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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 622 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CRAVIOTTO LAURA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CRAVIOTTO LAURA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 14.09.2019 in Sassello (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di Sassello al numero 4, parte II, serie A, uff. 1, anno 2019, con ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sassello, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. I figli minori cod. fisc. nata in data [...] e Persona_1 C.F._1 Persona_2
cod. fisc. in data 07/09/2013 continueranno a risiedere presso la madre e con C.F._2
la madre;
2. Il SI. contribuirà al mantenimento dei figli minori versando per ciascuno Euro Parte_1
300,00 quale contributo ordinario al loro mantenimento. Il pagamento dell'importo mensile di €
600,00 sarà da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da aprile 2025 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli sul conto corrente intestato alla madre
SI.ra avente il seguente iban [...] e sarà annualmente CP_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT.
3. Il SI. contribuirà al mantenimento della moglie versandole Parte_1 CP_1
sempre all'Iban [...] l'importo mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente da corrisponderle entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Aprile 2025
e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Il SI. dovrà altresì a contribuire alle spese straordinarie per entrambi i figli, da Parte_1
determinarsi secondo il protocollo aggiornato del Tribunale di Genova, nella misura del 50% che dovrà anticipare sul conto della SI.ra a sua richiesta ogni volta che si renderà CP_1
necessario sostenerle e basterà la semplice comunicazione dell'importo o preventivo di spesa qualora siano spese consistenti anche con messaggio e non potrà opporvi eccezioni, salvo, in caso di disaccordo, provvedere lui stesso direttamente alle esigenze dei figli. I coniugi chiariscono e specificano onde evitare conflitti successivi che nelle spese straordinarie rientreranno a titolo esemplificativo e non esaustivo: i ticket sanitari, i libri, le iscrizioni a scuola ed il materiale, le gite scolastiche e le vacanze, nonché protesi, occhiali, apparecchi dentali, visite specialistiche e dentistiche, mense scolastiche, campi solari o assimilati, nonché spese per attrezzatura,
abbigliamento e frequentazione di lezioni sportive o per ripetizioni per recuperi scolastici, nonché
spese per psicologo, fisioterapia e per scuole di specializzazione, per acquisto di macchina, motorino e relativa patente, bollo e assicurazione, previa presentazione di preventivi di costo che dovranno essere approvati e concordati da entrambi i genitori, salvo casi di particolari necessità ed urgenze dei minori quando le cifre siano esigue e congrue, sempre però preinformandone anche per le vie brevi l'altro genitore.
4. I veicoli resteranno intestati come da attuale intestazione mentre il conto corrente ING Bank
diverrà intestato esclusivamente e per il 100% a , mentre gli investimenti presso CP_1 Azimut rimarranno al 100% nella piena proprietà e disponibilità di in quanto non è Parte_1
stata versata alcuna quota da . CP_1
5. I coniugi acconsentono e si autorizzano reciprocamente fin da ora alla unilaterale richiesta ed al rilascio di passaporti e documenti per i minori o di altri documenti, anche validi per l'espatrio.
6. il cd. assegno unico e universale sarà percepito dalla SI.ra ; le detrazioni per i CP_1
figli a carico, se spettanti, competeranno a ciascun genitore in ragione del 50%; la detrazione o la deduzione fiscale delle spese mediche e di ogni altra spesa in relazione alla quale tale beneficio sia concesso competeranno al genitore che le avrà sostenute o rimborsate o al 50%, in coerenza con le pattuizioni che precedono;
7. Il SInor potrà vedere e tenere con sé i minori previo preavviso telefonico quando Parte_1
vorrà in settimana dall'uscita da scuola e/o dai campi solari prelevandoli presso la scuola e/o a casa anche infrasettimanalmente dalla mattina accordandosi e dovrà riportarli alla residenza della madre entro sera compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori stessi e della SI.ra evitando di scombinare eventuali uscite già CP_1
programmate o prenotate. In accordo con dal lunedì al venerdì i figli potranno CP_1
pranzare presso il padre , visto che l'orario lavorativo gli consente suddetto accudimento Parte_1
nell'ora di pranzo e potrà far loro svolgere i compiti per riaccompagnarli nel pomeriggio presso la madre, eccetto quando la madre sarà libera dal lavoro, e terrà lei i minori. In ogni caso il padre potrà tener con sé i minori un fine settimana ogni 15 gg prelevandoli dalla casa materna al venerdì
da scuola o dai campi solari a fine orario e riportandoli il lunedì mattina presso la scuola o presso residenza materna, nonché a Pasqua e Natale alternati e 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive purché le date e gli orari siano previamente concordati con la SI.ra , CP_1
pur sempre senza scombinare uscite già prenotate e programmate, ma in ogni caso il SI. Parte_1
sarà onerato di prelevare e riportare i minori presso la residenza materna o la scuola a seconda delle esigenze e maggiori comodità dei minori;
8. La SI.ra e il SInor potranno delegare persone di loro fiducia per il CP_1 Parte_1
ritiro dei minori da scuola per il caso di impedimento come meglio visto e ritenuto e potranno autorizzare gite scolastiche senza necessità del consenso della controparte, che dovrà però essere informato/a, come pure per il rilascio e rinnovo di passaporto e documenti di identità dei minori.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo