Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 739/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
N.47 P.2 95048 OR AL , , elettivamente domiciliato in Via CodiceFiscale_1
Omero, 32A 95046 Palagonia AL presso lo studio dell'avv. CAMPISI SALVINA
BENEDETTA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...] P.1 Controparte_1
95048 OR AL CF elettivamente domiciliata VIA CAGLIARI 56 C.F._2
95100 CATANIA presso lo studio dell'avv. TOMAGRA GAETANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 10.4.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
e adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere Parte_2 CP_1
la richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.1.1995 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Scordia anno 1995, Numero 1, Parte I,.
l ricorrenti esponevano che con decreto dell' 08/07/2022 reso n il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza del 10.4.2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto dell'8.7.2022
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.1.1995 tra
[...]
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
predetto comune di Scordia al n. 1 anno 1995 parte I al alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso del 9.4.2025 . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo