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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10974/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 1 00072 Ariccia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19546 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento per omessa denuncia ,provvedimento n.19546 del 22.11.2023 Rifiuti Solidi Urbani 2018, con il quale il Comune di Ariccia richiedeva il pagamento della somma di € 6.304,00 in relazione all'immobile sito Ariccia ,Indirizzo_1, distinto al catasto del medesimo Comune al fDati catastali (autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta).
Opponeva il ricorrente ,l'illegittimità dell'avviso impugnato per l'inutilizzabilità dell'immobile, privo di ogni servizio e fornitura idrica, elettrica ,fognaria e gas,come comunicato almeno un anno prima della notifica dell'accertamento .
Resisteva il Comune di Ariccia il quale ,in via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente;
nel merito deduceva la sostanziale infondatezza dell'opposizione.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni del ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assegnato il necessario ordine logico-giuridico alle questioni poste dalle parti in lite, pregiudiziale è
l'esame delle questioni sul rito potenzialmente assorbenti quelle di merito.
L'Ente resistente eccepisce ,preliminarmente ,l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente si è costituito in giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
L'eccezione è fondata.
L' art. 2 D.Lgs 220/23 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 17-bis "a decorrere dall'entrata in vigore del decreto",. per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Per conseguenza , l' abrogazione della mediazione tributaria ha comportato che l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta ,nella specie, in data 14.06.2024 , a seguito della notifica del ricorso avvenuta il
28.02.2024 , è palesemente tardiva .
Tanto è sufficiente per dichiararne la inammissibilità .
La pronuncia sulla questione preliminare induce alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10974/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 1 00072 Ariccia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19546 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento per omessa denuncia ,provvedimento n.19546 del 22.11.2023 Rifiuti Solidi Urbani 2018, con il quale il Comune di Ariccia richiedeva il pagamento della somma di € 6.304,00 in relazione all'immobile sito Ariccia ,Indirizzo_1, distinto al catasto del medesimo Comune al fDati catastali (autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta).
Opponeva il ricorrente ,l'illegittimità dell'avviso impugnato per l'inutilizzabilità dell'immobile, privo di ogni servizio e fornitura idrica, elettrica ,fognaria e gas,come comunicato almeno un anno prima della notifica dell'accertamento .
Resisteva il Comune di Ariccia il quale ,in via pregiudiziale, eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente;
nel merito deduceva la sostanziale infondatezza dell'opposizione.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026, sulle conclusioni del ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assegnato il necessario ordine logico-giuridico alle questioni poste dalle parti in lite, pregiudiziale è
l'esame delle questioni sul rito potenzialmente assorbenti quelle di merito.
L'Ente resistente eccepisce ,preliminarmente ,l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente si è costituito in giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
L'eccezione è fondata.
L' art. 2 D.Lgs 220/23 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 17-bis "a decorrere dall'entrata in vigore del decreto",. per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Per conseguenza , l' abrogazione della mediazione tributaria ha comportato che l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta ,nella specie, in data 14.06.2024 , a seguito della notifica del ricorso avvenuta il
28.02.2024 , è palesemente tardiva .
Tanto è sufficiente per dichiararne la inammissibilità .
La pronuncia sulla questione preliminare induce alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.