Art. 48. Attivita' inventiva 1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.
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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Commentari • 20
- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 18 aprile 2020
[…] L'originalità L'articolo 48 del Codice della proprietà industriale, derubricato “attività inventiva”, recita: “Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. […]
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Giurisprudenza • 149
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 06/03/2025, n. 214Provvedimento: […] In particolare, non è richiesta per la concessione del credito quella che l'art. 48 del Codice della Proprietà Industriale definisce “attività inventiva”, che si ha quando un'invenzione, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. […]Leggi di più...
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