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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
101/2024 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____ IL TRIBUNALE DI MANTOVA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Francesca Arrigoni Giudice dott. Emanuele Croci Giudice
nel giudizio n. 101/2024 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
.: Parte_4 C.F._4
(C.F.: ); Parte_5 C.F._5
RICORRENTI nei confronti di (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto da e altri Parte_1
per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di Controparte_1
ritenuto che
sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione e che, stante la posizione difensiva assunta dalla società debitrice, non è necessario mantenere la fissazione della udienza di comparizione;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla natura (di lavoro) dei crediti degli istanti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, , dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la debitrice ha il centro degli interessi principali in Castiglione delle Stiviere, via dell'Impresa, 24; valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di montaggio parti di carpenteria per conto terzi su aree pubbliche navali e altro e altro, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore il dott. che ha i Persona_1 requisiti di cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI., Dichiara la liquidazione giudiziale di (con sede legale Controparte_1 in Castiglione delle Stiviere, via dell'Impresa, 24; C.F.: in P.IVA_1 persona del legale rappresentante (nato a [...] il [...] CP_2
e residente a [...]; Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
Nomina Curatore il dott. (C.F.: ; Persona_1 C.F._6 Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 1-4-2025 ore 11,10; Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso della società debitrice, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI. Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI. Mantova, 07/01/2025
Il Presidente
dott. Mauro P. Bernardi
Il Funzionario Giudiziario