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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2777/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2777/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Rizzo Laura) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Mazza Vita Maria) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'11.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/10/2021, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 23.09.2015, matrimonio concordatario con , CP_1 dalla cui unione erano nate due figlie, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stante la sopravvenuta mancanza di affectio coniugalis, causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
In particolare, la ricorrente, pur non avendo mai chiesto l'addebito della separazione a carico del marito, deduceva che la fine del matrimonio era attribuibile alle condotte violente e prevaricatorie subite, per le quali il convenuto risultava imputato per il reato di maltrattamenti.
Per tali ragioni chiedeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori (di anni 7 e 5)
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di CP_1 separazione ma resisteva alla richiesta di affido esclusivo delle minori.
All'udienza presidenziale del 2.05.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, all'udienza dell'11.03.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento delle figlie minori, vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, in quanto non sono emerse ragioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Deve evidenziarsi che con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'affido esclusivo Pt_1 delle figlie minori in ragione delle condotte violente tenute dal marito nei confronti della stessa.
Successivamente, la ricorrente a modifica della propria domanda, ha chiesto l'affido condiviso, dando atto che, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati in sede presidenziale, i coniugi hanno improntato i propri rapporti in un'ottica di collaborazione finalizzata a garantire il benessere psicofisico delle minori, riuscendo a trovare un proprio equilibrio nella gestione della prole.
Del percorso positivo intrapreso dai coniugi viene dato atto anche nella relazione dei
Servizi Sociali incaricati dal Tribunale di effettuare una indagine socio ambientale nonché sulla idoneità del padre e su eventuali condotte ostruzionistiche tenute dalla madre. Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di Siculiana non sono emerse devianze o anomalie nel comportamento tenuto dal padre e viene dato atto di una distensione del rapporto conflittuale tra le parti, che ha portato a un ampliamento delle visite del padre, comprensivo anche del pernottamento, in un primo momento negato dalla ricorrente.
Pertanto, le figlie minori vanno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé. Il padre potrà incontrare le minori liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della prole. Solo in caso di disaccordo, le minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e a settimane alterne, un week-end (dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica), nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che le figlie possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di venri giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. L'ordinanza presidenziale merita conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente lavora presso il laboratorio fotografico di famiglia mentre il resistente svolge l'attività di cameriere).
Pertanto, verserà a a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 17/10/1988 e , nato ad [...] il [...]; CP_1
affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 6.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)