Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 3
È pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica Amministrazione. Ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche. (Fattispecie relativa alla condotta, ritenuta integrante il delitto di concussione, tenuta da due contrattiste presso l'ambasciata italiana in Nigeria, le quali imponevano a cittadini nigeriani il pagamento di tangenti per il conseguimento del visto di ingresso in Italia, la cui istruttoria preliminare e la cui concessione finale erano sostanzialmente ad esse affidate, in assenza di un effettivo esercizio del controllo da parte del funzionario preposto).
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla loro funzione, non è necessario un rapporto stabile di servizio con la pubblica Amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di compiti temporanei e/o di una missione occasionale. (Principio affermato con riferimento a concussione commessa all'estero da contrattiste dell'Amministrazione degli affari esteri).
Ai fini della legittimità della lettura e acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da persone che non siano poi comparse al dibattimento in quanto irreperibili per cause non prevedibili al momento dell'esame, correttamente il giudice di merito ritiene imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto per la sola circostanza che i testi siano cittadini stranieri (nella specie nigeriani), in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio "ex ante", non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque cittadino italiano.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2004, n. 21088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21088 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 10/02/2004
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 227
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 42171/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE NA, nata a [...] il [...];
2) CI EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8/5/02 della Corte d'appello di TORINO. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. GIUSEPPE ZANALDA e avv. GIOVANNA CORRIAS - LUCENTE (per la IC) e l'avv. GIORGIO LUCERI (per la AC) che hanno insistito per l'accoglienza delle rispettive tesi e conclusioni.
OSSERVA
Con sentenza 8/5/02, la Corte d'appello di NO, in riforma della decisione 28/6/99 del Tribunale della stessa città, riduceva a quattro anni tre mesi di reclusione (per ciascuna) la pena da infliggere a NA HE e EL CI per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 317 c.p. (concussione continuata in danno di cittadini AN: perché - in qualità di contrattiste presso l'Ambasciata italiana in Lagos, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, singolarmente e anche in concorso tra loro e con altri, abusando della loro qualità e poteri di ufficio relativamente alle procedure per il rilascio di visto di ingresso in Italia a cittadini AN (che minacciavano dicendo loro che non avrebbero ottenuto il visto se non avessero corrisposto elevate somme di denaro a loro emissari, con i quali erano in contatto e che avrebbero attestato con modalità variabili l'avvenuta corresponsione di somme aggirantisi tra mille e duemila dollari USA per ogni visto), costringevano e inducevano i richiedenti a corrispondere tali retribuzioni non dovute, in seguito al cui pagamento rilasciavano il visto richiesto (sia nel caso in cui i richiedenti ne avevano diritto, sia in mancanza dei prescritti requisiti, dei quali omettevano gli accertamenti e/o comunque non tenevano conto) - Fatti commessi in Lagos, negli uffici della Ambasciata Italiana, da epoca imprecisata del 1989 e fino al dicembre 1995, data dell'accertamento avvenuta in NO).
In motivazione la Corte territoriale - dopo aver ricordato i momenti salienti della vicenda (indagini conseguenti alla denuncia di IO ET, titolare in NO di un pubblico esercizio frequentato da AN e che aveva lei stessa sperimentato il meccanismo illecito recandosi in Nigeria) e aver richiamato il percorso logico seguito dal Tribunale (le prevenute erano "pubblici ufficiali di fatto"; il commercio dei visti era stato esercitato in diverse forme;
la versione accusatoria aveva trovato significativi riscontri nelle rivelazioni di IN DE in DE e di IA EL in BO (la quale ultima, assegnata allo ufficio visti, aveva finto di accettare che la IN la coinvolgesse nell'illecito; ma in realtà - d'intesa con il marito e con il consigliere d'Ambasciata LL - aveva rivelato la vicenda all'ambasciatore Rastrelli, incontrandone peraltro le ire), nelle dichiarazioni della ET, nelle dichiarazioni di altri testi italiani e AN, nelle deposizioni delle parti lese) - poneva in particolare evidenza: come entrambe le prevenute fossero da ritenere "pubblici ufficiali" per il tipo e le modalità delle funzioni svolge (con conseguente giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana); come dovesse ribadirsi la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di NO;
come l'imputato non avesse interesse a dolersi della "pretesa nullità per omessa citazione delle parti offese" (peraltro, rilevabile - anche d'ufficio - solo nel corso del giudizio di primo grado); come fossero da disattendere le eccezioni di inutilizzabilità e/o nullità delle dichiarazioni rese dalla IN e dalla EL;
come fossero state ritualmente rese (e utilizzabili) le dichiarazioni di cittadini AN in sede di ricognizione (pur in assenza di difensore), quelle dei cittadini AN risultati irreperibili per il dibattimento, quelle rese dai funzionari di PG temporaneamente addetti all'ambasciata di Lagos con compiti amministrativi (Monk, De TA e De Simeis), quelle di W. IS NA CK e DE O. MA ai funzionari della Questura Torinese che compirono atti istruttori in Nigeria (ex artt. 512 e 512 bis c.p.p.); come il quadro probatorio complessivamente emerso (dichiarazioni ATe EL;
dichiarazioni ET;
testimonianze dei funzionari di PG italiani addetti all'ambasciata con funzioni amministrative;
dichiarazioni ulteriori rese da testi e parti lese;
conversazioni intercettate;
segnetti riscontrati sui passaporti;
esiti delle ulteriori indagini espletate) consentisse di ribadire la penale responsabilità di entrambe le imputate per il reato di concussione loro ascritto;
come l'entità della pena irrogata in primo grado, comunque potesse essere ridotta.
Venivano proposti distinti ricorsi nell'interesse di entrambe le imputate.
A) La difesa IC deducevano nell'ordine:
1) "Qualifica di pubblico ufficiale - Difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana";
2) "Incompetenza dell'autorità giudiziaria di NO - Violazione dell'art. 10 c.
1-2 c.p.p.";
3) "Inosservanza degli artt. 63 c. 2 e 191 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni IN e EL, nonché a quelle rese da cittadini AN (in sede di ricognizione e in assenza di difensore)";
3 bis) "Violazione dell'art. 512 c.p.p.. Mancanza e illogicità della motivazione in relazione ai requisiti della imprevedibilità e impossibilità di ripetizione dell'atto; inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari da cittadini AN e acquisite al fascicolo del dibattimento";
4) "Violazione degli artt. 500, 513, 514, 526 c.p.p. vigenti e dell'art. 26 Legge 63/01 - Mancato rispetto del divieto di acquisizione al fascicolo del dibattimento (e della conseguente regola di esclusione probatoria) delle dichiarazioni rilasciante in sede di indagini preliminari e non confermate in contraddittorio";
5) "Violazione degli artt. 192/2, 194/3; 195/7 e dell'art. 26 L. 63/01 - Carenza di motivazione e violazione di legge": sarebbero inutilizzabili e prive di riscontri le fonti di prova (in particolare le dichiarazioni IN, le dichiarazioni ET, le dichiarazioni SA e JE);
6) "Violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni delle persone offese dal reato" (con particolare riferimento a quelle del Marcorto;
dell'OS, dell'OM, dell'LI, dell'ZI);
7) "Violazione degli artt. 317, 319, 640, 61 n. 2 c.p.. Violazione di legge e/o carenza di motivazione" (in relazione alla ritenuta concussione consumata o tentata, in luogo dei reati di corruzione e/o truffa);
8) "Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'art. 133 c.p. e alla quantificazione della pena".
B) La difesa AC deduceva, a sua volta:
1) "Violazione degli artt.
9-10 c.p.p.. Incompetenza per territorio";
2) "Inosservanza art. 26/4 Legge 63/01 e art. 1/2 D.L. 7/1/2000 (convertito con legge 25/2/2000 n. 35)": non vi sarebbe stata verifica dell'attendibilità di EL e IN, il materiale residuo sarebbe "ambiguo e di cattiva qualita";
3) "Inosservanza degli artt. 63/2 e 191 c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni EL e IN in data 19/3/96)";
4) "Violazione degli artt. 194/3 parte seconda e 195/7 c.p.p." (in relazione alle dichiarazioni rese dalle predette donne);
5) "Inosservanza dell'art. 192/3 c.p.p." (per mancanza di riscontri a quanto dichiarato dalle due donne);
6) "Violazione degli artt. 512 e 512 bis c.p.p." (in relazione alle dichiarazioni dei testi CK e JE);
7) "Inosservanza dell'art. 192 c.
2-3 c.p.p. - Carenza di motivazione" (in ordine alla ribadita penale responsabilità della AC);
8) "Inosservanza dell'art. 133 c.p.", per eccessività della pena irrogata.
Con memoria 21/1/04 (pervenuta il 22/1/04) i difensori della IC riprendevano e sviluppavano ulteriormente le argomentazioni già svolte nel ricorso (sul difetto di giurisdizione italiana e sulla asserita errata applicazione dell'art. 357 c.p., nonché sulla ritenuta competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di NO).
Con successivo atto 22/1/04 (pervenuto il 23/1/04) la difesa IC riproduceva copia del "Parere pro veritate dell'avv. Montanaro sulla nozione di pubblico ufficiale" (già acquisito dalla Corte d'appello).
All'odierna udienza, il Procuratore generale presso questa Corte e i Difensori delle imputate hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni (gia sintetizzate in epigrafe).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la difesa IC, la qualifica di pubblico ufficiale sarebbe stata attribuita a costei erroneamente e avrebbe dovuto essere riconosciuto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, giacché: l'art. 7 n. 4 c.p. dovrebbe essere interpretato rigorosamente;
la IC non era pubblico ufficiale (svolgeva solo mansioni materiali o d'ordine, senza possibilità decisionali autonome, senza alcuna delega da parte dell'ambasciatore;
lo svolgimento delle predette mansioni era sottoposto a controlli superiori); gli atti compiuti dalla donna sarebbero stati a torto ritenuti ascrivibili alla categoria di quelli c.d.
"endoprocedimentali".
Le doglianze non sono fondate.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 6^, sent. 1943 del 16/2/99, Mascia e altro;
Cass. 5^, sent. 7120 del 25/1/99, P.M. in proc. Di Sante;
Sez. Un.; sent. 10086 del 24/9/98, Citaristi;
Cass. 6^, sent. 5575 del 13/5/98, P.M. in proc. Bellifemine;
Cass. 6^, sent. 4825 del 23/4/98, Pavan Gattolin;
Cass. 6^, sent. 7972 del 26/8/97, Dezzuti), ai sensi dell'art. 357 c.p., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione (sia pure in misure ridotta) alla formazione della volontà della pubblica amministrazione;
ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi (nel senso che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna della attività medesima) giacché ogni atto preparatorio, propedeutico e accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione) comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche.
D'altro canto (v. sul punto: Cass. 6^, sent. 4089 del 29/11/2000, Tenaglia L.), ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati "commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla loro funzione" (secondo quanto previsto dall'art. 7 n. 4 c.p.), non è necessario un rapporto stabile di servizio con l'amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di compiti temporanei e/o di una missione occasionale.
Nel caso di specie, in piena consonanza con i principi giurisprudenziali appena richiamati e sulla base degli elementi probatori acquisiti - e perciò stesso con "valutazione squisitamente di merito, in quanto tali non censurabili in sede di legittimità" (v. infatti: Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri) - la Corte territoriale pose, correttamente e convincentemente, in evidenza: come la qualità di pubblico ufficiale fosse da riconoscere a entrambe le imputate (ancorché non contestata, in appello, dalla AC); come i richiedenti del visto fossero "esposti alla decisione inappellabile delle impiegate allo sportello" e come il diniego del visto da parte di esse impiegate "equivalesse, in sostanza, a una manifestazione di volontà negativa proveniente dall'ambasciata" (essendo stata affidata alle impiegate "ampia e indiscussa libertà" di decidere autonomamente se dare assenso alla richiesta e farla proseguire verso le fasi successive, oppure se interromperne il corso con un rifiuto;
facendo parte tale "libertà" del sistema vigente;
non essendo mai stato esercitato efficacemente il teorico potere di controllo spettante al funzionario cui era demandata la firma finale;
avvenendo "a pacchi di 40 - 50 per volta" la firma finale dei visti predisposti dalle impiegate;
essendo in concreto impossibile ogni forma di controllo); come, insomma, la IC avesse esercitato di fatto poteri decisionali e autoritativi ("quantomeno nel momento in cui effettuava la scelta tra il rifinito e la procedibilità della richiesta": così testualmente a pag. 12 sent. imp.); come, sotto un secondo profilo, la qualità di pubblico ufficiale fosse da riconoscere alla IC e alla AC, in quanto "soggetti formalmente non muniti di una specifica formale, ma inseriti nel contesto dell'amministrazione attiva in un modo tale da far su di loro riverberare la natura pubblicistica, autoritativa o certificativa, caratteristica di siffatta nozione" (costituendo la valutazione della richiesta, da parte delle impiegate allo sportello, così come la riscossione delle tasse consolari e l'attestazione della correlativa percezione, "fasi-presupposto necessarie della procedura": v. infatti alle pagg. 10, 12, 13, 14 Sent. imp.); come la tesi secondo cui la IC si sarebbe limitata allo svolgimento "di mere verifiche materiali" e/o si "semplici mansioni d'ordine", fosse smentita dagli elementi probatori acquisiti (diffusamente indicati alle pagg. 14 - 15 Sent. imp.).
- I difensori di entrambe le imputate hanno lamentato l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di NO (motivo 1 del ricorso AC e motivo 2^ del ricorso IC) e la violazione degli artt. 9 - 10 c.p.p.: entrambi hanno sostenuto che l'ordine di precedenza previsto da tali norme sarebbe "vincolato e vincolante" e che il forum praeventionis (e/o detentionis) avrebbe carattere solo sussidiario;
in particolare, la difesa IC ha sostenuto (citando pronunce giurisprudenziali emesse nella vigenza del codice di rito abrogato) che avrebbe dovuto riconoscersi la competenza "di uno dei giudici dei luoghi in cui risiedevano gli imputati" (e più precisamente del giudice del circondario più vicino al luogo del fatto); la difesa AC, a sua volta, ha insistito nell'indicare la competenza per territorio della autorità giudiziaria di ON (essendo stati commessi all'estero i reati ipotizzati;
ed essendo l'imputata AC domiciliata in Carcare).
Anche queste censure devono essere disattese, sulla base delle condivisibili considerazioni del giudice d'appello, che sottolineò opportunamente (v. a pag. 16 Sent. imp.): come, effettivamente, i criteri per la determinazione della competenza territoriale fossero quelli dettati dall'art. 10 c.p.p.; come le divergenti indicazioni delle imputate (la IC aveva indicato la competenza del Tribunale di Roma, in quanto sede del Ministero degli Esteri, dal quale essa prevenuta dipendeva;
la AC, anch'essa anagraficamente residente in Lagos, aveva indicato la competenza del Tribunale di ON, essendo essa domiciliata in Carcare) rendessero impossibile "la fissazione di un foro comune alle due giudicabili, in dipendenza della loro residenza e del loro domicilio"; come solo la AC avesse "rivendicato un domicilio in Italia, legato all'effettività dei suoi affari e interessi"; come, dunque, l'unico elemento di comune collegamento utilizzabile ai fini della competenza "(fosse) quello, subordinato, di cui all'art. 10 citato, cui (avevano) fatto riferimento tanto il G.I.P. quanto il Tribunale"; come, infatti, la contestazione del reato in forma di concorso avvincesse i concorrenti con il legame di connessione previsto dall'art. 12 lett. a) e imponesse un unico giudizio anche in deroga alla competenza territoriale (v., in generale sul tema: Cass. 6^, sent. 4089 del 29/11/2000, Tenaglia, già citata supra); come, dunque, nell'impossibilità di rintracciare un unico foro basato su un'identica residenza o su un analogo domicilio, il solo criterio invocabile risultasse quello riferito all'ubicazione dell'ufficio della pubblica accusa (la giurisprudenza citata dalla difesa IC, con riferimento al periodo di vigenza del "vechcio" codice di rito, appare superata - sul punto - dalle pronunce di questa Corte dopo l'entrata in vigore del "nuovo" c.p.p.; si vedano, infatti, per la speculare fattispecie di cui all'art. 9 c. 3 c.p.p.;
Cass. 2^, sent. 1312 del 13/2/97, Mazza;
Cass. 1^, sent. 3617 del 19/12/91, confl. Comp. Tra Pret. Vigevano e Pret. Verbania in proc. Liseno e altri).
- Entrambe le difese hanno sostenuto (si vedano in particolare i motivi 3^ - 4^ - 5^ del ricorso IC, nonché i motivi 2, 3, 4, 5, 7 del ricorso AC) che avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili e inattendibili le dichiarazioni accusatorie di IN UD in DE e di IA EL in BO (la prima aveva descritto in tutti i dettagli il meccanismo adoperato dalle imputate i indicato i nomi dei personaggi che le avevano coadiuvate:
pagg. 7 - 8 sent. imp.; la seconda, assegnata all'ufficio visti, aveva finto di accettare la proposta della IN di lasciarsi coinvolgere in un ulteriore affare illecito;
constatato che il commercio illecito esisteva davvero, d'accordo con il marito e con il consigliere d'ambasciata LL, aveva registrato un successivo colloquio con la IN e poi aveva rivelato la vicenda all'ambasciatore: v. a pag. 8 sent. imp., nonché nella parte narrativa di questa stessa decisione): le dichiarazioni rese dalle due donne agli inquirenti (in qualità di persone informate sui fatti) erano inutilizzabili giacché fornite da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto esser sentiti con le garanzie previste per le persone sottoposte alle indagini (ex art. 63 c. 2 c.p.p.); ne' sarebbe valso a sanare tale "radicale inutilizzabilità" il fatto che, sentite finalmente in veste di indagate per reato commesso il 19/3/96, le due donne avessero dichiarato di confermare le precedenti asserzioni;
sarebbero state violate anche le norme di cui alle leggi, sul "giusto processo", per esser state irritualmente e irregolarmente acquisite delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da persone che - in sede dibattimentale - si erano sottratte al contraddittorio (la verifica dell'attendibilità, lungi dall'essere "riscontrata da altri elementi di prova di diversa natura e origine, cioè ontologicamente diversi nel loro momento genetico", si sarebbe risolta in una mera tantologia: perché BO, LL e i tre poliziotti italiani si erano limitati a riferire quanto loro raccontato dalle due donne;
perché la EL sapeva solo ciò che le aveva detto la AT DE;
perché entrambe le donne avevano riferito generiche circostanze apprese de relato, con impossibilità di esaminare l'originaria fonte della notizia;
perché il residuo materiale probatorio (testimonianze di impiegati e funzionari dell'ambasciata, dichiarazioni ET, intercettazioni e registrazione) era di cattiva qualità e ambiguo;
perché le dichiarazioni IN erano state smentite (come quelle della EL) dai testi ES e HU).
Neppure queste doglianze possono ritenersi fondate, giacché la Corte territoriale non mancò di porre correttamente in evidenza:
a) quanto alla pretesa violazione dell'art. 63 c. 2 c.p.p.; come gli atti processuali compiuti dal P.M. il 19/3/96, lungi dal risolversi in meri richiami di quanto in precedenza dichiarato, avessero "costituito veri e propri interrogatori a tutti gli effetti" (per il loro esauriente e dettagliato contenuto;
per quanto diffusamente precisato sui particolari dell'intera vicenda;
per esser state contestate alle interessate le circostanze risultanti dalla conversazione registrata e le dichiarazioni precedentemente rese);
come quanto avvenuto non potesse "essere ridotto a un acritico richiamo a dichiarazioni processualmente inutilizzabili, strappato a soggetti finalmente assunti a verbale con il rispetto delle regole di legge" (dovendosi riconoscere efficacia di atto utilizzabile "alla finale manifestazione di volontà del teste - persona indagata");
come, in ogni caso, il contenuto degli interrogatori, pur se depurato dal richiamo alle dichiarazioni precedenti, offrisse "completi spunti di prova autonomamente valutabili" (v. alle pagg. 18 - 19 sent. imp.);
b) quanto alla pretesa violazione dei principi introdotti con la normativa sul "giusto processo" (con particolare riferimento al nuovo testo dell'art. 111 Costituzione e alle modifiche del codice di rito per l'attuazione della riforma): come il regime applicabile nel momento in cui la IN e la EL (che avevano reso dichiarazioni ex art. 210 c.p.p., in quanto indagate per reato commesso), in dibattimento, si erano avvalse della facoltà di non rispondere, fosse "quello delle contestazioni disciplinato dall'art. 500 c. 2 bis e 4 c.p.p." (effettivamente applicato dal Tribunale, secondo quanto ribadito a pag. 19 sent. imp.); come la normativa intervenuta dopo la decisione di primo grado (Legge costituzionale 23( 11/9 2 n. 2; D.L. 7/1/2000 n. 2; Legge 1/3/2001 n. 63) consentisse di ritenere applicabile al caso di specie il principio dettato dall'art. 26 della Legge 63/01, come aveva precisato come "l'utilizzabilità conseguente all'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 1 c. 2 D.L. n. 2/2000 (per cui "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si era poi volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, potevano essere valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità era confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità), valeva soltanto per le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25/2/2000" (pag. 19 sent. imp.); come, dunque, le dichiarazioni in questione (regolarmente acquisite al fascicolo del dibattimento ratione temporis) potessero e dovessero essere valutate solo "con riguardo alla credibilità delle dichiaranti, alla intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese e alla sussistenza di elementi di riscontro" (così testualmente a pag. 20 sent. imp.): il tutto (osserva questa Suprema Corte) in piena e assoluta consonanza con i principi ribaditi dalle pronunce della Corte Costituzionale (sent. 26/2/2002 n. 32 e ordinanza n. 36 in pari data) espressamente richiamate alla pagg. 25 e ss. del ricorso IC;
c) quanto al conseguente specifico problema della attendibilità delle dichiaranti in questione: come l'attendibilità intrinseca emergesse non solo da quanto già sottolineato dal Tribunale (precisa e lucida ricostruzione dei fatti;
concordanza delle rispettive versioni;
genuinità del nastro registrato;
mantenimento delle stesse dichiarazioni nel tempo: v. alle pagg. 29 - 33 Sent. Trib.), ma anche dagli ulteriori elementi evidenziati dalla stessa Corte territoriale alle pagg. 29 - 30 della propria decisione (evoluzione del rapporto fra le due donne;
carenza di interesse a inventarsi una vicenda illecita di cui dirsi partecipi;
conoscenza e sperimentazione diretta del Sistema concussivo, con conseguente irrilevanza del fatto che le prime notizie fossero state fornite "da fonti rimaste non esattamente identificate o generiche"); come le dichiarazioni IN e EL avessero trovato significativi riscontri non solo in quanto riferito dal BO (marito della EL) e dal LL (consigliere d'ambasciata) su particolari e circostanze di cui avevano avuto cognizione diretta (pagg. 8, 15, 28, 29, 30 della sent. imp.), ma anche nelle deposizioni dei funzionari di polizia Monk Roy, Francesco De Simeis e Luciano De TA (per quanto da essi direttamente constatato nello "svolgimento del servizio amministrativo di supporto all'Ufficio Visti" a essi stessi affidato;
sulla base delle convincenti "valutazioni di merito, in quanto tali non censurabili in Cassazione" svolte dalla Corte territoriale: v. alle pagg. 23, 24, 29, 32, 33), nelle dichiarazioni di IO ET (non certo per la parte relativa a "fatti saputi da terzi", quanto piuttosto per il fatto che anch'essa ebbe a sperimentare (direttamente) di persona (come la EL) l'effettiva esistenza del sistema organizzato criminoso finalizzato al commercio dei visti"; tanto più che la credibilità della teste non poteva ritenersi "compromessa" dalle "contraddizioni e incongruenze" evidenziate dagli appellanti": v. in proposito le diffuse e corrette puntualizzazioni di cui alle pagine 30 - 32 Sent. imp.)), in quelle di DA OR EN (anche in questo caso solo per le vicende vissute direttamente": pagg. 33 - 34 sent. imp.); nei risultati delle indagini di P.G. esperite (nonostante le "ambiguità riscontrate nelle intercettazioni effettuate dopo l'inizio delle indagini italiane", menzionate espressamente dai ricorsi: v. infatti alle pagg. 46 e ss Sent. imp.);
come le apparenti smentite provenienti dalla ES e dallo Nkagbu fossero motivate esclusivamente dalla necessità di difendere se stessi, e conseguentemente non fossero "idonea a infirmare il resoconto di una vicenda vissuta di persona dalla IN, dalla EL, dal consigliere LL, dal BO, e appresa per bocca di costoro degli agenti di polizia applicati all'ambasciata" (così testualmente, e convincentemente, a pag. 29 sent. imp.). È appena il caso di aggiungere, per concludere sul punto: che, pur dovendosi prescindere da quanto appreso da molti testi solo de relato e/o dalle "ambiguità" emerse nella vicenda, i significativi "elementi di riscontro" acquisiti confortano comunque le concordanti versioni dei fatti proposte dalla IN e dalla Melograno;
che conseguentemente, le versioni dei fatti rese da entrambe sono state correttamente ritenute "attendibili" dalla Corte territoriale (oltreché "utilizzabili", in ossequio anche alla più recente normativa); che le ulteriori doglianze proposte in proposito dai ricorrenti si risolvono sostanzialmente in "censure di merito, non consentite in sede di legittimità" (v. le già citate decisioni nn. 930/96 e 6402/97 di questa stessa Corte). - La difesa IC (motivo 3^ del ricorso) ha riproposto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da cittadini AN in occasione della ricognizione di persona effettuata, in sede di incidente probatorio, in assenza di difensore:
si tratterebbe di prove illegittimamente assunte e quindi inutilizzabili, giacché detti AN (in quanto "concorrenti nel reato di corruzione contestato, in tesi di accusa, in via alternativa alla concussione") avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie difensive previste dal legislatore;
in ogni caso, la dedotta inutilizzabilità avrebbe dovuto essere riconosciuta quantomeno nei confronti della ricorrente IC.
La tesi difensiva è da rigettare, dovendosi condividere la decisione della Corte territoriale, secondo la quale: a) l'eccezione riguardava i soli MO MO HE e WO YO (giacché non comparsi nel dibattimento), mentre tutti gli altri soggetti menzionati nell'appello avevano reso regolari deposizioni in dibattimento (rendendo così irrilevante ogni precedente dichiarazione); b) in ogni caso, "poiché nel momento dello incidente probatorio (l'ipotesi) di correità nel delitto di corruzione appariva meramente astratta e smentita dalle acquisizioni effettuate", era corretta "la posizione di testi-parti lese" attribuita a coloro dei quali si chiedeva la citazione per l'atto di ricognizione di persona (v. infatti: Cass. 6^, sent. 3444 del 19/3/98, Cunetto); c) il disposto dell'art. 63 c. 2 c.p.p. non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni, anche se irritualmente assunte, che siano comunque favorevoli al soggetto che le ha rese (v. in proposito: Sez. Un., sent. 1282 del 13/12/96, Carpanelli e altri;
Cass. 1^, sent. 3164 dell'8/9/97, Calabrò; Cass. 1^, sent. 5514 del 16/12/98, Hidri Imed;
Cass. 1^, sent. 4556 del 23/10/98, Leoci;
Cass. 6^, sent. 3569 del 18/3/99, Minniti;
Cass. 1^, sent. 7258 dell'8/6/99, Oliva e altri): ipotesi, quest'ultima, che la Corte territoriale ha ritenuto verificatasi nella specie (si legge infatti testualmente a pag. 21 Sent. imp.: "Non v'è dubbio che, con riguardo ai soggetti citati per la ricognizione di persona, andava a loro favore il fatto di spiegare che essi avevano acquistato i visti per uscire dalla Nigeria perché costrettivi dal fatto che altrimenti non avrebbero avuto tale autorizzazione"; e ancora: "Non si trattava, cioè, di una vicenda di favori comperati per denaro bensì dell'assoggettamento a una imposizione che ravvisava nel pagamento l'unico mezzo per ottenere l'autorizzazione dell'espatrio. Vera questa versione, ne risultava l'irresponsabilità penale delle dichiaranti").
- Con il motivo 3^ bis del proprio ricorso (pagg. 19 ss. dell'atto di impugnazione) la difesa IC ha riproposto la tesi secondo cui sarebbero state erroneamente acquisite al dibattimento (ex art. 512 c.p.p.) le sommarie dichiarazioni rese alla P.G. durante le indagini preliminari da numerosi cittadini AN, poi non comparsi al dibattimento (IG IO, IE OU, BE SE, OM UW UL, WO YO TU, AG ER, AG MA, WO AD ST, KA KA, OR TH, GI OL ER e AL ER): i giudici del merito, "con una valutazione ex post, anziché ex ante", avrebbero a torto ritenuto che l'irreperibilità (per il dibattimento) non fosse prevedibile;
avrebbero, inoltre, omesso qualsiasi motivazione circa "l'impossibilità di ripetere, in giudizio, le dichiarazioni rese in precedenza" (tanto più che la stessa Corte territoriale aveva contraddittoriamente affermato che taluna delle persone in questione "era stata raggiunta senza difficoltà da citazione per l'incidente probatorio" e che alcune vi si erano presentate).
- Le tesi proposte non sono condivisibili.
- La Corte territoriale, invero, dopo aver opportunamente escluso che al caso di specie fosse applicabile l'art. 512 bis c.p.p. (sia nella "vecchia" formulazione, sia in quella introdotta dall'art. 43 Legge 16/12/99 n. 479), giacché riferibile solo alle persone anche di fatto (oltreché formalmente) residenti all'estero (v. in proposito:
Cass. 3^, sent. 2470 del 29/2/2000, Massi;
v. anche: Cass. 3^, sent. 13405 del 28/12/2000, Puccio e altri), pose giustamente in evidenza:
come proprio la stabile inserzione dei soggetti in questione nel nostro Paese (inequivocabilmente risultante dai significativi elementi di fatto indicati alle pagg. 22 - 23 sent. imp.), consentisse di escludere che "l'irreperibilità per il dibattimento" fosse facilmente prevedibile, con valutazione ex ante (pag. 23 sent. imp.); come, dunque, per tali persone non ricorressero "probabilità di sparizione maggiori di quanto valga per ogni altro comune cittadino" (ibidem); come tale conclusione fosse corroborata proprio dal fatto che taluni erano stati regolarmente citati per l'incidente probatorio e vi si erano presentati (ibidem).
È appena il caso di aggiungere che - secondo il più recente orientamento giurisprudenziale nell'interpretazione dell'art. 512 c.p.p. (v. infatti: Cass. 1^, sent. 2412 del 13/6/01, Bentouiza) -
proprio "l'irreperibilità per cause imprevedibili" rende oggettivamente impossibile la formazione della prova in contraddittorio (anche sotto forma di ripetizione dell'atto). Devesi ritenere, in conclusione, che le norme di cui agli artt. 512 e 512 bis c.p.p. siano state correttamente applicate dalla Corte d'appello di NO nei confronti delle persone di cui ci si occupa. Anche la difesa AC ha lamentato "Violazione degli artt. 512 e 512 bis c.p.p., con riferimento alle posizioni dei cittadini AN
IS NA AK e DE MA" (motivo 6 del ricorso): non troverebbe applicazione l'art. 512 bis c.p.p.; l'allegazione di un impedimento non significherebbe "necessariamente" una definitiva rinuncia a partecipare all'udienza; nel caso di specie non sarebbe stato applicabile neppure l'art. 512 c.p.p., giacché l'asserito impedimento del teste MA (malaria) non venne documentato da alcun certificato medico (sicché il Tribunale avrebbe dovuto: a) far rinnovare la citazione;
b) verificare l'effettiva impossibilità di ripetizione dell'atto, ex art. 512 c.p.p.; c) applicare l'art. 512 bis c.p.p.). Le doglianze - ai limiti dell'ammissibilità, giacché chiaramente risolventisi in "censure di merito" e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella effettuata dal Tribunale e dalla Corte d'appello (le une e l'altra non consentite in sede di legittimità, secondo le pronunce, già citate supra, delle Sezioni Unite penali di questa Corte) - sono comunque infondate, giacché la Corte territoriale non mancò di sottolineare correttamente: a) come i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese ai funzionari della Questura Torinese (a suo tempo recatisi in Nigeria per compiervi atti istruttori) dal CK e dallo MA, fossero stati ritualmente acquisiti dal Tribunale in base al testo all'epoca vigente dell'art. 512 bis c.p. (in ossequio al principio tempus regit altum), essendosi ritenuta "l'irreperibilità del primo e l'impossibilità a comparire del secondo"; b) come "l'irreperibilità" del CK fosse stata correttamente ritenuta (giacché il soggetto era risultato "non più alle dipendenze dell'Istituto italiano di cultura", oltreché "non più presente in Nigeria": v. alle pagg. 25 e 34 Sent. imp.); c) come fosse stata altrettanto correttamente ritenuta - sulla base delle circostanze di fatto concretamente emerse (compiutamente analizzate a pag. 25 sent. imp.) - "l'impossibilità a comparire" dello MA (dovendosi considerare "definitivo e dovuto all'esistenza di una grave malattia" il suo rifiuto, comunicato per fax dalla Ambasciata italiana;
non ponendosi problema di indagare sull'attendibilità del dedotto impedimento, giacché l'esistenza dell'affezione malarica era stata formalmente "comunicata da funzionari dell'ambasciata ed era riferita a persona che con l'ambasciata aveva avuto e aveva rapporti di collaborazione", in qualità di "autista dei coniugi Tombini- AC"; non apparendo dubbio "che il rinnovo della citazione, come richiesto dall'appellante, avrebbe condotto ad analogo risultato negativo") e come pertanto "ricorressero sia gli estremi di acquisizione previsti dall'art. 512 c.p.p. e sia quelli regolati dall'art. 512 bis c.p.p." (v. alle pagg. 25 e 34 già citate supra). Quanto ai contenuti delle dichiarazioni rispettivamente rese, è inesatta l'affermazione secondo cui i due testi si sarebbero limitati a deporre "su generiche circostanze apprese da terzi indeterminati" (come si vorrebbe a pag. 31 del ricorso IC), giacché la Corte territoriale sottolineò come "le deposizioni in questione (fossero) di particolare rilievo (solo) nelle parti che (attenevano) agli episodi specifici riferiti" (frequentazione dell'ambasciata per cercarvi la IC e la AC, da parte di ST Nweze;
ripetute consegne di passaporti alla AC da parte di tale Peter;
aiuto della AC a costui per uscire di prigione e trovarsi un lavoro: v. a pag. 34 sent. imp.).
- Secondo la difesa IC (motivo 6^ del ricorso), la motivazione della Corte territoriale avrebbe "erroneamente e illogicamente" motivato la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (esaminate senza tener conto dei criteri di particolare attenzione e prudenza richiesti dalla giurisprudenza):
alcune di dette persone non avevano diritto al "visto" (e comunque l'avevano ottenuto solo IN DI TI e ZI AL); le carenze riscontrate dallo ispettore TI circa "la compilazione e tenuta della documentazione in ambasciata" (pag. 27 sent. imp.) trovavano spiegazione nel fatto che lo stesso TI aveva potuto esaminare solo le copie dei registri (presso la Questura di NO) e non gli originali (rimasti in ambasciata a Lagos); vi erano stati veri e propri "travisamenti dei fatti" e "valutazioni errate", in particolare, con riferimento alle posizioni di MA OB (la cui convivente non aveva diritto al ricongiungimento familiare), di OS FE (che non aveva riconosciuto la IC), dei coniugi OM CH e LI DI TI (il pagamento a un intermediario non provava il coinvolgimento della IC;
l'ì contro con costei era avvenuto in seguito ed era stato casuale, in quanto determinato solo dal fatto che l'imputata era allo sportello), di ZI AL (al quale il visto era stato rilasciato il 22/6/90, quando la IC era in ferie;
tanto più che l'ZI aveva parlato di "un'impiegata con gli occhiali e le efelidi").
Le doglianze si risolvono, all'evidenza, in "mere censure di fatto" e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già effettuata dai giudici del merito (le une e le altre non consentite in sede di legittimità, secondo quanto si è già più volte rimarcato in questa stessa decisione).
Tanto più che la Corte territoriale (come già il Tribunale) non mancò di valutare con la dovuta attenzione e prudenza le dichiarazioni delle persone offese (con esplicito riconoscimento anche degli elementi di dubbio e/o incertezza via via riscontrati), nè di esaminare le specifiche questioni riproposte in questa sede dalla ricorrente, ne' di precisare per quali ragioni e/o in quali limiti le versioni rispettivamente rese consentissero di individuare conforti e/o conferme alle tesi accusatorie (v. infatti alle pagg. 35 e ss. sent. imp.).
Con il motivo di ricorso n. 7, la difesa AC ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione sotto diversi profili:
il ruolo della donna sarebbe stato "confinato a mero controllore di quello della IC" (solo per essere stata amica di costei, giacché nessuna delle asserite persone offese aveva attribuito alla monaci alcunché di illecito, ne' l'aveva riconosciuta o individuata); l'episodio descritto da SE BE FA (aveva avuto un approccio con un connazionale, al quale aveva consegnato 1000 dollari USA per ottenere il visto;
il giorno dopo, detto connazionale (che lei stessa aveva visto parlare con la AC) le aveva riconsegnato il passaporto con il "visto") assumeva un significato assolutamente neutro;
KA WE e WO YO avevano riconosciuto la IC (e non la AC) come eventuale e possibile destinataria delle somme di denaro;
la EL si era limitata a mere congetture e la IN DE aveva fatto riferimento solo a una fantomatica venditrice di riso (non meglio identificata) e a tale SE (che l'aveva smentita); poteva parlarsi, dunque, "al più di indizi, non certo di elementi di prova", stante l'assoluta carenza di riscontri individualizzanti;
la stessa Corte territoriale, del resto, aveva riconosciuto che "per quanto concerne la AC . la motivazione (del Tribunale) non è particolarmente articolata, ne' con riguardo alla diretta partecipazione di costei ai fatti delittuosi, ne' con riferimento alla contestazione di un concorso nel reato ex art. 110 c.p." (secondo la difesa a pag. 48 sent. imp.).
Premesso che di alcune di tali doglianze (quelle relative all'attendibilità della EL e della IN) ci si è già occupati in altra parte di questa stessa sentenza (v. infatti supra le considerazioni già svolte in proposito), pare al Collegio giudicante che dette censure attengano sostanzialmente al merito (con conseguente inammissibilità in questa sede di legittimità) e siano comunque infondate, posto che la Corte territoriale: a) spiegò per quali ragioni e in quali limiti dovesse darsi credito a quanto dichiarato da SE BE FA (v. infatti a pag. 35 sent. imp.; v. anche alle pagg. 38 - 39 sent. trib.); b) non affermò mai che KA e WO avessero indicato la AC quale "destinataria delle somme di denaro" (v. a pagg. 50 - 39 sent. imp.; v. anche alle pagg. 45 - 46 e alle pagg. 49 - 50 sent. trib.; anche e soprattutto perché entrambe le odierne ricorrenti furono assolte con formula piena dal preteso reato in danno della WO già in primo grado);
c) attribuì chiaramente all'appellante la tesi secondo cui "nei confronti della AC la motivazione del Tribunale non era particolarmente articolata" (la lettura completa delle pagg. 48 - 49 della sent. imp. non consente dubbio alcuno sull'univocità di tale attribuzione!); d) rifiutò, altrettanto chiaramente, tale tesi, ponendo in evidenza quali e quanti elementi probatori consentissero di ritenere (in quanto "plurimi e di sicura consistenza") che la AC "aveva svolto un ruolo attivo e consapevole di concorrente (della IC) nella vicenda dal commercio dei Visti" (v. infatti alle pagg. 49 - 50 sent. imp.), pur considerando che essa "ricopriva un incarico più defilato alla vista del pubblico (che assediava .) non era addetta allo sportello e, in sostanza, svolgeva una funzione intermedia tra l'intervista al richiedente e la finale firma del visto" (ibidem).
- Con il 7^ motivo di ricorso (violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti), la difesa del IC ha sostenuto che nel caso di specie avrebbero potuto e dovuto ravvisarsi, al più, gli estremi dei reati di corruzione e/o di truffa aggravata ("commessi dal cittadino allo estero, prevedendosi per gli stessi una pena edittale nel minimo inferiore ai tre anni di reclusione"), con conseguente necessità della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia (ex art. 9 c. 2 c.p.). La doglianza non è fondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ai fini della configurabilità del delitto di concussione, le minacce da parte dell'agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini del discrimine con la fattispecie della corruzione, atteso che la condotta costrittiva (o, ancor più, quella induttiva) può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo e sottostare a un'ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa (e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue) configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa;
ne consegue che chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico (attuale o futuro) o per altra valutazione utilitaristica;
in altre parole, occorre che il giudice accerti (e ne dia conto in motivazione) il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instauratosi tra i due, che deve essere caratterizzato da una pretesa del primo (ancorché implicita o indiretta) e da una correlativa pressione sul secondo, tale da porre costui in uno stato comunque di soggezione rispetto alla volontà altrui (v. infatti: Cass. 6^, sent. 11918 del 21/11/2000, Pivetti e altri;
Cass. 6^, sent. 3488 del 17/3/2000, P.M. in proc. Cascini e altro;
Cass. 6^, sent. 2265 del 24/2/2000, P.G. Lattanzi e altro). D'altro canto, sempre secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la distinzione tra il reato di concussione e quello di truffa (che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione) va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse (in tal senso:
Cass. 6^, sent. 11259 del 26/10/98, Sacco M.A.; v. anche: Cass 6^, sent. 5538 dell'11/5(2000, Mazzenga;
Cass. 6^, sent. 5346 del 28/5/96, Ferrara e altro). Proprio in piena consonanza con i condivisibili orientamenti giurisprudenziali appena richiamati, la Corte territoriale (come già in precedenza il Tribunale, alle pagine 50 - 53 della propria decisione) escluse che nei fatti contestati alle prevenute potessero riscontrarsi gli estremi di reati diversi dalla concussione, sottolineando opportunamente: come l'imponente quadro probatorio emerso consentisse di ribadire l'affermazione del Tribunale secondo la quale "il commercio dei visti era stato esercitato in due forme:
la vendita delle autorizzazioni tramite intermediari e i comportamenti di tipo concussivo"; come tutte le testimonianze fornite dalle persone offese concordassero sul punto che "occorreva pagare alle impiegate della ambasciata se si voleva ottenere il visto" (avendo la maggior parte dei testi "vissuto direttamente il sistema attuato del rifiuto dell'autorizzazione, dell'avvicinamento a opera dell'intermediario, del pagamento di quanto richiesto e del successivo ottenimento del visto"; essendosi sottomessi "al sistema vigente" anche coloro "che si erano rivolti subito all'intermediario"); come la IC e la AC (sulla cui qualità di "pubblici ufficiali al servizio dello Stato" non possono sussistere dubbi - contrariamente a quanto sembra volersi sostenere nella "memoria difensiva 21/1/04" - tenuto conto, per un verso, dei compiti effettivamente svolti e, per altro verso, dei principi enunciati dalla già citata sentenza n. 4089/2000 di questa stessa sezione 6^ della Suprema Corte) avessero organizzato il proprio servizio in modo tale che "la qualità o la funzione rivestita (assumesse) importanza prevaricatrice e il soggetto passivo si (inducesse) a una prestazione quale unico mezzo per evitare una conseguenza sfavorevole . e che questo "visto" potesse essere ottenuto dai richiedenti, in moltissimi casi, soltanto pagando una somma rilevante . e cioè sottostando a una prevaricazione diretta a procurare una utilità ingiusta al pubblico ufficiale" (con conseguente impossibilità di qualificare il fatto come "corruzione", solo perché molto spesso i passaporti esibiti erano falsi e gli interessati erano mossi anche da animus lucrandi); come dovesse escludersi anche ogni ipotesi di truffa, giacché i richiedenti erano "consapevoli di dare o promettere qualcosa di non dovuto" e giacché, se mai, proprio l'eventuale falsità del passaporto "assicurava l'impunità al funzionario infedele" (posto che "ben difficilmente la vittima avrebbe denunciato la prevaricazione subita, a costo di far scoprire la propria posizione di irregolarità") e che comunque "il risultato utile promesso era stato effettivamente raggiunto" (posto che tutti coloro cui il visto era stato rilasciato avevano potuto raggiungere l'Italia).
- Entrambe le difese (motivo 8 del ricorso AC;
motivo 8^ del ricorso IC), hanno lamentato - da ultimo - l'eccessività della pena inflitta.
La doglianza, chiaramente attinente al merito, è comunque infondata, giacché la Corte territoriale determinò l'entità della pena da infliggere a ciascuna delle imputate (riducendola, comunque, rispetto a quella inflitta in primo grado) facendo esplicito e corretto richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e ciò sia quanto alla misura della pena - base sia quanto all'aumento per la continuazione, il tutto in piena e assoluta consonanza con gli orientamenti giurisprudenziali di gran lunga prevalenti (v. infatti: Cass. 3^, sent. 9528 del 7/9/2000, Nitti C.; Cass. 1^, sent. 150 del dì 8/1/99, Renda G.; Cass. 5^, sent. 11945 del 19/10/99, De Rosa e altri;
Cass. 6^, sent. 9120 del 4/8/98, Urzata S. e altri;
Cass. 1^, sent. 1059 del 10/3/97, Gagliano;
Cass. 6^, sent. 8156 del 3/9/96, P.M. e Moscato).
- Le considerazioni fin qui svolte, consentono di ritenere - conclusivamente - che la Corte d'appello di NO abbia sostanzialmente fornito una motivazione congrua, esauriente e immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che le ricorrenti, per contro, si siano limitate a riprodurre - anche in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito (e segnatamente la Corte territoriale avevano già correttamente affrontato e risolto.
Al rigetto dei rispettivi ricorsi, consegue la condanna di MA IC e ZI AC - in solido - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004