Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2010, n. 24349
CASS
Sentenza 1 dicembre 2010

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Massime1

Il divieto di licenziamento di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto anche in caso di violazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, con la conseguente prosecuzione del rapporto e configurabilità del diritto della lavoratrice al pagamento delle retribuzioni.

Commentario1

  • 1Nullo il licenziamento della puerpera tornata al lavoro tardi dopo la maternitàAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2010, n. 24349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24349
Data del deposito : 1 dicembre 2010

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