Articolo 49 del Codice della proprietà industriale
Articolo 47Articolo 46
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15 maggio 2005
Art. 49. Industrialita' 1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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