Articolo 48 del Codice della proprietà industriale
Articolo 47Articolo 49
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15 maggio 2005
Art. 48. Attivita' inventiva 1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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