Articolo 3 della Legge 18 maggio 1959, n. 342
Articolo 2
Versione
25 giugno 1959
Art. 3.
Alla spesa relativa sara' fatto fronte con gli appositi stanziamenti gia' a disposizione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.

Entrata in vigore il 25 giugno 1959