2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia ((o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia)) , cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una nuova utilizzazione.