Sentenza 10 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 10/02/2023, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Soragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO DE SA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del RO DE SA;
Visti tutti gli atti DE causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 il dott. Italo Caso e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al RO DE SA di dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con detta sentenza è stato condannato il RO DE SA “… a corrispondere a -OMISSIS- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione DE domanda di cui all’art. 3 DE legge n. 210/92 l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 compresa la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 comma 2 DE legge n. 210/1992 nella misura dell'-OMISSIS- categoria DE tabella A allegata al DPR 834/1981 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo …” e “… a rifondere a -OMISSIS- le spese processuali che liquida previa compensazione di due terzi nella restante somma di euro 1.000,00 per compensi ed euro 14,33 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge …”;
che l’interessato assume rimaste ineseguite le statuizioni del giudice ordinario, malgrado il RO DE SA abbia ricevuto notifica DE pronuncia munita di formula esecutiva, e nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato DE decisione, come da apposita certificazione (in data -OMISSIS-) DE Cancelleria “Lavoro” del Tribunale di -OMISSIS-;
che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
che si è costituito in giudizio il RO DE SA, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e DE mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento al giudicato del giudice ordinario –, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, pertanto, in accoglimento DE domanda del ricorrente, va ordinato al RO DE SA di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro, provvedendo al pagamento delle somme complessivamente dovute, nella misura complessiva che spetterà però all’Amministrazione quantificare, entro sessanta giorni dalla data di notificazione DE presente pronuncia, salvo quanto eventualmente medio tempore versato;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore DE “Direzione Generale DE Vigilanza sugli enti e DE Sicurezza delle cure” presso il RO DE SA (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso al pagamento di quanto ancora dovuto;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del RO DE SA, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del RO DE SA di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione al ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutogli;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore DE “Direzione Generale DE Vigilanza sugli enti e DE Sicurezza delle cure” presso il RO DE SA (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il RO DE SA al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.