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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AD AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025, nella causa iscritta al n. 1350 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
FR (BN) alla Via Calcare n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce al ricorso dall'Avv. Federico Luigi Di Mezza e dall'Avv. Marco Di Paola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Di Mezza in Guardia FR (BN) al Corso Umberto I n. 291;
RICORRENTE
E
(CF: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Monica De Nicola in virtù di procura alle liti e determina n. 153 del 16.06.2022;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: mansioni superiori
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2022, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di essere dipendente del Comune di Guardia FR dal 20.01.1986, inquadrato, con il profilo professionale di , nella categoria retributiva B2 del CCNL Enti Locali del Per_1
31/03/1999;
- che, dopo essere stato addetto per anni al servizio mensa scolastica sino all'anno 2014, ha espletato, dall'anno 2015 e sino al 06.07.2020, le mansioni di collaboratore di segreteria;
- che, nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021 ha svolto mansioni di livello superiore, rientranti nella categoria retributiva C di cui al menzionato CCNL Enti Locali;
- che, come indicato nella nota prot. 6858/2020 del 07.07.2020 a firma del Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Guardia FR, a decorrere dal 07.07.2020 è stato assegnato in via temporanea all al fine di garantire “la prosecuzione Controparte_3 delle attività” del menzionato ufficio in conseguenza del pensionamento del dipendente comunale (cat. C) ed è stato previsto un periodo di affiancamento del sig. Controparte_4
al sig. “al fine di acquisire le competenze tecniche necessarie Parte_1 Controparte_4 per la prosecuzione delle attività dell ”; Controparte_3
- che, dal 07.07.2020 al 18.02.2021, dopo un breve periodo di affiancamento al sig. CP_4
di circa 15 giorni, ha sostituito quest'ultimo, espletando, in modo esclusivo, le mansioni
[...] di istruttore amministrativo e provvedendo, previa istruttoria e raccolta dei dati necessari e svolgimento di tutte le attività propedeutiche necessarie, al rilascio dei certificati anagrafici (nascita, matrimonio, morte, residenza, stato di famiglia, etc…) all'utenza e alle pubbliche istituzioni richiedenti, alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni di residenza, per le iscrizioni anagrafiche al rilascio delle carte di identità elettroniche e all'invio delle statistiche mensili ed annuali all'ISTAT;
- che, le suddette attività sono state poste in essere in autonomia, previa abilitazione ad operare con password personale, mentre, per il rilascio delle carte di identità elettroniche, gli è stata fornita la password di un altro collega;
- che, il sig. ha cessato di espletare attività lavorativa con decorrenza dal Controparte_4
27.07.2020, allorquando ha iniziato un periodo di ferie cui è seguito, senza ripresa dell'attività lavorativa, il pensionamento a decorrere dal mese di settembre 2020 e a seguito del pensionamento il posto del è rimasto vuoto nella pianta organica dell'Ente fino al CP_4 mese di marzo 2021, quando è stata addetta all'Ufficio Anagrafe la dott.ssa Persona_2
(cat. C);
- che, nel periodo in cui è stato assegnato all'Ufficio Anagrafe, il sig. si è Parte_2 occupato dell'espletamento dei procedimenti istruttori inerenti esclusivamente lo Stato Civile;
- che, a decorrere dal 19.02.2021, è stato spostato all'Ufficio Protocollo per l'espletamento di attività di front-office;
- che, ha sempre prestato, anche nel periodo oggetto di causa, la propria opera per 36 ore settimanali, in 5 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, osservando, l'orario lavorativo giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e con rientro pomeridiano, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle 18,00 e ha percepito la retribuzione indicata nelle buste paga consegnate dal datore di lavoro;
- che, le numerose richieste bonarie di pagamento della maggiore retribuzione dovuta effettuate non hanno sortito effetto e anche il tentativo di conciliazione promosso innanzi alla ITL di Benevento dal ricorrente in data 31.07.2021 ha avuto esito negativo.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1) Condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.548,02 o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2126 c.c.; 2) Condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ad integrare l'accantonamento Controparte_1 del trattamento economico di fine rapporto/servizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando le resistenti al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese, diritti, onorari del giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso CP_1 proposto, in quanto le mansioni svolte dal ricorrente erano riconducibili al suo profilo professionale di appartenenza. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2. È pacifico e documentato che il ricorrente è dipendente del convenuto, inquadrato nella CP_1 categoria B2 del CCNL Enti Locali del 31/03/1999 e profilo professionale “cucinieri” (cfr. buste paga in atti), che con nota prot. 6858/2020 del 07.07.2020 a firma del Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Guardia FR, a decorrere dal 07.07.2020 è stato assegnato in via temporanea all al fine di garantire “la prosecuzione delle attività” del Controparte_3 menzionato ufficio in conseguenza del pensionamento del dipendente comunale Controparte_4
(cat. C) ed è stato previsto un periodo di affiancamento del sig. al sig. Parte_1 CP_4
“al fine di acquisire le competenze tecniche necessarie per la prosecuzione delle attività
[...] dell ”, che, a decorrere dal 19.02.2021, è stato spostato all'Ufficio Protocollo per Controparte_3
l'espletamento di attività di front-office. In questa sede, agisce per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni, in tesi, rientranti nella superiore categoria di inquadramento C. In diritto, occorre premettere che, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (da ultimo, art. 52 del d.lgs. 165/2001), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. Cass. Sez. Un., Sent. n. 25837 del 11/12/2007) Al riguardo occorre peraltro tenere presente che, a norma dell'art. 52, terzo comma, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori “soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni”. Di conseguenza, al fine del riconoscimento del trattamento economico per le mansioni superiori svolte, “non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (vedi, per tutte, Cass. 19 aprile 2007, n. 9328; Cass. 11 giugno 2009, n. 13597)” (Cass. Sez. L, Sent. n. 18712 del 23/09/2016). Il relativo accertamento di fatto è demandato al giudice di merito, che deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. Sez. L, Sent. n. 20692 del 25/10/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Sent. n. 8529 del 12/04/2006). Ed ancora, è stato evidenziato che “Questa Corte (cfr. Cass. n.22470/2016, che richiama Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837), sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”, e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. sent n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003). Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass. n. 27887 del 2099), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29.11.2016 n. 24266)” (Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza 11 gennaio – 3 aprile 2018, n. 8141). Il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Per dirimere la controversia occorre quindi partire dalle declaratorie contenute nel CCNL del comparto regioni e autonomie locali del 31.03.1999 di revisione del sistema di classificazione professionale. Appartengono alla categoria “B”, riconosciuta al ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: ●Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
●Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; ●Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. ●Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. ●lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. ●lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”. Appartengono alla categoria “C”, rivendicata dal ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : ●Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
●Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; ●Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. ●lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. Dall'istruttoria è emerso quanto segue. La teste ha dichiarato “conosco il sig. perché siamo colleghi di lavoro, io Persona_2 Pt_1 sono dipendente del Comune da dicembre 2020. Quando sono arrivata il ricorrente era al posto del sig. e in pratica faceva le attività dell'ufficio anagrafe. Quando io sono arrivata, CP_4 sono stata assegnata prima ad un altro ufficio e poi a febbraio- marzo sono stata assegnata all'ufficio anagrafe e ho preso il posto del ricorrente. Per un periodo abbiamo lavorato insieme, per circa due o tre settimane perché lui mi ha fatto vedere cosa dovevo fare, poi lui è stato mandato al protocollo. DR: si occupava del rilascio dei certificati e dell'istruttoria relativa alle richieste di variazioni anagrafiche. Preciso che tanto posso dire per il periodo in cui ho fatto affiancamento al ricorrente, per il periodo antecedente so che stava all'anagrafe, ma non so nello specifico di cosa si occupasse. DR: tutti abbiamo la password per accedere e anche il ricorrente l'aveva. Per le carte di identità solo aveva la password per accedere, ma Parte_2 anche noi le preparavamo e poi lui le firmava. Preciso che apriva il sistema con la sua Pt_2 password e poi ci operava per preparare le carte di identità. DR: quando io sono arrivata Pt_1
era già in pensione. DR: allo stato civile c'è sempre stato solo fino CP_4 Parte_2
a quando non è andato in pensione, adesso me ne occupo io. non faceva nessuna attività Pt_1 relativa allo stato civile, la registrazione delle nascite o delle morti era attività di esclusiva competenza del si occupava dell'anagrafe. DR: preciso che io sono inquadrata Pt_2 Pt_1 nel livello C, quale istruttore amministrativo. DR: posso dire che il ricorrente svolgeva da solo le attività relative all'anagrafe, in autonomia. DR: in ordine al documento 4 di parte ricorrente che mi viene esibito posso dire che io non ho mai stampato l'elenco dei certificati, ma ho verificato che a sistema c'è la voce che lo consente. DR: preciso che provvedeva anche all'invio delle Pt_1 statistiche all'ISTAT e lo faccio anche io. Preciso che il sistema generava le statistiche sulla base dei dati inseriti da poi le inviava, come faccio oggi io”. Pt_2 Pt_1
La teste ha riferito “io sono responsabile del servizio amministrativo del Testimone_1
Comune di Guardia dal 1.6.2020 e conosco il ricorrente, in quanto ne è dipendente. Preciso che ho la funzione di responsabile dal mese di giugno 2020, ma sono stata assunta il 31.12.2019. DR: sul capo 6 del ricorso posso dire che il sig. doveva andare in pensione e noi avevamo CP_4 preventivato l'assunzione di un altro dipendente. Nel suo ufficio c'era anche il responsabile del settore, categoria C che era il sig. che aveva le deleghe per l'ufficio anagrafe, Parte_2 demografico e stato civile, firmate dal Sindaco. DR: allo sportello, dove c'era , fu CP_4 assegnato temporaneamente con compiti di frontoffice il ricorrente, che doveva tamponare temporaneamente la scopertura del posto del al front office con il pubblico. L'ufficio era CP_4 diviso in due stanze, la stanza del front-office e dietro quella di che era delegato Pt_2 all'istruttoria delle pratiche, alle firme e allo svolgimento di tutte le attività che gli competevano. DR: era tenuto solo alla stampa dei certificati che, però, venivano firmati dal responsabile Pt_1 che era non rilasciava le carte di identità elettroniche e non inviava le statistiche. Pt_2
