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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5690/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luciano Spina Giudice
dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], vicolo del Palazzo, 8 rappresentata e difesa dall' avv. Gabriella
Bonazza (C.F. ) C.F._2
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._3 residente in [...], vicolo del Palazzo, 8 rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria
Torboli (C.F. C.F._4
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 03 aprile 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17 dicembre 2024. All'udienza del 03 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate, così come richiamate nelle note di trattazione scritta del 02 gennaio 2025.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto;
2. Nulla disporsi in merito all'affidamento dei figli essendo gli stessi maggiorenni, i quali tuttavia continueranno a risiedere con la madre;
3. Il signor incontrerà liberamente i figli, accordandosi direttamente con gli stessi;
4. Il Pt_2 signor verserà alla SI , sul conto corrente ad ella intestato, a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma omnia di € 550,00 in favore della SI (275,00 per ciascuno) entro il 10 di ogni mese;
detta somma sarà Pt_1 rivalutabile a decorrere dal 1gennaio 2026; 5. I genitori contribuiranno ciascuno in misura del 50% alle spese straordinarie per figli, come individuate dal protocollo del CNF a cui si rimanda sia per quanto concerne l'individuazione che per le modalità di rimborso;
6. Le parti concordano di suddividere al 50% le spese di mantenimento del cane, sia ordinarie (cibo, vaccinazioni, ecc.) che straordinarie (veterinarie, ecc.) che è rimasto presso la SI
;
7. Gli oneri provinciali e statali per i figli saranno percepiti dalla SI Pt_1 Pt_1 integralmente;
8. Ogni parte provvederà al pagamento degli onorari del proprio difensore.
9. Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini di impugnazione”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 17-12-2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 08-09-2002 a Vezzano (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Vezzano al n.
2 - P. II – Serie A - Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 07 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi