CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2421/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...] C.F. rapp.ta e difesa dall' avv. Attilio Panagrosso, C.F._1 presso il quale è elett.te domicilia in Nola (NA), alla Via On. F. Napolitano n. 164;
Appellante
E
in persona del Commissario Straordinario p.t., dott.ssa Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. CP_2
Anna Rega, con i quali elettivamente domicilia in alla Via L. Bianchi s.n.c.; CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli,
premesso di lavorare alle dipendenze dell' Parte_1 Controparte_3 con qualifica di infermiera professionale, ha dedotto di aver subito un infortunio
[...] sul lavoro il giorno 11.10.2019 presso la su indicata Unità Ospedaliera, cui è conseguito un danno biologico valutabile nella misura del 9%, una inabilità temporanea totale pari a 30 giorni e parziale al 50% di 50 giorni, nonché il danno esistenziale.
Sulla base di tali premesse, dopo aver richiamato i principi in materia di infortunio sul lavoro e la normativa per la quale il datore di lavoro è tenuto a far sì che i locali siano “ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico … ben asciutti e ben difesi contro l'umidità”, ha convenuto l' resistente al fine di: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità CP_1 dell' in ordine alla produzione del sinistro;
Controparte_4 2) condannare l' al risarcimento di tutti i Controparte_5 danni anche non patrimoniali, di tipo biologico, morale e concernenti la vita di relazione, conseguenti alle lesioni subite nella misura che verrà indicata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medica;
con vittoria dei compensi di lite con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente l' convenuta che preliminarmente ha eccepito la nullità del CP_1 ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.. Nel merito, ha contestato il fondamento della domanda e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.2722/2022 pubblicata 12.5.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice e chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'integrale accoglimento delle domande formulate in primo grado, con condanna della appellata alle spese del doppio grado.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituita la ribadendo Controparte_1 l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'appello; vinte le spese.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Nel ricorso introduttivo di primo grado, la lavoratrice così descrive le modalità dell'infortunio subito sul luogo di lavoro: “il giorno 11.10.2019, verso le ore 7:00 circa, all'ingresso posto al piano terra, nei pressi del Centro dialisi, nel locale dove è allocato il , dopo aver proceduto alla CP_6 timbratura elettronica del proprio tesserino, avviandosi in reparto scivolava sul pavimento attiguo al
, scivoloso in ragione dell'umidità e del fogliame in esso presente, privo di bande CP_6 antiscivolo” (cfr. ricorso di primo grado).
La odierna appellata ha contestato, già nel precedente grado, la genericità, incompletezza e contraddittorietà delle allegazioni attoree relative al luogo e alle modalità del sinistro. Ha osservato che la lavoratrice non ha indicato quale sia stato il suo percorso per raggiungere il marcatempo posto nelle vicinanze del Centro dialisi, atteso che il marcatempo si trova all'interno del Presidio Ospedaliero Monaldi e può essere raggiunto mediante due ingressi, dotati di porte d'ingresso elettroniche del tipo automatiche e scorrevoli e di un sensore la cui velocità di apertura e chiusura è di 0,10 m/s. Ha precisato: a) che il “percorso pedonale lato anteriore” permette di raggiungere il marcatempo dopo aver attraversato un androne coperto, alla fine del quale è ubicata la porta d'ingresso elettronica e un corridoio a forma di “L” di circa 8,5 metri (all. 1 della produzione di primo grado); b) che il “percorso pedonale lato posteriore” permette di raggiungere il marcatempo dopo aver attraversato una porta d'ingresso elettronica e percorso un corridoio a forma di “L” di circa 40 metri (all. 2 della produzione di primo grado). È stato documentato mediante produzione fotografica che i due percorsi pedonali non hanno finestre, né altre aperture all'esterno dell'edificio, e sono dunque completamente chiusi. Da ultimo è stato evidenziato che il Presidio è oggetto di regolare pulizia per due volte al giorno, tramite anche lavasciuga con “uomo a bordo”, attività svolta da parte della ditta esterna addetta alla manutenzione. Le foglie che avrebbero causato la caduta della dipendente, dunque, avrebbero dovuto “approfittare” del tempo di apertura/chiusura di soli 0,10 m/s. delle porte automatiche conseguente il semplice passaggio di pedoni, superare un percorso – peraltro a forma di “L” - e dunque lo sporgente angolo retto delle pareti – per complessivi 8,5 m, da una parte, e ben 40 m dall'altra, per poi ammassarsi e apparire come un cascame e superare infine il controllo della ditta di pulizie per ben 2 volte al giorno.
