TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 281/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., decisa all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Mauro, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via Seminario, n. 147;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. / P.I. n. ), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di mandataria di , (C.F. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Svezia: CP_2 P.IVA_2
– 8825) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato, depositata telematicamente in data 9.12.2021, dall'avv.
Valentina Parini, presso la cui posta elettronica certificata ha eletto domicilio digitale;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2640/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 19 novembre 2018, notificato in data 27 novembre 2018, in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2640/2018, ha ingiunto a il pagamento in favore di quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di , della somma complessiva di € 40.627,59 oltre interessi come da CP_2 domanda e spese di procedimento, in ragione della esposizione debitoria formatasi su tre contratti di conto corrente (c.c. n. 1613/14; c.c. n. 1743/19; c.c. n. 87757) stipulati da ed Parte_1 Sul punto, in particolare, parte ricorrente ha dedotto che in data 29.06.2015, Controparte_3
aveva ceduto alla società un Controparte_3 Controparte_4 portafoglio di crediti in sofferenza, tra cui quello oggetto della procedura monitoria.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della e, per effetto, CP_2 della sua mandataria;
ulteriormente, nel merito, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'inesistenza del credito azionato, altresì, la carenza di documentazione probatoria a supporto, avendo parte ricorrente, odierna opposta, depositato un mero estratto di
“saldoconto”, ex art. 102 della vecchia legge BAria, in luogo dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. Sempre, nel merito, ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto a fronte della nullità delle condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente a titolo di interessi, spese, valute, provviste e capitalizzazione illegittima degli interessi, deducendo, altresì, l'usurarietà degli interessi applicati, nonché, l'indeterminatezza degli interessi passivi non pattuiti. Infine, ha proposto domanda riconvenzionale tesa ad ottenere un ricalcolo dell'estratto dare/avere tra le parti a mezzo CTU contabile.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la nella spiegata Controparte_1 qualità di mandataria della , contestando estensivamente le avverse difese in fatto CP_2
e in diritto, deducendo, in particolare, l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.; espletata CTU contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2025. Indi, il giudizio chiamato per la prima volta innanzi alla scrivente magistrato
(divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024), è stata differita all'udienza del 23.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis è da dichiararsi la procedibilità della domanda de qua essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 bis del Dl.gs 28/2010, nel termine concesso dal
Giudice alla prima udienza. Dal verbale dell'11.11.2019, depositato telematicamente da parte opponente in data 17.06.2020, emerge che l'esito negativo del tentativo di mediazione è dipeso dalla mancata partecipazione della BA convenuta all'incontro fissato. Ciò rileva, in base all'art 8, co. 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, poiché "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile". Inoltre, deve segnalarsi che ai sensi del citato art. 8, co. 4 bis, ultimo periodo, del dlgs. n. 28/2010 il Giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, è obbligato a condannare la parte poi costituita in giudizio la quale non abbia preso parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ebbene, considerato che nel caso di specie, risulta per tabulas la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di CP_3 mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza, trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, Controparte_1 quale mandataria di , deve essere condannata, indipendentemente dall'esito del CP_2 presente giudizio, al versamento di un importo pari al contributo unificato che ammonta ad €
259,00, trattandosi di controversia di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, sulla base del valore del decreto ingiuntivo opposto, operata la riduzione del 50% prevista dal D.L. 132/2014
(decreto giustizia), convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 e al D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.
2. Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata da parte opponente, della nella spiegata qualità di mandataria Controparte_1 della , a sua volta cessionaria del credito vantato dalla nei CP_2 Controparte_3 confronti dell'ingiunto, In particolare, sul punto, dalla produzione di parte Parte_1 ricorrente, odierna opposta, risulta acclusa la documentazione certificativa dell'avvenuto contratto di cessione, ovvero: il contratto di cessione dei crediti intervenuto con la in Controparte_3 data 29 giugno 2015 (si v. all. n. 1 fascicolo monitorio); il portafoglio di cessione, in cui sono identificati analiticamente i singoli crediti ceduti, tra cui quello dell'odierno opponente (si v. all. n.
