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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1384/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
Nonché
EG AL in persona del suo legale rappresentante
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato in data 6.6.2016 il ricorrente ha chiesto la condanna dell' all'erogazione delle somme dovute a titolo di indennità di mobilità in CP_1 deroga per l'anno 2014.
1 2. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario, sostenendo che il ricorrente non ha diritto alla prestazione richiesta, in quanto il suo nominativo non risulta presente in alcun elenco autorizzativo delle concessioni di ammortizzatori in deroga emesse dalla Regione Calabria. Secondo
l' , la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte CP_1 della Regione impedisce il riconoscimento della prestazione e rende applicabile la giurisdizione del giudice amministrativo.
*****
3. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5455 del 2019, hanno chiarito che le controversie relative alla mancata erogazione dell'indennità di mobilità in deroga rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo quando il diritto alla prestazione dipende da un provvedimento amministrativo di concessione che non è stato emanato;
precisamente :” In materia di mobilità in deroga, la giurisdizione si articola in due fasi distinte: nella prima fase, anteriore al provvedimento di autorizzazione o di diniego della mobilità in deroga, i lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, poiché la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di un'attività amministrativa discrezionale volta all'individuazione in concreto dei relativi requisiti e dei destinatari;
nella seconda fase, successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio o di negazione dello stesso, si configurano posizioni di diritto soggettivo tra lavoratori e aventi CP_1 origine dal provvedimento medesimo e attinenti alle modalità di corresponsione del beneficio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di risarcimento del danno per mancata adozione del provvedimento di concessione della mobilità in deroga, quando il lavoratore lamenta che l'amministrazione non ha adottato il provvedimento autorizzatorio nonostante la presenza dei requisiti di legge
e di regolare domanda, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il petitum sostanziale si connette alla mancata adozione da parte della pubblica amministrazione di un atto rispetto al quale il lavoratore può vantare solo posizioni di interesse legittimo, essendosi al cospetto di un potere pubblico non ancora esercitato e involgente scelte di governo dell'economia connotate da margini di discrezionalità. Il tipo di tutela invocata, nella specie il risarcimento del danno, non vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario quando il danno lamentato si collega all'esercizio di attività autoritative da parte della pubblica
2 amministrazione, dovendo aversi riguardo al petitum sostanziale per determinare il riparto di giurisdizione..
4. Nel caso di specie, emerge dagli atti che la Regione Calabria non ha emesso alcun provvedimento di autorizzazione relativo al nominativo del ricorrente. Di conseguenza, la richiesta dell'indennità di mobilità in deroga non può fondarsi su un diritto soggettivo perfetto, ma resta subordinata a un'attività amministrativa discrezionale che non si è concretizzata.
5. Pertanto, trattandosi di una questione che attiene alla mancata emanazione di un atto amministrativo presupposto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, e non al giudice ordinario.
6. Il riconoscimento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente attribuzione della competenza al tribunale amministrativo, determina l'impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi su qualsiasi altra questione sollevata nel giudizio.
Di conseguenza, tutte le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti risultano assorbite, in quanto la mancanza di giurisdizione preclude l'esame del merito della controversia.
7. La definizione della controversia mediante una la decisione di rito, unita alla complessità delle questioni rilevanti per la decisione assunta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
2. assegna al ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al
Giudice munito di giurisdizione;
3. Compensa le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della questione giuridica trattata.
Così deciso, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1384/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
Nonché
EG AL in persona del suo legale rappresentante
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato in data 6.6.2016 il ricorrente ha chiesto la condanna dell' all'erogazione delle somme dovute a titolo di indennità di mobilità in CP_1 deroga per l'anno 2014.
1 2. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario, sostenendo che il ricorrente non ha diritto alla prestazione richiesta, in quanto il suo nominativo non risulta presente in alcun elenco autorizzativo delle concessioni di ammortizzatori in deroga emesse dalla Regione Calabria. Secondo
l' , la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte CP_1 della Regione impedisce il riconoscimento della prestazione e rende applicabile la giurisdizione del giudice amministrativo.
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3. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5455 del 2019, hanno chiarito che le controversie relative alla mancata erogazione dell'indennità di mobilità in deroga rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo quando il diritto alla prestazione dipende da un provvedimento amministrativo di concessione che non è stato emanato;
precisamente :” In materia di mobilità in deroga, la giurisdizione si articola in due fasi distinte: nella prima fase, anteriore al provvedimento di autorizzazione o di diniego della mobilità in deroga, i lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, poiché la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di un'attività amministrativa discrezionale volta all'individuazione in concreto dei relativi requisiti e dei destinatari;
nella seconda fase, successiva all'emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio o di negazione dello stesso, si configurano posizioni di diritto soggettivo tra lavoratori e aventi CP_1 origine dal provvedimento medesimo e attinenti alle modalità di corresponsione del beneficio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di risarcimento del danno per mancata adozione del provvedimento di concessione della mobilità in deroga, quando il lavoratore lamenta che l'amministrazione non ha adottato il provvedimento autorizzatorio nonostante la presenza dei requisiti di legge
e di regolare domanda, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il petitum sostanziale si connette alla mancata adozione da parte della pubblica amministrazione di un atto rispetto al quale il lavoratore può vantare solo posizioni di interesse legittimo, essendosi al cospetto di un potere pubblico non ancora esercitato e involgente scelte di governo dell'economia connotate da margini di discrezionalità. Il tipo di tutela invocata, nella specie il risarcimento del danno, non vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario quando il danno lamentato si collega all'esercizio di attività autoritative da parte della pubblica
2 amministrazione, dovendo aversi riguardo al petitum sostanziale per determinare il riparto di giurisdizione..
4. Nel caso di specie, emerge dagli atti che la Regione Calabria non ha emesso alcun provvedimento di autorizzazione relativo al nominativo del ricorrente. Di conseguenza, la richiesta dell'indennità di mobilità in deroga non può fondarsi su un diritto soggettivo perfetto, ma resta subordinata a un'attività amministrativa discrezionale che non si è concretizzata.
5. Pertanto, trattandosi di una questione che attiene alla mancata emanazione di un atto amministrativo presupposto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, e non al giudice ordinario.
6. Il riconoscimento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente attribuzione della competenza al tribunale amministrativo, determina l'impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi su qualsiasi altra questione sollevata nel giudizio.
Di conseguenza, tutte le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti risultano assorbite, in quanto la mancanza di giurisdizione preclude l'esame del merito della controversia.
7. La definizione della controversia mediante una la decisione di rito, unita alla complessità delle questioni rilevanti per la decisione assunta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
2. assegna al ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al
Giudice munito di giurisdizione;
3. Compensa le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della questione giuridica trattata.
Così deciso, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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