A fronte delle predette contestazioni specifiche della la lavoratrice nulla aveva replicato. CP_1
Come affermato dal primo giudice, si ritiene che le circostanze dedotte in ricorso sul luogo e le modalità del sinistro sono imprecise e contrastano con la documentazione prodotta dalla convenuta
(cfr. produzione fotografica, all. 1 e 2 della memoria di primo grado della ). Controparte_4
La ricorrente ha indicato che l'infortunio sarebbe avvenuto all'ingresso posto al piano terra, nei pressi del Centro dialisi, dove si trova il marcatempo, sul pavimento attiguo al marcatempo, a causa della umidità e del fogliame in esso presente.
In realtà, come documentato dalla resistente (e non contestato dalla lavoratrice né in primo grado né in sede di gravame), al piano terra della azienda ospedaliera vi sono due ingressi, uno anteriore ed uno posteriore, entrambi dotati di porte automatiche scorrevoli, che consentono di raggiungere il marcatempo, posto nelle vicinanze del Centro dialisi, dopo aver percorso un corridoio ad L lungo 8,5 metri (lato anteriore) ovvero un corridoio ad L lungo addirittura 40 metri (lato posteriore).
La ricorrente ha descritto in modo confuso il luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro (all'ingresso posto al piano terra, ma in realtà gli ingressi del piano terra sono due;
nel locale dove si trova il marcatempo nei pressi del Centro dialisi, ma in realtà il marcatempo si trova all'interno della struttura ospedaliera, e non all'ingresso); non ha specificato l'ingresso né il corridoio (anteriore o posteriore) che avrebbe percorso per raggiungere il marcatempo e timbrare il tesserino;
non è chiaro se è scivolata subito dopo aver timbrato il tesserino (quindi nel locale dove si trova il ) ovvero dopo CP_6 essersi avviata in reparto. Peraltro, è inverosimile che il fogliame e l'umidità, individuati dalla lavoratrice come causa della caduta, si sarebbero accumulati sul “pavimento attiguo al marcatempo”, dunque all'interno della struttura, dopo aver “attraversato” una delle due porte scorrevoli e/o percorso uno dei due corridoi ad L (lunghi rispettivamente 8 metri o 40 metri).
Le osservazioni predette rendono evidente che la descrizione del luogo e delle modalità dell'infortunio, proposta dalla è incompleta, carente e in contrasto con la documentazione Pt_1 prodotta dalla resistente. La genericità delle allegazioni della lavoratrice ha poi reso inammissibile la prova orale richiesta, così impedendo ogni accertamento giudiziale in merito alla sussistenza e alla dinamica dell'infortunio posto a base della domanda.
Inconsistente è la censura dell'appellante secondo cui le circostanze articolate in ricorso erano finalizzate proprio all'accertamento delle modalità dell'infortunio, atteso che una descrizione dei fatti di causa incompleta e contradditoria impedisce l'espletamento della prova orale, che presuppone fatti chiari e precisi su quali interrogare i testimoni.
Nemmeno rileva la descrizione dell'infortunio contenuta nell'atto di appello, ove la lavoratrice spiega che “dopo aver timbrato, percorrendo il corridoio interno all'ospedale per recarsi nel proprio reparto (in prossimità dell'entrata al piano terra della struttura ospedaliera), scivolava, all'interno dell'ospedale, di fronte al centro dialisi, ove il fogliame e l'umidità si era depositata in ragione dei vicini ingressi degli utenti, regolarizzati con porte ad apertura e chiusura con fotocellule” (cfr. pp. 8 e 9 del ricorso in appello), trattandosi di allegazioni nuove, introdotte per la prima volta in sede di gravame e quindi inammissibili. Sul diniego di note difensive ex art. 429 comma 2 c.p.c., basti considerare che l'art. 429 cit. prevede la facoltà del giudice di concedere un termine per il deposito di note conclusive, ove ritenute necessarie, e che in ogni caso le predette note non posso essere utilizzate per colmare lacune del ricorso introduttivo, né nella specie è ravvisabile una violazione del diritto di difesa, avendo le parti esposto compiutamente le proprie difese sia oralmente sia mediante note scritte “sostitutive” della udienza.