8 fascicolo di parte opposta); la raccomandata A.R. recapitata in data 22.09.2015 con la quale la
[...]
aveva provveduto ad informare l'opponente dell'avvenuta cessione pro soluto dei CP_2 crediti con la originaria creditrice Controparte_3 Ebbene, come è noto, la cessione del credito, di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., è un contratto di natura bilaterale che interviene tra il cedente ed il cessionario, rispetto al quale, resta del tutto estraneo il terzo debitore ceduto. Difatti, la notifica della cessione rileva solo ed esclusivamente per rendere il contratto inter alios stipulato opponibile al debitore, non costituendo requisito di validità della pattuizione contrattuale.
In questo senso, del resto, si è espressa la Giurisprudenza di legittimità, precisando che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15364 del 13 luglio 2011; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1684 del 7 febbraio
2012)
Dunque, verificata la sussistenza del contratto di cessione del credito oggetto di lite, nonché la notifica del medesimo all'opponente, in qualità di terzo debitore ceduto, è da affermarsi la legittimazione ad agire della , per il tramite della sua mandataria, risultando, la CP_2 stessa, a seguito dell'intervenuta cessione, l'unica titolare del credito de quo.
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
3.2. Merita poi puntualizzare che in contenzioni simili a quelli in oggetto che vedono la proposizione di domande contrapposte (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito del correntista e di pagamento del saldo del rapporto di conto corrente della banca) entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio
2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr. Cass. n. 23852/2020).
Tale proposizione implica, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi, come nella specie, dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi)
o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrare l'entità mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
3.3. Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche in esame deve ritenersi che la ricorrente, odierna opposta, abbia positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, depositando, i tre contratti di apertura di conto corrente, stipulati da con l'originaria Parte_1 creditrice – peraltro, è da evidenziare che la stipula dei contratti de quisbus Controparte_3
è circostanza non solo incontestata, ex art. 115 c.p.c., ma confermata direttamente dall'ingiunto – gli estratti conto integrali relativi agli intercorsi rapporti contrattuali, conclusi, rispettivamente, in data
08.10.1999 per il conto corrente n. 1613/14 (all. nn. 3 e 4 della produzione di parte opponente); in data 05.04.2000 per il conto corrente n. 1743/19 (all. nn. 5 e 6) e in data 04.07.2003 per il conto corrente n. 87757 (all. n. 7 della produzione di parte opposta); nonché la certificazione ex art. 50
T.U.B.
Ulteriormente, è da evidenziare che parte opponente a seguito della raccomandata A.R. del
12.06.2009, con la quale gli era stata comunicata la sua esposizione debitoria, nonché il recesso degli affidamenti collegati ai conti correnti e la decadenza dal beneficio del termine, aveva provveduto a riconoscere le ragioni creditorie dell'originaria sottolineando la crisi CP_3 economica che stava interessando il settore dell'impiantistica che aveva determinato una vistosa contrazione delle attività economiche dell'istante ed aveva proposto una rateizzazione in 48 rate mensili per l'integrale pagamento del debito, con prima rata con scadenza il 30.09.2009 (si v. all. nn. 9 e 10 del fascicolo monitorio).
Dunque, quanto all'an della pretesa creditoria azionata è da rilavare che parte ricorrente, odierna opposta, ai sensi dell'art. 2967 c.c., ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, allegando e provando i fatti costitutivi della pretesa azionata;
diversamente, parte opponente, non ha allegato, né tantomeno provato alcun elemento impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla ricorrente.
4. Tanto premesso, in relazione al quantum debeautur parte opponente ha dedotto una serie di illegittimità contabili, in particolare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimità delle condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente a titolo di interessi, spese, valute, provviste, in particolare ha eccepito la capitalizzazione illegittima degli interessi e l'illegittimità dell'applicazione della Commissione di massimo scoperto, di talché, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del saldo, sì da ottenere un ricalcolo dell'estratto dare/avere tra le parti.
4.1 In primo luogo, risulta fondata l'eccezione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Difatti, sulla scorta della CTU contabile espletata in corso di causa, il nominato consulente, dott.
