Art. 62. Diritto morale 1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
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15 maggio 2005
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- 1. Disposizioni per l'attuazione del codice civilehttps://www.studiocataldi.it/
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- 1. Trib. Bologna, sentenza 28/10/2023, n. 2186Provvedimento: […] con determinazione del lucro cessante in un importo comunque non inferiore a quello dei canoni che la convenuta avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza, in favore dell'attore; (iii) accertare il diritto dell'attore di essere riconosciuto come l'inventore ai sensi dell'art. 62 del Codice della Proprietà Industriale;Leggi di più...
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