Art. 2.
All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si fara' fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 .
All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si fara' fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 .