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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1221 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Laureana di Borello, via Roma, n. 48, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giosuè Domenico Megna (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001434098, notificatagli il 16.05.2023, con cui gli veniva intimato il pagamento di 10.000,00 euro a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Il ricorrente deduceva la non debenza della posta creditoria in ragione dell'omessa ricezione dell'avviso di accertamento n. prot.
.2202.02/10/2018.0125949, ritenuto prodromico e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa per CP_1 intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. In via principale, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-001434098 per omessa notifica dell'atto presupposto;
2. In via gradata, dichiarare estinto, il diritto dell' al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, CP_1
1 per intervenuta prescrizione.
3. In via subordinata e in applicazione della nuova formulazione dell'art. 2, comma I° bis, del decreto-legge 12.09.1983, n. 463, rideterminare la sanzione nei limiti di legge;
4. con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
5. condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava CP_1 integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente abbia aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3.Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato.
4. Si dichiara la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite, in ragione della novità legislativa che ha modificato il regime sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Laureana di Borello, via Roma, n. 48, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giosuè Domenico Megna (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001434098, notificatagli il 16.05.2023, con cui gli veniva intimato il pagamento di 10.000,00 euro a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Il ricorrente deduceva la non debenza della posta creditoria in ragione dell'omessa ricezione dell'avviso di accertamento n. prot.
.2202.02/10/2018.0125949, ritenuto prodromico e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa per CP_1 intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. In via principale, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-001434098 per omessa notifica dell'atto presupposto;
2. In via gradata, dichiarare estinto, il diritto dell' al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, CP_1
1 per intervenuta prescrizione.
3. In via subordinata e in applicazione della nuova formulazione dell'art. 2, comma I° bis, del decreto-legge 12.09.1983, n. 463, rideterminare la sanzione nei limiti di legge;
4. con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
5. condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava CP_1 integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente abbia aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3.Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato.
4. Si dichiara la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite, in ragione della novità legislativa che ha modificato il regime sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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