Articolo 10 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 dicembre 1942
Art. 10.

Se l'opera e' stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piu' persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale puo' peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non puo' essere pubblicata, se inedita, ne' puo' essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu' coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata dall'autorita' giudiziaria, alle condizioni e con le modalita' da essa stabilite.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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