Commercialista - le cui conclusioni sono dotate di credibilità razionale e quindi da Persona_1 valutarsi come attendibili, essendo le stesse fondate su un corretto criterio di calcolo che ha tenuto conto di tutti i quesiti formulati dal Giudice con l'ordinanza del 28.01.2022 – ha rilevato che gli interessi risultano reciprocamente addebitati e/o accreditati trimestralmente, tuttavia, “nel contratto risulta assente l'indicazione del TAN e TAE e la documentazione prodotta, non consente di verificare l'esatta appostazione della firma specifica, in relazione alla capitalizzazione infrannuale delle competenze, in oggettivo contrasto con le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio
2000; ulteriormente oneri e spese vengono addebitati trimestralmente per l'intero periodo di cui risulta assente l'esplicita pattuizione;
analogamente le CMS vengono determinate con periodicità trimestrale sul periodo di massimo utilizzo del trimestre di riferimento per il quale non risulta una pattuizione validamente sottoscritta;
manca, inoltre, l'esplicita pattuizione delle valute e delle spese addebitate (costo libretto, commissioni, canone, spese istruttoria ect), riscontrabili dall'analisi degli estratti di c/c in atti” (si v. pag. da 6 a 8 della relazione peritale, depositata telematicamente in data 15.11.2023).
Ebbene, in diritto, mette conto evidenziare che ai rapporti di conto corrente in esame (ovvero: conto corrente n. 1613/14, sorto in data 08.10.1999; conto corrente n. 1743/19, sorto in data 05.04.2000 e conto corrente n. 87757, sorto in data 04.07.2003) si applica l'art. 120 TUB (D. L.vo 1/09/1993, n.
385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla successiva ed attuativa Delibera
CICR del 9.02.2000. Come è noto, la richiamata norma primaria ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità). La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6
Delibera CICR citata). Tali condizioni, come si è detto, nel caso di specie, non risultano rispettate, in quanto dai contratti di conto corrente in esame non è enucleabile l'indicazione del tasso di interesse nominale ed effettivo e la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, oggetto di specifica approvazione scritta.
Tale normativa, per vero, risulta concretamente applicabile anche per ciò che concerne il conto corrente n. 1613/14, sorto in data 08.10.1999, dunque, anteriormente alla citata delibera CICR del
2020. In questo senso, in particolare, si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17634 del 21 giugno 2021. Nella citata pronuncia, la Corte di legittimità - rilevato preliminarmente che la
Consulta con sentenza n. 425/2000 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 25, comma 3, D. Lgs.
342/1999 con il quale era stata introdotta una generale sanatoria delle clausole di capitalizzazione degli interessi pattuite prima dell'emanazione del provvedimento da parte del CICR – pubblicato il
9 febbraio 2000, con entrata in vigore il 22 aprile 2020, prevedendo, altresì, che le medesime, per il periodo successivo, avrebbero dovuto essere adeguate, a pena di inefficacia invocabile dal solo correntista, al disposto della ridetta delibera - ha specificato che la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, pur non pur non avendo interessato il secondo comma dell'art. 25, D.
Lgs. 342/1999, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, “avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione”.
A tal riguardo, gli hanno osservato, da un lato, che la pronuncia di incostituzionalità Parte_2 investiva il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR, senza tuttavia incidere sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime;
dall'altro che la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, impone di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, essendo invece irrilevante l'eventuale adeguamento intervenuto medio tempore.
In definitiva, in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ALna. In questo senso, quindi, correttamente il CTU, nella rideterminazione della somma complessivamente dovuta dall'opponente alla BA opposta, ha applicato il comma 7 dell'art. 117
TUB, ove si prevede che in caso di violazione del comma 4 del medesimo articolo - secondo cui “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" – deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.
4.2 Ancora, meritevole di accoglimento è l'eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in relazione ai contratti di conto corrente oggetto di lite. In particolare, quanto alla commissione di massimo scoperto, la Giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto modo di precisare che “nel contratto di apertura di credito in conto corrente,
l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto espressione non riconducibile ad una unica fattispecie giuridica, deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria. In tal caso, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale” (Trib. Latina 14 marzo 2023, n. 609).
Ulteriormente, “al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta, qualora nel contratto non si specifichi nulla in ordine ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346
c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio” (Trib. Messina 3 aprile
2023, n. 657). “Dunque, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Quindi, alla luce delle coordinate ermeneutiche in esame, rilevato che nel caso de quo le commissioni di massimo scoperto vengono determinate con periodicità trimestrale sul periodo di massimo utilizzo del trimestre di riferimento per il quale non risulta una pattuizione validamente sottoscritta, traducendosi in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, il CTU correttamente ha rideterminato il saldo del rapporto epurandole dal calcolo.
