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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 558 / 2024
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere ConIGliere rel. Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO ai sensi degli artt. 9 legge 898/70 e 739 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, Via Luigi Cibrario n. 62, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMANTE
contro
:
elettivamente domiciliato in Borgosesia, Via Nicolao sottile n. 59/a, P_ presso lo studio dell'Avv. Scolari Ester che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMATO
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il quale ha dichiarato di nulla opporre.
Oggetto: appello (recte, reclamo) avverso la sentenza n. 42/2024 del Tribunale di Torino emessa ai sensi dell'art. 473 bis ss. c.p.c. in data 8.03.2024, pubblicata il 13.03.2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 514/18 del 29.11.2018 del Tribunale di Vercelli.
Conclusioni di parte RECLAMANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale: in parziale riforma della sentenza impugnata riformulare il contributo al mantenimento a carico del IG. nella misura di € 400,00, o veriore P_ ritenuta di giustizia, con oneri legati all'accompagnamento e al prelievo del minore a carico del medesimo o in estremo subordine a carico di entrambi.
1 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi, oltre all'aumento del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, oltre spese generali, Cpa ed iva come per legge. In via subordinata: compensare le spese di lite del giudizio di primo grado e vittoria di quelle di secondo grado”.
Conclusioni di parte RECLAMATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie iuris del caso, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello ex. artt. 348 c. 1 c.p.c. e 325 c.p.c per tardività della costituzione NEL MERITO Respingere l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Torino n. 42/2024 emessa in data 8/03/2024 dal Giudice Dott.ssa F. Levrino nella causa n. R.G.8719/2023 - perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso Condannare la IG.ra alla refusione degli onorari e delle spese giudiziali del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IGnori e contraevano matrimonio in data 28.06.2012; Parte_1 P_ dall'unione è nato il figlio (n. il 7.09.2012); i coniugi addivenivano a separazione _1 consensuale in data 2.02.2017 come da convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 ed il Tribunale di Vercelli pronunciava il divorzio con sentenza n. 514/18 del 29.11.2018. Con ricorso depositato il 14.10.2022, il IG. chiedeva al Tribunale di Vercelli la P_ modifica delle condizioni di divorzio pur invocando erroneamente l'art. 710 c.p.c. Egli chiedeva, in particolare, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore, già fissato in € 400,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, come in forza degli accordi di divorzio, ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, la modifica del calendario di visite padre-figlio. La madre, IG.ra , si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Pt_1
l'incompetenza del Tribunale adito e instando, nel merito, per il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 2.02.2023, il Tribunale di Vercelli dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Torino, stante la residenza abituale del minore presso la madre in Pianezza (TO), riqualificando d'ufficio il ricorso ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970, trattandosi di coppia divorziata. Riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, il primo giudice affidava il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre potesse incontrare e tenere con sé il figlio con le
2 seguenti modalità: “durante i fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica prevedendo che il padre andrà a prendere il bambino a Pianezza il venerdì sera e la madre lo recupererà a Borgosesia la domenica sera”; disciplinava altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore nel periodo delle vacanze secondo il calendario disposto;
autorizzava una telefonata/videochiamata giornaliera nella fascia oraria dalle ore 20.30 alle ore 21.30 da parte del genitore che in quel momento non si trovava con il minore;
in punto economico, disponeva che il IG. corrispondesse alla IG.ra P_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a Pt_1 partire dal mese di febbraio 2024, l'assegno di € 320,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiarava inammissibili le ulteriori domande svolte dal ricorrente afferenti gli arretrati e la cancellazione del pignoramento;
confermava le ulteriori statuizioni di cui alla sentenza di divorzio;
dichiarava infine tenuta e condannava la IG.ra , in forza del combinato disposto di Pt_1 cui agli artt. 91 e 185 bis c.p.c., alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del IG. , liquidate per complessivi € 3.100,00, oltre spese generali al l 15%, IVA e P_
CPA come per legge, tenuto conto che la causa era stata definita nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza, cui il ricorrente aveva dichiarato di aderire. Rilevava, in particolare, il Giudicante che, quanto all'ammontare dell'assegno, vi erano le condizioni per disporre una revisione del contributo al mantenimento figlio minore posto a carico del padre negli accordi di divorzio, essendo stato provato in giudizio il miglioramento della situazione lavorativa della IG.ra , la quale all'epoca della Pt_1 pronuncia di divorzio risultava disoccupata, mentre in seguito aveva avviato un'attività come agente immobiliare e aveva intrapreso una convivenza con l'attuale compagno con cui condivideva le spese dell'abitazione di proprietà del medesimo. Avuto riguardo invece ai luoghi di rispettiva residenza dei genitori (Pianezza e Borgosesia), degli impegni familiari e del limitato divario ora esistente tra le diverse condizioni economiche delle parti, riteneva il primo giudice che gli oneri legati all'accompagnamento ed al prelievo del minore dovessero essere ripartiti tra i genitori, prevedendo che fosse il padre a recarsi a prendere il figlio il venerdì e che fosse la madre a riprenderlo dal padre la domenica sera.
Con ricorso in appello, la IG.ra , si doleva della valutazione del primo giudice, Pt_1 che aveva ritenuto sussistente, ai fini della rideterminazione dell'assegno per il figlio minore a carico del padre (da € 400,00 ad € 320,00 mensili), solo un “limitato divario ora esistente tra le diverse condizioni economiche delle parti”; precisava che dalle dichiarazioni reddituali presenti in atti si evinceva un netto aumento della retribuzione annuale del IG. “da € 18.997, 00 dell'anno 2021 ad € 21.255, 00 dell'anno 2022” (cfr. P_ doc.33), al contrario della IG.ra , la quale, invece, negli ultimi due anni aveva Pt_1 percepito un reddito lordo annuale di circa € 13.000, passando da un rapporto di lavoro subordinato part-time come barista, ad altra occupazione come libera professionista, ma con introiti pressoché uguali (cfr. docc 20-21). Evidenziava poi che l'appellato era rimasto ad abitare nell'ex casa coniugale non gravata da mutuo e che svolgeva altresì anche un secondo lavoro “in nero” come deejay con ulteriori introiti non dichiarati. Si doleva, inoltre, alla luce della netta differenza tra le diverse posizioni economiche, nonché delle scarse capacità economiche della IG.ra – peraltro simili a quelle che aveva al Pt_1 momento del divorzio – degli oneri legati all'accompagnamento del minore da Pianezza a Borgosesia e viceversa, a carico di entrambi i genitori, nei periodi di permanenza del figlio
3 presso il padre, nonché della mancata considerazione delle diverse e accresciute eIGenze economiche di che, rispetto all'epoca del divorzio (2018), stava per entrare nella _1 fase adolescenziale. Chiedeva dunque che il contributo per il mantenimento del minore fosse determinato nella misura di € 400,00 mensili, con oneri legati all'accompagnamento e al prelievo del minore a carico del padre, o, in estremo subordine, a carico di entrambi i genitori. Si doleva inoltre dell'ingiusta condanna alle spese di giudizio a causa della sua mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato;
precisava che il IG.
, benché avesse aderito a tale proposta conciliativa, risultava comunque P_ soccombente sulle domande riguardanti gli arretrati e la cancellazione del pignoramento, irrituali ed infondate, sulle quali vi era una pronuncia di inammissibilità. Chiedeva quindi la vittoria delle spese e degli onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, domandava la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la vittoria di quelle di secondo grado.
Il IG. si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'appello P_ improcedibile ai sensi dell' art. 348 comma 1 c.p.c. “per tardività della costituzione”, posto che la IG.ra , dopo aver notificato la sentenza alla controparte in data Pt_1
27.03.2024, aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso solo in data 9.05.2024, ossia oltre il termine previsto ex lege dall'art. 325 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato. Ribadiva l'appellato che, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio e sulla scorta delle mutate condizioni economiche delle parti, il Tribunale aveva correttamente rideterminato l'assegno di mantenimento per il minore a favore della IG.ra in € 320,00 mensili. Dalla documentazione versate Pt_1 in atti, infatti, era stato provato che il IG. percepisse mensilmente una P_ retribuzione “di circa euro 1.400/1.500 mensili, ridotta negli anni dell'emergenza covid”; la IG.ra , invece, percepiva, per il 2021, un reddito complessivo di euro 31.587, Pt_1 ridotto negli anni successivi solo in seguito alla richiesta giudiziale di riduzione dell'assegno da parte dell'odierno appellato. L'appellato faceva peraltro presente che, come conseguenza delle recenti vicende giudiziarie, lo stesso aveva assistito ad un progressivo deterioramento della propria situazione economica come risultante dall'ultima busta paga prodotta in questo grado di giudizio (cfr. doc. 20); egli, inotlre, era stato costretto a mettere in vendita l'immobile di edilizia popolare adibito ad ex casa coniugale (cfr. docc 21-29); inoltre, in data 23.04.24, dalla relazione con la nuova compagna, era nata la figlia con conseguenti e ulteriori oneri economici a carico del Per_2 medesimo. Ribadiva poi che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla controparte, nessun introito gli era garantito “dal suo vecchio passatempo come Deejay”, i versamenti in contanti che egli riceveva sul suo c/c provenendo infatti dai suoi genitori che lo avevano sempre aiutato. L'appellato sottolineava, infine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il Giudice di primo grado aveva correttamente liquidato in favore del IG. le spese del procedimento, essendo principio consolidato nella P_ giurisprudenza di legittimità quello secondo cui era nella facoltà del giudicante di disporre la condanna alle spese alla parte che non accettava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Le parti depositavano la documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis terzo comma, c.p.c. (in particolare, le dichiarazioni dei redditi del 2023 e gli estratti conto aggiornati).
4 Nel corso del giudizio di appello, come emerge dall'ordinanza del 22 novembre 2024 di questa Corte d'Appello (in diversa composizione), è emerso che il padre non teneva più con sé il figlio da mesi. La Corte ha ritenuto necessario acquisire una relazione sociale sul minore e sui rapporti con entrambi i genitori e ha conferito mandato al Servizio Sociale affinché si adoperasse per il ripristino delle visite tra padre e figlio, richiedendo una relazione sull'attività svolta entro il 30 marzo 2025 e fissando una nuova udienza all'11 aprile 2025. Nella loro relazione, i Servizi sociali hanno fornito un aggiornamento alla Corte d'Appello di Torino in merito alla situazione del minore Il Servizio Sociale ha Persona_3 avviato un approfondimento della situazione attraverso colloqui individuali con entrambi i genitori, e . Nel colloquio con la IGnora , datato 23 Parte_1 P_ Pt_1 gennaio 2025, quest'ultima ha ripercorso la storia della sua relazione con il IGnor
, dalla conoscenza fino alla separazione consensuale nel 2018. Ha descritto le P_ iniziali difficoltà nel frequentarsi dovute a sue problematiche familiari, il successivo trasferimento a Borgosesia, il matrimonio nel 2012 e la nascita di nello stesso _1 anno. Ha riferito di un progressivo deterioramento del rapporto di coppia culminato, quando aveva due anni e mezzo, nella sua decisione di trasferirsi con il figlio a _1
Pino Torinese presso l'abitazione materna. Ha poi menzionato la separazione consensuale e l'accordo sul mantenimento e sul regime di visite. La IGnora ha inoltre Pt_1 dichiarato di aver iniziato una nuova relazione con il suo attuale compagno nel 2018 e di essere in attesa di una bambina. Con riferimento al regime di visite padre-figlio, la IGnora ha sostenuto di non Pt_1 aver mai impedito gli incontri del figlio con il padre a Borgosesia, anzi di averli facilitati accompagnando talvolta il minore. Ha tuttavia evidenziato che i rientri del figlio dai fine settimana trascorsi con il padre non sempre erano positivi. Ha accennato alla convivenza del IGnor con una IGnora di origine marocchina con altri figli. Secondo il P_ racconto della IGnora , il IGnor , per ospitare la nuova compagna e i suoi Pt_1 P_ figli, non avrebbe predisposto uno spazio adeguato a , il quale tendenzialmente _1 dormiva sul divano durante le visite al padre. La IGnora ha inoltre riferito di episodi in cui il figlio sarebbe rientrato privo di effetti personali, o di indumenti "spariti" dall'abitazione paterna e di occasioni in cui il avrebbe lasciato solo il minore P_ durante la notte per recarsi a lavorare come deejay nei fine settimana, informazioni che le sarebbero state riferite sia dal figlio sia da una vicina di casa del . La IGnora P_
ha descritto il IGnor come una figura paterna poco presente e Pt_1 P_ disinteressata, con telefonate irregolari e mancato rispetto della frequenza dei fine settimana stabiliti. Ha inoltre affermato che il non si sarebbe mai interessato alla P_ vita scolastica del figlio né avrebbe mai conosciuto gli insegnanti. La IGnora ha sostenuto che il disinteresse del padre sarebbe tangibile anche dal punto di vista economico, con una scarsa partecipazione alle spese riguardanti il figlio, incluse le attività sportive. La IGnora ha ricondotto l'interruzione dei rapporti tra padre e figlio a un episodio Pt_1 avvenuto il 18 agosto 2024, quando si era recata a Borgosesia con la madre e il compagno per riprendere dopo un periodo di vacanza con il padre. In _1 quell'occasione, a seguito di una discussione riguardo alla restituzione di alcuni mobili, ci sarebbe stata un'aggressione da parte del IGnor e della sua compagna nei P_ confronti della IGnora , del suo compagno e della madre, episodio per il quale Pt_1 sarebbe stata sporta denuncia. Da quell'episodio, non avrebbe più voluto _1
5 incontrare il padre, essendo arrabbiato per l'accaduto. Si sarebbero sentiti telefonicamente solo in occasione del compleanno del minore a settembre. Nel colloquio con il IGnor , avvenuto il 31 gennaio, quest'ultimo ha fornito una P_ versione differente degli eventi. Ha descritto la sua attuale convivenza con la compagna, i figli di lei e la loro bambina di nove mesi. Ha affermato che andava d'accordo _1 con i figli della sua compagna. Ha fornito un diverso racconto dei trascorsi con la IGnora
, soffermandosi sul suo passato in comunità e su una presunta diagnosi di Pt_1 disturbo borderline. Il IGnor ha dichiarato di aver sempre incontrato P_ regolarmente il figlio nei fine settimana e di essersi sentito costantemente con lui fino al 2022, quando la situazione sarebbe degenerata. Ha riferito di aver trovato il figlio sporco e con segni sul collo, e che gli avrebbe confidato di essere stato spinto sul letto _1 dalla madre durante una lite. Ha anche raccontato di un episodio del 2022 in cui il figlio sarebbe uscito dalla finestra per raggiungerlo. Il IGnor ha espresso P_ preoccupazione per il figlio, sostenendo di aver richiesto l'affidamento esclusivo e il supporto del Servizio Sociale. Dopo la sentenza del Tribunale, le videochiamate con il figlio sarebbero diminuite. Il IGnor ha fornito una sua versione dell'episodio del P_
18 agosto, diversa da quella della IGnora , negando l'aggressione e sostenendo di Pt_1 aver subito una violenza privata. Dal 18 agosto 2024 non vedrebbe più il figlio e non saprebbe perché non voglia più incontrarlo, essendo impossibilitato a _1 contattarlo telefonicamente. Per quanto riguarda il minore , lo stesso è stato informato delle disposizioni della _1
Corte in merito alla ripresa del calendario delle visite o, in caso di difficoltà, della possibilità di incontri in un ambiente neutro con la presenza di un educatore. _1 ha risposto di non sentirsi pronto ad affrontare tale percorso con un educatore, esprimendo il timore che il padre possa essere aggressivo con la madre. L'assistente sociale gli ha garantito che, qualora si ritenesse opportuna tale modalità, gli incontri sarebbero stati organizzati senza la presenza contemporanea dei genitori. Viste le persistenti difficoltà del minore, il Servizio Sociale ha rimandato la valutazione delle modalità più opportune per tutelarlo. Al termine del colloquio con , la madre _1 avrebbe avuto una reazione alterata nei confronti dell'assistente sociale intervistante, sostenendo che quest'ultima avrebbe forzato il figlio ad esprimere il desiderio di rivedere il padre. Avrebbe inoltre contestato la durata del colloquio e la proposta degli incontri in luogo neutro, uscendo dal servizio in modo brusco con il figlio. Successivamente, la IGnora veniva convocata dal Servizio che le comunicava Pt_1
l'intenzione dello stesso di avviare degli incontri tra padre e figlio in luogo neutro. Il suo legale aveva comunicato l'impossibilità di presenziare a causa di un ricovero ospedaliero. Successivamente alla dimissione, la IGnora si era resa disponibile per un colloquio. Il Servizio Sociale comunicava quindi che era al momento impossibile avviare la fase di ripresa degli incontri tra padre e figlio, conIGliando, in relazione alle difficoltà emerse, tale ripresa in un ambiente neutro e tutelato, con la presenza di una figura educativa, quantomeno in una prima fase. All'udienza dell'11 aprile 2025, presso la Corte d'Appello nell'attuale composizione, comparivano l'appellante personalmente, IGnora , il suo Difensore, Parte_1 nonché il Difensore dell'appellato. La Difesa dell'appellante richiamava le conclusioni dell'atto introduttivo, eccependo la tardività delle memorie e produzioni della controparte e richiedendo un aumento provvisorio del mantenimento del minore nonché la considerazione della volontà del minore di non vedere il padre, pur dichiarando la disponibilità ad effettuare incontri protetti tra i due. La IGnora dichiarava che il Pt_1
6 figlio non vede il padre dal 18 agosto 2024, salvo un breve contatto telefonico il 7 settembre per il compleanno del ragazzo, precisando che questi, ormai tredicenne, non ha un cellulare proprio e che quindi ella è in grado di monitorare i contatti telefonici padre-figlio. Ha inoltre riferito del proprio recente ricovero per una gravidanza a rischio e della nascita, il 6 marzo 2025, della figlia secondogenita, avuta dall'attuale compagno. La Difesa dell'appellato chiedeva di essere rimessa in termini per dedurre sulla relazione sociale, depositata oltre il termine che era stato indicato dalla Corte, e sollecitava un rinvio per valutare l'andamento degli incontri protetti non ancora iniziati. La Corte si riservava. Con successiva ordinanza, rilevando che le uniche questioni devolute in appello nella presente causa riguardano profili di natura economica e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 23 maggio 2025. All'udienza medesima le parti precisavano le conclusioni e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osservazioni sul rito
Preliminarmente occorre rilevare che la causa, riassunta davanti al Tribunale di Torino, è stata iscritta per la prima volta in primo grado il 14.10.2022. Correttamente il Tribunale di Vercelli, dichiaratosi territorialmente incompetente, ha qualificato la causa ai sensi dell'art. 9 della Legge 898/1970 (Legge sul Divorzio). Il comma primo di tale articolo prevede il rito camerale. Pertanto, il procedimento si conclude con decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c.
Il citato comma primo dell'art. 9 della Legge sul Divorzio è stato abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Nella specie deve quindi applicarsi il rito previgente e non è applicabile, ratione temporis, il cosiddetto “nuovo rito” (art. 473-bis.29 c.p.c.). Ne consegue che la decisione impugnata non avrebbe dovuto avere la forma della sentenza, bensì del decreto, e che la presente impugnazione deve essere qualificata come reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.
La sentenza n. 42/2024 del Tribunale di Torino, emessa l'8.03.2024, pubblicata il 13.03.2024, è stata notificata dalla parte appellante in data 27.03.2024; il ricorso Pt_1 in appello è stato iscritto nel ruolo di volontaria giurisdizione in data 26.04.24 e poi, il 9.05.2024, nel ruolo contenzioso su richiesta dell'allora Presidente, ferma restando, ai fini di ogni valutazione, la data del 26.04.24 come iscrizione a ruolo. L'eccezione di tardività sollevata dal IGnor è quindi infondata, essendo stato rispettato il P_ termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
7 Tale termine, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 739 c.p.c., è pacificamente applicabile nella specie, non solo perché il Tribunale ha adottato la decisione con sentenza, ma anche perché il rito camerale, originariamente limitato alla volontaria giurisdizione, ha via via assunto “le caratteristiche di un "contenitore neutro" da applicare anche a quella giurisdizione contenziosa che necessitava di particolare speditezza (appunto, nelle questioni familiari); a condizione tuttavia che sia "rispettosa dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia che in quanto relativa a diritti o status gode di apposite garanzie costituzionali". Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la scelta del rito camerale, ispirata a immediatezza e concentrazione, non potesse “distogliere - "in materia di diritti o status" - "lo stesso legislatore ordinario" dal "rispettare quel minimo di garanzie procedimentali in funzione della struttura del rapporto in contestazione. Il che comporta che la giurisdizione volontaria si espande e quindi si allontana dal precedente rito camerale per ammantarsi di forme tipiche del giudizio ordinario, disegnando un nuovo tipo di processo a contenuto oggettivo che, non incidendo sul rapporto sostanziale controverso, rispetta le garanzie delle parti, in ordine alla competenza per territorio (su cui già Cass. sez un.
7.2.1992 n. 1323), al diritto di difesa e di prova, all'applicazione dei termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 739, co. 2 c.p.c.)" (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 19/06/1996, pubbl. 19/06/1996, n. 5629; Cass. civ., Sez. I, Ord., data ud. 29/11/2023, pubbl. 08/01/2024, n. 453).
Osservazioni sul merito
Quanto al merito della causa, deve osservarsi che il devolutum su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, tenuto conto delle conclusioni delle parti, riguarda esclusivamente la quantificazione del contributo al mantenimento a carico del IGnor a favore del P_ figlio (n. il 7.09.2012), in relazione al quale la madre, l'appellante IG.ra _1 Pt_1
, chiede la rideterminazione (da € 320,00 ad € 400,00 o veriore somma).
[...]
Va innanzitutto sottolineato che l'importo di € 400,00 mensili richiesto oggi dalla IGnora
non rappresenta un aumento arbitrario o eccessivo, bensì il ripristino Pt_1 dell'importo originariamente riconosciuto al momento del divorzio, nel 2018, quando fu stabilito dal Tribunale che il padre dovesse contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di tale entità. La successiva riduzione a € 320,00 da parte del Tribunale, motivata da un miglioramento della condizione economica della madre e da una più equa distribuzione dei tempi di permanenza del figlio tra i genitori, non tiene più conto delle attuali condizioni reali, né della completa cessazione della frequentazione padre-figlio né della confermata disparità economica tra le parti. Nel valutare la fondatezza della richiesta della IGnora di incremento dell'assegno Pt_1 di mantenimento a carico del padre per il figlio, non si può prescindere da un'analisi comparata delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, la quale evidenzia un divario IGnificativo, non solo in termini di reddito, ma anche di carichi familiari, disponibilità patrimoniali e sostenibilità delle spese ordinarie. La IGnora , madre del minore e principale figura genitoriale di riferimento, Parte_1 presenta un reddito modesto, in linea con quello che percepiva al momento del divorzio. Dopo un iniziale impiego part-time come barista, ella ha intrapreso, nel 2019, un'attività
8 autonoma come agente immobiliare. Tuttavia, tale attività, pur segnalando una volontà di crescita e autonomia economica, non ha generato redditi IGnificativi: il reddito complessivo dichiarato si attesta intorno ai 13.000 euro annui sia nel 2022 sia nel 2023, con un lieve decremento. Tale soglia è prossima al limite previsto per il patrocinio a spese dello Stato, a conferma di una condizione economica non florida. Sul piano patrimoniale, la IGnora risiede nell'abitazione del proprio compagno, Pt_1 con cui convive, senza essere gravata da oneri di mutuo o affitto, ma ciò non implica una sostanziale floridezza economica né una disponibilità liquida ulteriore, anche in ragione delle spese familiari che la IGnora continua a sostenere, sostanzialmente in via esclusiva, per il figlio . È infatti documentata la mancata corresponsione da _1 parte del padre di una cospicua parte delle spese straordinarie e della rivalutazione dell'assegno di mantenimento per , che ha generato un credito a favore _1 dell'appellante di circa quattromila euro.
Di contro, il IGnor risulta percettore di un reddito da lavoro dipendente pari a P_ circa 22.000 euro annui nel 2022 e nel 2023, con una media mensile di circa 1.500,00 euro netti (senza considerare i pignoramenti in atto di circa 450 euro complessivi risultanti dal cedolino dello stipendio di agosto 2024 prodotto). Tali somme, sebbene non elevate, risultano comunque IGnificativamente superiori a quelle della ex coniuge. Dalla documentazione versata in atti, emerge, inoltre, lo svolgimento, da parte del IGnor
, di un'attività, seppur occasionale, di intrattenimento musicale come DJ (con lo P_ pseudonimo di Air Teo), attività pubblicizzata attraverso locandine di eventi pubblici. Se, da un lato, il IGnor minimizza la portata economica di tale impegno P_ qualificandolo come “vecchio passatempo” o attività priva di corrispettivo, dall'altro, è evidente che tale impiego, in quanto reiterato e visibile pubblicamente, rappresenta una potenziale — se non effettiva — fonte di reddito. Nell'interesse del minore, deve tenersi conto non solo del reddito formalmente dichiarato dal genitore ma anche delle capacità lavorative e delle potenzialità economiche concretamente esplicabili dal genitore stesso. Che il IGnor scelga o meno di percepire un corrispettivo per tali prestazioni è una P_ valutazione personale che tuttavia non può ridurre l'obbligo di contribuire in modo proporzionato e congruo al mantenimento del figlio. Se egli rinuncia a monetizzare un'attività per la quale è evidentemente richiesto, ciò non toglie che egli possieda una capacità reddituale ben più ampia di quella che risulta dalle sole dichiarazioni fiscali. Quanto al profilo patrimoniale, il IGnor è proprietario dell'ex casa coniugale, un P_ appartamento IGnorile non gravato da mutuo. Sebbene egli abbia riferito di difficoltà economiche che lo hanno spinto a metterlo in vendita, tale cespite rappresenta comunque una risorsa patrimoniale non marginale. La sua attuale situazione familiare include una nuova compagna, con la quale ha avuto una figlia nel 2024, nonché la presenza nella medesima abitazione di altri figli della compagna. Tale contesto, frutto di scelte personalissime che non devono riverberarsi a danno del figlio minore , _1 non altera la constatazione che, tra i due ex coniugi, il IGnor sia quello dotato di P_ maggiore stabilità reddituale, titolarità di beni immobili e possibilità di accedere a entrate integrative. Nel complesso, emerge una differenza economica strutturale a sfavore della madre, la quale, pur condividendo le spese di abitazione col compagno, si fa interamente carico dei bisogni ordinari e straordinari del figlio e può contare su un reddito non costante e meno rilevante rispetto a quello dell'ex marito. La maggiore disponibilità economica del padre
9 giustifica e rende equo il ripristino dell'assegno originario di 400 euro mensili, in aderenza al principio di proporzionalità tra redditi e capacità contributiva.
Altro aspetto da tenere in considerazione è che, al momento della sentenza di divorzio (Ottobre 2018), quando è stato stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, aveva 6 anni. Oggi è un adolescente di _1 _1 quattordici anni e mezzo. È un dato di comune esperienza che i costi per il mantenimento di un figlio aumentino con l'età. I ragazzi adolescenti escono con gli amici, vanno in pizzeria o al pub, fanno autonomamente degli acquisti, praticano sport, studiano, viaggiano. Appare dunque congruo un aumento del contributo per far fronte a queste maggiori (ed incontestate) eIGenze del minore. È poi emerso in corso di causa che da agosto 2024 non intende incontrare _1 il padre (relazione dei servizi sociali del 03.04.2025), mentre i tempi di permanenza con il padre, in quanto incidenti sui costi diretti, erano stati considerati dal Tribunale per quantificare il contributo di euro 320,00 mensili a carico del IGnor . L'assenza di P_ frequentazione del minore con il padre implica che la madre si faccia carico integralmente dei costi di mantenimento diretto del figlio. Anche questo dato depone a favore dell'accoglimento della domanda della IGnora . Pt_1
Ritiene quindi questa Corte che debba accogliersi l'impugnazione, stabilendosi, a parziale modifica del provvedimento impugnato, un contributo del padre per il figlio di € 400,00 mensili a partire dal mese successivo a quello in cui il padre non ha più tenuto il figlio con sé (quindi a partire da settembre 2024). Occorre peraltro sottolineare che il contributo di 320,00 euro stabilito dalla sentenza del 13.03.2024 equivale, oggi, ad una somma maggiore, perché il suddetto importo nominale è suscettibile di incremento automatico in base agli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati a far tempo dall'anno successivo alla sentenza (quindi a partire dal mese di aprile 2025).
Quanto alla domanda della IGnora di vittoria di spese del primo grado, deve Pt_1 osservarsi che la condanna alle spese basata sull'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (secondo cui il Giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta …”) si applica alla parte che ha rifiutato la proposta conciliativa senza giustificato motivo. Su questo punto specifico, la sentenza del Tribunale è priva di motivazione, avendo la IGnora puntualmente motivato, nelle proprie note del 4 Pt_1 marzo 2024, le ragioni del mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado. In particolare, ella aveva evidenziato come il contributo mensile di € 320,00 sarebbe risultato, al netto delle spese vive per l'accompagnamento del figlio nei fine settimana a Borgosesia dal padre (spese quantificate in circa € 100 mensili), sostanzialmente ridotto a soli € 220,00. Una somma, questa, manifestamente inadeguata sia rispetto alle eIGenze del figlio adolescente sia rispetto alla disparità reddituale tra le parti. Non ultimo, veniva evidenziato come il IGnor già risultasse P_ inadempiente rispetto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio. In questo contesto, e alla luce di tali elementi oggettivi di squilibrio e inadempienza, l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del Tribunale non appare giustificata.
10 Alla luce dell'esito della causa, le spese dei due gradi debbono porsi integralmente a carico del IGnor , parte soccombente. Tali spese si liquidano, per ogni grado, P_ secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in
€ 2.336,00, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Visti gli artt. 9 legge 898/70 e 739 c.p.c. ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in accoglimento dell'impugnazione proposta e in parziale riforma della sentenza (recte decreto) n. 42/2024 del Tribunale di Torino in data 8 marzo 2024 (dep. il 13 marzo 2024) nella causa 8719/2023,
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al P_ Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese ed a partire dalla _1 mensilità di settembre 2024, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente a partire dalla mensilità di settembre 2025 secondo l'indice ISTAT dell'aumento medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (e ferme restando le statuizioni del Tribunale sulle spese straordinarie per il figlio, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno). CONDANNA a rifondere a le spese del primo grado, che P_ Parte_1 si liquidano in complessivi € 2.336,00 per onorari, oltre al 15% rimborso per spese forfettarie, IVA e CPA. CONDANNA a rifondere a le spese del presente grado, P_ Parte_1 che si liquidano in complessivi € 2.336,00 per onorari, oltre al 15% rimborso per spese forfettarie, IVA e CPA.
Si comunichi. Così deciso in Torino, nella Camera di ConIGlio del 23 maggio 2025
Il ConIGliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
11
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere ConIGliere rel. Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO ai sensi degli artt. 9 legge 898/70 e 739 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, Via Luigi Cibrario n. 62, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Domenico Eugenio Sansalone che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMANTE
contro
:
elettivamente domiciliato in Borgosesia, Via Nicolao sottile n. 59/a, P_ presso lo studio dell'Avv. Scolari Ester che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RECLAMATO
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il quale ha dichiarato di nulla opporre.
Oggetto: appello (recte, reclamo) avverso la sentenza n. 42/2024 del Tribunale di Torino emessa ai sensi dell'art. 473 bis ss. c.p.c. in data 8.03.2024, pubblicata il 13.03.2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 514/18 del 29.11.2018 del Tribunale di Vercelli.
Conclusioni di parte RECLAMANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale: in parziale riforma della sentenza impugnata riformulare il contributo al mantenimento a carico del IG. nella misura di € 400,00, o veriore P_ ritenuta di giustizia, con oneri legati all'accompagnamento e al prelievo del minore a carico del medesimo o in estremo subordine a carico di entrambi.
1 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi, oltre all'aumento del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, oltre spese generali, Cpa ed iva come per legge. In via subordinata: compensare le spese di lite del giudizio di primo grado e vittoria di quelle di secondo grado”.
Conclusioni di parte RECLAMATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie iuris del caso, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello ex. artt. 348 c. 1 c.p.c. e 325 c.p.c per tardività della costituzione NEL MERITO Respingere l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Torino n. 42/2024 emessa in data 8/03/2024 dal Giudice Dott.ssa F. Levrino nella causa n. R.G.8719/2023 - perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso Condannare la IG.ra alla refusione degli onorari e delle spese giudiziali del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IGnori e contraevano matrimonio in data 28.06.2012; Parte_1 P_ dall'unione è nato il figlio (n. il 7.09.2012); i coniugi addivenivano a separazione _1 consensuale in data 2.02.2017 come da convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 ed il Tribunale di Vercelli pronunciava il divorzio con sentenza n. 514/18 del 29.11.2018. Con ricorso depositato il 14.10.2022, il IG. chiedeva al Tribunale di Vercelli la P_ modifica delle condizioni di divorzio pur invocando erroneamente l'art. 710 c.p.c. Egli chiedeva, in particolare, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore, già fissato in € 400,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, come in forza degli accordi di divorzio, ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, la modifica del calendario di visite padre-figlio. La madre, IG.ra , si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Pt_1
l'incompetenza del Tribunale adito e instando, nel merito, per il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 2.02.2023, il Tribunale di Vercelli dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Torino, stante la residenza abituale del minore presso la madre in Pianezza (TO), riqualificando d'ufficio il ricorso ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970, trattandosi di coppia divorziata. Riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, il primo giudice affidava il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre potesse incontrare e tenere con sé il figlio con le
2 seguenti modalità: “durante i fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica prevedendo che il padre andrà a prendere il bambino a Pianezza il venerdì sera e la madre lo recupererà a Borgosesia la domenica sera”; disciplinava altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore nel periodo delle vacanze secondo il calendario disposto;
autorizzava una telefonata/videochiamata giornaliera nella fascia oraria dalle ore 20.30 alle ore 21.30 da parte del genitore che in quel momento non si trovava con il minore;
in punto economico, disponeva che il IG. corrispondesse alla IG.ra P_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a Pt_1 partire dal mese di febbraio 2024, l'assegno di € 320,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiarava inammissibili le ulteriori domande svolte dal ricorrente afferenti gli arretrati e la cancellazione del pignoramento;
confermava le ulteriori statuizioni di cui alla sentenza di divorzio;
dichiarava infine tenuta e condannava la IG.ra , in forza del combinato disposto di Pt_1 cui agli artt. 91 e 185 bis c.p.c., alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del IG. , liquidate per complessivi € 3.100,00, oltre spese generali al l 15%, IVA e P_
CPA come per legge, tenuto conto che la causa era stata definita nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza, cui il ricorrente aveva dichiarato di aderire. Rilevava, in particolare, il Giudicante che, quanto all'ammontare dell'assegno, vi erano le condizioni per disporre una revisione del contributo al mantenimento figlio minore posto a carico del padre negli accordi di divorzio, essendo stato provato in giudizio il miglioramento della situazione lavorativa della IG.ra , la quale all'epoca della Pt_1 pronuncia di divorzio risultava disoccupata, mentre in seguito aveva avviato un'attività come agente immobiliare e aveva intrapreso una convivenza con l'attuale compagno con cui condivideva le spese dell'abitazione di proprietà del medesimo. Avuto riguardo invece ai luoghi di rispettiva residenza dei genitori (Pianezza e Borgosesia), degli impegni familiari e del limitato divario ora esistente tra le diverse condizioni economiche delle parti, riteneva il primo giudice che gli oneri legati all'accompagnamento ed al prelievo del minore dovessero essere ripartiti tra i genitori, prevedendo che fosse il padre a recarsi a prendere il figlio il venerdì e che fosse la madre a riprenderlo dal padre la domenica sera.
Con ricorso in appello, la IG.ra , si doleva della valutazione del primo giudice, Pt_1 che aveva ritenuto sussistente, ai fini della rideterminazione dell'assegno per il figlio minore a carico del padre (da € 400,00 ad € 320,00 mensili), solo un “limitato divario ora esistente tra le diverse condizioni economiche delle parti”; precisava che dalle dichiarazioni reddituali presenti in atti si evinceva un netto aumento della retribuzione annuale del IG. “da € 18.997, 00 dell'anno 2021 ad € 21.255, 00 dell'anno 2022” (cfr. P_ doc.33), al contrario della IG.ra , la quale, invece, negli ultimi due anni aveva Pt_1 percepito un reddito lordo annuale di circa € 13.000, passando da un rapporto di lavoro subordinato part-time come barista, ad altra occupazione come libera professionista, ma con introiti pressoché uguali (cfr. docc 20-21). Evidenziava poi che l'appellato era rimasto ad abitare nell'ex casa coniugale non gravata da mutuo e che svolgeva altresì anche un secondo lavoro “in nero” come deejay con ulteriori introiti non dichiarati. Si doleva, inoltre, alla luce della netta differenza tra le diverse posizioni economiche, nonché delle scarse capacità economiche della IG.ra – peraltro simili a quelle che aveva al Pt_1 momento del divorzio – degli oneri legati all'accompagnamento del minore da Pianezza a Borgosesia e viceversa, a carico di entrambi i genitori, nei periodi di permanenza del figlio
3 presso il padre, nonché della mancata considerazione delle diverse e accresciute eIGenze economiche di che, rispetto all'epoca del divorzio (2018), stava per entrare nella _1 fase adolescenziale. Chiedeva dunque che il contributo per il mantenimento del minore fosse determinato nella misura di € 400,00 mensili, con oneri legati all'accompagnamento e al prelievo del minore a carico del padre, o, in estremo subordine, a carico di entrambi i genitori. Si doleva inoltre dell'ingiusta condanna alle spese di giudizio a causa della sua mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato;
precisava che il IG.
, benché avesse aderito a tale proposta conciliativa, risultava comunque P_ soccombente sulle domande riguardanti gli arretrati e la cancellazione del pignoramento, irrituali ed infondate, sulle quali vi era una pronuncia di inammissibilità. Chiedeva quindi la vittoria delle spese e degli onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, domandava la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la vittoria di quelle di secondo grado.
Il IG. si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'appello P_ improcedibile ai sensi dell' art. 348 comma 1 c.p.c. “per tardività della costituzione”, posto che la IG.ra , dopo aver notificato la sentenza alla controparte in data Pt_1
27.03.2024, aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il ricorso solo in data 9.05.2024, ossia oltre il termine previsto ex lege dall'art. 325 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato. Ribadiva l'appellato che, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio e sulla scorta delle mutate condizioni economiche delle parti, il Tribunale aveva correttamente rideterminato l'assegno di mantenimento per il minore a favore della IG.ra in € 320,00 mensili. Dalla documentazione versate Pt_1 in atti, infatti, era stato provato che il IG. percepisse mensilmente una P_ retribuzione “di circa euro 1.400/1.500 mensili, ridotta negli anni dell'emergenza covid”; la IG.ra , invece, percepiva, per il 2021, un reddito complessivo di euro 31.587, Pt_1 ridotto negli anni successivi solo in seguito alla richiesta giudiziale di riduzione dell'assegno da parte dell'odierno appellato. L'appellato faceva peraltro presente che, come conseguenza delle recenti vicende giudiziarie, lo stesso aveva assistito ad un progressivo deterioramento della propria situazione economica come risultante dall'ultima busta paga prodotta in questo grado di giudizio (cfr. doc. 20); egli, inotlre, era stato costretto a mettere in vendita l'immobile di edilizia popolare adibito ad ex casa coniugale (cfr. docc 21-29); inoltre, in data 23.04.24, dalla relazione con la nuova compagna, era nata la figlia con conseguenti e ulteriori oneri economici a carico del Per_2 medesimo. Ribadiva poi che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla controparte, nessun introito gli era garantito “dal suo vecchio passatempo come Deejay”, i versamenti in contanti che egli riceveva sul suo c/c provenendo infatti dai suoi genitori che lo avevano sempre aiutato. L'appellato sottolineava, infine, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il Giudice di primo grado aveva correttamente liquidato in favore del IG. le spese del procedimento, essendo principio consolidato nella P_ giurisprudenza di legittimità quello secondo cui era nella facoltà del giudicante di disporre la condanna alle spese alla parte che non accettava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Le parti depositavano la documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis terzo comma, c.p.c. (in particolare, le dichiarazioni dei redditi del 2023 e gli estratti conto aggiornati).
4 Nel corso del giudizio di appello, come emerge dall'ordinanza del 22 novembre 2024 di questa Corte d'Appello (in diversa composizione), è emerso che il padre non teneva più con sé il figlio da mesi. La Corte ha ritenuto necessario acquisire una relazione sociale sul minore e sui rapporti con entrambi i genitori e ha conferito mandato al Servizio Sociale affinché si adoperasse per il ripristino delle visite tra padre e figlio, richiedendo una relazione sull'attività svolta entro il 30 marzo 2025 e fissando una nuova udienza all'11 aprile 2025. Nella loro relazione, i Servizi sociali hanno fornito un aggiornamento alla Corte d'Appello di Torino in merito alla situazione del minore Il Servizio Sociale ha Persona_3 avviato un approfondimento della situazione attraverso colloqui individuali con entrambi i genitori, e . Nel colloquio con la IGnora , datato 23 Parte_1 P_ Pt_1 gennaio 2025, quest'ultima ha ripercorso la storia della sua relazione con il IGnor
, dalla conoscenza fino alla separazione consensuale nel 2018. Ha descritto le P_ iniziali difficoltà nel frequentarsi dovute a sue problematiche familiari, il successivo trasferimento a Borgosesia, il matrimonio nel 2012 e la nascita di nello stesso _1 anno. Ha riferito di un progressivo deterioramento del rapporto di coppia culminato, quando aveva due anni e mezzo, nella sua decisione di trasferirsi con il figlio a _1
Pino Torinese presso l'abitazione materna. Ha poi menzionato la separazione consensuale e l'accordo sul mantenimento e sul regime di visite. La IGnora ha inoltre Pt_1 dichiarato di aver iniziato una nuova relazione con il suo attuale compagno nel 2018 e di essere in attesa di una bambina. Con riferimento al regime di visite padre-figlio, la IGnora ha sostenuto di non Pt_1 aver mai impedito gli incontri del figlio con il padre a Borgosesia, anzi di averli facilitati accompagnando talvolta il minore. Ha tuttavia evidenziato che i rientri del figlio dai fine settimana trascorsi con il padre non sempre erano positivi. Ha accennato alla convivenza del IGnor con una IGnora di origine marocchina con altri figli. Secondo il P_ racconto della IGnora , il IGnor , per ospitare la nuova compagna e i suoi Pt_1 P_ figli, non avrebbe predisposto uno spazio adeguato a , il quale tendenzialmente _1 dormiva sul divano durante le visite al padre. La IGnora ha inoltre riferito di episodi in cui il figlio sarebbe rientrato privo di effetti personali, o di indumenti "spariti" dall'abitazione paterna e di occasioni in cui il avrebbe lasciato solo il minore P_ durante la notte per recarsi a lavorare come deejay nei fine settimana, informazioni che le sarebbero state riferite sia dal figlio sia da una vicina di casa del . La IGnora P_
ha descritto il IGnor come una figura paterna poco presente e Pt_1 P_ disinteressata, con telefonate irregolari e mancato rispetto della frequenza dei fine settimana stabiliti. Ha inoltre affermato che il non si sarebbe mai interessato alla P_ vita scolastica del figlio né avrebbe mai conosciuto gli insegnanti. La IGnora ha sostenuto che il disinteresse del padre sarebbe tangibile anche dal punto di vista economico, con una scarsa partecipazione alle spese riguardanti il figlio, incluse le attività sportive. La IGnora ha ricondotto l'interruzione dei rapporti tra padre e figlio a un episodio Pt_1 avvenuto il 18 agosto 2024, quando si era recata a Borgosesia con la madre e il compagno per riprendere dopo un periodo di vacanza con il padre. In _1 quell'occasione, a seguito di una discussione riguardo alla restituzione di alcuni mobili, ci sarebbe stata un'aggressione da parte del IGnor e della sua compagna nei P_ confronti della IGnora , del suo compagno e della madre, episodio per il quale Pt_1 sarebbe stata sporta denuncia. Da quell'episodio, non avrebbe più voluto _1
5 incontrare il padre, essendo arrabbiato per l'accaduto. Si sarebbero sentiti telefonicamente solo in occasione del compleanno del minore a settembre. Nel colloquio con il IGnor , avvenuto il 31 gennaio, quest'ultimo ha fornito una P_ versione differente degli eventi. Ha descritto la sua attuale convivenza con la compagna, i figli di lei e la loro bambina di nove mesi. Ha affermato che andava d'accordo _1 con i figli della sua compagna. Ha fornito un diverso racconto dei trascorsi con la IGnora
, soffermandosi sul suo passato in comunità e su una presunta diagnosi di Pt_1 disturbo borderline. Il IGnor ha dichiarato di aver sempre incontrato P_ regolarmente il figlio nei fine settimana e di essersi sentito costantemente con lui fino al 2022, quando la situazione sarebbe degenerata. Ha riferito di aver trovato il figlio sporco e con segni sul collo, e che gli avrebbe confidato di essere stato spinto sul letto _1 dalla madre durante una lite. Ha anche raccontato di un episodio del 2022 in cui il figlio sarebbe uscito dalla finestra per raggiungerlo. Il IGnor ha espresso P_ preoccupazione per il figlio, sostenendo di aver richiesto l'affidamento esclusivo e il supporto del Servizio Sociale. Dopo la sentenza del Tribunale, le videochiamate con il figlio sarebbero diminuite. Il IGnor ha fornito una sua versione dell'episodio del P_
18 agosto, diversa da quella della IGnora , negando l'aggressione e sostenendo di Pt_1 aver subito una violenza privata. Dal 18 agosto 2024 non vedrebbe più il figlio e non saprebbe perché non voglia più incontrarlo, essendo impossibilitato a _1 contattarlo telefonicamente. Per quanto riguarda il minore , lo stesso è stato informato delle disposizioni della _1
Corte in merito alla ripresa del calendario delle visite o, in caso di difficoltà, della possibilità di incontri in un ambiente neutro con la presenza di un educatore. _1 ha risposto di non sentirsi pronto ad affrontare tale percorso con un educatore, esprimendo il timore che il padre possa essere aggressivo con la madre. L'assistente sociale gli ha garantito che, qualora si ritenesse opportuna tale modalità, gli incontri sarebbero stati organizzati senza la presenza contemporanea dei genitori. Viste le persistenti difficoltà del minore, il Servizio Sociale ha rimandato la valutazione delle modalità più opportune per tutelarlo. Al termine del colloquio con , la madre _1 avrebbe avuto una reazione alterata nei confronti dell'assistente sociale intervistante, sostenendo che quest'ultima avrebbe forzato il figlio ad esprimere il desiderio di rivedere il padre. Avrebbe inoltre contestato la durata del colloquio e la proposta degli incontri in luogo neutro, uscendo dal servizio in modo brusco con il figlio. Successivamente, la IGnora veniva convocata dal Servizio che le comunicava Pt_1
l'intenzione dello stesso di avviare degli incontri tra padre e figlio in luogo neutro. Il suo legale aveva comunicato l'impossibilità di presenziare a causa di un ricovero ospedaliero. Successivamente alla dimissione, la IGnora si era resa disponibile per un colloquio. Il Servizio Sociale comunicava quindi che era al momento impossibile avviare la fase di ripresa degli incontri tra padre e figlio, conIGliando, in relazione alle difficoltà emerse, tale ripresa in un ambiente neutro e tutelato, con la presenza di una figura educativa, quantomeno in una prima fase. All'udienza dell'11 aprile 2025, presso la Corte d'Appello nell'attuale composizione, comparivano l'appellante personalmente, IGnora , il suo Difensore, Parte_1 nonché il Difensore dell'appellato. La Difesa dell'appellante richiamava le conclusioni dell'atto introduttivo, eccependo la tardività delle memorie e produzioni della controparte e richiedendo un aumento provvisorio del mantenimento del minore nonché la considerazione della volontà del minore di non vedere il padre, pur dichiarando la disponibilità ad effettuare incontri protetti tra i due. La IGnora dichiarava che il Pt_1
6 figlio non vede il padre dal 18 agosto 2024, salvo un breve contatto telefonico il 7 settembre per il compleanno del ragazzo, precisando che questi, ormai tredicenne, non ha un cellulare proprio e che quindi ella è in grado di monitorare i contatti telefonici padre-figlio. Ha inoltre riferito del proprio recente ricovero per una gravidanza a rischio e della nascita, il 6 marzo 2025, della figlia secondogenita, avuta dall'attuale compagno. La Difesa dell'appellato chiedeva di essere rimessa in termini per dedurre sulla relazione sociale, depositata oltre il termine che era stato indicato dalla Corte, e sollecitava un rinvio per valutare l'andamento degli incontri protetti non ancora iniziati. La Corte si riservava. Con successiva ordinanza, rilevando che le uniche questioni devolute in appello nella presente causa riguardano profili di natura economica e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 23 maggio 2025. All'udienza medesima le parti precisavano le conclusioni e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osservazioni sul rito
Preliminarmente occorre rilevare che la causa, riassunta davanti al Tribunale di Torino, è stata iscritta per la prima volta in primo grado il 14.10.2022. Correttamente il Tribunale di Vercelli, dichiaratosi territorialmente incompetente, ha qualificato la causa ai sensi dell'art. 9 della Legge 898/1970 (Legge sul Divorzio). Il comma primo di tale articolo prevede il rito camerale. Pertanto, il procedimento si conclude con decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c.
Il citato comma primo dell'art. 9 della Legge sul Divorzio è stato abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 35, comma 1, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Nella specie deve quindi applicarsi il rito previgente e non è applicabile, ratione temporis, il cosiddetto “nuovo rito” (art. 473-bis.29 c.p.c.). Ne consegue che la decisione impugnata non avrebbe dovuto avere la forma della sentenza, bensì del decreto, e che la presente impugnazione deve essere qualificata come reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.
La sentenza n. 42/2024 del Tribunale di Torino, emessa l'8.03.2024, pubblicata il 13.03.2024, è stata notificata dalla parte appellante in data 27.03.2024; il ricorso Pt_1 in appello è stato iscritto nel ruolo di volontaria giurisdizione in data 26.04.24 e poi, il 9.05.2024, nel ruolo contenzioso su richiesta dell'allora Presidente, ferma restando, ai fini di ogni valutazione, la data del 26.04.24 come iscrizione a ruolo. L'eccezione di tardività sollevata dal IGnor è quindi infondata, essendo stato rispettato il P_ termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
7 Tale termine, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 739 c.p.c., è pacificamente applicabile nella specie, non solo perché il Tribunale ha adottato la decisione con sentenza, ma anche perché il rito camerale, originariamente limitato alla volontaria giurisdizione, ha via via assunto “le caratteristiche di un "contenitore neutro" da applicare anche a quella giurisdizione contenziosa che necessitava di particolare speditezza (appunto, nelle questioni familiari); a condizione tuttavia che sia "rispettosa dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia che in quanto relativa a diritti o status gode di apposite garanzie costituzionali". Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la scelta del rito camerale, ispirata a immediatezza e concentrazione, non potesse “distogliere - "in materia di diritti o status" - "lo stesso legislatore ordinario" dal "rispettare quel minimo di garanzie procedimentali in funzione della struttura del rapporto in contestazione. Il che comporta che la giurisdizione volontaria si espande e quindi si allontana dal precedente rito camerale per ammantarsi di forme tipiche del giudizio ordinario, disegnando un nuovo tipo di processo a contenuto oggettivo che, non incidendo sul rapporto sostanziale controverso, rispetta le garanzie delle parti, in ordine alla competenza per territorio (su cui già Cass. sez un.
7.2.1992 n. 1323), al diritto di difesa e di prova, all'applicazione dei termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 739, co. 2 c.p.c.)" (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 19/06/1996, pubbl. 19/06/1996, n. 5629; Cass. civ., Sez. I, Ord., data ud. 29/11/2023, pubbl. 08/01/2024, n. 453).
Osservazioni sul merito
Quanto al merito della causa, deve osservarsi che il devolutum su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, tenuto conto delle conclusioni delle parti, riguarda esclusivamente la quantificazione del contributo al mantenimento a carico del IGnor a favore del P_ figlio (n. il 7.09.2012), in relazione al quale la madre, l'appellante IG.ra _1 Pt_1
, chiede la rideterminazione (da € 320,00 ad € 400,00 o veriore somma).
[...]
Va innanzitutto sottolineato che l'importo di € 400,00 mensili richiesto oggi dalla IGnora
non rappresenta un aumento arbitrario o eccessivo, bensì il ripristino Pt_1 dell'importo originariamente riconosciuto al momento del divorzio, nel 2018, quando fu stabilito dal Tribunale che il padre dovesse contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di tale entità. La successiva riduzione a € 320,00 da parte del Tribunale, motivata da un miglioramento della condizione economica della madre e da una più equa distribuzione dei tempi di permanenza del figlio tra i genitori, non tiene più conto delle attuali condizioni reali, né della completa cessazione della frequentazione padre-figlio né della confermata disparità economica tra le parti. Nel valutare la fondatezza della richiesta della IGnora di incremento dell'assegno Pt_1 di mantenimento a carico del padre per il figlio, non si può prescindere da un'analisi comparata delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, la quale evidenzia un divario IGnificativo, non solo in termini di reddito, ma anche di carichi familiari, disponibilità patrimoniali e sostenibilità delle spese ordinarie. La IGnora , madre del minore e principale figura genitoriale di riferimento, Parte_1 presenta un reddito modesto, in linea con quello che percepiva al momento del divorzio. Dopo un iniziale impiego part-time come barista, ella ha intrapreso, nel 2019, un'attività
8 autonoma come agente immobiliare. Tuttavia, tale attività, pur segnalando una volontà di crescita e autonomia economica, non ha generato redditi IGnificativi: il reddito complessivo dichiarato si attesta intorno ai 13.000 euro annui sia nel 2022 sia nel 2023, con un lieve decremento. Tale soglia è prossima al limite previsto per il patrocinio a spese dello Stato, a conferma di una condizione economica non florida. Sul piano patrimoniale, la IGnora risiede nell'abitazione del proprio compagno, Pt_1 con cui convive, senza essere gravata da oneri di mutuo o affitto, ma ciò non implica una sostanziale floridezza economica né una disponibilità liquida ulteriore, anche in ragione delle spese familiari che la IGnora continua a sostenere, sostanzialmente in via esclusiva, per il figlio . È infatti documentata la mancata corresponsione da _1 parte del padre di una cospicua parte delle spese straordinarie e della rivalutazione dell'assegno di mantenimento per , che ha generato un credito a favore _1 dell'appellante di circa quattromila euro.
Di contro, il IGnor risulta percettore di un reddito da lavoro dipendente pari a P_ circa 22.000 euro annui nel 2022 e nel 2023, con una media mensile di circa 1.500,00 euro netti (senza considerare i pignoramenti in atto di circa 450 euro complessivi risultanti dal cedolino dello stipendio di agosto 2024 prodotto). Tali somme, sebbene non elevate, risultano comunque IGnificativamente superiori a quelle della ex coniuge. Dalla documentazione versata in atti, emerge, inoltre, lo svolgimento, da parte del IGnor
, di un'attività, seppur occasionale, di intrattenimento musicale come DJ (con lo P_ pseudonimo di Air Teo), attività pubblicizzata attraverso locandine di eventi pubblici. Se, da un lato, il IGnor minimizza la portata economica di tale impegno P_ qualificandolo come “vecchio passatempo” o attività priva di corrispettivo, dall'altro, è evidente che tale impiego, in quanto reiterato e visibile pubblicamente, rappresenta una potenziale — se non effettiva — fonte di reddito. Nell'interesse del minore, deve tenersi conto non solo del reddito formalmente dichiarato dal genitore ma anche delle capacità lavorative e delle potenzialità economiche concretamente esplicabili dal genitore stesso. Che il IGnor scelga o meno di percepire un corrispettivo per tali prestazioni è una P_ valutazione personale che tuttavia non può ridurre l'obbligo di contribuire in modo proporzionato e congruo al mantenimento del figlio. Se egli rinuncia a monetizzare un'attività per la quale è evidentemente richiesto, ciò non toglie che egli possieda una capacità reddituale ben più ampia di quella che risulta dalle sole dichiarazioni fiscali. Quanto al profilo patrimoniale, il IGnor è proprietario dell'ex casa coniugale, un P_ appartamento IGnorile non gravato da mutuo. Sebbene egli abbia riferito di difficoltà economiche che lo hanno spinto a metterlo in vendita, tale cespite rappresenta comunque una risorsa patrimoniale non marginale. La sua attuale situazione familiare include una nuova compagna, con la quale ha avuto una figlia nel 2024, nonché la presenza nella medesima abitazione di altri figli della compagna. Tale contesto, frutto di scelte personalissime che non devono riverberarsi a danno del figlio minore , _1 non altera la constatazione che, tra i due ex coniugi, il IGnor sia quello dotato di P_ maggiore stabilità reddituale, titolarità di beni immobili e possibilità di accedere a entrate integrative. Nel complesso, emerge una differenza economica strutturale a sfavore della madre, la quale, pur condividendo le spese di abitazione col compagno, si fa interamente carico dei bisogni ordinari e straordinari del figlio e può contare su un reddito non costante e meno rilevante rispetto a quello dell'ex marito. La maggiore disponibilità economica del padre
9 giustifica e rende equo il ripristino dell'assegno originario di 400 euro mensili, in aderenza al principio di proporzionalità tra redditi e capacità contributiva.
Altro aspetto da tenere in considerazione è che, al momento della sentenza di divorzio (Ottobre 2018), quando è stato stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, aveva 6 anni. Oggi è un adolescente di _1 _1 quattordici anni e mezzo. È un dato di comune esperienza che i costi per il mantenimento di un figlio aumentino con l'età. I ragazzi adolescenti escono con gli amici, vanno in pizzeria o al pub, fanno autonomamente degli acquisti, praticano sport, studiano, viaggiano. Appare dunque congruo un aumento del contributo per far fronte a queste maggiori (ed incontestate) eIGenze del minore. È poi emerso in corso di causa che da agosto 2024 non intende incontrare _1 il padre (relazione dei servizi sociali del 03.04.2025), mentre i tempi di permanenza con il padre, in quanto incidenti sui costi diretti, erano stati considerati dal Tribunale per quantificare il contributo di euro 320,00 mensili a carico del IGnor . L'assenza di P_ frequentazione del minore con il padre implica che la madre si faccia carico integralmente dei costi di mantenimento diretto del figlio. Anche questo dato depone a favore dell'accoglimento della domanda della IGnora . Pt_1
Ritiene quindi questa Corte che debba accogliersi l'impugnazione, stabilendosi, a parziale modifica del provvedimento impugnato, un contributo del padre per il figlio di € 400,00 mensili a partire dal mese successivo a quello in cui il padre non ha più tenuto il figlio con sé (quindi a partire da settembre 2024). Occorre peraltro sottolineare che il contributo di 320,00 euro stabilito dalla sentenza del 13.03.2024 equivale, oggi, ad una somma maggiore, perché il suddetto importo nominale è suscettibile di incremento automatico in base agli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati a far tempo dall'anno successivo alla sentenza (quindi a partire dal mese di aprile 2025).
Quanto alla domanda della IGnora di vittoria di spese del primo grado, deve Pt_1 osservarsi che la condanna alle spese basata sull'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (secondo cui il Giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta …”) si applica alla parte che ha rifiutato la proposta conciliativa senza giustificato motivo. Su questo punto specifico, la sentenza del Tribunale è priva di motivazione, avendo la IGnora puntualmente motivato, nelle proprie note del 4 Pt_1 marzo 2024, le ragioni del mancato accoglimento della proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado. In particolare, ella aveva evidenziato come il contributo mensile di € 320,00 sarebbe risultato, al netto delle spese vive per l'accompagnamento del figlio nei fine settimana a Borgosesia dal padre (spese quantificate in circa € 100 mensili), sostanzialmente ridotto a soli € 220,00. Una somma, questa, manifestamente inadeguata sia rispetto alle eIGenze del figlio adolescente sia rispetto alla disparità reddituale tra le parti. Non ultimo, veniva evidenziato come il IGnor già risultasse P_ inadempiente rispetto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio. In questo contesto, e alla luce di tali elementi oggettivi di squilibrio e inadempienza, l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del Tribunale non appare giustificata.
10 Alla luce dell'esito della causa, le spese dei due gradi debbono porsi integralmente a carico del IGnor , parte soccombente. Tali spese si liquidano, per ogni grado, P_ secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in
€ 2.336,00, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Visti gli artt. 9 legge 898/70 e 739 c.p.c. ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in accoglimento dell'impugnazione proposta e in parziale riforma della sentenza (recte decreto) n. 42/2024 del Tribunale di Torino in data 8 marzo 2024 (dep. il 13 marzo 2024) nella causa 8719/2023,
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al P_ Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese ed a partire dalla _1 mensilità di settembre 2024, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente a partire dalla mensilità di settembre 2025 secondo l'indice ISTAT dell'aumento medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (e ferme restando le statuizioni del Tribunale sulle spese straordinarie per il figlio, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno). CONDANNA a rifondere a le spese del primo grado, che P_ Parte_1 si liquidano in complessivi € 2.336,00 per onorari, oltre al 15% rimborso per spese forfettarie, IVA e CPA. CONDANNA a rifondere a le spese del presente grado, P_ Parte_1 che si liquidano in complessivi € 2.336,00 per onorari, oltre al 15% rimborso per spese forfettarie, IVA e CPA.
Si comunichi. Così deciso in Torino, nella Camera di ConIGlio del 23 maggio 2025
Il ConIGliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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