Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche. (Nella fattispecie, i giudici della Corte di merito, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale in primo grado, avevano assolto dai reati di concussione e tentata concussione un impiegato comunale - addetto alla sezione agricoltura ed alla direzione dei lavori appaltati con gare ufficiose - accusato di aver indotto ovvero tentato di indurre alcune persone a versargli somme di danaro, con la minaccia di non invitarli più a partecipare alle gare ufficiose suddette. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. e nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza precisando che il giudice di merito, in sede di rinvio e sulla scorta di tutto quanto emerso nel processo circa i compiti svolti dall'imputato, avrebbe dovuto valutare se nella sua attività l'imputato stesso era provvisto di poteri autoritativi e se l'attività certificativa svolta assumeva rilievo in ordine alla formazione della volontà dell'ente comunale quanto ai rapporti di appalto e di lavoro subordinato con terzi estranei all'amministrazione).
Commentari • 2
- 1. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 2. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 396
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " RG Di Amato " N. 36149/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nei confronti di NE AR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 30 giugno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AR Ranieri che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Udito il difensore essendo comparso per l'imputato;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 18 novembre 1993 il tribunale di Trani condannava a pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, AR NE, che riconosceva colpevole dei delitti di concussione continuata e di tentata concussione in danno, rispettivamente, di AR AG e di RG AG, che, abusando della sua qualità di impiegato del comune di Andria addetto alla sezione agricoltura ed alla direzione dei lavori appaltati con gare ufficiose, induceva ovvero tentava di indurre a versargli somme di danaro, con la minaccia di non invitarli più a partecipare alle gare ufficiose suddette.
Sulla impugnazione dell'imputato la Corte d'appello di Bari con sentenza deliberata il 30 giugno 1997 e depositata il 15 luglio 1997, assolveva il NE sul rilievo secondo cui, trattandosi di fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 26 aprile 1990, quando il delitto di concussione era ascrivibile esclusivamente al pubblico ufficiale, detta qualifica non poteva essere attribuita all'imputato, il quale, essendo semplicemente addetto ad un ufficio comunale, non aveva la capacità di formare o rappresentare la volontà dell'ente pubblico - di cui l'ufficio medesimo costituiva una articolazione - nel compimento della sua attività istituzionale, con efficacia giuridica diretta nei confronti dei terzi, caratteristica, quest'ultima, essenziale della figura del pubblico ufficiale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bari, il quale, ai sensi dell'art. 606, 1^ comma, lett. B), c.p.p., deduce la erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale all'imputato, in rapporto alla disposizione del previgente art. 357 c.p. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema, in accoglimento dell'impugnazione del P.M. ricorrente, ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione del giudice di legittimità, che considera il ricorso fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte è pubblico ufficiale non solo chi con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione.
È stato, altresì, precisato che coloro che partecipano alla formazione della volontà della pubblica amministrazione, quando questa sia il risultato di una attività collettiva, compie un atto di ufficio ed agli effetti della legge penale deve qualificarsi, quindi, come pubblico ufficiale anche se non partecipa alla fase della dichiarazione di volontà, distinta da quella della formazione, sicché anche gli atti della pubblica amministrazione istruttori e in genere preparatori costituiscono esercizio di pubblica funzione. Contrariamente a quanto assume in sentenza la corte territoriale, pertanto, non è indispensabile che si tratti di attività con efficacia giuridica diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratterista essenziale della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche.
In base alla corretta interpretazione della norma di cui all'art. 357 c.p. quale innanzi esposta e nella considerazione ulteriore che anche coloro che svolgono compiti tecnici partecipano alla funzione amministrativa, il giudice di merito - in sede di rinvio e sulla scorta di tutto quanto è emerso nel processo circa i compiti svolti dall'imputato, non soltanto in virtù di quanto enunciato nella contestazione - dovrà valutare se nella sua attività di direttore dei lavori il NE era provvisto di poteri autoritativi e se l'attività certificativa svolta assumeva rilievo in ordine alla formazione della volontà dell'ente comunale quanto ai rapporti di appalto e di lavoro subordinato con terzi estranei all'amministrazione, in caso positivo riconoscendo all'imputato la qualità di pubblico ufficiale.
P.T.M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di bari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998