Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1832
CASS
Sentenza 7 febbraio 2003

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Il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l'amministrazione fallimentare, per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1, legge fall., e non è consentito il frazionamento dell'indennità ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all'indennità in questione, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore.

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  • 1Fallimento
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga Scheda sintetica Il fallimento è una procedura concorsuale con finalità liquidatoria che permette ai creditori dell'imprenditore di essere soddisfatti in misura tendenzialmente paritaria, salvi i diritti di prelazione, rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore stesso. Tra i creditori dell'imprenditore vi sono anche i lavoratori. Questi rivestono una posizione particolare poiché oltre ad avere un interesse economico, ne hanno anche uno ulteriore: quello alla stabilità e alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La procedura fallimentare, disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal …

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1832
Data del deposito : 7 febbraio 2003

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