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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero14164/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Calata San Parte_1
Mattia n. 27(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro C.F._1
Micelisopo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Cervantes
n. 55/5;
Attore
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Calata S. Controparte_1
Mattia n.27 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C.F._2
Russo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Luca Giordano
n. 92;
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 26.11.2024e dalla convenuta in data 27.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'attore in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
e, premettendo di essere comproprietario dell'immobile sito in Napoli alla CP_1
Calata San Mattia n. 27, piano terzo, int. 9, esponeva che nel periodo a cavallo tra il
2017 e il 2018, detto immobile sarebbe stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante terrazzo in proprietà, all'epoca dei fatti, dell'odierna convenuta.
Tali infiltrazioni, determinate dalle cattive condizioni di impermeabilizzazione del predetto terrazzo di copertura, avrebbero determinato danni all'appartamento dell'odierno istante(in particolare, insorgevano tracce di umidità e muffa nell'ingresso, nel soggiorno-cucina con dispensa, nel corridoio, nella camera da letto matrimoniale con annessa cabina armadio e nel locale bagno annesso alla camera da letto)per come accertati nella perizia dell'arch. , nonché nella Persona_1
perizia dell'ing. , incaricato dal Persona_2 Controparte_2
verificare i danni lamentati.
[...]
Detti danni venivano riconosciuti dalla stessa , la quale, tuttavia, non si attivava CP_1
per la risoluzione dell'inconveniente. Per tale ragione, il ricorrente era costretto a formulare un invito per la negoziazione assistita, cui non aderiva l'odierna convenuta, nonché a presentare ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. che, veniva rigettato in quanto inammissibile.
Giunti al mese di luglio 2020, i danni venivano accertati, a seguito di apposito sopralluogo, anche dagli stessi consulenti dell'odierna convenuta (Arch. e CP_3
Geometra Troia) tuttavia nessun tipo di iniziativa veniva ancora presa dall'odierna convenuta per riscontrare la richiesta di pagamento.
Stante l'inerzia della , l'odierno attore avrebbe, pertanto, provveduto CP_1
direttamente all'esecuzione delle opere di riparazione dei danni sofferti,
2 corrispondendo alla , ditta esecutrice dei lavori, un Controparte_4
corrispettivo pari ad €8.470,00, come da fatture che venivano allegate agli atti del presente giudizio.
Ciò premesso, , adiva Codesto Tribunale, formulando le seguenti Parte_1
richieste: “Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della
Prof.ssa nella causazione dei danni all'immobile del Sig. Controparte_1 Parte_1
descritti in premessa;
per l'effetto condannare la suddetta Prof.ssa a
[...] CP_1
pagare al Sig. a titolo di risarcimento, l'importo di € 8.470,00per il Parte_1
ripristino dell'immobile, nonché un importo da determinarsi d'ufficio in via equitativa per i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
In data 8.12.2021, si costituiva in giudizio , la quale, contestando Controparte_5
gli assunti attorei, esponeva che la richiesta di risarcimento dei ricorrenti sarebbe stata debitamente riscontrata dal proprio legale a mezzo pec del 6.2.2019, comunicando la propria disponibilità ad eliminare i danni lamentati, non appena ultimati i lavori di rifacimento del terrazzo. Detti lavori venivano eseguiti ed ultimati,
a regola d'arte, nel mese di aprile 2019,come da relazione tecnica asseverata dall'
Ing. che la convenuta allegava agli atti. Da quel momento, l'odierna Persona_3
convenuta si sarebbe sempre resa disponibile a procedere all'accertamento definitivo ed alla liquidazione dei danni lamentati dall'attore, il quale, immotivatamente, si sarebbe sempre rifiutato di far ispezionare il proprio appartamento per l'accertamento dello stato dei luoghi, pretendendo inspiegabilmente il collaudo delle opere di ristrutturazione del terrazzo e lamentando ancora la presenza di infiltrazioni. In seguito, i germani proponevano ricorso ex art. 696 cpc., il quale veniva Pt_1
dichiarato inammissibile, sicché l'odierna convenuta chiedeva il pagamento delle spese di lite, per come giudizialmente liquidate in suo favore ed ammontanti ad €
2.455,66, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
L'odierna convenuta, rappresentava, ancora, che solo nel giugno 2020, veniva finalmente conferito mandato congiunto all'Arch. ed al Geom. Troia, Persona_4
3 al fine di eseguire sui luoghi di causa, in contraddittorio con il le opportune Pt_1
verifiche. La perizia redatta dai predetti professionisti avrebbe quantificato nella somma di € 1.979,67, inferiore rispetto a quella pretesa dall'attore, la spesa occorrente per eliminare i danni riscontrati nell'appartamento del sicché la Pt_1
riteneva che i rispettivi crediti vantati dalle due parti oggi in causa, fossero da CP_1
ritenersi parzialmente compensati.
Tanto premesso, l'odierna convenuta così concludeva le proprie difese: “1.In via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per i motivi di fatto e diritto esposti nella presente memoria, ovvero fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.
