Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto anche in caso di violazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, con la conseguente prosecuzione del rapporto e configurabilità del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni.
Commentario • 1
- 1. Nullo il licenziamento della puerpera tornata al lavoro tardi dopo la maternitàAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2010, n. 24349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24349 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6221-2007 proposto da:
STAGIONATURA PROSCIUTTI RO IO & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 10, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BANCHINI FRANCESCO, BANCHINI MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
\MONTICELLI SARA\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRONIO LUCIANO IO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 212/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/12/2006 r.g.n. 612/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per dichiarazione d'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/20 febbraio 2007, la Stagionatura prosciutti BA IO & C. s.n.c. ha chiesto, con sei motivi, l'annullamento della sentenza depositata in data 1 dicembre 2006 e notificata il 10 gennaio 2007, con la quale la Corte d'appello di Bologna aveva confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per assenza ingiustificata inflitto dalla società alla propria dipendente \Sara ON con lettera del 16 settembre 2001, condannando la prima a pagare alla seconda le retribuzioni dalla data del licenziamento fino all'assunzione e rigettando la domanda, svolta in via riconvenzionale dalla società, di risarcimento dei danni che la LI le avrebbe causato nel corso del rapporto di lavoro con un comportamento negligente.
In particolare, quanto al licenziamento, mentre il giudice di prime cure lo aveva dichiarato nullo perché intimato senza giusta causa in periodo di divieto di licenziamento delle lavoratrici madri (la LI aveva appena esaurito, un giorno prima, il periodo di astensione obbligatoria e non aveva richiesto l'astensione facoltativa), la Corte d'appello aveva confermato la pronuncia con la diversa motivazione relativa all'inosservanza della procedura di cui all'art. 7 S.L. nell'irrogazione del licenziamento. La LI resiste alle domande con proprio rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo la difesa della ricorrente denuncia la violazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, L. 20 maggio 1970 n. 300, artt. 7 e 18 e D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54, commi 3
e 5 nonché il vizio di motivazione.
In proposito, la società sembra sostenere che la Corte d'appello, non avendo proceduto ad accertare la sussistenza o non della giusta causa del licenziamento ai fini della applicazione della disciplina relativa al divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, ma avendo unicamente dichiarato la violazione della procedura di cui all'art. 7 S.L., avrebbe dovuto trame nel caso in esame le conseguenze di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 o quelle di cui all'art. 18 S.L..
Il motivo non è esposto in maniera chiara, ad esso è estranea la pur enunciata censura di difetto di motivazione, in quanto riferibile alla interpretazione e applicazione di norme di diritto censurate (arg. ex art. 384 c.p.c., u.c.) e si conclude con un quesito anch'esso formulato in maniera non esaustiva ma comunque interpretabile nel senso sopra indicato.
Esso è comunque infondato, in quanto i giudici di merito, ritenendo che al licenziamento disciplinare nullo in quanto inflitto alla lavoratrice madre nel periodo fino al compimento di un anno di età del figlio consegua la riassunzione e la condanna al pagamento delle retribuzioni, hanno fatto corretta applicazione dei principi in qualche modo invocati dalla stessa ricorrente, secondo i quali il licenziamento disciplinare intimato senza la preventiva osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dalla L. 20 maggio 1970, n.300, art. 7, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato e quindi privo di giusta causa (cfr, per tutte, Cass.5 ottobre 2006 n. 21412). Il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, è infatti nullo ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54, comma 5 e alla nullità consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni (Cass. 1 febbraio 2006 n. 2244).
2 - Col secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54, commi 3 e 5, della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e segg. e art. 2119 nonché il vizio di motivazione.
In proposito, il ricorrente censura il fatto che la sentenza impugnata non abbia affrontato il tema della sussistenza della colpa grave che ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3 giustifica il licenziamento.
Essendo privo di quesito di diritto o di una chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, con riferimento ad una sentenza impugnata che ha deciso la controversia sulla base di una diversa autonoma censura del licenziamento, il motivo è inammissibile.
3 - Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, commi, 1, 3 e 5 e il vizio di motivazione.
La censura (anche qui da ritenere solo di violazione di norme di diritto) è tutta concentrata sul giudizio di primo grado, per sostenere che, rilevando l'esistenza del divieto di licenziamento della lavoratrice madre in mancanza di una giusta causa, il Tribunale avrebbe ecceduto la prospettazione della ricorrente, la cui tesi era stata che il divieto di licenziamento dipendeva dal fatto che ella doveva considerarsi in astensione facoltativa ancorché non avesse presentato la relativa domanda.
Il ricorrente sostiene del resto che effettivamente il divieto di licenziamento della lavoratrice madre presupporrebbe l'utilizzazione anche del periodo di astensione facoltativa oltre che di quella obbligatoria.
A parte una esposizione ancora una volta non troppo perspicua del motivo (e del quesito finale), le argomentazioni con esso svolte non sono comunque pertinenti, in quanto riferite alla sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuta fondata una domanda diversa, per causa petendi, da quella accolta dalla Corte territoriale. Anche questo motivo, in quanto meramente apparente, è pertanto inammissibile.
4 - Col quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 22 e ss. e art. 54, commi 3 e 5 nonché il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale l'aveva condannata a pagare alla lavoratrice le retribuzioni, mentre "ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22 il trattamento economico e normativo spettante alla lavoratrice consiste in una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il congedo, che è corrisposta dall'INPS".
Senonché, al momento del licenziamento la lavoratrice aveva terminato il periodo di astensione obbligatoria e non aveva richiesto quella facoltativa per cui, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non fruire di alcun trattamento previdenziale. Il motivo è pertanto infondato.
5 - Col quinto motivo, la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c e artt. 343, 345 e 346 c.p.c. e il vizio di motivazione, per avere i giudici respinto l'eccezione di detrarre dalle retribuzioni da corrispondere l'aliunde perceptum dalla lavoratrice, rappresentato dall'indennità di maternità percepita durante il periodo di astensione facoltativa di cui ella avrebbe beneficiato e dalla retribuzione successivamente percepita presso altro datore di lavoro.
Anche tale motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti affermato la regola (che qui si intende confermare) secondo la quale, in caso di illegittimo licenziamento della lavoratrice nel periodo di tutela delle lavoratrici madri, sono deducibili dal danno, che si commisura alle retribuzioni non percepite, le somme costituenti "aliunde perceptum" da parte della lavoratrice e che a tal fine, può tenersi conto anche d'ufficio dei fatti che valgano a ridurre il risarcimento (quali ad esempio la rioccupazione della lavoratrice); ma ha altresì precisato che ciò non incide sul divieto di nuove prove in appello e sull'onere di tempestiva allegazione ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., essendo invece necessario che quei fatti, ove non siano pacifici o dedotti dalla stessa lavoratrice, risultino regolarmente acquisiti al processo per essere stati ritualmente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo la prova che la conoscenza di essi sia stata raggiunta solo in un momento successivo (sull'argomento, cfr., ad es., Cass. 10 agosto 2007 n. 17606 e, più in generale, 25 luglio 2008 n. 20500 e 24 aprile 2009 n. 9464). Nel caso in esame, in applicazione dei principi richiamati, la Corte territoriale ha rilevato la tardività delle deduzioni della società in appello, senza che fosse stato dimostrato dalla stessa l'impossibilità di operarle tempestivamente, nel primo atto difensivo utile dalla conoscenza dei fatti (Cass. n. 20500/08, cit.). Quest'ultimo accertamento non è stato contestato dalla ricorrente se non con un generico richiamo ai "tempi di instaurazione del giudizio rispetto a quelli della nuova occupazione", per cui anche il motivo in esame, cui è collegata, in maniera massiva, la formulazione di ben 4 quesiti, in buona parte non pertinenti rispetto alle censure svolte, è infondato.
6 - Con l'ultimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva respinto la domanda, svolta in via riconvenzionale dalla società, di risarcimento danni, ritenendo non raggiunta la prova del danno. Nel fare ciò, la Corte non avrebbe posto alla base del suo convincimento le risultanze istruttorie.
In ogni caso, provato l'inadempimento e il danno, la liquidazione avrebbe potuto essere equitativa.
Il motivo, in quanto del tutto generico nella prima parte e in contrasto con l'accertamento pieno effettuato dalla Corte territoriale in ordine all'assenza di danno nella seconda parte, è inammissibile.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a \Sara ON le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 39,86 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010