Preciso che tanto dico perché io non l'ho visto e neanche l'ho autorizzato a farlo. DR: a quanto ne so, il ricorrente non aveva una password personale per accedere al sistema, ma usava quella del , anche dopo il pensionamento di questo. Per le carte elettroniche io non ho CP_4 autorizzato il ricorrente e per me, avendo la delega, se ne occupava il che le doveva Pt_2 firmare. DR: è andato in ferie a fine luglio 2020 e poi è andato in pensione a settembre CP_4
2020. DR: nel periodo dal pensionamento fino a quando è arrivata c'era Persona_2 al posto di . Quando è arrivata , lui è rimasto più o meno venti giorni, un Pt_1 CP_4 Per_2 mesetto, non ricordo esattamente. è stata assunta a fine novembre 2020 e lui è rimasto fino Per_2
a fine gennaio 2021. Poi la ha preso il posto del e le sono state date tutte le Per_2 CP_4 deleghe scritte del Sindaco, quindi è rimasto più di un mese. DR: non ricordo esattamente quando la è stata formalmente assegnata all'Ufficio Anagrafe, credo fine febbraio Per_2
2021, perché lei è stata assunta a fine novembre 2020 e a gennaio si è deciso di farle occupare il posto di e ha lavorato con poi più o meno un mesetto. DR: riconosco il CP_4 Pt_1 documento 2 della produzione di parte ricorrente che mi viene esibito ed è un documento da me preparato e firmato”. Il teste ha dichiarato “ho lavorato per il Comune di Guardia FR per 43 Testimone_2 anni e sono andato in pensione il 1 maggio 2023. DR: io sono messo notificatore. Quando mancava il personale io supplivo al protocollo avendo dimestichezza. Io lavoravo al protocollo solo per sostituzioni. Dal 2020 fino al 2022 gran parte del personale era andato in pensione ed io supplivo al protocollo. C'era carenza di personale. Non avevo un ordine si servizio ma lo facevo per il corretto funzionamento dell'ufficio. Nell' ultimo periodo io trascorrevo molto tempo al protocollo. DR: al protocollo c'era ed io la sostituivo quando era assente. Persona_3
DR il è un mio collega dal 1986. Sono stato io a fargli i documenti per l'assunzione. DR: Pt_1 il era vigile urbano e dopo un corso interno entrò nel personale amministrativo e iniziò CP_4
a lavorare all'anagrafe. DR: quando il è andato in pensione, il Comune era in CP_4 difficoltà e fummo chiamati tutti per sostituire l'ufficiale all'anagrafe. Con un ordine di servizio fu assegnato all'ufficio anagrafe. DR : io , in qualità di messo notificatore, mi Parte_1 interfacciavo in continuazione con l'ufficio anagrafe prima con e poi con il Controparte_4 Pt_1
Ho visto che il ricorrente faceva le statistiche, aggiornava le pratiche di residenza ovvero nel caso di richieste di cambio residenza lui compilava un modulo e lo passava all'ufficio dei vigili urbani. Lui faceva le carte di identità ma non so se le firmava. Lui faceva le certificazioni come residenza, esistenza in vita, stati di famiglia. DR non so se avesse le password per accedere al computer. DR era ufficiale di stato civile. Quando c'era si occupava Parte_2 Pt_1 Pt_1 della carte di identità e credo che le firmasse. DR: non so se il si occupasse dello Pt_2 Pt_1 stato civile. Io mi rapportavo con il solo per l'anagrafe. DR: preciso che il Pt_1 Pt_1 provvedeva anche all'invio delle statistiche all'ISTAT in quanto è un'attività mensile che deve essere fatta. Il inseriva i dati in quanto non c'era nessuno che faceva tale attività e lui Pt_1 inseriva le statistiche. DR: posso dire che il ricorrente svolgeva da solo le attività relative all'anagrafe, in autonomia. DR: in ordine al documento 4 di parte ricorrente che mi viene esibito, si tratta di una distinta/ statistica interna dove risultano gli atti effettuati in un determinato periodo dal dipendente. Sono documenti utilizzati per le statistiche. Vengono stampati direttamente da noi dai computer del comune. I documenti escono in automatico, noi non inseriamo i documenti. È la stampa dei dati in archivio. DR: per accedere ai certificati c'è una password. Io ad esempio utilizzavo la password di altro collega. Noi avevamo le password di tutti. DR: i certificati anagrafici rilasciati erano siglati dal Cancellava il nome del dipendente che non c'era più Pt_1 in quanto in pensione e siglava. DR: io andavo sempre a chiedere informazioni e dati. DR: oggi all'ufficio anagrafe c'è che prima fece un periodo di affiancamento al . Persona_2 Pt_1
Il teste ha riferito “io ho lavorato per il Comune resistente fino al 1 settembre Controparte_4
2020. DR: io ero addetto all'ufficio anagrafe. Mi occupavo di rilascio certificati, carte di identità, statistiche ISTAT. Avevo accesso a varie piattaforme come ISTAT, ASL. DR: conosco il ricorrente. Io sono andato via in realtà il 13 luglio perché dovevo consumare le ferie prima di andare in pensione. Il signor è stato in affiancamento con me prima che andassi in pensione. Pt_1
DR: io non so dal 13 luglio 2020 il cosa faceva all'ufficio anagrafe. DR: io su richiesta Pt_1 del Responsabile del Servizio l'ho indottrinato su tutto ciò che era inerente al servizio e sulle attività che io svolgevo. Gli ho spiegato le basi del servizio. DR: era allo Parte_2 stato civile ovvero un altro ufficio. Io mi occupavo delle statistiche. Dopo che sono andato in pensione non so chi se ne occupasse DR: io avevo una serie di credenziali per le differenti piattaforme e le password erano accessibili al in quanto erano necessarie per lavorare. Il 6 Pt_1 agosto 2020 ho saputo che non avevano cambiato le mie credenziali , io così diffidai il Comune e feci pressione per far cambiare le mie credenziali. Non so se le hanno cambiate ma credo di si DR: riconosco il documento 4 della produzione di parte ricorrente che mi viene esibito ed è un documento proveniente dai computer dell'ente. Sulla piattaforma in dotazione c'era la possibilità di caricare tale documento. La macchina stampa il lavoro fatto da tali credenziali”.
Il teste ha riferito “indifferente DR: ho lavorato per il Comune di Guardia Parte_2
FR dal 1.8.1981 fino al 30.9.2023. DR: io sono stato sempre responsabile dell'ufficio elettorale. Ultimamente mi occupavo dello stato civile e in mancanza dei colleghi mi occupavo della supervisione all'anagrafe DR il era un mio collega. Lui si occupava prevalentemente Pt_1 del protocollo. Per un periodo di tempo lo hanno spostato nell'ufficio anagrafe perché il collega
era andato in pensione. Io da solo non riuscivo a sopperire a tutte le funzioni così CP_4 misero il all'ufficio anagrafe. Lui autonomamente gestiva l'ufficio anagrafe sia per quanto
Pt_1 riguarda le istruttorie dell'immigrazione ed emigrazione;
istruiva le carte di identità delle quali io ero il responsabile. La certificazioni delle Carte di identità erano firmate da me. Le carte di identità sono fatte a Rom e arrivano già compilate da Roma DR il svolgeva le medesime
Pt_1 attività prima svolte dal . Si occupava dell'istruttoria in piena autonomia . non so se CP_4 siglasse i certificati. Io non ero tutto il giorno con lui. Gli uffici erano contigui. Se aveva qualche problema mi chiedeva, ma lui gestiva tutto in autonomia. DR confermo che il espletava le
Pt_1 mansioni di cui al capo 6 del ricorso. Aggiungo che al venivano anche consegnate ee
Pt_1 autocertificazioni. Io all'ufficio Anagrafe ero responsabile delle carte di identità e visionavo l'andamento dell'ufficio. La gestione vera e propria era del perché io non avevo il tempo.
Pt_1
Successivamente la Dott.ssa è subentrata al Fu il a spiegare alcune cose Per_2 Pt_1 Pt_1 alla Dott.ssa per le carte di identità solo io avevo la password. Il non Persona_4 Pt_1 utilizzava la mia password. Me ne occupavo solo io. Per le altre gestioni dell'ufficio anagrafe se ne occupava lui. Io ero responsabile anche dei movimenti di denaro DR Confermo l'orario di lavoro di cui al capo 12 DR non so se il avesse una propria password. Penso di sì ma non so. Pt_1
Sicuramente accedeva al computer. Per le carte di identità , io aprivo il computer con la mia password e poi il ci lavorava. Io poi firmavo le carte di identità”. Pt_1
Parte ricorrente ha, poi, depositato l'elenco dei certificati dallo stesso emessi nel periodo oggetto di causa (doc. 4) e tale documento è stato riconosciuto dai testi, i quai hanno confermato che il sistema consente la stampa dell'elenco (teste , che si tratta di documento proveniente Per_2 dai computer dell'ente, poiché sulla piattaforma in dotazione c'era la possibilità di caricare tale documento, che è la stampa del lavoro fatto dal titolare delle credenziali indicate nel documento (teste e che si tratta di documenti utilizzati a fini statistici, stampati direttamente senza CP_4 inserimento di dati, in quanto si tratta della stampa dei dati inseriti in archivio (teste . Tes_2
Ebbene, dall'istruttoria è emerso incontestabilmente che il ricorrente ha svolto le mansioni indicate in ricorso, nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021, avendo sostituito il dipendente CP_4 dalla data del pensionamento di quest'ultimo e fino all'assegnazione all'ufficio anagrafe della dipendente Per_2
I testi e sconfessando le dichiarazioni della teste Per_2 Tes_2 Parte_2 Tes_1 hanno confermato- e per il lasso di tempo in cui hanno avuto contezza del Per_2 CP_4 lavoro svolto dal ricorrente e i testi e per l'intero periodo oggetto di giudizio- Tes_2 Pt_2 che svolgeva da solo ed in autonomia le attività relative all'anagrafe, che si occupava del Pt_1 rilascio dei certificati che firmava e dell'istruttoria relativa alle richieste di variazioni anagrafiche, dell'invio delle statistiche all'ISTAT e si occupava anche delle pratiche di rilascio delle carte di identità. Il teste e la teste hanno chiarito che il apriva il computer con la sua Pt_2 Per_2 Pt_2 password e il ricorrente lavorava al programma per preparare le carte di identità, che poi Pt_2 firmava. Ebbene, a parere della scrivente, le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili alla categoria
“C”, in quanto il ha svolto attività qualificabile come istruttoria nel campo amministrativo, Pt_1 curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati- mansioni tipiche dell'istruttore amministrativo. D'altronde, non può non rilevarsi che, nei periodi antecedenti e successivi a quello in cui il ricorrente ha svolto le mansioni oggetto di causa, le stesse identiche mansioni sono state pacificamente svolte dall'istruttore amministrativo cat. “C” prima e Mancini poi. CP_4
Dunque, dal riconoscimento dello svolgimento costante di mansioni superiori, consegue il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute tra la categoria B riconosciutagli e la categoria C. In ordine al quantum, la scrivente ritiene di fare propri i conteggi elaborati da parte ricorrente, in quanto corretti ed esenti da vizi, oltretutto non specificamente contestati dal CP_1
Ne consegue che il va condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante, della somma di € 1.548,02, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021. A tali importi si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo. Dal riconoscimento delle differenze retributive richieste, consegue altresì la condanna del CP_1 ad accontare il TFR da versare sulla predetta somma. 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AD AR, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive Parte_1 maturate nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021, in virtù dello svolgimento di mansioni inquadrabili nella cat. C di cui al CCNL Regioni e Autonomie locali;
2) per l'effetto condanna il Comune di al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma lorda di € 1.548,02, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo e ad accontare il TFR da versare sulla predetta somma;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 2.626 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione. Benevento, 19.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa AD AR Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AD AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025, nella causa iscritta al n. 1350 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
FR (BN) alla Via Calcare n. 5 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta mandato in calce al ricorso dall'Avv. Federico Luigi Di Mezza e dall'Avv. Marco Di Paola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Di Mezza in Guardia FR (BN) al Corso Umberto I n. 291;
RICORRENTE
E
(CF: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Monica De Nicola in virtù di procura alle liti e determina n. 153 del 16.06.2022;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: mansioni superiori
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2022, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di essere dipendente del Comune di Guardia FR dal 20.01.1986, inquadrato, con il profilo professionale di , nella categoria retributiva B2 del CCNL Enti Locali del Per_1
31/03/1999;
- che, dopo essere stato addetto per anni al servizio mensa scolastica sino all'anno 2014, ha espletato, dall'anno 2015 e sino al 06.07.2020, le mansioni di collaboratore di segreteria;
- che, nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021 ha svolto mansioni di livello superiore, rientranti nella categoria retributiva C di cui al menzionato CCNL Enti Locali;
- che, come indicato nella nota prot. 6858/2020 del 07.07.2020 a firma del Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Guardia FR, a decorrere dal 07.07.2020 è stato assegnato in via temporanea all al fine di garantire “la prosecuzione Controparte_3 delle attività” del menzionato ufficio in conseguenza del pensionamento del dipendente comunale (cat. C) ed è stato previsto un periodo di affiancamento del sig. Controparte_4
al sig. “al fine di acquisire le competenze tecniche necessarie Parte_1 Controparte_4 per la prosecuzione delle attività dell ”; Controparte_3
- che, dal 07.07.2020 al 18.02.2021, dopo un breve periodo di affiancamento al sig. CP_4
di circa 15 giorni, ha sostituito quest'ultimo, espletando, in modo esclusivo, le mansioni
[...] di istruttore amministrativo e provvedendo, previa istruttoria e raccolta dei dati necessari e svolgimento di tutte le attività propedeutiche necessarie, al rilascio dei certificati anagrafici (nascita, matrimonio, morte, residenza, stato di famiglia, etc…) all'utenza e alle pubbliche istituzioni richiedenti, alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni di residenza, per le iscrizioni anagrafiche al rilascio delle carte di identità elettroniche e all'invio delle statistiche mensili ed annuali all'ISTAT;
- che, le suddette attività sono state poste in essere in autonomia, previa abilitazione ad operare con password personale, mentre, per il rilascio delle carte di identità elettroniche, gli è stata fornita la password di un altro collega;
- che, il sig. ha cessato di espletare attività lavorativa con decorrenza dal Controparte_4
27.07.2020, allorquando ha iniziato un periodo di ferie cui è seguito, senza ripresa dell'attività lavorativa, il pensionamento a decorrere dal mese di settembre 2020 e a seguito del pensionamento il posto del è rimasto vuoto nella pianta organica dell'Ente fino al CP_4 mese di marzo 2021, quando è stata addetta all'Ufficio Anagrafe la dott.ssa Persona_2
(cat. C);
- che, nel periodo in cui è stato assegnato all'Ufficio Anagrafe, il sig. si è Parte_2 occupato dell'espletamento dei procedimenti istruttori inerenti esclusivamente lo Stato Civile;
- che, a decorrere dal 19.02.2021, è stato spostato all'Ufficio Protocollo per l'espletamento di attività di front-office;
- che, ha sempre prestato, anche nel periodo oggetto di causa, la propria opera per 36 ore settimanali, in 5 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, osservando, l'orario lavorativo giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e con rientro pomeridiano, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle 18,00 e ha percepito la retribuzione indicata nelle buste paga consegnate dal datore di lavoro;
- che, le numerose richieste bonarie di pagamento della maggiore retribuzione dovuta effettuate non hanno sortito effetto e anche il tentativo di conciliazione promosso innanzi alla ITL di Benevento dal ricorrente in data 31.07.2021 ha avuto esito negativo.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1) Condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.548,02 o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2126 c.c.; 2) Condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ad integrare l'accantonamento Controparte_1 del trattamento economico di fine rapporto/servizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando le resistenti al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese, diritti, onorari del giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso CP_1 proposto, in quanto le mansioni svolte dal ricorrente erano riconducibili al suo profilo professionale di appartenenza. Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2. È pacifico e documentato che il ricorrente è dipendente del convenuto, inquadrato nella CP_1 categoria B2 del CCNL Enti Locali del 31/03/1999 e profilo professionale “cucinieri” (cfr. buste paga in atti), che con nota prot. 6858/2020 del 07.07.2020 a firma del Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Guardia FR, a decorrere dal 07.07.2020 è stato assegnato in via temporanea all al fine di garantire “la prosecuzione delle attività” del Controparte_3 menzionato ufficio in conseguenza del pensionamento del dipendente comunale Controparte_4
(cat. C) ed è stato previsto un periodo di affiancamento del sig. al sig. Parte_1 CP_4
“al fine di acquisire le competenze tecniche necessarie per la prosecuzione delle attività
[...] dell ”, che, a decorrere dal 19.02.2021, è stato spostato all'Ufficio Protocollo per Controparte_3
l'espletamento di attività di front-office. In questa sede, agisce per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni, in tesi, rientranti nella superiore categoria di inquadramento C. In diritto, occorre premettere che, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (da ultimo, art. 52 del d.lgs. 165/2001), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. Cass. Sez. Un., Sent. n. 25837 del 11/12/2007) Al riguardo occorre peraltro tenere presente che, a norma dell'art. 52, terzo comma, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori “soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni”. Di conseguenza, al fine del riconoscimento del trattamento economico per le mansioni superiori svolte, “non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (vedi, per tutte, Cass. 19 aprile 2007, n. 9328; Cass. 11 giugno 2009, n. 13597)” (Cass. Sez. L, Sent. n. 18712 del 23/09/2016). Il relativo accertamento di fatto è demandato al giudice di merito, che deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. Sez. L, Sent. n. 20692 del 25/10/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Sent. n. 8529 del 12/04/2006). Ed ancora, è stato evidenziato che “Questa Corte (cfr. Cass. n.22470/2016, che richiama Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837), sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”, e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (cfr. Corte Cost. sent n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003). Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass. n. 27887 del 2099), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 29.11.2016 n. 24266)” (Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza 11 gennaio – 3 aprile 2018, n. 8141). Il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Per dirimere la controversia occorre quindi partire dalle declaratorie contenute nel CCNL del comparto regioni e autonomie locali del 31.03.1999 di revisione del sistema di classificazione professionale. Appartengono alla categoria “B”, riconosciuta al ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: ●Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
●Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; ●Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. ●Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. ●lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. ●lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”. Appartengono alla categoria “C”, rivendicata dal ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : ●Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
●Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; ●Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: ●lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. ●lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. Dall'istruttoria è emerso quanto segue. La teste ha dichiarato “conosco il sig. perché siamo colleghi di lavoro, io Persona_2 Pt_1 sono dipendente del Comune da dicembre 2020. Quando sono arrivata il ricorrente era al posto del sig. e in pratica faceva le attività dell'ufficio anagrafe. Quando io sono arrivata, CP_4 sono stata assegnata prima ad un altro ufficio e poi a febbraio- marzo sono stata assegnata all'ufficio anagrafe e ho preso il posto del ricorrente. Per un periodo abbiamo lavorato insieme, per circa due o tre settimane perché lui mi ha fatto vedere cosa dovevo fare, poi lui è stato mandato al protocollo. DR: si occupava del rilascio dei certificati e dell'istruttoria relativa alle richieste di variazioni anagrafiche. Preciso che tanto posso dire per il periodo in cui ho fatto affiancamento al ricorrente, per il periodo antecedente so che stava all'anagrafe, ma non so nello specifico di cosa si occupasse. DR: tutti abbiamo la password per accedere e anche il ricorrente l'aveva. Per le carte di identità solo aveva la password per accedere, ma Parte_2 anche noi le preparavamo e poi lui le firmava. Preciso che apriva il sistema con la sua Pt_2 password e poi ci operava per preparare le carte di identità. DR: quando io sono arrivata Pt_1
era già in pensione. DR: allo stato civile c'è sempre stato solo fino CP_4 Parte_2
a quando non è andato in pensione, adesso me ne occupo io. non faceva nessuna attività Pt_1 relativa allo stato civile, la registrazione delle nascite o delle morti era attività di esclusiva competenza del si occupava dell'anagrafe. DR: preciso che io sono inquadrata Pt_2 Pt_1 nel livello C, quale istruttore amministrativo. DR: posso dire che il ricorrente svolgeva da solo le attività relative all'anagrafe, in autonomia. DR: in ordine al documento 4 di parte ricorrente che mi viene esibito posso dire che io non ho mai stampato l'elenco dei certificati, ma ho verificato che a sistema c'è la voce che lo consente. DR: preciso che provvedeva anche all'invio delle Pt_1 statistiche all'ISTAT e lo faccio anche io. Preciso che il sistema generava le statistiche sulla base dei dati inseriti da poi le inviava, come faccio oggi io”. Pt_2 Pt_1
La teste ha riferito “io sono responsabile del servizio amministrativo del Testimone_1
Comune di Guardia dal 1.6.2020 e conosco il ricorrente, in quanto ne è dipendente. Preciso che ho la funzione di responsabile dal mese di giugno 2020, ma sono stata assunta il 31.12.2019. DR: sul capo 6 del ricorso posso dire che il sig. doveva andare in pensione e noi avevamo CP_4 preventivato l'assunzione di un altro dipendente. Nel suo ufficio c'era anche il responsabile del settore, categoria C che era il sig. che aveva le deleghe per l'ufficio anagrafe, Parte_2 demografico e stato civile, firmate dal Sindaco. DR: allo sportello, dove c'era , fu CP_4 assegnato temporaneamente con compiti di frontoffice il ricorrente, che doveva tamponare temporaneamente la scopertura del posto del al front office con il pubblico. L'ufficio era CP_4 diviso in due stanze, la stanza del front-office e dietro quella di che era delegato Pt_2 all'istruttoria delle pratiche, alle firme e allo svolgimento di tutte le attività che gli competevano. DR: era tenuto solo alla stampa dei certificati che, però, venivano firmati dal responsabile Pt_1 che era non rilasciava le carte di identità elettroniche e non inviava le statistiche. Pt_2
Preciso che tanto dico perché io non l'ho visto e neanche l'ho autorizzato a farlo. DR: a quanto ne so, il ricorrente non aveva una password personale per accedere al sistema, ma usava quella del , anche dopo il pensionamento di questo. Per le carte elettroniche io non ho CP_4 autorizzato il ricorrente e per me, avendo la delega, se ne occupava il che le doveva Pt_2 firmare. DR: è andato in ferie a fine luglio 2020 e poi è andato in pensione a settembre CP_4
2020. DR: nel periodo dal pensionamento fino a quando è arrivata c'era Persona_2 al posto di . Quando è arrivata , lui è rimasto più o meno venti giorni, un Pt_1 CP_4 Per_2 mesetto, non ricordo esattamente. è stata assunta a fine novembre 2020 e lui è rimasto fino Per_2
a fine gennaio 2021. Poi la ha preso il posto del e le sono state date tutte le Per_2 CP_4 deleghe scritte del Sindaco, quindi è rimasto più di un mese. DR: non ricordo esattamente quando la è stata formalmente assegnata all'Ufficio Anagrafe, credo fine febbraio Per_2
2021, perché lei è stata assunta a fine novembre 2020 e a gennaio si è deciso di farle occupare il posto di e ha lavorato con poi più o meno un mesetto. DR: riconosco il CP_4 Pt_1 documento 2 della produzione di parte ricorrente che mi viene esibito ed è un documento da me preparato e firmato”. Il teste ha dichiarato “ho lavorato per il Comune di Guardia FR per 43 Testimone_2 anni e sono andato in pensione il 1 maggio 2023. DR: io sono messo notificatore. Quando mancava il personale io supplivo al protocollo avendo dimestichezza. Io lavoravo al protocollo solo per sostituzioni. Dal 2020 fino al 2022 gran parte del personale era andato in pensione ed io supplivo al protocollo. C'era carenza di personale. Non avevo un ordine si servizio ma lo facevo per il corretto funzionamento dell'ufficio. Nell' ultimo periodo io trascorrevo molto tempo al protocollo. DR: al protocollo c'era ed io la sostituivo quando era assente. Persona_3
DR il è un mio collega dal 1986. Sono stato io a fargli i documenti per l'assunzione. DR: Pt_1 il era vigile urbano e dopo un corso interno entrò nel personale amministrativo e iniziò CP_4
a lavorare all'anagrafe. DR: quando il è andato in pensione, il Comune era in CP_4 difficoltà e fummo chiamati tutti per sostituire l'ufficiale all'anagrafe. Con un ordine di servizio fu assegnato all'ufficio anagrafe. DR : io , in qualità di messo notificatore, mi Parte_1 interfacciavo in continuazione con l'ufficio anagrafe prima con e poi con il Controparte_4 Pt_1
Ho visto che il ricorrente faceva le statistiche, aggiornava le pratiche di residenza ovvero nel caso di richieste di cambio residenza lui compilava un modulo e lo passava all'ufficio dei vigili urbani. Lui faceva le carte di identità ma non so se le firmava. Lui faceva le certificazioni come residenza, esistenza in vita, stati di famiglia. DR non so se avesse le password per accedere al computer. DR era ufficiale di stato civile. Quando c'era si occupava Parte_2 Pt_1 Pt_1 della carte di identità e credo che le firmasse. DR: non so se il si occupasse dello Pt_2 Pt_1 stato civile. Io mi rapportavo con il solo per l'anagrafe. DR: preciso che il Pt_1 Pt_1 provvedeva anche all'invio delle statistiche all'ISTAT in quanto è un'attività mensile che deve essere fatta. Il inseriva i dati in quanto non c'era nessuno che faceva tale attività e lui Pt_1 inseriva le statistiche. DR: posso dire che il ricorrente svolgeva da solo le attività relative all'anagrafe, in autonomia. DR: in ordine al documento 4 di parte ricorrente che mi viene esibito, si tratta di una distinta/ statistica interna dove risultano gli atti effettuati in un determinato periodo dal dipendente. Sono documenti utilizzati per le statistiche. Vengono stampati direttamente da noi dai computer del comune. I documenti escono in automatico, noi non inseriamo i documenti. È la stampa dei dati in archivio. DR: per accedere ai certificati c'è una password. Io ad esempio utilizzavo la password di altro collega. Noi avevamo le password di tutti. DR: i certificati anagrafici rilasciati erano siglati dal Cancellava il nome del dipendente che non c'era più Pt_1 in quanto in pensione e siglava. DR: io andavo sempre a chiedere informazioni e dati. DR: oggi all'ufficio anagrafe c'è che prima fece un periodo di affiancamento al . Persona_2 Pt_1
Il teste ha riferito “io ho lavorato per il Comune resistente fino al 1 settembre Controparte_4
2020. DR: io ero addetto all'ufficio anagrafe. Mi occupavo di rilascio certificati, carte di identità, statistiche ISTAT. Avevo accesso a varie piattaforme come ISTAT, ASL. DR: conosco il ricorrente. Io sono andato via in realtà il 13 luglio perché dovevo consumare le ferie prima di andare in pensione. Il signor è stato in affiancamento con me prima che andassi in pensione. Pt_1
DR: io non so dal 13 luglio 2020 il cosa faceva all'ufficio anagrafe. DR: io su richiesta Pt_1 del Responsabile del Servizio l'ho indottrinato su tutto ciò che era inerente al servizio e sulle attività che io svolgevo. Gli ho spiegato le basi del servizio. DR: era allo Parte_2 stato civile ovvero un altro ufficio. Io mi occupavo delle statistiche. Dopo che sono andato in pensione non so chi se ne occupasse DR: io avevo una serie di credenziali per le differenti piattaforme e le password erano accessibili al in quanto erano necessarie per lavorare. Il 6 Pt_1 agosto 2020 ho saputo che non avevano cambiato le mie credenziali , io così diffidai il Comune e feci pressione per far cambiare le mie credenziali. Non so se le hanno cambiate ma credo di si DR: riconosco il documento 4 della produzione di parte ricorrente che mi viene esibito ed è un documento proveniente dai computer dell'ente. Sulla piattaforma in dotazione c'era la possibilità di caricare tale documento. La macchina stampa il lavoro fatto da tali credenziali”.
Il teste ha riferito “indifferente DR: ho lavorato per il Comune di Guardia Parte_2
FR dal 1.8.1981 fino al 30.9.2023. DR: io sono stato sempre responsabile dell'ufficio elettorale. Ultimamente mi occupavo dello stato civile e in mancanza dei colleghi mi occupavo della supervisione all'anagrafe DR il era un mio collega. Lui si occupava prevalentemente Pt_1 del protocollo. Per un periodo di tempo lo hanno spostato nell'ufficio anagrafe perché il collega
era andato in pensione. Io da solo non riuscivo a sopperire a tutte le funzioni così CP_4 misero il all'ufficio anagrafe. Lui autonomamente gestiva l'ufficio anagrafe sia per quanto
Pt_1 riguarda le istruttorie dell'immigrazione ed emigrazione;
istruiva le carte di identità delle quali io ero il responsabile. La certificazioni delle Carte di identità erano firmate da me. Le carte di identità sono fatte a Rom e arrivano già compilate da Roma DR il svolgeva le medesime
Pt_1 attività prima svolte dal . Si occupava dell'istruttoria in piena autonomia . non so se CP_4 siglasse i certificati. Io non ero tutto il giorno con lui. Gli uffici erano contigui. Se aveva qualche problema mi chiedeva, ma lui gestiva tutto in autonomia. DR confermo che il espletava le
Pt_1 mansioni di cui al capo 6 del ricorso. Aggiungo che al venivano anche consegnate ee
Pt_1 autocertificazioni. Io all'ufficio Anagrafe ero responsabile delle carte di identità e visionavo l'andamento dell'ufficio. La gestione vera e propria era del perché io non avevo il tempo.
Pt_1
Successivamente la Dott.ssa è subentrata al Fu il a spiegare alcune cose Per_2 Pt_1 Pt_1 alla Dott.ssa per le carte di identità solo io avevo la password. Il non Persona_4 Pt_1 utilizzava la mia password. Me ne occupavo solo io. Per le altre gestioni dell'ufficio anagrafe se ne occupava lui. Io ero responsabile anche dei movimenti di denaro DR Confermo l'orario di lavoro di cui al capo 12 DR non so se il avesse una propria password. Penso di sì ma non so. Pt_1
Sicuramente accedeva al computer. Per le carte di identità , io aprivo il computer con la mia password e poi il ci lavorava. Io poi firmavo le carte di identità”. Pt_1
Parte ricorrente ha, poi, depositato l'elenco dei certificati dallo stesso emessi nel periodo oggetto di causa (doc. 4) e tale documento è stato riconosciuto dai testi, i quai hanno confermato che il sistema consente la stampa dell'elenco (teste , che si tratta di documento proveniente Per_2 dai computer dell'ente, poiché sulla piattaforma in dotazione c'era la possibilità di caricare tale documento, che è la stampa del lavoro fatto dal titolare delle credenziali indicate nel documento (teste e che si tratta di documenti utilizzati a fini statistici, stampati direttamente senza CP_4 inserimento di dati, in quanto si tratta della stampa dei dati inseriti in archivio (teste . Tes_2
Ebbene, dall'istruttoria è emerso incontestabilmente che il ricorrente ha svolto le mansioni indicate in ricorso, nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021, avendo sostituito il dipendente CP_4 dalla data del pensionamento di quest'ultimo e fino all'assegnazione all'ufficio anagrafe della dipendente Per_2
I testi e sconfessando le dichiarazioni della teste Per_2 Tes_2 Parte_2 Tes_1 hanno confermato- e per il lasso di tempo in cui hanno avuto contezza del Per_2 CP_4 lavoro svolto dal ricorrente e i testi e per l'intero periodo oggetto di giudizio- Tes_2 Pt_2 che svolgeva da solo ed in autonomia le attività relative all'anagrafe, che si occupava del Pt_1 rilascio dei certificati che firmava e dell'istruttoria relativa alle richieste di variazioni anagrafiche, dell'invio delle statistiche all'ISTAT e si occupava anche delle pratiche di rilascio delle carte di identità. Il teste e la teste hanno chiarito che il apriva il computer con la sua Pt_2 Per_2 Pt_2 password e il ricorrente lavorava al programma per preparare le carte di identità, che poi Pt_2 firmava. Ebbene, a parere della scrivente, le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili alla categoria
“C”, in quanto il ha svolto attività qualificabile come istruttoria nel campo amministrativo, Pt_1 curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati- mansioni tipiche dell'istruttore amministrativo. D'altronde, non può non rilevarsi che, nei periodi antecedenti e successivi a quello in cui il ricorrente ha svolto le mansioni oggetto di causa, le stesse identiche mansioni sono state pacificamente svolte dall'istruttore amministrativo cat. “C” prima e Mancini poi. CP_4
Dunque, dal riconoscimento dello svolgimento costante di mansioni superiori, consegue il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute tra la categoria B riconosciutagli e la categoria C. In ordine al quantum, la scrivente ritiene di fare propri i conteggi elaborati da parte ricorrente, in quanto corretti ed esenti da vizi, oltretutto non specificamente contestati dal CP_1
Ne consegue che il va condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'istante, della somma di € 1.548,02, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021. A tali importi si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo. Dal riconoscimento delle differenze retributive richieste, consegue altresì la condanna del CP_1 ad accontare il TFR da versare sulla predetta somma. 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AD AR, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive Parte_1 maturate nel periodo dal 07.07.2020 al 18.02.2021, in virtù dello svolgimento di mansioni inquadrabili nella cat. C di cui al CCNL Regioni e Autonomie locali;
2) per l'effetto condanna il Comune di al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della complessiva somma lorda di € 1.548,02, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo e ad accontare il TFR da versare sulla predetta somma;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 2.626 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione. Benevento, 19.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa AD AR Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.