2. Nel merito, accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare infondate le domande attoree per i motivi di cui alla presente memoria.
3. In ogni caso, dichiarale la compensazione anche parziale dei rispettivi crediti.
4. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari allo scrivente procuratore anticipatario.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del22.12.2021 il Giudice, tenuto conto delle difese svolte dalla convenuta, disponeva mutarsi il rito da sommario in ordinario e rinviava all'udienza del 17.5.2022, ove venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183
VI comma c.p.c..
Quindi, con provvedimento del 16.11.2022,ritenuta la necessità di procedere a CTU, veniva designato quale consulente tecnico l'ing. il quale depositava Persona_5
la propria relazione in data 30.7.2023.
All' udienza del 16.4.2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava all'udienza del 29.11.2024 per la precisazione delle conclusioni;
quivi, riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Giungendo al merito, si precisa, anzitutto, che l'oggetto del presente giudizio verte
4 esclusivamente sulla individuazione e sulla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice, risultando, del vero, pacifico il fatto storico del prodursi del fenomeno infiltrativo nell'immobile attoreo a causa della cattiva impermeabilizzazione del terrazzo in proprietà di e, dunque, la responsabilità di quest'ultima Controparte_1
in ordine al fatto dedotto in giudizio, tant'è che la stessa convenuta ha anche chiesto la compensazione parziale con un proprio credito derivante dalla liquidazione delle spese legali relative al ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. precedentemente promosso dall'odierno attore.
Orbene, preso atto di quanto sopra, al fine di operare un'indagine sulla consistenza dei danni correlati alle infiltrazioni e per procedere alla loro quantificazione, è stato ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale perito l'ing. del cui elaborato peritale vanno recepite in toto le conclusioni, Persona_5
in quanto esse appaiono frutto di osservazioni coerenti, del tutto congrue, opportunamente circostanziate ed informate della documentazione in atti, sicché non si profila alcun ragionevole motivo per discostarsene.
Ciò premesso, deve, anzitutto, evidenziarsi, come rilevato dal consulente incaricato, che dal sopralluogo effettuato non sono state, allo stato, rinvenute nell'immobile di proprietà dell'attore tracce d'infiltrazione idrica e/o condensa, né in atto, né pregresse, essendosi riscontrato che l'immobile in questione è stato oggetto di interventi di ripristino, come d'altronde pacificamente affermato dalle stesse parti in lite.
A questo punto, il CTU,in risposta al quesito relativo al collegamento tra l'insorgere di umidità da condensa ed i reiterati fenomeni di infiltrazioni d'acqua, sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti (perizia di parte ricorrente, foto depositate, perizia di parte resistente con allegate foto) ha rilevato che “prima dell'esecuzione degli interventi di ripristino, nell'immobile ricorrente si riscontrava quanto segue:1)
Traccia d'infiltrazione idrica e condensa all'intradosso della controsoffittatura e lungo la parete dell'ambiente ingresso;
2) Tracce d'infiltrazione idrica con esfoliazione delle tinteggiature e rasature all'intradosso del solaio dell'ambiente
5 ingresso/corridoio visibile al di sopra della controsoffittatura esistente;
3) Traccia di condensa all'intradosso del solaio dell'ambiente salone4) Rigonfiamento parziale
d'intonaco in quattro punti e ossidazione del ferro costituente porzione di un travetto in c.a.;5) Tracce di condensa nell'ambiente dispensa all'intradosso del solaio e lungo le pareti;
6) Traccia d'infiltrazione idrica all'intradosso del solaio ambiente ripostiglio su bagno.”
Il consulente specificava, inoltre, che dalla documentazione prodotta, non risulterebbe rilevabile il lamentato danneggiamento del parquet in legno dell'ambiente corridoio, come, invero, può confermarsi dall'esame degli atti, motivo per il quale non ha potuto relazionare sul punto. Al riguardo, è pienamente condivisibile la risposta fornita dal CTU alle osservazioni di parte attrice, laddove ha evidenziato che in relazione al lamentato deterioramento del parquet, nessun danno è stato passibile di verificazione diretta o evincibile dalla documentazione in atti. Non
è, invero, possibile operare un riconoscimento del danno in chiave meramente deduttiva, così come invocato nelle osservazioni di parte, quando afferma che: “Non
è logicamente possibile che una simile caduta d'acqua non abbia conseguito dei danni ad un pavimento di parquet di legno…”).
L'articolo 2697 c.c. sancisce, invero, il principio secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tale norma esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del Giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
In punto di diritto, specificando che il caso di specie va inquadrato nella disciplina di cui all' art. 2051 c.c.., si rammenta che tale tipo di responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
L'attore avrebbe, dunque, dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto
6 dedotto in giudizio, secondo il noto canone “onus probandi incumbit ei qui dicit” e dimostrare il nesso di causalità tra il danno lamentato (nella specie, il deterioramento del parquet) e l'evento.
Nel caso de quo l'odierno attore non ha in alcun modo dimostrato, mediante la produzione di documentazione adeguata, la fondatezza delle proprie pretese risarcitorie relativamente agli asseriti danni riportati dal parquet.
Ciò premesso, appare dirimente, nel caso di specie, focalizzare la questione sulla distinzione tra i vari danni, per come elaborata dal CTU in relazione a quanto emerso dalla documentazione in atti. Si riportano, testualmente, le osservazioni espresse al riguardo dal consulente: “Nello specifico si ritiene, infatti, che le problematiche precedentemente esistenti all'ambiente ingresso e corridoio (tracce infiltrative e condensa) e cabina armadio/ripostiglio sul bagno della camera da letto possano essere eziologicamente direttamente riconducibili a pregressi fenomeni infiltrativi verificatisi in quelle aree, così come rilevabile anche dalle foto in atti e attestanti le condizioni dell'intradosso del solaio di tali ambienti.”
“Discorso differente – sempre sulla base dei documenti in atti – appare, invece, essere quello dell'ambiente salone e dispensa ove non si rinvengono tracce di pregresse infiltrazioni ma esclusivamente di condensa. Tale situazione porta a correlare dette tracce a problematiche di condensa dovute, con buona probabilità, a un mancato e/o efficiente isolamento termico del detto solaio direttamente sottostante il terrazzo. Analoga situazione si ritiene possa considerarsi valida per il travetto ossidato, la cui ossidazione appare essere maggiormente legata a fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo più che a tracce infiltrative di cui non vi è riscontro in atti.”
Ciò posto, in merito all'accertamento sulla congruenza tra i danni lamentati dall'attore e gli interventi eseguiti dallo stesso per il ripristino dell'immobile per cui è causa, il CTU, nel considerare congrui, in termini assoluti, gli importi per come risultanti dalle fatture dalla ditta esecutrice dei lavori, ha, ciononostante, ritenuto di dover evidenziare che essi riguardano la totalità degli interventi fatti eseguire da parte
7 attrice, laddove, invece, si ritiene opportuno, alla luce del distinguo sopra specificato, operare una distinzione tra i danni da infiltrazione (causati dalla proprietà sovrastante) e quelli determinati da fenomeni di condensa interni all'appartamento preesistenti all'infiltrazione stessa. Pt_1
Si riporta, all'uopo, quanto osservato, sul punto, dal perito incaricato: “Gli interventi eseguiti - così come riportati nella perizia di parte a firma dell'arch. e nelle Per_1
fatture n. 30/2020, 44/2020 e 64/2020 della ditta Edil De Lillo di De Lillo Pasquale - appaiono essere globalmente congrui per l'eliminazione delle problematiche che interessavano l'immobile di proprietà ricorrente. Va, però, doverosamente evidenziato – sulla scorta di quanto relazionato al precedente A –che non Pt_2
tutti i danni riscontrati nell'immobile ricorrente sono eziologicamente direttamente riconducibili, sulla scorta della sola documentazione regolarmente versata in atti, ai fenomeni infiltrativi e di conseguenza alcuni interventi eseguiti, seppur tecnicamente indispensabili e necessari al corretto ripristino dello stato dei luoghi, non possono essere ricondotti secondo il rilevato nesso eziologico, alle problematiche oggetto di consulenza.”
Riassumendo, secondo la ricostruzione del CTU, effettuata sulla scorta della documentazione in atti, il fenomeno infiltrativo derivante dalle difettose condizioni di impermeabilizzazione del terrazzo, ha determinato nell'immobile attoreo, esclusivamente: problematiche di condensa nell'ambiente salone e dispensa, problematiche di condensa nell'ambiente dispensa ed ossidazione delle armature dei travetti ambiente salone.
Chiarito quanto sopra, il CTU ha, successivamente, proceduto ad accertare la congruità dei costi sopportati dall'attore, pari a € 8.470,00, per gli interventi eseguiti e dedotti in citazione, effettuando apposito computo metrico estimativo (allegato all'elaborato peritale ed al quale si rimanda) relativo agli interventi effettuati, utilizzando la tariffa regionale vigente all'epoca della realizzazione degli stessi e considerando i costi orari della manodopera vigenti alla data di esecuzione delle lavorazioni.
8 Il CTU, a questo punto, ha ritenuto opportuno fare le seguenti precisazioni:
“L'ambiente salone/cucina - sebbene eziologicamente le problematiche allo stesso riscontrate non siano riconducibili ai fatti di causa - deve essere oggetto di intervento di semplice ripristino architettonico (raschiatura e tinteggiatura) onde evitare problematiche di discromia verificabili in conseguenza del ripristino dell'ambiente ingresso e corridoio in quanto trattasi sostanzialmente di un unico ambiente.
Non si provvede, invece, ad alcuna quantificazione per gli interventi alla dispensa e al parquet in legno oltre che al trattamento dei ferri dei travetti dell'ambiente salone.”
In conclusione, alla luce delle indagini svolte e delle considerazioni sopra richiamate, il consulente incaricato - sul presupposto che la spesa sopportata dal ricorrente per il ripristino del suo immobile non è apparsa essere congrua, stante che non tutte le problematiche esistenti sono risultate essere eziologicamente riconducibili ai fatti di causa - ha stimato che il costo degli interventi (eziologicamente riconducibili ai fatti di causa) può essere determinato nella misura di € 4.535,44 oltre I.V.A.
Correttamente il CTU ha ritenuto di includere tra gli interventi necessari il mero ripristino architettonico (raschiatura e tinteggiatura) in modo da evitare problemi di discromia dell'intero ambiente salone in quanto esso risulta essere attiguo e costituente, di fatto, un unico grande ambiente con l'ingresso/corridoio, come può evincersi dall'analisi dei luoghi e dal grafico di rilievo riportato alla pag. n. 6 della relazione.
Sul punto vanno, dunque, disattese le osservazioni di parte convenuta, ciò anche in ragione del fatto che per la quantificazione degli interventi di ripristino architettonico dell'ambiente salone/cucina (necessari per evitare problematiche di discromia) il
CTU ha applicato una decurtazione del 30%, proprio per tenere in debita considerazione sia l'incidenza dello stato di manutenzione ed uso, sia l'estensione delle aree oggetto di ripristino rispetto alle aree effettivamente danneggiate.
Nessuna prova è stata offerta da parte attrice in ordine agli asseriti danni non
9 patrimoniali.
Alla luce delle ragioni sopra rappresentate, la domanda attorea è, dunque, parzialmente fondata.
A questo punto, deve rilevarsi che la convenuta ha rappresentato di vantare un credito nei confronti dell'odierno attore, scaturito dall'ordinanza del 3.12.2019, resa dal
Tribunale di Napoli IV Sezione Civile, nella causa iscritta al n. R.G. 29415/2019 tra e contro e , in Parte_1 Parte_3 Controparte_1 Controparte_6
forza della quale i predetti ricorrenti venivano condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dai resistenti, che, nella specie venivano liquidate, per ciascuno di essi, nella misura di euro 50,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per competenze di giudizio, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del
15%( cfr. ordinanza allegata sia al ricorso introduttivo, sia alla comparsa di costituzione e risposta).
La convenuta ha opposto il citato controcredito, chiedendo Controparte_1
dichiararsi la compensazione, anche parziale, con il credito di parte attrice, che nella fattispecie viene liquidato con la presente sentenza in € 4.535,44 oltre I.V.A ,oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data dell'esborso sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Si rammenta che ai sensi dell'art 1243 c.c. comma 1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.”
La Suprema Corte ha ricostruito la disciplina codicistica dell'istituto compensativo, ricordando che l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il 10 credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024).
La compensazione legale, dunque, ricorre unicamente in presenza di tre distinti requisiti, individuati nella certezza dei crediti, nella loro liquidità e nella relativa esigibilità. Quanto al criterio della liquidità, deve intendersi liquido quel credito determinato nel suo ammontare, ossia il cui oggetto sia precisamente individuato (o comunque facilmente e prontamente individuabile) sulla base del titolo.
Diversamente dalla liquidità, la certezza del credito investe, invece, direttamente la sua esistenza, imponendo così che, ai fini dell'operatività della compensazione, il controcredito invocato, ancora prima di essere esigibile e determinato nel suo ammontare, sia effettivamente sussistente e dunque non controverso sotto il profilo dell'an debeatur. Quanto, infine, al requisito della esigibilità, si richiede che credito non debba essere sottoposto né vincoli, né a termini.
Al riguardo, va osservato che il credito opposto in compensazione dalla , CP_1
portato dalla sopra citata ordinanza, non è stato contestato dall'odierno attore, che ne ha solo eccepito l'erronea indicazione dell'ammontare (indicato nell'allegata nota spese dall'attore in € 2.435,66 e comprendente anche la voce “spese successive” per €
135,00”) riconoscendo espressamente che esso risulta, invece, ammontare ad € 50,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per competenze di giudizio, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Alla luce di quanto sopra ed alla stregua della documentazione prodotta in atti dalla convenuta, il credito opposto in compensazione deve, dunque, ritenersi certo, liquido ed esigibile. Va, pertanto, dichiarata la compensazione parziale dei due crediti, fino alla concorrenza del minore dei due.
11 Giova, in proposito, rammentare che la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte.(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22324 del 22/10/2014).
Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50 %, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda e,per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
,a titolo di risarcimento, al pagamento in favore dell'attore CP_1 [...]
della complessiva somma di € 4.535,44 oltre I.V.A, oltre interessi al Parte_1
tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data dell'esborso sull'importo di
12 cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- dichiara la compensazione del predetto credito con il credito opposto da parte attrice, fino alla concorrenza di quest'ultimo.
- compensa le spese di lite per il 50% e condanna la al Controparte_1
pagamento della residua parte in favore dell'attore, che liquida in € 145,50 per spese ed in € 639,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge.
- Pone le spese della CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli il 10.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero14164/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Calata San Parte_1
Mattia n. 27(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro C.F._1
Micelisopo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Cervantes
n. 55/5;
Attore
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Calata S. Controparte_1
Mattia n.27 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C.F._2
Russo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Luca Giordano
n. 92;
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attore in data 26.11.2024e dalla convenuta in data 27.11.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'attore in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
e, premettendo di essere comproprietario dell'immobile sito in Napoli alla CP_1
Calata San Mattia n. 27, piano terzo, int. 9, esponeva che nel periodo a cavallo tra il
2017 e il 2018, detto immobile sarebbe stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante terrazzo in proprietà, all'epoca dei fatti, dell'odierna convenuta.
Tali infiltrazioni, determinate dalle cattive condizioni di impermeabilizzazione del predetto terrazzo di copertura, avrebbero determinato danni all'appartamento dell'odierno istante(in particolare, insorgevano tracce di umidità e muffa nell'ingresso, nel soggiorno-cucina con dispensa, nel corridoio, nella camera da letto matrimoniale con annessa cabina armadio e nel locale bagno annesso alla camera da letto)per come accertati nella perizia dell'arch. , nonché nella Persona_1
perizia dell'ing. , incaricato dal Persona_2 Controparte_2
verificare i danni lamentati.
[...]
Detti danni venivano riconosciuti dalla stessa , la quale, tuttavia, non si attivava CP_1
per la risoluzione dell'inconveniente. Per tale ragione, il ricorrente era costretto a formulare un invito per la negoziazione assistita, cui non aderiva l'odierna convenuta, nonché a presentare ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. che, veniva rigettato in quanto inammissibile.
Giunti al mese di luglio 2020, i danni venivano accertati, a seguito di apposito sopralluogo, anche dagli stessi consulenti dell'odierna convenuta (Arch. e CP_3
Geometra Troia) tuttavia nessun tipo di iniziativa veniva ancora presa dall'odierna convenuta per riscontrare la richiesta di pagamento.
Stante l'inerzia della , l'odierno attore avrebbe, pertanto, provveduto CP_1
direttamente all'esecuzione delle opere di riparazione dei danni sofferti,
2 corrispondendo alla , ditta esecutrice dei lavori, un Controparte_4
corrispettivo pari ad €8.470,00, come da fatture che venivano allegate agli atti del presente giudizio.
Ciò premesso, , adiva Codesto Tribunale, formulando le seguenti Parte_1
richieste: “Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della
Prof.ssa nella causazione dei danni all'immobile del Sig. Controparte_1 Parte_1
descritti in premessa;
per l'effetto condannare la suddetta Prof.ssa a
[...] CP_1
pagare al Sig. a titolo di risarcimento, l'importo di € 8.470,00per il Parte_1
ripristino dell'immobile, nonché un importo da determinarsi d'ufficio in via equitativa per i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
In data 8.12.2021, si costituiva in giudizio , la quale, contestando Controparte_5
gli assunti attorei, esponeva che la richiesta di risarcimento dei ricorrenti sarebbe stata debitamente riscontrata dal proprio legale a mezzo pec del 6.2.2019, comunicando la propria disponibilità ad eliminare i danni lamentati, non appena ultimati i lavori di rifacimento del terrazzo. Detti lavori venivano eseguiti ed ultimati,
a regola d'arte, nel mese di aprile 2019,come da relazione tecnica asseverata dall'
Ing. che la convenuta allegava agli atti. Da quel momento, l'odierna Persona_3
convenuta si sarebbe sempre resa disponibile a procedere all'accertamento definitivo ed alla liquidazione dei danni lamentati dall'attore, il quale, immotivatamente, si sarebbe sempre rifiutato di far ispezionare il proprio appartamento per l'accertamento dello stato dei luoghi, pretendendo inspiegabilmente il collaudo delle opere di ristrutturazione del terrazzo e lamentando ancora la presenza di infiltrazioni. In seguito, i germani proponevano ricorso ex art. 696 cpc., il quale veniva Pt_1
dichiarato inammissibile, sicché l'odierna convenuta chiedeva il pagamento delle spese di lite, per come giudizialmente liquidate in suo favore ed ammontanti ad €
2.455,66, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
L'odierna convenuta, rappresentava, ancora, che solo nel giugno 2020, veniva finalmente conferito mandato congiunto all'Arch. ed al Geom. Troia, Persona_4
3 al fine di eseguire sui luoghi di causa, in contraddittorio con il le opportune Pt_1
verifiche. La perizia redatta dai predetti professionisti avrebbe quantificato nella somma di € 1.979,67, inferiore rispetto a quella pretesa dall'attore, la spesa occorrente per eliminare i danni riscontrati nell'appartamento del sicché la Pt_1
riteneva che i rispettivi crediti vantati dalle due parti oggi in causa, fossero da CP_1
ritenersi parzialmente compensati.
Tanto premesso, l'odierna convenuta così concludeva le proprie difese: “1.In via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per i motivi di fatto e diritto esposti nella presente memoria, ovvero fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.
