Articolo 2 della Legge 25 maggio 1954, n. 305
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 luglio 1954
Art. 2.
All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si fara' fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 .
Entrata in vigore il 7 luglio 1954