il livello di inquadramento al perdurare del rapporto per un certo periodo come previsto dal ccnl di settore.
Quanto, infine, al recupero della contribuzione versata nella gestione separata, la somma non
è quantificata e, quindi, non è possibile scomputarla dal dovuto;
rimane tale possibilità in capo all'opponente.
Da tutto quanto detto emerge l'infondatezza dell'opposizione, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Avverso tale provvedimento proponeva appello la per i seguenti motivi: Pt_1
1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DEL DIRITTO DI
DIFESA E DEL PRECETTO EX ART. 2697 C.C. ED EX ART. 115 C.P.C. - OMESSA
PRONUNCIA Il primo giudice non si sarebbe pronunciato in alcun modo sull'eccezione di genericità e mancanza di motivazione del verbale di accertamento: in particolare la aveva dedotto Pt_1 la mancanza di indicazione di circostanze fattuali relative alle concrete modalità lavorative dei collaboratori della , che non sono state accertate dagli ispettori, in assenza di Pt_1 accesso ispettivo. Inoltre la riqualificazione sarebbe stata operata per un periodo di tempo superiore a quello oggetto dell'accertamento. Le carenze formali del verbale rileverebbero quantomeno ai fini della valutazione probatoria dell'esistenza del credito contributivo vantato
(e non solo “per sé” considerate).
In primo grado sono stati sentiti come testimoni gli ispettori che si sono limitati a confermare quanto indicato nel verbale ispettivo, specificando di non aver visto personalmente svolgere le attività indicate nell'atto.
2) ERRATA ED INESATTA VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DI ALTRE
FORME DI RAPPORTO DI LAVORO DEL SOCIO DI COOPERATIVA, RISPETTO A
QUELLO SUBORDINATO, PER ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, OMESSA O
INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA L. N. 142 DEL 2001 DEL REGOLAMENTO
SIGLOB, DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE AD
ESSI INERENTI, COME “NON” PROVATI A MEZZO DEL VERBALE DI
ACCERTAMENTO, DELL'ISTRUTTORIA E DEI DOCUMENTI PRODOTTI ANCHE
DA QUESTA DIFESA.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice il tenore letterale dell'art. 1, c. 3, l. 142/01 non vieterebbe, tutt'ora, neppure implicitamente, l'instaurazione con i soci della cooperativa dei rapporti di lavoro in forma di lavoro occasionale, autonomo o subordinato, poiché il riferimento ai "rapporti di collaborazione coordinata non occasionale..." è dettato, in positivo, per riconoscere la collaborazione continuativa non occasionale come forma di lavoro cooperativo da affiancare, stante la previsione normativa, a tutte le altre tipologie di rapporti di lavoro (“in qualsiasi forma”), instaurabili con i soci di cooperativa.
Inoltre avrebbe dovuto essere valutato anche il fatto che i collaboratori in questione erano anche soci della cooperativa: l'essere inserito in una struttura societaria (cooperativistica) non impone e non significa che il socio sia necessariamente inserito anche nel ciclo organizzativo e produttivo dell'impresa commerciale.
La collaborazione coordinata del socio, per la condotta finalistica che la contraddistingue, può consistere (come nel caso di specie) nell'adempimento diretto al raggiungimento di un risultato, di per sé ulteriore, ed anche estraneo, rispetto alla mera prestazione. L'etero- organizzazione, invece, è un potere direttivo pur “attenuato”, nell'ambito di un rapporto nel quale l'oggetto del contratto è costituito dall'esecuzione della prestazione lavorativa fine a sé stessa (come nel lavoro etero diretto o subordinato dove tale potere direttivo è di gran lunga più incisivo).