2. Nel merito, accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare infondate le domande attoree per i motivi di cui alla presente memoria.
3. In ogni caso, dichiarale la compensazione anche parziale dei rispettivi crediti.
4. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari allo scrivente procuratore anticipatario.”
Incardinato il giudizio, all'udienza del22.12.2021 il Giudice, tenuto conto delle difese svolte dalla convenuta, disponeva mutarsi il rito da sommario in ordinario e rinviava all'udienza del 17.5.2022, ove venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183
VI comma c.p.c..
Quindi, con provvedimento del 16.11.2022,ritenuta la necessità di procedere a CTU, veniva designato quale consulente tecnico l'ing. il quale depositava Persona_5
la propria relazione in data 30.7.2023.
All' udienza del 16.4.2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava all'udienza del 29.11.2024 per la precisazione delle conclusioni;
quivi, riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Giungendo al merito, si precisa, anzitutto, che l'oggetto del presente giudizio verte
4 esclusivamente sulla individuazione e sulla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice, risultando, del vero, pacifico il fatto storico del prodursi del fenomeno infiltrativo nell'immobile attoreo a causa della cattiva impermeabilizzazione del terrazzo in proprietà di e, dunque, la responsabilità di quest'ultima Controparte_1
in ordine al fatto dedotto in giudizio, tant'è che la stessa convenuta ha anche chiesto la compensazione parziale con un proprio credito derivante dalla liquidazione delle spese legali relative al ricorso per ATP ex art.696 bis c.p.c. precedentemente promosso dall'odierno attore.
Orbene, preso atto di quanto sopra, al fine di operare un'indagine sulla consistenza dei danni correlati alle infiltrazioni e per procedere alla loro quantificazione, è stato ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale perito l'ing. del cui elaborato peritale vanno recepite in toto le conclusioni, Persona_5
in quanto esse appaiono frutto di osservazioni coerenti, del tutto congrue, opportunamente circostanziate ed informate della documentazione in atti, sicché non si profila alcun ragionevole motivo per discostarsene.
Ciò premesso, deve, anzitutto, evidenziarsi, come rilevato dal consulente incaricato, che dal sopralluogo effettuato non sono state, allo stato, rinvenute nell'immobile di proprietà dell'attore tracce d'infiltrazione idrica e/o condensa, né in atto, né pregresse, essendosi riscontrato che l'immobile in questione è stato oggetto di interventi di ripristino, come d'altronde pacificamente affermato dalle stesse parti in lite.
A questo punto, il CTU,in risposta al quesito relativo al collegamento tra l'insorgere di umidità da condensa ed i reiterati fenomeni di infiltrazioni d'acqua, sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti (perizia di parte ricorrente, foto depositate, perizia di parte resistente con allegate foto) ha rilevato che “prima dell'esecuzione degli interventi di ripristino, nell'immobile ricorrente si riscontrava quanto segue:1)
Traccia d'infiltrazione idrica e condensa all'intradosso della controsoffittatura e lungo la parete dell'ambiente ingresso;
2) Tracce d'infiltrazione idrica con esfoliazione delle tinteggiature e rasature all'intradosso del solaio dell'ambiente
5 ingresso/corridoio visibile al di sopra della controsoffittatura esistente;
3) Traccia di condensa all'intradosso del solaio dell'ambiente salone4) Rigonfiamento parziale
d'intonaco in quattro punti e ossidazione del ferro costituente porzione di un travetto in c.a.;5) Tracce di condensa nell'ambiente dispensa all'intradosso del solaio e lungo le pareti;
6) Traccia d'infiltrazione idrica all'intradosso del solaio ambiente ripostiglio su bagno.”
Il consulente specificava, inoltre, che dalla documentazione prodotta, non risulterebbe rilevabile il lamentato danneggiamento del parquet in legno dell'ambiente corridoio, come, invero, può confermarsi dall'esame degli atti, motivo per il quale non ha potuto relazionare sul punto. Al riguardo, è pienamente condivisibile la risposta fornita dal CTU alle osservazioni di parte attrice, laddove ha evidenziato che in relazione al lamentato deterioramento del parquet, nessun danno è stato passibile di verificazione diretta o evincibile dalla documentazione in atti. Non
è, invero, possibile operare un riconoscimento del danno in chiave meramente deduttiva, così come invocato nelle osservazioni di parte, quando afferma che: “Non
è logicamente possibile che una simile caduta d'acqua non abbia conseguito dei danni ad un pavimento di parquet di legno…”).
L'articolo 2697 c.c. sancisce, invero, il principio secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tale norma esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del Giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
In punto di diritto, specificando che il caso di specie va inquadrato nella disciplina di cui all' art. 2051 c.c.., si rammenta che tale tipo di responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
L'attore avrebbe, dunque, dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto
6 dedotto in giudizio, secondo il noto canone “onus probandi incumbit ei qui dicit” e dimostrare il nesso di causalità tra il danno lamentato (nella specie, il deterioramento del parquet) e l'evento.
