Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, l'addetto all'ufficio urbanistica comunale, incaricato di svolgere l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio, che rappresenti falsamente al responsabile del procedimento la sussistenza delle condizioni per il rilascio del provvedimento sanante, concorre nel delitto di cui all'art. 323 cod. pen. che è integrato anche da attività materiali o comportamenti che costituiscono comunque manifestazioni dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla titolarità, in capo all'autore, di poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/11/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3272
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 48362/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA VINCENZO, n. 8/06/1963 a FINALE LIGURE;
EG CLAUDIO, n. 22/02/1958 ad ALASSIO;
avverso la sentenza della Corte d'appello di GENOVA in data 17/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. S. Meloni e dell'Avv. C. Arduino, che hanno chiesto accogliersi i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/04/2013, depositata in data 16/07/2013, la Corte d'appello di GENOVA confermava la sentenza del tribunale di SAVONA del 17/10/2010 appellata dai ricorrenti, con cui i medesimi erano stati condannati alla pena sospesa di un anno di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti responsabili del reato di abuso d'ufficio tentato in concorso, per aver compiuto, con le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nel capo di imputazione, atti idonei diretti in modo non equivoco a far rilasciare alla società RIVIERA TRADE s.r.l. due permessi di costruire in sanatoria illegittimi, sia quanto ai presupposti di fatto che a quelli di diritto, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla propria volontà e specificamente a causa dell'intervento e degli accertamenti effettuati dal responsabile dell'U.T. comunale e dalla polizia municipale (fatto contestato come commesso fino al 25 giugno 2007).
2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, impugnando la predetta sentenza e deducendo, il SA, quattro motivi e, il EG, cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce il SA, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile nella condotta del ricorrente il reato di tentato abuso di ufficio in concorso, in realtà, sostiene il ricorrente, dall'istruttoria dibattimentale, come pure riconosciuto dai giudici di merito, era chiaramente emerso che l'imputato non avesse mai avuto sin dall'inizio la collaborazione del funzionario munito di potere di firma per il rilascio del provvedimento di condono;
la contestazione mossa al ricorrente, infatti, consisteva nell'aver questi, in concorso con il ON, rappresentato al funzionario comunale con potere di firma (tale Trevia) un'opera condonabile, ben sapendo che tale opera non lo fosse;
tale comportamento, ad avviso del ricorrente, avrebbe tutt'al più potuto integrare il tentativo di trarre in inganno il funzionario con rappresentazioni della realtà differenti dal vero;
diversamente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la falsa rappresentazione al funzionario comunale munito del potere di firma (sempre rifiutatosi di firmare) ove effettuata da altro pubblico ufficiale, costituisse un abuso di ufficio tentato;
tale soluzione sarebbe, a giudizio del ricorrente, errata in quanto il reato in questione sarebbe stato ipotizzabile solo ove il funzionario comunale avesse collaborato nell'intento criminale ed un fattore esterno a tutti i pubblici ufficiali avesse impedito il compimento dell'azione e la realizzazione dell'evento; in sostanza, secondo la tesi del ricorrente, nel reato di tentato abuso di ufficio, ove l'atto amministrativo presupponga l'apporto di più soggetti, occorre non solo tener conto dell'apporto di ciascun pubblico ufficiale, ma anche che tutti collaborino intenzionalmente al fine illecito;
in ogni caso, anche ove alla condotta del ricorrente fosse attribuibile una finalità di induzione in errore del funzionario, il carattere sussidiario del reato, impedirebbe di sanzionare il comportamento ai sensi dell'art. 323 cod. pen.. 2.2. Deduce il SA, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche diverse dalla legge penale e, segnatamente, della L. n. 241 del 1990, artt. 4 e segg. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 20, e correlato vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente applicato la normativa extrapenale che stabilisce competenze ed attribuzioni dei soggetti che si occupano delle attività finalizzate al rilascio delle cc.dd. pratiche di condono;
la sentenza, cioè, avrebbe erroneamente riconosciuto al ricorrente un ruolo nel procedimento amministrativo che egli non aveva è avrebbe potuto avere in forza della normativa (da un lato, la L. n. 241 del 1990 che attribuisce al responsabile del procedimento le competenze istruttorie e l'adozione della decisione finale del procedimento per il rilascio del titolo edilizio;
dall'altro, il D.P.R. n. 380 del 2001 che quanto sopra conferma con riferimento all'attività edilizia), dovendosi attribuire tale ruolo invece al responsabile del procedimento amministrativo, unico soggetto avente un ruolo a rilevanza esterna, non ammettendo peraltro la legge alcuna possibilità di sostituzione;
del resto, si osserva, gli atti che hanno conferito l'incarico al ricorrente (contratto e deliberazione n. 84/2004) mai avrebbero potuto distogliere l'iter amministrativo dall'ufficio che, per legge e per regolamento, è competente a svolgerlo, essendo del resto ciò confermato dal fatto che la responsabilità dei procedimenti di condono era stata assegnata ai dipendenti comunali Trevia e SO, come risulta dagli atti ufficiali e dalle stesse dichiarazioni di costoro, laddove, viceversa, in nessuna atto del procedimento a rilevanza esterna risulterebbe una sottoscrizione del ricorrente ne' che questi sia mai stato nominato responsabile del procedimento;
l'impugnata sentenza avrebbe omesso di trarre le conseguenze giuridiche di tale circostanza, erroneamente attribuendo al ricorrente un ruolo nel procedimento ed una capacità di dirigerne l'esito che il ricorrente non aveva e non avrebbe potuto avere;
i giudici avrebbero negato che il ricorrente svolgesse mere mansioni d'ordine, come pure emergeva dalla lettura della convenzione e dal predetto quadro normativo, attribuendo inoltre erroneamente un ruolo determinante nella vicenda alle cc.dd. attestazioni nei procedimento amministrativo (ciò, anzitutto, perché le attestazioni non possono sostituire la relazione assegnata dalla legge alla competenza del responsabile del procedimento, unico legittimato a formulare la proposta a valutare la conformità del progetto alla normativa vigente nonché a qualificare da un punto di vista tecnico - giuridico l'intervento; in secondo luogo, perché alle attestazioni non può riconoscersi l'espressione dell'esercizio di potere certificativo, in quanto detto potere non può esservi se non previsto dalla legge in capo ad un determinato soggetto, cosa che nel caso in esame non è ravvisabile;
inoltre, si aggiunge, dette attestazioni non risultano previste nella convenzione, ma furono pretese dall'ufficio, cui si deve la formulazione del modulo, contra legem;
infine, il contenuto della scheda dimostrerebbe che il compito del ricorrente non comprendeva la valutazione tecnico - giuridica, sicché l'oggetto dell'attestazione non poteva andare oltre quello che aveva costituito oggetto della verifica senza risolversi nella positiva attestazione che il provvedimento poteva essere rilasciato); manifestamente illogica, sul punto, e contraria alle risultanze documentali (nella specie, la scheda di regolarità tecnica 24/02/2006) sarebbe la sentenza per aver solo apprezzato la formula finale senza considerare le premesse, non essendo consentito al ricorrente alcun esame delle condizioni di fatto ne' valutare la sussistenza delle condizioni di legge, compito assegnato al responsabile del procedimento, ne' tantomeno una tale competenza discendeva dalla convenzione.
2.3. Deduce il SA, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per l'omessa pronuncia, intesa come mancanza di motivazione, in ordine alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e art. 125 cod. proc. pen.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello argomentato in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, pur richiesta nell'atto di appello e menzionata nelle premesse della sentenza impugnata.
2.4. Deduce il SA, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) per violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost. ed inosservanza di norme processuali.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il ricorrente aveva richiesto con istanza del 13 aprile 2013 che l'udienza del 17 aprile 2013 davanti alla Corte d'appello venisse rinviata, attesa la contemporaneità di altra udienza davanti alla medesima Corte di appello per diverso procedimento in cui il medesimo ricorrente era imputato;
analoga istanza, precisa il ricorrente, era stata depositata davanti all'altro giudice collegiale di secondo grado, rappresentando anche a quest'ultimo come la contemporaneità delle udienze impedisse l'esercizio dei diritti di partecipazione e di difesa garantiti dalla Costituzione;
in sostanza, in difetto di una preventiva risoluzione della sovrapposizione, il diritto di difesa risulterebbe menomato, imponendogli una scelta casuale ed ingiusta;
nonostante ciò, precisa il ricorrente, nessuna risposta venne fornita dai due presidenti dei collegi, sicché, all'udienza del 17 aprile 2013, il difensore dell'imputato in apertura del dibattimento aveva sollevato la questione, ma il presidente aveva deciso di procedere al dibattimento prima che fosse risolta detta questione.
3.1. Deduce il EG, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza della qualifica soggettiva di pubblici ufficiali o incaricato di pubblico servizio.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto configurabile il delitto in contestazione, pur non rivestendo il ricorrente la qualità ne' di pubblico ufficiale ne' di incaricato di pubblico servizio;
premessa un'analitica disamina dell'evoluzione normativa (artt. 357 e 358 cod. pen.; L. n. 89 del 1990) e giurisprudenziale (il riferimento è ad alcune decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte e delle Sezioni semplici in ordine all'interpretazione della qualificazione giuridica di tali figure), il ricorrente ha sostenuto che erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto che il medesimo, in base all'incarico affidatogli quale tecnico esterno, rivestisse una pubblica funzione;
ciò emergerebbe non solo dalle dichiarazioni di alcuni testi (SO, AR e DR), ma anche dalla semplice analisi della delibera della GC del 22 aprile 2005 che aveva conferito al ricorrente, unitamente al coimputato EL, l'incarico per l'istruttoria e la definizione delle pratiche di condono edilizio con allegato il disciplinare d'incarico, senza tuttavia che il ricorrente fosse stato munito di alcun potere certificativo od autorizzativo, senza che questi fosse informato dell'esito del fascicolo di cui aveva curato l'istruttoria e senza che questi avesse il potere di eseguire sopralluoghi i chiedere alla polizia municipale informazioni;
in altri termini, secondo il ricorrente, l'attività professionale del medesimo era qualificabile come di mera "manovalanza", di raccolta ed assemblaggio dati, dunque non di compiti intellettivi si trattava ma di mansioni d'ordine e di raccolta materiale, che escludevano la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
3.2. Deduce il EG, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione e falsa applicazione della legge penale e correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza di un conflitto di interessi in forza del vincolo di collaborazione tra i due professionisti.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto sussistere la correità del ricorrente con riferimento alla vicenda attinente la predisposizione delle pratiche istruttorie per il condono presentato dalla società RIVIERA TRADE;
in sostanza, per quanto desumibile dal ricorso e dall'impugnata sentenza, era emersa l'assoluta estraneità del ricorrente ON nella vicenda, atteso che questi non era a conoscenza dell'esistenza di un conflitto di interessi del concorrente geom. EL, il quale risultava aver curato la redazione delle pratiche di condono per la società predetta prima di assumere l'incarico esterno presso il comune ligure che le aveva poi valutate;
nel caso in esame, dalle dichiarazioni dei testimoni era emerso che nessun coinvolgimento del ON vi era stato nella vicenda, in particolare avuto riguardo alle dichiarazioni del Trevia, responsabile dell'U.T.C., il quale aveva riferito che nelle predette pratiche le relazioni e gli allegati alle istanze di condono fossero state curate dal EL;
i giudici di merito avrebbero travisato il contenuto di tali dichiarazioni ritenendo che il ON avesse esaminato le istanze e firmato le schede tecniche, sottoscrivendo insieme al EL le attestazioni di regolarità tecnica e le note di accompagnamento delle schede tecniche e delle bozze di condono in sanatoria.
3.3. Deduce il EG, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione e falsa applicazione della legge penale e correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo;
errata configurazione del dolo intenzionale in capo al ricorrente.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente ravvisato un dolo soggettivo di natura intenzionale a carico del ON;
avrebbe dovuto essere verificata e provata l'eventuale intenzionalità del ricorrente alla violazione della norma o alla mancata astensione al fine di procurare un vantaggio o arrecare un danno;
non sarebbe stato possibile configurare il reato in presenza di un semplice eccesso di potere, ove si fosse correttamente valutato il dovere di astensione, atteso che era emerso dall'istruttoria dibattimentale che il ricorrente non avesse mai avuto rapporto con la società RIVIERA TRADE, cliente del solo EL, sicché non è spiegabile in base a quali elementi e per quali ragioni la Corte d'appello abbia ritenuto il ON responsabile a titolo di concorso con il geom. EL;
in sostanza, il ricorrente, non trovandosi ne' conoscendo l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra la società e il EL, aveva proceduto ad espletare il proprio incarico senza alcun fine illecito, ne' tantomeno il EL gli aveva mai detto di trovarsi in tale situazione di conflitto di interessi con la società RIVIERA TRADE, sicché il ON non avrebbe potuto rifiutarsi di trattare la pratica;
i giudici, quindi, avrebbero, tutt'al più criticare l'operati del ricorrente come negligente, superficiale o imperito, ma non ipotizzare un concorso nel reato, sicché le conclusioni dei giudici di merito sarebbero frutto di opinioni e deduzioni sprovviste di prova.
3.4. Deduce il EG, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione e falsa applicazione della legge penale ed errata considerazione degli elementi probatori a carico del ricorrente. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto responsabile il ricorrente nonostante gli elementi probatori fossero convergenti nel senso di indicare il EL come unico soggetto protagonista della vicenda su cui si era concentrata l'attenzione di testi quanto alle pratiche della RIVIERA TRADE;
tra l'altro, si osserva, a fondamento della questione si erano stati due pareri diametralmente opposti sotto il profilo giuridico forniti dal legale del Comune e da quello della società, ciò che contrastava con l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui si trattava di pratiche semplici;
la sentenza avrebbe poi svolto alcune argomentazioni del tutto irrilevanti, riferendosi in particolare a pratiche diverse da quelle oggetto di contestazione o all'omesso riscontro alle richieste di chiarimenti inoltrate al ON.
3.5. Deduce il EG, con il quinto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione e falsa applicazione della legge penale in punto di determinazione dell'entità della pena.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente determinato il trattamento sanzionatorio irrogando una pena superiore ai minimi editali sulla base di una motivazione censurabile;
sarebbe poi errata la parificazione delle condotte dei ricorrenti, sia perché solo il ON era incensurato sia perché la sua condotta non poteva essere parificata a quella del EL in quanto solo quest'ultimo aveva come cliente la RIVIERA TRADE;
analoga censura investe infine la sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi devono essere accolti per le ragioni di seguito esposte.
5. Seguendo l'ordine sistematico imposto dalla struttura dell'impugnazione proposta in questa sede, può procedersi anzitutto con l'esame del primo motivo SA, con cui il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e motivazionale nei termini di cui all'illustrazione che precede.