Dal rigetto della domanda, consegue poi la legittimità del regime delle spese, poste dal primo giudice a carico della ricorrente in forza del principio di soccombenza, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art. 92 c.p.c. nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Per le motivazioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado sono poste a carico della parte appellante in quanto soccombente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che Parte_1 liquida in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2421/2022
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...] C.F. rapp.ta e difesa dall' avv. Attilio Panagrosso, C.F._1 presso il quale è elett.te domicilia in Nola (NA), alla Via On. F. Napolitano n. 164;
Appellante
E
in persona del Commissario Straordinario p.t., dott.ssa Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. CP_2
Anna Rega, con i quali elettivamente domicilia in alla Via L. Bianchi s.n.c.; CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli,
premesso di lavorare alle dipendenze dell' Parte_1 Controparte_3 con qualifica di infermiera professionale, ha dedotto di aver subito un infortunio
[...] sul lavoro il giorno 11.10.2019 presso la su indicata Unità Ospedaliera, cui è conseguito un danno biologico valutabile nella misura del 9%, una inabilità temporanea totale pari a 30 giorni e parziale al 50% di 50 giorni, nonché il danno esistenziale.
Sulla base di tali premesse, dopo aver richiamato i principi in materia di infortunio sul lavoro e la normativa per la quale il datore di lavoro è tenuto a far sì che i locali siano “ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico … ben asciutti e ben difesi contro l'umidità”, ha convenuto l' resistente al fine di: 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità CP_1 dell' in ordine alla produzione del sinistro;
Controparte_4 2) condannare l' al risarcimento di tutti i Controparte_5 danni anche non patrimoniali, di tipo biologico, morale e concernenti la vita di relazione, conseguenti alle lesioni subite nella misura che verrà indicata in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. medica;
con vittoria dei compensi di lite con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente l' convenuta che preliminarmente ha eccepito la nullità del CP_1 ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.. Nel merito, ha contestato il fondamento della domanda e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.2722/2022 pubblicata 12.5.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice e chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'integrale accoglimento delle domande formulate in primo grado, con condanna della appellata alle spese del doppio grado.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituita la ribadendo Controparte_1 l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'appello; vinte le spese.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Nel ricorso introduttivo di primo grado, la lavoratrice così descrive le modalità dell'infortunio subito sul luogo di lavoro: “il giorno 11.10.2019, verso le ore 7:00 circa, all'ingresso posto al piano terra, nei pressi del Centro dialisi, nel locale dove è allocato il , dopo aver proceduto alla CP_6 timbratura elettronica del proprio tesserino, avviandosi in reparto scivolava sul pavimento attiguo al
, scivoloso in ragione dell'umidità e del fogliame in esso presente, privo di bande CP_6 antiscivolo” (cfr. ricorso di primo grado).
La odierna appellata ha contestato, già nel precedente grado, la genericità, incompletezza e contraddittorietà delle allegazioni attoree relative al luogo e alle modalità del sinistro. Ha osservato che la lavoratrice non ha indicato quale sia stato il suo percorso per raggiungere il marcatempo posto nelle vicinanze del Centro dialisi, atteso che il marcatempo si trova all'interno del Presidio Ospedaliero Monaldi e può essere raggiunto mediante due ingressi, dotati di porte d'ingresso elettroniche del tipo automatiche e scorrevoli e di un sensore la cui velocità di apertura e chiusura è di 0,10 m/s. Ha precisato: a) che il “percorso pedonale lato anteriore” permette di raggiungere il marcatempo dopo aver attraversato un androne coperto, alla fine del quale è ubicata la porta d'ingresso elettronica e un corridoio a forma di “L” di circa 8,5 metri (all. 1 della produzione di primo grado); b) che il “percorso pedonale lato posteriore” permette di raggiungere il marcatempo dopo aver attraversato una porta d'ingresso elettronica e percorso un corridoio a forma di “L” di circa 40 metri (all. 2 della produzione di primo grado). È stato documentato mediante produzione fotografica che i due percorsi pedonali non hanno finestre, né altre aperture all'esterno dell'edificio, e sono dunque completamente chiusi. Da ultimo è stato evidenziato che il Presidio è oggetto di regolare pulizia per due volte al giorno, tramite anche lavasciuga con “uomo a bordo”, attività svolta da parte della ditta esterna addetta alla manutenzione. Le foglie che avrebbero causato la caduta della dipendente, dunque, avrebbero dovuto “approfittare” del tempo di apertura/chiusura di soli 0,10 m/s. delle porte automatiche conseguente il semplice passaggio di pedoni, superare un percorso – peraltro a forma di “L” - e dunque lo sporgente angolo retto delle pareti – per complessivi 8,5 m, da una parte, e ben 40 m dall'altra, per poi ammassarsi e apparire come un cascame e superare infine il controllo della ditta di pulizie per ben 2 volte al giorno.
A fronte delle predette contestazioni specifiche della la lavoratrice nulla aveva replicato. CP_1
Come affermato dal primo giudice, si ritiene che le circostanze dedotte in ricorso sul luogo e le modalità del sinistro sono imprecise e contrastano con la documentazione prodotta dalla convenuta
(cfr. produzione fotografica, all. 1 e 2 della memoria di primo grado della ). Controparte_4
La ricorrente ha indicato che l'infortunio sarebbe avvenuto all'ingresso posto al piano terra, nei pressi del Centro dialisi, dove si trova il marcatempo, sul pavimento attiguo al marcatempo, a causa della umidità e del fogliame in esso presente.
In realtà, come documentato dalla resistente (e non contestato dalla lavoratrice né in primo grado né in sede di gravame), al piano terra della azienda ospedaliera vi sono due ingressi, uno anteriore ed uno posteriore, entrambi dotati di porte automatiche scorrevoli, che consentono di raggiungere il marcatempo, posto nelle vicinanze del Centro dialisi, dopo aver percorso un corridoio ad L lungo 8,5 metri (lato anteriore) ovvero un corridoio ad L lungo addirittura 40 metri (lato posteriore).
La ricorrente ha descritto in modo confuso il luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro (all'ingresso posto al piano terra, ma in realtà gli ingressi del piano terra sono due;
nel locale dove si trova il marcatempo nei pressi del Centro dialisi, ma in realtà il marcatempo si trova all'interno della struttura ospedaliera, e non all'ingresso); non ha specificato l'ingresso né il corridoio (anteriore o posteriore) che avrebbe percorso per raggiungere il marcatempo e timbrare il tesserino;
non è chiaro se è scivolata subito dopo aver timbrato il tesserino (quindi nel locale dove si trova il ) ovvero dopo CP_6 essersi avviata in reparto. Peraltro, è inverosimile che il fogliame e l'umidità, individuati dalla lavoratrice come causa della caduta, si sarebbero accumulati sul “pavimento attiguo al marcatempo”, dunque all'interno della struttura, dopo aver “attraversato” una delle due porte scorrevoli e/o percorso uno dei due corridoi ad L (lunghi rispettivamente 8 metri o 40 metri).
Le osservazioni predette rendono evidente che la descrizione del luogo e delle modalità dell'infortunio, proposta dalla è incompleta, carente e in contrasto con la documentazione Pt_1 prodotta dalla resistente. La genericità delle allegazioni della lavoratrice ha poi reso inammissibile la prova orale richiesta, così impedendo ogni accertamento giudiziale in merito alla sussistenza e alla dinamica dell'infortunio posto a base della domanda.
Inconsistente è la censura dell'appellante secondo cui le circostanze articolate in ricorso erano finalizzate proprio all'accertamento delle modalità dell'infortunio, atteso che una descrizione dei fatti di causa incompleta e contradditoria impedisce l'espletamento della prova orale, che presuppone fatti chiari e precisi su quali interrogare i testimoni.
Nemmeno rileva la descrizione dell'infortunio contenuta nell'atto di appello, ove la lavoratrice spiega che “dopo aver timbrato, percorrendo il corridoio interno all'ospedale per recarsi nel proprio reparto (in prossimità dell'entrata al piano terra della struttura ospedaliera), scivolava, all'interno dell'ospedale, di fronte al centro dialisi, ove il fogliame e l'umidità si era depositata in ragione dei vicini ingressi degli utenti, regolarizzati con porte ad apertura e chiusura con fotocellule” (cfr. pp. 8 e 9 del ricorso in appello), trattandosi di allegazioni nuove, introdotte per la prima volta in sede di gravame e quindi inammissibili. Sul diniego di note difensive ex art. 429 comma 2 c.p.c., basti considerare che l'art. 429 cit. prevede la facoltà del giudice di concedere un termine per il deposito di note conclusive, ove ritenute necessarie, e che in ogni caso le predette note non posso essere utilizzate per colmare lacune del ricorso introduttivo, né nella specie è ravvisabile una violazione del diritto di difesa, avendo le parti esposto compiutamente le proprie difese sia oralmente sia mediante note scritte “sostitutive” della udienza.
Dal rigetto della domanda, consegue poi la legittimità del regime delle spese, poste dal primo giudice a carico della ricorrente in forza del principio di soccombenza, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art. 92 c.p.c. nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Per le motivazioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado sono poste a carico della parte appellante in quanto soccombente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, che Parte_1 liquida in complessivi euro 1984,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano