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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 227/2024 R.G.L., all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositarsi nel termine del 19/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
G. Carducci 26, (C.F.: ), rappresentato e difeso unitamente e C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Fussone (c.f. ) e Luisa C.F._2
Di Vita (c.f.: ) entrambi del Foro di Caltanissetta, giusta C.F._3 procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, sito in San Cataldo (CL), via San Giovanni Bosco, 41, con dichiarazione di volere ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio alternativamente agli indirizzi PEC: oppure Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_1 CP_2
, PEC ) e RUSSO C.F._4 Email_3
CARMELO (CF , in forza di procura generale alle liti del C.F._5
21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata Persona_1
a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_3
- resistente -
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti
1 * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 23/2/2024, ha Pt_1 proposto opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in sede di ATP che, diversamente da quanto rivendicato, ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e la conseguente pretesa, alla corresponsione dell'indennità dell'assegno mensile di assistenza.
Parte ricorrente rappresenta che l'indagine peritale, svolta in sede di ATP, non avrebbe adeguatamente tenuto conto della copiosa documentazione medica allegata all'istanza, attestante gravi patologie di natura fisica e psichica.
Così facendo, l'accertamento del CTU risulterebbe affetto da erronee valutazioni diagnostiche, superficiali e non esaustive.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 19/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha sottolineato che: “Entrando nel merito della valutazione in assoluto la condizione di maggior peso funzionale è legata alle problematiche osteoarticolari in specie a livello lombare dove oltre alla sub- anchilosi è rilevabile i segni di una sofferenza neurogena cronicizzata con conseguente sindrome algica che solo in parte è compensata dall'uso di busto ortopedico. La valutazione di tale condizione patologica deve far riferimento da una parte alla limitazione funzionale valutabile con cod. 7010 “Anchilosi lombare” che prevede una valutazione tra il 31% e il 40% e che nella fattispecie in relazione ad una non completa anchilosi appare congruo assegnare la valutazione del 31% e in considerazione della coesistente gonartrosi appare congruo assegnare la valutazione del 35%, e inoltre alla sofferenza neurogena cronicizzata che possiamo valutare in analogia al cod. 7335 “Paraparesi con deficit di forza medio” e che possiamo valutare nella misura del 51%. Tali manifestazioni funzionali agiscono in concorso funzionale tra di loro e la valutazione complessiva può indicarsi nella misura del
70%(Settantapercento). Per quanto riguarda la sofferta BPCO enfisematosa al di là dei rilievi strumentali, l'esame clinico ha escluso dispnea e/o tachipnea, il torace
2 seppur ipoespansibile non presenta rumori patologici aggiunti e il periziato mantiene una ottimale saturazione in O2 del 99% segno che ancora modesta è l'incidenza funzionale di tale condizione essendo ben emendata con l'uso di broncodilatatori e stante l'avvenuta sospensione del fumo di sigaretta. Appare pertanto possibile, generosamente, valutare tale quadro clinico con cod. 6456 nella misura del
65%(Sessantacinquepercento). Infine il periziato affetto da una sindrome depressiva reattiva ben compatibile con le sofferenze patite e con la storia clinica mostra umore deflesso e ha riferito praticare terapia medica specifica. Tale quadro è ascrivibile ad una sindrome depressiva reattiva di grado medio da valutare con cod. 2205 nella misura fissa del 25%(Venticinquepercento). Relativamente agli esiti di tiroidectomia, si tratta di condizione che non determina alcuna problematica sul piano funzionale in quando emendata da terapia sostitutiva con L-tiroxina e quindi non è valutabile. La sofferta ipertensione arteriosa risulta essere ben controllata con la terapia medica praticata e non sono rilevabili segni di sovraccarico di circolo essendo soggetto in buon compenso emodinamico e pertanto non può essere valutata in quando avrebbe una incidenza inferiore al 10%. Applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali accertate si ottiene oggi una percentuale complessiva del
93%(Novantatrepercento) che non da diritto al riconoscimento della pensione
d'inabilità”.
In virtù delle superiori considerazioni medico-legali, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:“il complesso morboso accertato in sede peritale a carico del sig. configura oggi, come alla data della visita di revisione, un grado Parte_1 di invalidità quantificabile nella misura massima del 93%(Novantatrepercento) e che non dà diritto al riconoscimento della pensione d'inabilità”.
Nelle note scritte depositate in data 18/3/2025, parte ricorrente ha contestato genericamente gli esiti della nuova indagine peritale.
Si tratta di valutazioni già motivatamente disattese dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Sulla scorta di tali elementi, e tenuto conto delle considerazioni del CTU il quale ha escluso la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento della pensione di invalidità, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinge il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Caltanissetta il 20/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 227/2024 R.G.L., all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositarsi nel termine del 19/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
G. Carducci 26, (C.F.: ), rappresentato e difeso unitamente e C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Fussone (c.f. ) e Luisa C.F._2
Di Vita (c.f.: ) entrambi del Foro di Caltanissetta, giusta C.F._3 procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, sito in San Cataldo (CL), via San Giovanni Bosco, 41, con dichiarazione di volere ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio alternativamente agli indirizzi PEC: oppure Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, , rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_1 CP_2
, PEC ) e RUSSO C.F._4 Email_3
CARMELO (CF , in forza di procura generale alle liti del C.F._5
21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata Persona_1
a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_3
- resistente -
CONCLUSIONI:come da rispettivi atti
1 * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 23/2/2024, ha Pt_1 proposto opposizione contro le risultanze della consulenza espletata in sede di ATP che, diversamente da quanto rivendicato, ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e la conseguente pretesa, alla corresponsione dell'indennità dell'assegno mensile di assistenza.
Parte ricorrente rappresenta che l'indagine peritale, svolta in sede di ATP, non avrebbe adeguatamente tenuto conto della copiosa documentazione medica allegata all'istanza, attestante gravi patologie di natura fisica e psichica.
Così facendo, l'accertamento del CTU risulterebbe affetto da erronee valutazioni diagnostiche, superficiali e non esaustive.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità e CP_1 comunque l'infondatezza della pretesa avversaria.
La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 19/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha sottolineato che: “Entrando nel merito della valutazione in assoluto la condizione di maggior peso funzionale è legata alle problematiche osteoarticolari in specie a livello lombare dove oltre alla sub- anchilosi è rilevabile i segni di una sofferenza neurogena cronicizzata con conseguente sindrome algica che solo in parte è compensata dall'uso di busto ortopedico. La valutazione di tale condizione patologica deve far riferimento da una parte alla limitazione funzionale valutabile con cod. 7010 “Anchilosi lombare” che prevede una valutazione tra il 31% e il 40% e che nella fattispecie in relazione ad una non completa anchilosi appare congruo assegnare la valutazione del 31% e in considerazione della coesistente gonartrosi appare congruo assegnare la valutazione del 35%, e inoltre alla sofferenza neurogena cronicizzata che possiamo valutare in analogia al cod. 7335 “Paraparesi con deficit di forza medio” e che possiamo valutare nella misura del 51%. Tali manifestazioni funzionali agiscono in concorso funzionale tra di loro e la valutazione complessiva può indicarsi nella misura del
70%(Settantapercento). Per quanto riguarda la sofferta BPCO enfisematosa al di là dei rilievi strumentali, l'esame clinico ha escluso dispnea e/o tachipnea, il torace
2 seppur ipoespansibile non presenta rumori patologici aggiunti e il periziato mantiene una ottimale saturazione in O2 del 99% segno che ancora modesta è l'incidenza funzionale di tale condizione essendo ben emendata con l'uso di broncodilatatori e stante l'avvenuta sospensione del fumo di sigaretta. Appare pertanto possibile, generosamente, valutare tale quadro clinico con cod. 6456 nella misura del
65%(Sessantacinquepercento). Infine il periziato affetto da una sindrome depressiva reattiva ben compatibile con le sofferenze patite e con la storia clinica mostra umore deflesso e ha riferito praticare terapia medica specifica. Tale quadro è ascrivibile ad una sindrome depressiva reattiva di grado medio da valutare con cod. 2205 nella misura fissa del 25%(Venticinquepercento). Relativamente agli esiti di tiroidectomia, si tratta di condizione che non determina alcuna problematica sul piano funzionale in quando emendata da terapia sostitutiva con L-tiroxina e quindi non è valutabile. La sofferta ipertensione arteriosa risulta essere ben controllata con la terapia medica praticata e non sono rilevabili segni di sovraccarico di circolo essendo soggetto in buon compenso emodinamico e pertanto non può essere valutata in quando avrebbe una incidenza inferiore al 10%. Applicando il calcolo riduzionistico alle singole percentuali accertate si ottiene oggi una percentuale complessiva del
93%(Novantatrepercento) che non da diritto al riconoscimento della pensione
d'inabilità”.
In virtù delle superiori considerazioni medico-legali, il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:“il complesso morboso accertato in sede peritale a carico del sig. configura oggi, come alla data della visita di revisione, un grado Parte_1 di invalidità quantificabile nella misura massima del 93%(Novantatrepercento) e che non dà diritto al riconoscimento della pensione d'inabilità”.
Nelle note scritte depositate in data 18/3/2025, parte ricorrente ha contestato genericamente gli esiti della nuova indagine peritale.
Si tratta di valutazioni già motivatamente disattese dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Sulla scorta di tali elementi, e tenuto conto delle considerazioni del CTU il quale ha escluso la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento della pensione di invalidità, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respinge il ricorso in opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Caltanissetta il 20/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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