Ai fini dell'accertamento della subordinazione e/o dell'etero organizzazione, la giurisprudenza costante e granitica di legittimità reputa imprescindibile e d'importanza preminente l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto, la quale indagine, nel caso di specie, non c'è stata
3) ERRATA ED INESATTA VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DELLA
PRETESA CONTRIBUTIVA (E PRIMA ANCORA DELLA RIQUALIFICAZIONE
CONTRATTUALE) PER ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, OMESSA O INESATTA
VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE
AD ESSI INERENTI, DELL'ISTRUTTORIA E DEI DOCUMENTI PRODOTTI ANCHE
DALLA DIFESA APPELLANTE. VIOLAZIONE IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 115
C.P.C. E 2697 C.C. il Tribunale di L'Aquila avrebbe desunto la natura subordinata e/o etero organizzata delle prestazioni lavorative svolte dai soci collaboratori della (n. 4040), senza motivare circa Pt_1 il fondamento prima fattuale, piuttosto che giuridico, del proprio pronunciamento.
Quanto all'affermazione “Anche le dichiarazioni dei testi ascoltati confermano quanto appena detto” l'appellante evidenzia che:
- i lavoratori sentiti come testi sono solo 4 su migliaia (sono n. 4040 i rapporti di lavoro riqualificati);
- i testi riferiscono anche circostanze de relato su una “manciata” di altri lavoratori con i quali
“ricordano” di aver collaborato e solo in alcune occasioni;
- le dichiarazioni dei 4 testi non confermerebbero affatto le circostanze fattuali poste a base della pronuncia impugnata
Non sarebbero inoltre indicate quali prestazioni “vengono in rilievo come passibili di ripetizione ossia di continuità” e di chi siano tali prestazioni cioè dei testi sentiti o di tutti i lavoratori coinvolti nell'accertamento, né da quali prove sia desumibile l'assunto del
Tribunale di L'Aquila. In ogni caso il socio collaboratore della non solo non avrebbe nessun obbligo di Pt_1
disponibilità alla chiamata aziendale (non è obbligato ad accettare il servizio segnalato dall'azienda), ma ad accettazione già avvenuta, potrebbe “disdire” anche il giorno stesso previsto per l'inizio del servizio: l'eventuale rifiuto all'esecuzione dell'incarico, non determinerebbe l'applicazione di una sanzione e neppure la risoluzione o sospensione del rapporto (societario e lavorativo), e tantomeno la riduzione delle future possibilità di lavoro, rimanendo garantita la libertà di continuare a scegliere giorni e orari in cui prestare attività ed il “gradimento” del socio alla cooperativa.
Quanto al recupero degli sgravi contributivi nella sentenza impugnata il mancato rispetto del
CCNL applicato sarebbe solo presunto, non risulterebbe motivato in alcun modo e nemmeno sarebbero precisati quali e quanti siano i lavoratori ed i periodi lavorativi oggetto di recupero delle agevolazioni triennali.
L' si è costituito eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendo la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
L'Appello è fondato.
In primo luogo giova ricostruire la disciplina prevista dall'art. 2 d.lgs. 81/2015, anche alla luce dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Cassazione, e confrontarla con la previsione di cui all'art. 1 c. 3 l. 142/2001, per verificare l'eventuale sovrapposizione delle due discipline ed eventuali fenomeni abrogativi.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 1663/2020, “le previsioni del
D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto, norma che ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 61 a 69-bis (disposizioni che continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto), facendo salve le previsioni di cui all'art. 409 c.p.c.. Quindi dal 25 giugno 2015 non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409
c.p.c., n. 3, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. E' venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione.
Dunque “Il legislatore, d'un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero- organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
25. In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perchè ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una forma di disciplina.
26. Tanto si spiega in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale". Nel primo senso il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero- organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
La Cassazione ha quindi specificato che l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 non ha abrogato tipologie contrattuali diverse dalla collaborazione a progetto, e la prospettiva “rimediale” con cui opera la nuova disciplina presuppone la verifica di elementi sintomatici da cui desumere l'elusione delle tutele dei lavoratori, rendendo così più semplice la loro attuazione, pur in assenza dei caratteri tipici tradizionalmente riconosciuti al rapporto di lavoro subordinato. Tale verifica quindi non può prescindere da una valutazione in concreto della fattispecie e delle modalità di effettivo svolgimento della prestazione. Ciò vale anche con riferimento ai rapporti di collaborazione dei soci di cooperativa, non avendo l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 in alcun modo abrogato l'art. 1 comma 3 l. n. 142/2001, secondo cui “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”, rimanendo ferma la possibilità di riqualificare la collaborazione coordinata in “collaborazione etero-organizzata” o in “rapporto di lavoro subordinato” qualora ne sussistano i presupposti, della cui dimostrazione è onerato chi invoca la non genuinità della collaborazione.