Il punto centrale della questione, in estrema sintesi, è se la falsa rappresentazione fornita dal ricorrente al responsabile del procedimento abbia solo valenza ingannatoria o possa integrare concorso nel delitto di abuso di ufficio. Ritiene il Collegio, sul punto, di dover aderire alla tesi che tale condotta esplichi valenza concorsuale, atteso che la condotta del compartecipe può esplicarsi anche in attività materiali, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte. Il reato di abuso in atti di ufficio può, infatti, essere integrato sia nel porre in essere atti e provvedimenti amministrativi, cioè attraverso atti volitivi tipici della funzione, sia attraverso attività materiali o comportamenti che comunque costituiscano manifestazioni dell'attività amministrativa e quindi dell'ufficio e, in ipotesi di concorso di più persone nel reato, non ha nessuna influenza che uno dei concorrenti ponga in essere l'atto amministrativo tipico e l'altro solo le attività materiali e i comportamenti collegati poiché la diversificazione delle condotte, una concretizzatasi in atti amministrativi formali e l'altra in attività materiale di pressione sui componenti di un organo collegiale, non incide sulla configurazione del reato. Ai fini della prova dell'abuso, anche sotto il profilo soggettivo, inoltre assumono rilievo sia l'atto ed il comportamento singolarmente valutato sia quei comportamenti antecedenti, contestuali o anche successivi all'atto o al comportamento che designa l'abuso e, ove la condotta si manifesti attraverso provvedimenti, è irrilevante la loro legittimità o illegittimità (v., in termini: Sez. 6, n. 2797 del 01/02/1995 - dep. 16/03/1995, Gadani ed altro, Rv. 201358; Sez. 6, n. 10008 del 27/09/1996 - dep. 22/11/1996, Pugliese ed altro, Rv. 206360; Sez. 6, n. 9730 del 30/04/1992 - dep. 13/10/1992, Favale, Rv. 191976). A ciò, peraltro, può aggiungersi che la circostanza che il responsabile del procedimento non abbia "collaborato" alla commissione del reato posto in essere dal ricorrente, rende evidente la configurabilità in forma tentata del reato, ma non incide sulla sua sussistenza. Il motivo si presenta, pertanto, infondato.
6. Può procedersi, quindi, con l'esame del secondo motivo SA nonché del primo motivo EG - i quali, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza proposti, possono essere trattati congiuntamente -, con cui vengono dedotti vizi di violazione di legge e vizi motivazionali con particolare riferimento all'asserito ruolo certificativo svolto dai ricorrenti rispetto alle pratiche istruite ed alla correlativa manifestazione della funzione amministrativa.
La censura non è meritevole di accoglimento, posto che non può dubitarsi, atteso che ambedue i ricorrenti erano stati incaricati dal Comune di svolgere la funzione istruttoria delle pratiche di condono edilizio, attestando al responsabile del procedimento la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio del provvedimento sanante nei procedimenti di condono istruiti. Ed invero, va qui ricordato che è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica Amministrazione. Ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto (v., in termini: Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004 - dep. 05/05/2004, Micheletti e altro, Rv. 228871; Sez. 6, n. 5575 del 19/03/1998 - dep. 13/05/1998, P.M. in proc. Bellifemine, Rv. 210611). Nello stesso senso, l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui ai sensi dell'art. 357 cod. pen., come novellato dalla L. n. 86 del 1990 e L. n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992 - dep. 11/07/1992, Delogu ed altro, Rv. 191171). Anche tali motivi si appalesano dunque infondati.
7. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso SA, con cui il ricorrente ha eccepito la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 per l'assenza di motivazione in ordine alla relativa richiesta di sostituzione della pena detentiva, astrattamente possibile essendo stato il medesimo condannato alla pena di un anno di reclusione.
La doglianza è fondata, atteso che risulta dalla lettura dell'atto di appello che il ricorrente ebbe a formulare espressamente istanza di sostituzione della pena detentiva nell'impugnazione proposta alla Corte territoriale (v. pagg. 44/45 dell'atto di appello sottoscritto dal difensore, Avv. Foti).
Com'è noto, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012 - dep. 04/07/2012, Testi, Rv. 253102), sicché l'omessa motivazione sul punto integra la dedotta violazione. Nè, peraltro, osserva il Collegio, la richiesta di sostituzione poteva ritenersi implicitamente rigettata per non aver la Corte d'appello riconosciuto al ricorrente le richieste attenuanti generiche, attesa la evidente diversità esistente tra i due istituti. Si è, infatti, chiarito che non esiste incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 53 di una sanzione sostitutiva della pena detentiva data la diversità di funzione dei due istituti: le attenuanti generiche attengono alla determinazione della pena al fine di un più congruo adeguamento della stessa al caso concreto in relazione a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; le misure sostitutive tendono invece al reinserimento sociale del condannato. Sicché ben può un giudizio prognostico favorevole sulla concedibilità della misura sostitutiva essere formulato anche nei confronti di un soggetto che, in relazione alla entità del fatto criminoso commesso, non sia ritenuto meritevole delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 3643 del 21/01/1999 - dep. 19/03/1999, Capitano P, Rv. 213536). L'accoglimento di tale motivo imporrebbe l'annullamento, in parte qua, dell'impugnata sentenza, tuttavia inibito - come si dirà oltre - dall'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.
8. Deve, infine, essere esaminato il quarto ed ultimo motivo di ricorso SA, con cui il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per concomitante impegno processuale del ricorrente.
Sul punto, osserva il Collegio, risulta chiaramente dagli atti che il ricorrente era presente all'udienza per la quale era stato prospettato l'impedimento; ciò è sufficiente ad escludere qualsiasi rilevanza pratica della censura, atteso che - nel processo in questione - pur essendo stata sollevata la questione e non avendola il Collegio giudicante decisa immediatamente, non sussisteva alcun vizio tale da determinare la nullità dedotta, in quanto l'impedimento, nel processo, non era stato fatto valere "in concreto", essendo l'imputato regolarmente comparso, potendo quindi la questione - al più - avere un rilievo pratico (e giuridico) nell'altro processo in cui il ricorrente non sarebbe comparso (il condizionale è d'obbligo, non risultando tale elemento dagli atti in possesso di questa Corte), optando il ricorrente per la sua presenza nel processo di cui è investita questa Corte di legittimità). In ogni caso, rileva il Collegio che, dall'esame del relativo verbale di udienza (cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso, attesa la natura processuale dell'eccezione, rispetto alla quale la Corte è anche giudice del fatto) risulta che l'eccezione venne discussa e decisa quando era presente il difensore di ufficio;
nel medesimo verbale si da altresì atto che alle 09,35 era comparso il difensore di fiducia Avv. Arduino ma che, a questo punto, l'eccezione non venne replicata, presente l'imputato medesimo.
9. Passando quindi ad esaminare i motivi di ricorso EG, può procedersi con l'affrontare il secondo motivo (il primo, infatti, è stato esaminato congiuntamente all'esame del secondo motivo di ricorso SA: v. supra), con cui il ricorrente si sofferma sulla questione dell'esistenza del conflitto di interessi tra il EL e l'Amministrazione comunale e, soprattutto, sul problema della consapevolezza in capo al ON dell'esistenza di tale conflitto. Sul punto, osserva il Collegio, la Corte territoriale dedica adeguato approfondimento (v. pag. 6 dell'impugnata sentenza);
si consideri, inoltre, che la stessa lettura degli allegati elaborati dal EL escludeva l'invocata situazione di "buona fede", perché il ON in realtà era perfettamente in grado di rendersi conto della posizione del EL nella vicenda e, soprattutto, della sussistenza di una situazione di evidente conflitto di interessi tra questi e l'Amministrazione comunale. Il motivo, dunque, si appalesa infondato.
10. Quanto, ancora, all'esame del terzo motivo di ricorso, con cui il deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del richiesto dolo intenzionale per la sussistenza del delitto di abuso d'ufficio, anche sul punto è sufficiente, per ritenerlo infondato, procedere alla lettura della motivazione dell'impugnata sentenza (pag. 7), emergendo dalla stessa come la Corte d'appello evidenzia che la falsità era perfettamente percepibile da parte del EG. Trova, dunque, applicazione il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di abuso di ufficio, l'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire per procurarlo e può essere desunta dalla macroscopica illiceità dell'atto e dai tempi di emanazione (Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003 - dep. 31/12/2003, Cianflone e altri, Rv. 227205). In tal senso, dunque, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, come detto, la macroscopica illegittimità dell'atto (Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.M. e P.C. in proc. Scaramazza e altri, Rv. 258290). 11. Del tutto inconsistenti e, pertanto, inammissibili per manifesta infondatezza si prospettano sia il quarto motivo del ricorso EG (risolvendosi in realtà le censure proposte nella manifestazione del dissenso del ricorrente rispetto alla determinazione della pena operata dalla Corte territoriale, operazione non consentita in questa sede di legittimità), sia il quinto motivo di ricorso del medesimo ricorrente, avente ad oggetto censure di violazione di legge con riferimento agli artt. 133, 62 bis e 175 cod. pen. (sul punto, infatti, la Corte d'appello motiva adeguatamente, con argomentazioni del tutto condivisibili ed immuni da vizi di illogicità manifesta: v. pag. 10 dell'impugnata sentenza).
12. Dev'essere, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata all'udienza dalla difesa dei ricorrenti, avendo infatti sostenuto la difesa che il reato di abuso d'ufficio sarebbe estinto per prescrizione, tenuto conto della contestazione in forma tentata del medesimo.
L'eccezione a giudizio del Collegio è fondata.
Ed infatti, l'imputazione loro ascritta è quella di aver redatto in data 24/02/2006 attestazione di regolarità tecnica in cui si affermava la corretta definizione delle pratiche e che si erano verificate tutte le condizioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, nonché predisponendo materialmente il permesso di costruire in sanatoria. La difesa dei ricorrenti ha sostenuto che il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione sarebbe quello, contestato, individuabile nella data della formazione delle false attestazioni di regolarità tecnica (il 24/02/2006, appunto), conseguendone la intervenuta prescrizione alla data del 24/08/2013.
La eccezione è corretta in diritto, atteso che, nella fattispecie configurata in forma tentata, al fine del computo del termine prescrizionale, ha rilievo il momento in cui il reo ha compiuto l'ultimo atto integrante la fattispecie tentata, dunque il 24/02/2006. Ed invero, è stato più volte affermato da questa Corte che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo atto integrante la fattispecie tentata (Sez. 2, n. 16609 del 08/04/2011 - dep. 29/04/2011, Cacciapuoti, Rv. 250112; Sez. 2, n. 313 del 23/12/1998 - dep. 13/01/1999, Gretter A, Rv. 212201). Ne discende, pertanto, che detto dies a quo non può essere individuato in quello indicato nell'imputazione (25/05/2007), coincidente con la data in cui è intervenuto il rigetto dell'istanza di condono, poiché in tal momento si verificherebbe la cristallizzazione degli effetti della condotta finalizzata al conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale (Sez. 6, n. 10230 del 30/04/1999 - dep. 27/08/1999, Cianetti A, Rv. 214376), principio, questo, tuttavia applicabile solo nel caso di fattispecie consumata e non nel caso, come quello esaminato, di fattispecie tentata, per il quale trova invece applicazione il diverso principio sopra illustrato.
13. La non manifesta inammissibilità della gran parte dei motivi di ricorso proposti (segnatamente, per ambedue i ricorrenti il secondo motivo EL ed il primo motivo ON) nonché la fondatezza del terzo motivo di ricorso EL, conduce la Corte all'accoglimento della richiesta di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, quest'ultima maturata alla data del 24/10/2013 (dovendosi considerare la sospensione di gg. 60 per il rinvio dell'udienza dal 26/09/2012 al 28/11/2012 determinato da concomitante impegno processuale dell'Avv. Foti, termine calcolabile nel massimo previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3: Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003,
Petrella, Rv. 226075), data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello intervenuta il 17/04/2013, ma che - attesa, come detto, l'assenza, per la gran parte, di cause di manifesta inammissibilità dei ricorsi - impone doverosamente a questa Corte di dichiarare l'estinzione del reato.
14. L'impugnata sentenza, conclusivamente, dev'essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015