Nel caso de quo l'odierno attore non ha in alcun modo dimostrato, mediante la produzione di documentazione adeguata, la fondatezza delle proprie pretese risarcitorie relativamente agli asseriti danni riportati dal parquet.
Ciò premesso, appare dirimente, nel caso di specie, focalizzare la questione sulla distinzione tra i vari danni, per come elaborata dal CTU in relazione a quanto emerso dalla documentazione in atti. Si riportano, testualmente, le osservazioni espresse al riguardo dal consulente: “Nello specifico si ritiene, infatti, che le problematiche precedentemente esistenti all'ambiente ingresso e corridoio (tracce infiltrative e condensa) e cabina armadio/ripostiglio sul bagno della camera da letto possano essere eziologicamente direttamente riconducibili a pregressi fenomeni infiltrativi verificatisi in quelle aree, così come rilevabile anche dalle foto in atti e attestanti le condizioni dell'intradosso del solaio di tali ambienti.”
“Discorso differente – sempre sulla base dei documenti in atti – appare, invece, essere quello dell'ambiente salone e dispensa ove non si rinvengono tracce di pregresse infiltrazioni ma esclusivamente di condensa. Tale situazione porta a correlare dette tracce a problematiche di condensa dovute, con buona probabilità, a un mancato e/o efficiente isolamento termico del detto solaio direttamente sottostante il terrazzo. Analoga situazione si ritiene possa considerarsi valida per il travetto ossidato, la cui ossidazione appare essere maggiormente legata a fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo più che a tracce infiltrative di cui non vi è riscontro in atti.”
Ciò posto, in merito all'accertamento sulla congruenza tra i danni lamentati dall'attore e gli interventi eseguiti dallo stesso per il ripristino dell'immobile per cui è causa, il CTU, nel considerare congrui, in termini assoluti, gli importi per come risultanti dalle fatture dalla ditta esecutrice dei lavori, ha, ciononostante, ritenuto di dover evidenziare che essi riguardano la totalità degli interventi fatti eseguire da parte
7 attrice, laddove, invece, si ritiene opportuno, alla luce del distinguo sopra specificato, operare una distinzione tra i danni da infiltrazione (causati dalla proprietà sovrastante) e quelli determinati da fenomeni di condensa interni all'appartamento preesistenti all'infiltrazione stessa. Pt_1
Si riporta, all'uopo, quanto osservato, sul punto, dal perito incaricato: “Gli interventi eseguiti - così come riportati nella perizia di parte a firma dell'arch. e nelle Per_1
fatture n. 30/2020, 44/2020 e 64/2020 della ditta Edil De Lillo di De Lillo Pasquale - appaiono essere globalmente congrui per l'eliminazione delle problematiche che interessavano l'immobile di proprietà ricorrente. Va, però, doverosamente evidenziato – sulla scorta di quanto relazionato al precedente A –che non Pt_2
tutti i danni riscontrati nell'immobile ricorrente sono eziologicamente direttamente riconducibili, sulla scorta della sola documentazione regolarmente versata in atti, ai fenomeni infiltrativi e di conseguenza alcuni interventi eseguiti, seppur tecnicamente indispensabili e necessari al corretto ripristino dello stato dei luoghi, non possono essere ricondotti secondo il rilevato nesso eziologico, alle problematiche oggetto di consulenza.”
Riassumendo, secondo la ricostruzione del CTU, effettuata sulla scorta della documentazione in atti, il fenomeno infiltrativo derivante dalle difettose condizioni di impermeabilizzazione del terrazzo, ha determinato nell'immobile attoreo, esclusivamente: problematiche di condensa nell'ambiente salone e dispensa, problematiche di condensa nell'ambiente dispensa ed ossidazione delle armature dei travetti ambiente salone.
Chiarito quanto sopra, il CTU ha, successivamente, proceduto ad accertare la congruità dei costi sopportati dall'attore, pari a € 8.470,00, per gli interventi eseguiti e dedotti in citazione, effettuando apposito computo metrico estimativo (allegato all'elaborato peritale ed al quale si rimanda) relativo agli interventi effettuati, utilizzando la tariffa regionale vigente all'epoca della realizzazione degli stessi e considerando i costi orari della manodopera vigenti alla data di esecuzione delle lavorazioni.
8 Il CTU, a questo punto, ha ritenuto opportuno fare le seguenti precisazioni:
“L'ambiente salone/cucina - sebbene eziologicamente le problematiche allo stesso riscontrate non siano riconducibili ai fatti di causa - deve essere oggetto di intervento di semplice ripristino architettonico (raschiatura e tinteggiatura) onde evitare problematiche di discromia verificabili in conseguenza del ripristino dell'ambiente ingresso e corridoio in quanto trattasi sostanzialmente di un unico ambiente.
Non si provvede, invece, ad alcuna quantificazione per gli interventi alla dispensa e al parquet in legno oltre che al trattamento dei ferri dei travetti dell'ambiente salone.”
In conclusione, alla luce delle indagini svolte e delle considerazioni sopra richiamate, il consulente incaricato - sul presupposto che la spesa sopportata dal ricorrente per il ripristino del suo immobile non è apparsa essere congrua, stante che non tutte le problematiche esistenti sono risultate essere eziologicamente riconducibili ai fatti di causa - ha stimato che il costo degli interventi (eziologicamente riconducibili ai fatti di causa) può essere determinato nella misura di € 4.535,44 oltre I.V.A.
Correttamente il CTU ha ritenuto di includere tra gli interventi necessari il mero ripristino architettonico (raschiatura e tinteggiatura) in modo da evitare problemi di discromia dell'intero ambiente salone in quanto esso risulta essere attiguo e costituente, di fatto, un unico grande ambiente con l'ingresso/corridoio, come può evincersi dall'analisi dei luoghi e dal grafico di rilievo riportato alla pag. n. 6 della relazione.
Sul punto vanno, dunque, disattese le osservazioni di parte convenuta, ciò anche in ragione del fatto che per la quantificazione degli interventi di ripristino architettonico dell'ambiente salone/cucina (necessari per evitare problematiche di discromia) il
CTU ha applicato una decurtazione del 30%, proprio per tenere in debita considerazione sia l'incidenza dello stato di manutenzione ed uso, sia l'estensione delle aree oggetto di ripristino rispetto alle aree effettivamente danneggiate.
Nessuna prova è stata offerta da parte attrice in ordine agli asseriti danni non
9 patrimoniali.
Alla luce delle ragioni sopra rappresentate, la domanda attorea è, dunque, parzialmente fondata.
A questo punto, deve rilevarsi che la convenuta ha rappresentato di vantare un credito nei confronti dell'odierno attore, scaturito dall'ordinanza del 3.12.2019, resa dal
Tribunale di Napoli IV Sezione Civile, nella causa iscritta al n. R.G. 29415/2019 tra e contro e , in Parte_1 Parte_3 Controparte_1 Controparte_6
forza della quale i predetti ricorrenti venivano condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dai resistenti, che, nella specie venivano liquidate, per ciascuno di essi, nella misura di euro 50,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per competenze di giudizio, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del
15%( cfr. ordinanza allegata sia al ricorso introduttivo, sia alla comparsa di costituzione e risposta).
La convenuta ha opposto il citato controcredito, chiedendo Controparte_1
dichiararsi la compensazione, anche parziale, con il credito di parte attrice, che nella fattispecie viene liquidato con la presente sentenza in € 4.535,44 oltre I.V.A ,oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data dell'esborso sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Si rammenta che ai sensi dell'art 1243 c.c. comma 1: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.”
La Suprema Corte ha ricostruito la disciplina codicistica dell'istituto compensativo, ricordando che l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il 10 credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024).
La compensazione legale, dunque, ricorre unicamente in presenza di tre distinti requisiti, individuati nella certezza dei crediti, nella loro liquidità e nella relativa esigibilità. Quanto al criterio della liquidità, deve intendersi liquido quel credito determinato nel suo ammontare, ossia il cui oggetto sia precisamente individuato (o comunque facilmente e prontamente individuabile) sulla base del titolo.
Diversamente dalla liquidità, la certezza del credito investe, invece, direttamente la sua esistenza, imponendo così che, ai fini dell'operatività della compensazione, il controcredito invocato, ancora prima di essere esigibile e determinato nel suo ammontare, sia effettivamente sussistente e dunque non controverso sotto il profilo dell'an debeatur. Quanto, infine, al requisito della esigibilità, si richiede che credito non debba essere sottoposto né vincoli, né a termini.
Al riguardo, va osservato che il credito opposto in compensazione dalla , CP_1
portato dalla sopra citata ordinanza, non è stato contestato dall'odierno attore, che ne ha solo eccepito l'erronea indicazione dell'ammontare (indicato nell'allegata nota spese dall'attore in € 2.435,66 e comprendente anche la voce “spese successive” per €
135,00”) riconoscendo espressamente che esso risulta, invece, ammontare ad € 50,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per competenze di giudizio, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Alla luce di quanto sopra ed alla stregua della documentazione prodotta in atti dalla convenuta, il credito opposto in compensazione deve, dunque, ritenersi certo, liquido ed esigibile. Va, pertanto, dichiarata la compensazione parziale dei due crediti, fino alla concorrenza del minore dei due.
11 Giova, in proposito, rammentare che la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte.(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22324 del 22/10/2014).
Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50 %, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda e,per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
,a titolo di risarcimento, al pagamento in favore dell'attore CP_1 [...]
della complessiva somma di € 4.535,44 oltre I.V.A, oltre interessi al Parte_1
tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dalla data dell'esborso sull'importo di
12 cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- dichiara la compensazione del predetto credito con il credito opposto da parte attrice, fino alla concorrenza di quest'ultimo.
- compensa le spese di lite per il 50% e condanna la al Controparte_1
pagamento della residua parte in favore dell'attore, che liquida in € 145,50 per spese ed in € 639,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge.
- Pone le spese della CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli il 10.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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