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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/09/2024, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3045 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
IMPUGNATIVA TESTAMENTO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Pizza - -, dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
ATTORE
E
– -, CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Corleto - -, C.F._4
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 31 7 2017 decedeva in GN RP , ivi nata il [...]. Persona_1 Il 13 9 2017, su istanza di , nato a [...] 1l 12 10 1939, CP_1
viene pubblicato il testamento olografo della predetta . Persona_1
La scheda è del seguente letterale tenore:
«Io nata a [...] il [...] Persona_1
Dichiaro sotto mia responsabilità in Piena capacità di intendere e volero dono a mio cugino nato a [...] il [...] un fabbricato di mia CP_1
proprietà ad Avellino in Corso Europa per riconoscenza per avermi accudito.
In fede
Controparte_2
16 – 06 - 2011».
[...]
Nel 2019, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_2
e ha dedotto: CP_1
- che era l'unico figlio di nato a [...] il [...], Persona_2
fratello di;
Persona_1
- che suo padre, , era deceduto in Venezuela il 4 11 2011; Persona_2
- che era deceduta senza lasciare a sé superstiti altri che il Persona_1
fratello dimorante in Venezuela;
Per_2
- che di conseguenza esso attore era l'erede unico della zia;
Persona_1
- che il testamento olografo pubblicato il 13 9 2017 non era tale, sibbene una semplice donazione;
- che tale donazione era nulla per difetto della forma pubblica prescritta dalla legge;
- che, ad ogni modo, nel giugno 2011 la zia era affetta da Persona_1
pregresse e irreversibili «vasculopatia cerebrale cronica involutiva – demenza vascolare – e parkinsonismo arteriosclerotico» le quali la rendevano totalmente incapace di intendere e di volere;
- che di conseguenza la disposizione testamentaria era invalida anche a volerla qualificare quale testamento olografo.
Tanto rappresentato, chiedeva dichiarare la natura di donazione della scheda testamentaria pubblicata e la sua nullità per la mancanza della forma pubblica prevista dalla legge e in subordine la nullità del testamento olografo per incapacità di intendere e di volere della testatrice e condannarsi di conseguenza il convenuto a restituire l'immobile e a risarcire i danni cagionati dalla sua occupazione sine titulo.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande. CP_1
Ha dedotto:
- che la era stata pienamente cosciente e capace di intendere e di volere Per_1
sino al momento della morte;
- che alla disposizione neppure poteva essere riconosciuto il carattere della donazione rimuneratoria dovendo essa esser fatta rientrare nell'alveo delle obbligazioni naturali quale liberalità d'uso, quale liberalità cioè che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
La domanda è fondata e da accogliere.
Allo scritto della SO non può riconoscersi la natura di testamento. In esso né si parla di disposizioni di ultima volontà né si parla di testamento;
neppure si esprime la volontà che esso abbia effetto solo dopo la morte di essa disponente;
non si parla di erede e/o di eredità e neppure di legato. A tali assenze lessicali assolute si aggiunge che la SO neppure usa locuzioni generiche tipiche delle disposizioni testamentarie quale quella di “lasciare a”, sibbene si serve del verbo donare, «dono a …».
Orbene, tutto quanto rilevato depone per la natura di donazione dell'atto, che in quanto tale è nullo perché non redatto nella forma pubblica rafforzata prevista dalla legge.
Davvero di poco pregio è la tesi dell'adempimento di obbligazione naturale sostenuta dal convenuto.
Oggetto della disposizione è un appartamento in buone condizioni al centro di
Avellino di oltre 150 mq con deposito pertinenziale. A fronte di ciò c'è l'assoluta assenza nella comparsa di risposta dei servigi che il avrebbe reso alla cugina, anzi CP_1
egli si mostra non a conoscenza delle vicissitudine della stessa e del fatto, ad esempio, che già alla fine del 2013 la aveva fatto istanza di un amministratore di Per_1
sostegno che nei mesi successive le era stato affiancato.
Ad abundantiam si osserva che la documentazione medica prodotta dall'attore comprova che nel giugno del 2011 le condizioni anche mentali della avevano Per_1
subito un rilevante ed irreversibile peggioramento ed erano tali da permettere di affermare che la stessa non fosse più in grado di intendere e di volere e dunque di disporre dei propri beni. Tirando le fila di quanto sin qui detto, la disposizione della SO datata 16 6
2011 è nulla e come tale priva di effetto.
Consegue che l'immobile oggetto della medesima è da considerare di proprietà dell'attore per averlo ereditato dalla zia ed è a questi da restituire dal Persona_1
che lo ha posseduto sin qui sine titulo. CP_1
Quanto al risarcimento dei danni, il Tribunale, tenuto conto dell'ubicazione e dello stato dell'immobile, del fatto che, anche per la sua pezzatura alta, per locarlo sarebbe occorso non poco tempo, che la gestione dello stesso avrebbe comportato spese e costi nonché il pagamento di tasse e/o imposte, per cui solo parte del canone ricavabile si sarebbe tradotto in guadagno netto, stima equo determinarlo all'attualità, ogni posta compresa, in euro 25.000,00.
La consulenza tecnica di ufficio va posta definitivamente a carico del convenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come d dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara nulla la disposizione negoziale patrimoniale datata 16 6 2011 di riportata in motivazione e pubblicata quale testamento olografo;
Persona_1
2) dichiara aperta la successione ab intestato di ed erede della Persona_1 stessa , nato a [...] il [...], e, per l'effetto, Parte_1 assegna al medesimo l'appartamento, con annesso deposito pertinenziale, sito in
Avellino al Corso Europa, n. 41 bis, riportato al catasto urbano al foglio 37, particella
2837, subalterno 6, piano terra, categoria A2;
3) condanna il convenuto a restituire detto immobile, libero da persone e cose, all'attore;
4) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di euro 25.000,00;
5) pone in via definitiva a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica di ufficio e lo condanna a pagare all'attore le spese del giudizio che si liquidano in euro
560,00 per esborsi e in euro 8.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 settembre 2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE Raffaele Califano