4.3 Infine, considerato che in atti, non si rilevano comunicazioni relative alla variazione del tasso di interesse ex art. 118 TUB, in aggiunta ai documenti di sintesi di periodo e analizzando gli estratti di c/c, si evincono variazioni in senso sfavorevole per il cliente, correttamente il CTU, in applicazione dell'art. 118, comma 3, TUB, ha epurato tali voci accessorie dal calcolo de quo. L'art. 118 TUB, infatti, precisa che “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”, ulteriormente,
“qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR”. Di talché, al comma 3 della medesima disposizione si precisa che “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”.
5. Diversamente, immeritevole di accoglimento è l'eccezione di usurarietà degli interessi come prospettata da parte opponente in quanto genericamente formulata e sfornita di elementi probatori a conforto. In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della BA di AL (Tribunale di Roma, sent. n. 4065 del
21.02.2018). Ebbene, nel caso in esame parte opponente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, essendosi limitata ad una contestazione generica e alla mera produzione dei decreti ministeriali di riferimento, omettendo di indicare in che modo il tasso soglia ratione temporis applicabile sarebbe stato travalicato e se la censura si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori. In questo senso, quindi, correttamente, il CTU ha precisato “il mancato rinvenimento in atti di idonea documentazione probatoria a supporto della verifica della rilevazione e determinazione dell'eventuale fenomeno” usurario”.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass., Sez. Unite, sent. n. 19597 del 18.09.2020).
6. Alla luce delle ragioni sopra evidenziate deve, dunque, come domandato dall'opponente, essere rideterminato il saldo contabile in favore della banca epurandolo dalle illegittimità sopra evidenziate. Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e contestualmente, alla luce delle conclusioni della citata CTU espletata in corso di causa, contabilmente riassunte nel foglio di calcolo allegato alla perizia medesima, va rideterminata - prevedendo la capitalizzazione semplice per l'intero periodo in assenza di conformità alla delibera Cicr del 2000; tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB;
esclusione delle spese non pattuite;
esclusione delle CMS non pattuite;
esclusione valute non pattuite - somma dovuta dall'opponente, nei confronti della Parte_1 [...]
, per il tramite della sua mandataria, nella complessiva somma di € CP_2 Controparte_1
22.934,91 (di cui € 11.016, 45, ovvero € 10.461,66, saldo epurato al 29.06.2015 + € 554,88 a titolo di competenze dovute da parte opponente, per il contratto di conto corrente 1613/14; € 10.755,69, ovvero € 10.154,79, saldo epurato al 29.06.2015 + € 600,90 a titolo di competenze dovute da parte opponente, per il conto corrente n. 1743/19; € 1.162,68 per il conto corrente n. 10087757), somma così epurata dalle spettanze e competenze dovute dall'opposta in favore di Parte_1 complessivamente determinate in € 4.634,56 (di cui € 4.011,73 per il c.c. n. 1613/14; € 62,50 per il c.c. n. 1743/19; € 560,33 per il c.c. n. 10087757). A tale importo devono poi essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. L'esito complessivo della lite - tenuto in particolare conto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e tenuto conto altresì, che la Giurisprudenza sul punto, specifica che la norma di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. risulta concretamente applicabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, come nel caso in esame,
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (si v. Cassazione civile ordinanza n. 16636 del 2025) - giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione.
7.1. Analogamente, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 28.02.2024, devono essere definitivamente poste a carico delle parti solidalmente.
7.1 La mancata partecipazione di parte opposta senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'opponente (cfr. verbale di mediazione del 11.11.2019) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna degli stessi al pagamento, in favore del bilancio dello
Stato, dell'importo di euro 259,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2640/2018 emesso da questo Tribunale Parte_1 in data 19 novembre 2018, notificato in data 27 novembre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2640/2018;
2. per l'effetto, operata la rideterminazione del quantum debeatur, condanna al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_1 spiegata qualità di mandataria della , della complessiva somma di € 22.934,91, CP_2 come analiticamente ricostruita in parte motiva, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione;
4. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 28.02.2024;
5. condanna l'opposta al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 259,00 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 23.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., decisa all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Mauro, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola (NA), alla Via Seminario, n. 147;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. / P.I. n. ), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità Controparte_1 P.IVA_1 di mandataria di , (C.F. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Svezia: CP_2 P.IVA_2
– 8825) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato, depositata telematicamente in data 9.12.2021, dall'avv.
Valentina Parini, presso la cui posta elettronica certificata ha eletto domicilio digitale;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2640/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 19 novembre 2018, notificato in data 27 novembre 2018, in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 23.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2640/2018, ha ingiunto a il pagamento in favore di quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di , della somma complessiva di € 40.627,59 oltre interessi come da CP_2 domanda e spese di procedimento, in ragione della esposizione debitoria formatasi su tre contratti di conto corrente (c.c. n. 1613/14; c.c. n. 1743/19; c.c. n. 87757) stipulati da ed Parte_1 Sul punto, in particolare, parte ricorrente ha dedotto che in data 29.06.2015, Controparte_3
aveva ceduto alla società un Controparte_3 Controparte_4 portafoglio di crediti in sofferenza, tra cui quello oggetto della procedura monitoria.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione Parte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della e, per effetto, CP_2 della sua mandataria;
ulteriormente, nel merito, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'inesistenza del credito azionato, altresì, la carenza di documentazione probatoria a supporto, avendo parte ricorrente, odierna opposta, depositato un mero estratto di
“saldoconto”, ex art. 102 della vecchia legge BAria, in luogo dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. Sempre, nel merito, ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto a fronte della nullità delle condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente a titolo di interessi, spese, valute, provviste e capitalizzazione illegittima degli interessi, deducendo, altresì, l'usurarietà degli interessi applicati, nonché, l'indeterminatezza degli interessi passivi non pattuiti. Infine, ha proposto domanda riconvenzionale tesa ad ottenere un ricalcolo dell'estratto dare/avere tra le parti a mezzo CTU contabile.
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la nella spiegata Controparte_1 qualità di mandataria della , contestando estensivamente le avverse difese in fatto CP_2
e in diritto, deducendo, in particolare, l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.; espletata CTU contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2025. Indi, il giudizio chiamato per la prima volta innanzi alla scrivente magistrato
(divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024), è stata differita all'udienza del 23.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis è da dichiararsi la procedibilità della domanda de qua essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 bis del Dl.gs 28/2010, nel termine concesso dal
Giudice alla prima udienza. Dal verbale dell'11.11.2019, depositato telematicamente da parte opponente in data 17.06.2020, emerge che l'esito negativo del tentativo di mediazione è dipeso dalla mancata partecipazione della BA convenuta all'incontro fissato. Ciò rileva, in base all'art 8, co. 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, poiché "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile". Inoltre, deve segnalarsi che ai sensi del citato art. 8, co. 4 bis, ultimo periodo, del dlgs. n. 28/2010 il Giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, è obbligato a condannare la parte poi costituita in giudizio la quale non abbia preso parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Ebbene, considerato che nel caso di specie, risulta per tabulas la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di CP_3 mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza, trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, Controparte_1 quale mandataria di , deve essere condannata, indipendentemente dall'esito del CP_2 presente giudizio, al versamento di un importo pari al contributo unificato che ammonta ad €
259,00, trattandosi di controversia di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, sulla base del valore del decreto ingiuntivo opposto, operata la riduzione del 50% prevista dal D.L. 132/2014
(decreto giustizia), convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 e al D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.
2. Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata da parte opponente, della nella spiegata qualità di mandataria Controparte_1 della , a sua volta cessionaria del credito vantato dalla nei CP_2 Controparte_3 confronti dell'ingiunto, In particolare, sul punto, dalla produzione di parte Parte_1 ricorrente, odierna opposta, risulta acclusa la documentazione certificativa dell'avvenuto contratto di cessione, ovvero: il contratto di cessione dei crediti intervenuto con la in Controparte_3 data 29 giugno 2015 (si v. all. n. 1 fascicolo monitorio); il portafoglio di cessione, in cui sono identificati analiticamente i singoli crediti ceduti, tra cui quello dell'odierno opponente (si v. all. n.
8 fascicolo di parte opposta); la raccomandata A.R. recapitata in data 22.09.2015 con la quale la
[...]
aveva provveduto ad informare l'opponente dell'avvenuta cessione pro soluto dei CP_2 crediti con la originaria creditrice Controparte_3 Ebbene, come è noto, la cessione del credito, di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., è un contratto di natura bilaterale che interviene tra il cedente ed il cessionario, rispetto al quale, resta del tutto estraneo il terzo debitore ceduto. Difatti, la notifica della cessione rileva solo ed esclusivamente per rendere il contratto inter alios stipulato opponibile al debitore, non costituendo requisito di validità della pattuizione contrattuale.
In questo senso, del resto, si è espressa la Giurisprudenza di legittimità, precisando che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15364 del 13 luglio 2011; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1684 del 7 febbraio
2012)
Dunque, verificata la sussistenza del contratto di cessione del credito oggetto di lite, nonché la notifica del medesimo all'opponente, in qualità di terzo debitore ceduto, è da affermarsi la legittimazione ad agire della , per il tramite della sua mandataria, risultando, la CP_2 stessa, a seguito dell'intervenuta cessione, l'unica titolare del credito de quo.
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
3.2. Merita poi puntualizzare che in contenzioni simili a quelli in oggetto che vedono la proposizione di domande contrapposte (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito del correntista e di pagamento del saldo del rapporto di conto corrente della banca) entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio
2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr. Cass. n. 23852/2020).
Tale proposizione implica, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi, come nella specie, dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi)
o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrare l'entità mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
3.3. Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche in esame deve ritenersi che la ricorrente, odierna opposta, abbia positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, depositando, i tre contratti di apertura di conto corrente, stipulati da con l'originaria Parte_1 creditrice – peraltro, è da evidenziare che la stipula dei contratti de quisbus Controparte_3
è circostanza non solo incontestata, ex art. 115 c.p.c., ma confermata direttamente dall'ingiunto – gli estratti conto integrali relativi agli intercorsi rapporti contrattuali, conclusi, rispettivamente, in data
08.10.1999 per il conto corrente n. 1613/14 (all. nn. 3 e 4 della produzione di parte opponente); in data 05.04.2000 per il conto corrente n. 1743/19 (all. nn. 5 e 6) e in data 04.07.2003 per il conto corrente n. 87757 (all. n. 7 della produzione di parte opposta); nonché la certificazione ex art. 50
T.U.B.
Ulteriormente, è da evidenziare che parte opponente a seguito della raccomandata A.R. del
12.06.2009, con la quale gli era stata comunicata la sua esposizione debitoria, nonché il recesso degli affidamenti collegati ai conti correnti e la decadenza dal beneficio del termine, aveva provveduto a riconoscere le ragioni creditorie dell'originaria sottolineando la crisi CP_3 economica che stava interessando il settore dell'impiantistica che aveva determinato una vistosa contrazione delle attività economiche dell'istante ed aveva proposto una rateizzazione in 48 rate mensili per l'integrale pagamento del debito, con prima rata con scadenza il 30.09.2009 (si v. all. nn. 9 e 10 del fascicolo monitorio).
Dunque, quanto all'an della pretesa creditoria azionata è da rilavare che parte ricorrente, odierna opposta, ai sensi dell'art. 2967 c.c., ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, allegando e provando i fatti costitutivi della pretesa azionata;
diversamente, parte opponente, non ha allegato, né tantomeno provato alcun elemento impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla ricorrente.
4. Tanto premesso, in relazione al quantum debeautur parte opponente ha dedotto una serie di illegittimità contabili, in particolare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimità delle condizioni economiche applicate ai contratti di conto corrente a titolo di interessi, spese, valute, provviste, in particolare ha eccepito la capitalizzazione illegittima degli interessi e l'illegittimità dell'applicazione della Commissione di massimo scoperto, di talché, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del saldo, sì da ottenere un ricalcolo dell'estratto dare/avere tra le parti.
4.1 In primo luogo, risulta fondata l'eccezione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Difatti, sulla scorta della CTU contabile espletata in corso di causa, il nominato consulente, dott.
Commercialista - le cui conclusioni sono dotate di credibilità razionale e quindi da Persona_1 valutarsi come attendibili, essendo le stesse fondate su un corretto criterio di calcolo che ha tenuto conto di tutti i quesiti formulati dal Giudice con l'ordinanza del 28.01.2022 – ha rilevato che gli interessi risultano reciprocamente addebitati e/o accreditati trimestralmente, tuttavia, “nel contratto risulta assente l'indicazione del TAN e TAE e la documentazione prodotta, non consente di verificare l'esatta appostazione della firma specifica, in relazione alla capitalizzazione infrannuale delle competenze, in oggettivo contrasto con le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio
2000; ulteriormente oneri e spese vengono addebitati trimestralmente per l'intero periodo di cui risulta assente l'esplicita pattuizione;
analogamente le CMS vengono determinate con periodicità trimestrale sul periodo di massimo utilizzo del trimestre di riferimento per il quale non risulta una pattuizione validamente sottoscritta;
manca, inoltre, l'esplicita pattuizione delle valute e delle spese addebitate (costo libretto, commissioni, canone, spese istruttoria ect), riscontrabili dall'analisi degli estratti di c/c in atti” (si v. pag. da 6 a 8 della relazione peritale, depositata telematicamente in data 15.11.2023).
Ebbene, in diritto, mette conto evidenziare che ai rapporti di conto corrente in esame (ovvero: conto corrente n. 1613/14, sorto in data 08.10.1999; conto corrente n. 1743/19, sorto in data 05.04.2000 e conto corrente n. 87757, sorto in data 04.07.2003) si applica l'art. 120 TUB (D. L.vo 1/09/1993, n.
385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla successiva ed attuativa Delibera
CICR del 9.02.2000. Come è noto, la richiamata norma primaria ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità). La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6
Delibera CICR citata). Tali condizioni, come si è detto, nel caso di specie, non risultano rispettate, in quanto dai contratti di conto corrente in esame non è enucleabile l'indicazione del tasso di interesse nominale ed effettivo e la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, oggetto di specifica approvazione scritta.
Tale normativa, per vero, risulta concretamente applicabile anche per ciò che concerne il conto corrente n. 1613/14, sorto in data 08.10.1999, dunque, anteriormente alla citata delibera CICR del
2020. In questo senso, in particolare, si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17634 del 21 giugno 2021. Nella citata pronuncia, la Corte di legittimità - rilevato preliminarmente che la
Consulta con sentenza n. 425/2000 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 25, comma 3, D. Lgs.
342/1999 con il quale era stata introdotta una generale sanatoria delle clausole di capitalizzazione degli interessi pattuite prima dell'emanazione del provvedimento da parte del CICR – pubblicato il
9 febbraio 2000, con entrata in vigore il 22 aprile 2020, prevedendo, altresì, che le medesime, per il periodo successivo, avrebbero dovuto essere adeguate, a pena di inefficacia invocabile dal solo correntista, al disposto della ridetta delibera - ha specificato che la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, pur non pur non avendo interessato il secondo comma dell'art. 25, D.
Lgs. 342/1999, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, “avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione”.
A tal riguardo, gli hanno osservato, da un lato, che la pronuncia di incostituzionalità Parte_2 investiva il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera CICR, senza tuttavia incidere sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime;
dall'altro che la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, impone di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, essendo invece irrilevante l'eventuale adeguamento intervenuto medio tempore.
In definitiva, in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ALna. In questo senso, quindi, correttamente il CTU, nella rideterminazione della somma complessivamente dovuta dall'opponente alla BA opposta, ha applicato il comma 7 dell'art. 117
TUB, ove si prevede che in caso di violazione del comma 4 del medesimo articolo - secondo cui “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" – deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.
4.2 Ancora, meritevole di accoglimento è l'eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in relazione ai contratti di conto corrente oggetto di lite. In particolare, quanto alla commissione di massimo scoperto, la Giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto modo di precisare che “nel contratto di apertura di credito in conto corrente,
l'onere di determinatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto espressione non riconducibile ad una unica fattispecie giuridica, deve essere valutato esigendosi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su detta pattuizione accessoria. In tal caso, l'addebito della commissione di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale” (Trib. Latina 14 marzo 2023, n. 609).
Ulteriormente, “al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta, qualora nel contratto non si specifichi nulla in ordine ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346
c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio” (Trib. Messina 3 aprile
2023, n. 657). “Dunque, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825).
Quindi, alla luce delle coordinate ermeneutiche in esame, rilevato che nel caso de quo le commissioni di massimo scoperto vengono determinate con periodicità trimestrale sul periodo di massimo utilizzo del trimestre di riferimento per il quale non risulta una pattuizione validamente sottoscritta, traducendosi in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale, il CTU correttamente ha rideterminato il saldo del rapporto epurandole dal calcolo.
4.3 Infine, considerato che in atti, non si rilevano comunicazioni relative alla variazione del tasso di interesse ex art. 118 TUB, in aggiunta ai documenti di sintesi di periodo e analizzando gli estratti di c/c, si evincono variazioni in senso sfavorevole per il cliente, correttamente il CTU, in applicazione dell'art. 118, comma 3, TUB, ha epurato tali voci accessorie dal calcolo de quo. L'art. 118 TUB, infatti, precisa che “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”, ulteriormente,
“qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR”. Di talché, al comma 3 della medesima disposizione si precisa che “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”.
5. Diversamente, immeritevole di accoglimento è l'eccezione di usurarietà degli interessi come prospettata da parte opponente in quanto genericamente formulata e sfornita di elementi probatori a conforto. In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della BA di AL (Tribunale di Roma, sent. n. 4065 del
21.02.2018). Ebbene, nel caso in esame parte opponente non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, essendosi limitata ad una contestazione generica e alla mera produzione dei decreti ministeriali di riferimento, omettendo di indicare in che modo il tasso soglia ratione temporis applicabile sarebbe stato travalicato e se la censura si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori. In questo senso, quindi, correttamente, il CTU ha precisato “il mancato rinvenimento in atti di idonea documentazione probatoria a supporto della verifica della rilevazione e determinazione dell'eventuale fenomeno” usurario”.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass., Sez. Unite, sent. n. 19597 del 18.09.2020).
6. Alla luce delle ragioni sopra evidenziate deve, dunque, come domandato dall'opponente, essere rideterminato il saldo contabile in favore della banca epurandolo dalle illegittimità sopra evidenziate. Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e contestualmente, alla luce delle conclusioni della citata CTU espletata in corso di causa, contabilmente riassunte nel foglio di calcolo allegato alla perizia medesima, va rideterminata - prevedendo la capitalizzazione semplice per l'intero periodo in assenza di conformità alla delibera Cicr del 2000; tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB;
esclusione delle spese non pattuite;
esclusione delle CMS non pattuite;
esclusione valute non pattuite - somma dovuta dall'opponente, nei confronti della Parte_1 [...]
, per il tramite della sua mandataria, nella complessiva somma di € CP_2 Controparte_1
22.934,91 (di cui € 11.016, 45, ovvero € 10.461,66, saldo epurato al 29.06.2015 + € 554,88 a titolo di competenze dovute da parte opponente, per il contratto di conto corrente 1613/14; € 10.755,69, ovvero € 10.154,79, saldo epurato al 29.06.2015 + € 600,90 a titolo di competenze dovute da parte opponente, per il conto corrente n. 1743/19; € 1.162,68 per il conto corrente n. 10087757), somma così epurata dalle spettanze e competenze dovute dall'opposta in favore di Parte_1 complessivamente determinate in € 4.634,56 (di cui € 4.011,73 per il c.c. n. 1613/14; € 62,50 per il c.c. n. 1743/19; € 560,33 per il c.c. n. 10087757). A tale importo devono poi essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. L'esito complessivo della lite - tenuto in particolare conto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e tenuto conto altresì, che la Giurisprudenza sul punto, specifica che la norma di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. risulta concretamente applicabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, come nel caso in esame,
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (si v. Cassazione civile ordinanza n. 16636 del 2025) - giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione.
7.1. Analogamente, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 28.02.2024, devono essere definitivamente poste a carico delle parti solidalmente.
7.1 La mancata partecipazione di parte opposta senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'opponente (cfr. verbale di mediazione del 11.11.2019) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna degli stessi al pagamento, in favore del bilancio dello
Stato, dell'importo di euro 259,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2640/2018 emesso da questo Tribunale Parte_1 in data 19 novembre 2018, notificato in data 27 novembre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2640/2018;
2. per l'effetto, operata la rideterminazione del quantum debeatur, condanna al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_1 spiegata qualità di mandataria della , della complessiva somma di € 22.934,91, CP_2 come analiticamente ricostruita in parte motiva, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione;
4. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 28.02.2024;
5. condanna l'opposta al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 259,00 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 23.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.