Secondo la sentenza n. 9311/2021 della Corte di Cassazione infatti “L'intervento di riforma del legislatore del 2001, creando il doppio binario del rapporto associativo e del rapporto lavorativo, quest'ultimo instaurato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, ha comunque valorizzato l'immanente contributo, al raggiungimento degli scopi sociali (L. n. 142 cit., art. 13), del socio lavoratore, con modalità pluriforme del rapporto lavorativo: subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale purchè in funzione del contributo al raggiungimento degli scopi sociali.
12 La centralità del raggiungimento dello scopo sociale si inserisce nel compendio di elementi da valorizzare anche guardando al sistema di protezione del socio lavoratore e alla tutela previdenziale approntata dall'ordinamento che con la disciplina del lontano 1924 aveva riconosciuto le società cooperative come datori di lavoro dei soci della cooperativa e da qui era stata fatta discendere l'obbligazione contributiva, a carico delle cooperative, senza distinzione sull'attività concretamente svolta (Cass. Civ. n. 11137 del 2010).”
Nella citata sentenza quindi la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il disconoscimento da parte dell' di contratti di collaborazione CP_1
occasionale dei soci lavoratori (con principi che valgono – a maggior ragione – per le collaborazioni non occasionali), rinviandola a diversa Corte “per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto”.
Anche nel presente caso l' dunque, a fondamento della propria pretesa creditizia, CP_1 avrebbe avuto l'onere di dimostrare a la natura non genuina di ciascuno dei contratti di collaborazione che ritiene invece dissimulino una collaborazione etero-organizzata. Nel caso di specie tale onere non può dirsi assolto avendo l' disconosciuto in blocco – e solo su CP_1
base documentale – i rapporti di collaborazione, meramente sul presupposto che tale tipologia contrattuale sia automaticamente assoggettata al regime ex art 2 d.lgs. n. 81/2015, a partire dalla sua entrata in vigore. Tale infatti è la motivazione riportata nel verbale di accertamento ispettivo impugnato: “nonostante il mutare del quadro normativo, la Parte_2
cooperativa ha continuato a stipulare contratti di collaborazione coordinata non occasionale per un numero elevato di lavoratori, tutti soci della cooperativa, ponendo in essere dei contratti-tipo, standardizzati e di contenuto sostanzialmente uguale per tutti i collaboratori. “
E' peraltro pacifico che l'accertamento compiuto dagli ispettori sia avvenuto unicamente
“sulla carta”, cioè sulla base dei contratti esaminati, senza alcuna verifica circa il fatto che tali contratti corrispondessero effettivamente alla realtà organizzativa e circa le modalità concrete di svolgimento dei rapporti, peraltro aventi ad oggetto le prestazioni più disparate e dunque in assenza di individuazione di specifici indici che li potessero accomunare nella riconducibilità al rapporto etero-organizzato. Hanno infatti annotato gli ispettori che “Le attività svolte dal personale occupato con contratto di collaborazione sono legate alla sicurezza non armata, e consistono in mansioni di steward, steward da stadio, facchino, parcheggiatore, addetto all'accoglienza clienti, addetto ai servizi antincendio, personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, addetto ai servizi di vigilanza privati e personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino, come risulta dalle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro in oggetto e dai contratti di collaborazione esibiti. Le attività descritte denotano l'assenza di autonomia operativa ed organizzativa e l'inserimento in una struttura necessariamente organizzata.”
Nel verbale impugnato si legge peraltro che gli elenchi allegati al verbale conterrebbero i rapporti di lavoro contestati “ricavati mediante estrazione di dati dalle banche dati del Centro per l'Impiego, dalle quali sono state selezionate le comunicazioni di assunzione con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o collaborazione a progetto per periodo dal
25/06/2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015) al 31/7/2019. Sono stati pertanto considerati i rapporti posti in essere dal 25/6/2015 in poi, escludendo quelli che fossero gia in essere a tale data e fino alla loro scadenza.” A ben vedere, tuttavia, gli allegati contengono i dati relativi ai lavoratori con a fianco l'indicazione della tipologia contrattuale: la relativa casella riporta prevalentemente l'indicazione “collaborazione coordinata e continuativa”, ed in alcuni casi “lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa”, con comprendendosi in tali casi a cosa tale dicitura sia riferita, se cioè il rapporto abbia natura di contratto a progetto (questo sì abrogato dal d.lgs. 81/2015) ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, rispetto alla quale come detto è necessaria una verifica in concreto dell'atteggiarsi del rapporto.
L' ha quindi del tutto omesso l'indicazione degli elementi di volta in volta considerati CP_1
per la riqualificazione del rapporto, non è stato indicato che tipo di organizzazione e coordinamento venisse effettuato e da chi, né tale lacuna è stata colmata nel corso del giudizio.
Al contrario l'istruttoria svolta – evidentemente rispetto a rapporti di lavoro a campione – ha dimostrato la natura genuina di alcuni rapporti di collaborazione tenuto conto dell'ampia autonomia fruita dai lavoratori nell'organizzazione della prestazione, non solo con riferimento alla scelta dei tempi, ma anche con riferimento al modus operandi-I due testimoni e (riferendosi al proprio rapporto e a quello di alcuni colleghi Testimone_1 Testimone_2
conosciuti) hanno riferito di poter liberamente scegliere se rendere o meno la prestazione una volta chiamati dalla senza subire alcuna conseguenza, di poter andare via una volta Pt_1 terminato il lavoro (ad esempio montaggio palco) senza un orario, e in assenza di preposti al controllo. Gli altri due testimoni ascoltati sono gli ispettori che hanno svolto l'accertamento e che si sono limitati a confermare quanto scritto nel verbale.
Non può quindi considerarsi provata la natura etero-organizzata dei rapporti menzionati negli allegati del verbale, e dunque le violazioni contestate all'appellante con riferimento a tali rapporti.
Si osserva peraltro che il verbale di accertamento non può essere confermato neppure con riferimento alle altre violazioni contestate. Difatti né dal verbale né dai suoi allegati è evincibile quale parte della somma complessivamente ingiunta all'appellante sia richiesta in conseguenza della revoca delle agevolazioni contributive. Il collegio ha invitato l' a CP_1
precisare l'esatto ammontare degli importi addebitati con il verbale a titolo di contribuzioni e sanzioni con riferimento alla contestazione n. 3 del verbale di accertamento impugnato
(recupero agevolazioni TRIE). L' ha dunque prodotto un elenco (in formato foglio CP_1 excel) dal quale si evincerebbe una somma di euro 125.639,08 a titolo di contributi per i lavoratori in relazione ai quali vi sarebbe stata l'indebita percezione delle agevolazioni. Tale elenco è tuttavia parzialmente diverso da quello prodotto in giudizio (allegati 1.c.2, 1.c.3,
1.c.4), non solo per elementi riportati, ma anche per nominativi dei lavoratori (non tutti quelli indicati nel documento da ultimo depositato sono riscontrabili nei documenti indicati come allegati al verbale) il quale a sua volta non riporta un computo complessivo dei contributi da recuperare, e tantomeno delle sanzioni ad essi relativi.
Conseguentemente non può essere riconosciuta valida la pretesa creditizia dell' in CP_1
assenza di una quantificazione verificabile.
Infine si osserva che le parti hanno dato atto della mancata impugnazione del verbale con riferimento alla contestazione n. 4 (disconoscimento del rapporto di lavoro di Persona_1
). Il verbale rispetto a tale contestazione conserva quindi la sua validità.
[...]
L'appello pertanto deve essere integralmente accolto, ed il verbale impugnato deve essere annullato ad eccezione della parte non impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata annulla il verbale di accertamento e notificazione
AQ00000/2020-502-01 del 10.07.2020, ad eccezione della contestazione di cui al punto 4 in relazione alla posizione del rapporto di lavoro di Persona_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante nella misura CP_1 di euro 11.616 per il primo grado ed euro 12.033 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10/07/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga